N. 381 ORDINANZA 18 - 30 dicembre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Estinzione  del  reato  a seguito di oblazione -
  Liquidazione  delle  spese alla parte civile - Mancata previsione -
  Denunciata  lesione  del  principio di uguaglianza e del diritto di
  difesa - Questione gia' decisa - Assenza di nuovi o diversi profili
  - Manifesta infondatezza.
- Cod. pen., artt. 162 e 162-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.1 del 7-1-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,   Francesco  AMIRANTE,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 162  e
162-bis,  codice  penale,  promosso con ordinanza del 22 ottobre 2002
dal  Tribunale  di Venezia, sez. distaccata di S. Dona' di Piave, nel
procedimento  penale  a carico di Paolo Giusto, iscritta al n. 29 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 1° ottobre 2003 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Considerato   che   il  Tribunale  di  Venezia,  in  composizione
monocratica,  sezione  distaccata di San Dona' di Piave, ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 162 e 162-bis
cod.  pen.,  in  riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
nella  parte  in  cui non prevedono che il giudice possa liquidare le
spese  alla parte civile in caso di estinzione del reato a seguito di
oblazione;
        che  il giudice a quo richiama le stesse argomentazioni poste
alla  base  della  sentenza  n. 443  del  12 ottobre 1990 della Corte
costituzionale,  che  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 444,  comma 2,  cod.  proc.  pen.,  nel testo precedente la
legge  16 dicembre  1999,  n. 479  (Modifiche  alle  disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche   al   codice   di   procedura   penale  e  all'ordinamento
giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e
di  indennita'  spettanti  al  giudice  di  pace e di esercizio della
professione  forense), che ha trasfuso tale disposizione nell'attuale
art. 444,  comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva
che il giudice potesse condannare l'imputato al pagamento delle spese
processuali   in  favore  della  parte  civile,  salvo  eventualmente
disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
inammissibile  -  perche' l'asserita impossibilita' per il giudice di
condannare  l'imputato ammesso all'oblazione al pagamento delle spese
processuali  deriverebbe  non  dalle norme impugnate ma dall'art. 541
cod.  proc.  pen. - o comunque manifestamente infondata perche', come
osservato  dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 73 del 1993,
l'oblazione,   in  quanto  sentenza  di  non  doversi  procedere  per
estinzione  del  reato,  deve essere inquadrata nella categoria delle
sentenze  di  proscioglimento,  e  non  e' pertanto equiparabile alla
sentenza  di patteggiamento che, salvo diverse disposizioni di legge,
e'  equiparata  a  una  pronuncia  di  condanna, e perche' il giudice
civile,  adito  dal  danneggiato  dal reato, ben potra' condannare il
convenuto anche al rimborso delle spese da lui sostenute nel processo
penale definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta
oblazione;
    Considerato  che  -  pur  essendo  in astratto ipotizzabili altre
opzioni  ermeneutiche - la ricostruzione del quadro normativo operata
dal   giudice  a  quo  non  puo'  ritenersi  implausibile,  cosi'  da
consentire l'esame nel merito della questione proposta;
        che  la  questione  in  oggetto  era stata gia' sollevata con
riferimento  all'art. 162  cod.  pen.  -  ma  non anche relativamente
all'art. 162-bis  cod.  pen. - e dichiarata manifestamente infondata,
avuto  riguardo  agli stessi parametri costituzionali, dall'ordinanza
n. 73 del 1993;
        che  la citata ordinanza si fonda sulle seguenti motivazioni:
a)  che  l'oblazione, in quanto sentenza di non doversi procedere per
estinzione del reato, deve inquadrarsi nella categoria delle sentenze
di  proscioglimento,  e non e' pertanto equiparabile alla sentenza di
patteggiamento;  b)  che  «salvo  diverse  disposizioni  di legge, la
sentenza  e' equiparata a una pronuncia di condanna» (cfr. artt. 445,
comma 1-bis  cod.  proc. pen.); c) che pertanto invocando la sentenza
n. 443  del  1990  viene  chiamato  in causa un tertium comparationis
inidoneo;
        che  il giudice civile, adito dal danneggiato dal reato, puo'
condannare  il  convenuto  anche  al  rimborso  delle  spese  da  lui
sostenute  nel  processo  penale definito con sentenza di non doversi
procedere per intervenuta oblazione;
        che  sia l'art. 162 che l'art. 162-bis cod. pen. disciplinano
il  procedimento dell'oblazione e consentono entrambi l'estinzione di
un  reato  contravvenzionale  mediante  il  pagamento di una somma di
denaro;
        che  le  differenze  fra  le due norme - l'art. 162 cod. pen.
disciplina   il  procedimento  di  oblazione  per  reati  meno  gravi
(punibili  con  la  sola  ammenda),  mentre  l'art. 162-bis cod. pen.
disciplina   l'oblazione  per  reati  piu'  gravi  (punibili  in  via
alternativa  con  l'ammenda  o  con  l'arresto)  - non sono rilevanti
quanto alla posizione della parte civile;
        che  invece  in  entrambe le fattispecie, se vi e' domanda di
oblazione  e  se  ne  ricorrono  i  requisiti, il giudice accoglie la
domanda  e  pronuncia  una  sentenza  di  non  doversi  procedere per
estinzione del reato;
        che  inoltre  in  entrambe  le fattispecie il giudice civile,
adito  dal  danneggiato dal reato, puo' condannare il convenuto anche
al rimborso delle spese da lui sostenute nel processo penale definito
con sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione;
        che  questa  Corte  e'  gia'  stata  investita  del vaglio di
analoga  questione  -  riguardante  l'art. 162  cod.  pen. -  e  l'ha
dichiarata  manifestamente  infondata,  in  riferimento  ai  medesimi
parametri evocati, con l'ordinanza n. 73 del 1993;
        che,  in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili
di  incostituzionalita',  anche l'odierna questione dev'essere decisa
nello stesso modo;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 162  e  162-bis  del  codice
penale,   sollevata,   in   riferimento   agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione,  dal  Tribunale  di  Venezia, sezione distaccata di San
Dona' di Piave, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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