N. 356 ORDINANZA 27 novembre - 12 dicembre 2003
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' civile - Danno morale soggettivo - Esclusione della risarcibilita' in ipotesi di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale - Prospettata violazione di diritto fondamentale della personalita' nonche' ingiustificata disparita' di trattamento - Questione identica ad altra gia' rigettata - Manifesta infondatezza. - Cod. civ., art. 2059. - Costituzione, artt. 2 e 3.(GU n.50 del 17-12-2003 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, promosso con ordinanza del 21 gennaio 2003 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Zanchi Emanuele e la Toro Assicurazioni S.p.A., iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 14 gennaio 2003, depositata il 21 gennaio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2059 del codice civile «nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto del comma 2 dell'art. 2054 cod. civ.»; che il rimettente, muovendo da una consolidata interpretazione dell'art. 2059 cod. civ., assume che il ricorso alla presunzione di colpa in pari misura concorrente di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., comporta il rigetto di ogni pretesa risarcitoria avanzata a titolo di danno morale, ex art. 185 del codice penale, difettando la prova di uno degli elementi essenziali del reato; che l'art. 2059 cod. civ., cosi' interpretato, contrasterebbe peraltro - secondo il medesimo rimettente - con l'art. 2 Cost., precludendo la tutela risarcitoria in riferimento alla lesione del bene rappresentato dalla tranquillita' morale, intesa come «proiezione indefettibile» di un diritto della personalita' quale il diritto all'incolumita' personale; che il proliferare, in sede legislativa, di nuove ipotesi di danno morale risarcibile, unitamente ad alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito intesi con evidenza ad aggirare la limitazione risarcitoria prevista dall'art. 2059 cod. civ., avrebbe inoltre determinato una ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni omogenee, tale da porsi in contrasto con l'art. 3 Cost; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilita' o infondatezza della questione; che l'ordinanza di rimessione sarebbe - ad avviso dell'Avvocatura - priva di motivazione in punto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, atteso che il rimettente si limita ad affermare come probabile, ma non certa, l'applicabilita' nella fattispecie della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ; che, nel merito, la questione sarebbe comunque non fondata, in quanto la non risarcibilita' del danno morale in caso di colpa presunta troverebbe giustificazione proprio nella mancanza di prova riguardo alla concreta misura della colpa di ciascun conducente e risponderebbe dunque all'esigenza di non aggravare oltre misura la posizione del presunto danneggiante (o del suo assicuratore); che, piu' in generale, la previsione di risarcibilita' del danno morale nei soli casi previsti dalla legge sarebbe non irragionevole, consentendo al legislatore di introdurre nuove ipotesi di danno risarcibile ogni qual volta particolari esigenze lo richiedano. Considerato che va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilita' della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato; che l'affermazione, contenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo la quale le risultanze processuali condurrebbero «con ragionevole probabilita» a ricorrere alla presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, del codice civile, costituisce infatti, con evidenza, un mero espediente dialettico, teso a dimostrare la rilevanza della questione pur evitando una esplicita anticipazione di giudizio riguardo alla valutazione del materiale probatorio; che, nel merito, identica questione e' stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 233 del 2003, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo; che nella motivazione di tale sentenza si afferma infatti che l'art. 2059 cod. civ., avendo assunto - alla luce dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non patrimoniale - una funzione non piu' sanzionatoria, come sicuramente era all'epoca della emanazione del codice civile, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilita' del danno non patrimoniale, «deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, e' risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge»; che la questione stessa, in quanto riproposta dall'odierno rimettente nei medesimi termini, va pertanto dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Marini Il cancelliere:di paola Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C1340