N. 980 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2002

Ordinanza   emessa   il   10 dicembre   2002  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  23 ottobre  2003)  dal  tribunale  di  Prato  nel
procedimento penale a carico di Stanciu Valentina.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Incongruita'  della  normativa  censurata  -  Carenza del requisito
  della  necessita'  ed urgenza per l'adozione da parte della polizia
  giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla
  liberta' personale.
- D.Lgs.   25 luglio   1998,   n. 286,   art. 13   (recte:  art. 14),
  commi 5-ter  e  5-quinquies,  aggiunti  dalla legge 30 luglio 2002,
  n. 189.
- Costituzione artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.47 del 26-11-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Stanciu  Valentina  e'  stata arrestata in data odierna da agenti
della   polizia  di  Prato  ai  sensi  dell'art. 14,  comma  5-ter  e
5-quinquies  del  d.lgs.  n. 286/1998  mod.  dall'art. 13 della legge
n. 189/2002:  ella  era stata controllata in via Soffici n. 21, piano
2°  all'interno  di un appartamento ove si trovavano undici cittadini
rumeni,  tra  i quali i due titolari del contratto di soggiorno e sei
rumeni  privi  di permesso di soggiorno. Stanciu e' moglie di uno dei
titolari  del  contratto  di affitto ed il marito svolgendo attivita'
lavorativa,  ha  presentato  domanda per la regolarizzazione ai sensi
del  d.l. 9 settembre 2002. Al momento del controllo, ella ha esibito
il  proprio  passaporto che peraltro risultava essere scaduto fin dal
2000.
    Stanciu  comunque risulta essere destinataria di un provvedimento
di  espulsione  emesso  dal prefetto di Prato in data 25 giugno 2002,
decreto  non  in  atti ed ancora di altro decreto emesso dal Questore
della  provincia  di Firenze con il quale le si intima di lasciare il
territorio  nazionale  entro  cinque giorni dalla data della notifica
ovvero  entro  cinque  giorni  dal 7 novembre 2002. Nella premessa di
quest'ultimo  decreto  ci  si  richiama  al  precedente  decreto  del
Prefetto  di Prato, si da' atto «che ricorrono le condizioni previste
dall'art. 14,  comma 5-bis del t.u. di cui al d.lgs. n. 286/1998 come
modificato  dall'art. 13,  comma  1  della legge n. 189 del 30 luglio
2002  poiche'  non  e'  stato  possibile  trattenere  lo straniero in
questione  presso  il  centro  di permanenza temporanea» ed infine si
informa l'interessata che qualora «verra' rintracciata sul territorio
nazionale in violazione dell'ordine impartito con il presente atto si
configurera'  l'inosservanza  di  quanto previsto dall'art. 14, comma
5-ter»,
    In  sede  di  interrogatorio  di garanzia Stanviu ha affermato di
essersi  recata  al consolato di Romania, a seguito del primo decreto
di  espulsione,  al fine di ottenere il rinnovo del passaporto, ma di
aver  ottenuto  solo un appuntamento per la fine di dicembre senza il
rilascio  di  alcuna  documentazione relativa alla domanda inoltrata;
ella  ha  aggiunto  di  svolgere attivita' lavorativa in Barberino da
circa  un  mese  senza  essere  in alcun modo assicurata. In sostanza
Stanciu  ha  ammesso  di  non  aver alcun titolo che legittimi il suo
soggiorno in Italia;
    Al   termine   dell'interrogatorio   il  difensore  ha  sollevato
questione   di  leggittimita'  costituzionale  con  riferimento  agli
artt. 2,   3  e  13  della  Costituzione  affermando  sussistere  una
irragionevole    disparita'   di   trattamento   tra   lo   straniero
inottemperante  all'ordine  di  espulsione  ed  il cittadino italiano
inottemperante  ad  un  ordine dell'autorita' (art. 650 c.p.) essendo
previsto  dall'art. 13, comma 5-quinquies l'arresto obbligatorio, non
consentito  in  caso di violazione dell'art. 650 c.p. ed ancora sotto
il  profilo della diversita' della sanzione prevista. L'art. 650 c.p.
prevede  infatti  una pena alternativa, mentre l'art. 13, comma 5-ter
prevede  in  caso  di inottemperanza all'ordine di espulsione solo la
pena  detentiva,  con  un  minimo  di  sei  mesi  di  arresto, mentre
l'art. 650  prevede  il  minimo  di giorni cinque di arresto anche in
caso di applicazione della pena detentiva;
    Il  pubblico  ministero  si e' detto remissivo circa la questione
relativa alla legittimita' dell'art. 13, comma 5-quinquies, ha invece
sostenuto  rientrare nella discrezionalita' del legislatore l'entita'
della  sanzione prevista per la violazione dell'ordine di espulsione,
osservando  inoltre  che  i  beni  giuridici tutelati dalle due norme
sarebbero diversi;
    Ritenuto  che  le  situazioni  contemplate  nell'art. 650  c.p. e
nell'art. 13 della legge n. 189/2002 non appaiono comparibili perche'
l'art. 650 si pone come norma sussidiaria di carattere generale ed e'
pertanto   applicabile   solo   se   la   inosservanza  degli  ordini
dell'autorita'   non  sia  penalmente  perseguita  da  una  specifica
disposizione  di  legge  (si  pensi  per  es.  agli  artt. 17  e  ss.
T.U.L.P.S.,  alla pena prevista dall'art. 50 del d.lgs. n. 22/1997 in
caso  di inottemperanza ad ordinanza del sindaco in caso di rimozione
di rifiuti abbandonati);
    Ritenuto  peraltro  non  manifestamente  infondato  il  dubbio di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5-quinquies citato in
relazione   all'art. 13,  terzo  comma  Cost.,  posto  che  la  norma
costituzionale  consente  la privazione della liberta' di cittadini o
stranieri  solo  in  casi  eccezionali  di  neccessita' e di urgenza,
indicati  espressamente  dalla  legge.  Nel  caso  di specie non pare
peraltro  sussistere  necessita'  ed  urgenza  di  privare  sia  pure
temporaneamente  Stanciu,  cittadina  rumena  incensurata,  della sua
liberta'  personale, essendo essa perfettamente identificata sia pure
attraverso un passaporto non valido.
    L'arresto   finalizzato   solo   all'instaurazione  del  giudizio
immediato,  come  si  desume  dalla circostanza che non si giustifica
solo   a   fini   processuali,   fini  non  contemplati  dalla  norma
costituzionale  come  giustificativi  della privazione della liberta'
personale.  Se  poi  si  volesse  individuare la finalita' perseguita
dall'art. 13,  comma  5-quinquies  nella  espulsione  dello straniero
illegittimamente  soggiornante  in  Italia  ben piu' adeguato sarebbe
l'attuazione    del    gia'    previsto,   in   via   amministrativa,
accompagnamento  alla  frontiera,  senza  privazione  della  liberta'
personale.  Sotto  detto  profilo  la  disciplina in questione appare
anche   inadeguata   al   raggiungimento   dello   scopo  individuato
(espulsione,  dello straniero illegittimamente dimorante in Italia) e
peraltro lesiva dell'art. 3 della Costituzione;
    Ritenuta la questione ora prospettata rilevante perche' dalla sua
soluzione  dipende  la  convalida  dell'arresto e la prosecuzione del
giudizio   nelle  forme  del  giudizio  direttissimo  secondo  quanto
richiesto  dal p.m. e quanto previsto dall'art. 13, comma 5-quinquies
della legge n. 189/2002;
    La   sospensione  del  giudizio  comporta  immediata  liberazione
dell'arrestata  nei  confronti  della quale, in ogni caso, come sopra
detto, non possono adottarsi misure cautelari;
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 391  c.p.p. ordina immediata liberazione di Stanciu
Valentina se non detenuta per altra causa;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Respinta   ogni  diversa  eccezione,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 13, comma 5-ter e 5-quinquies in relazione agli artt. e 13,
terzo comma Cost.;
    Dispone  la  sospensione  del presente giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  cancelleria provveda alla notifica del presente
provvedimento  al  Presidente  del Consiglio dei ministri ed alla sua
comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato.
        Prato, addi' 10 dicembre 2002
                         Il giudice: Celotti
03C1254