LEGGE 24 aprile 2003, n. 92 

Modifica  all'articolo  4  della  legge 10 marzo 1955, n. 96, recante
provvidenze   a  favore  dei  perseguitati  politici  antifascisti  o
razziali e dei loro familiari superstiti.
(GU n.96 del 26-4-2003)
 
 Vigente al: 27-4-2003  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1. L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gia'
sostituito  dall'articolo  unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997,
e' sostituito dal seguente:
"Ai   dipendenti   pubblici,  riconosciuti  perseguitati  politici  o
razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare
le  proprie  funzioni  nella pubblica amministrazione, e' concesso, a
loro  richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione,
di  rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo
al  limite  di  eta' per il collocamento a riposo per essi altrimenti
previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503".
2.  Possono  esercitare  la  facolta'  di  cui all'articolo 4, quarto
comma,  della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1
del  presente  articolo,  anche  coloro che abbiano gia' raggiunto il
limite  di eta' per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra
il  1°  gennaio  2003  e  la data di entrata in vigore della presente
legge.  A  tale  fine,  deve  essere presentata, a pena di decadenza,
apposita  richiesta  entro  un  mese  dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 24 aprile 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli