DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2003, n. 316 

Regolamento    per   l'organizzazione   degli   uffici   di   diretta
collaborazione del vice Ministro delle attivita' produttive.
(GU n.268 del 18-11-2003)
 
 Vigente al: 3-12-2003  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge  15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal decreto-legge
12  giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317;
  Visto  l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come
modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n.  455,  concernente  regolamento recante disposizioni relative agli
uffici  di  diretta  collaborazione  del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,
n. 300, concernente regolamento recante rideterminazione delle unita'
addette  agli  uffici  di  diretta  collaborazione del Ministro delle
attivita'  produttive,  ivi  comprese  quelle  dell'ex  Ministero del
commercio  con  l'estero,  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 3 maggio 2001, n. 291;
  Visto  l'articolo  3  della  legge  6  luglio 2002, n. 137, recante
disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione;
  Considerata  la  necessita'  di integrare la regolamentazione degli
uffici  di  diretta  collaborazione  gia'  disposta  dal  decreto del
Presidente  della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, anche al fine
di disciplinare i rapporti conseguenti all'attuazione dell'articolo 3
della legge 6 luglio 2002, n. 137, per effetto del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2003;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  i  Ministri  per  la  funzione  pubblica e dell'economia e delle
finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  19  settembre  2000,  n.  455, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) alla lettera a), dopo le parole: "Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato" sono inserite le seguenti: "con i vice
Ministri";
    b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
    "d-bis)  vice  Ministri:  i  Sottosegretari di Stato ai quali sia
stato attribuito il titolo di vice Ministro;".
  2.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
    "f-bis) l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri;";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Gli  uffici  e le segreterie dei vice Ministri e le segreterie
dei  Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice
Ministri  e  dei  Sottosegretari  di  Stato, garantendo il necessario
raccordo  con  gli  uffici  del  Ministero  e con gli altri uffici di
diretta collaborazione.";
    c) al comma 5, le parole: "i Sottosegretari di Stato si avvalgono
degli  uffici  di  Gabinetto  e  Legislativo"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "i  vice  Ministri  ed i Sottosegretari si avvalgono degli
Uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture".
  3.  All'articolo  7,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  19  settembre  2000,  n.  455, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  alla  lettera  b),  dopo  le parole: ", il responsabile della
Segreteria  tecnica  del  Ministro"  sono inserite le seguenti: ", il
responsabile  del  coordinamento  delle  attivita'  di supporto degli
Uffici  di  diretta  collaborazione  inerenti le funzioni delegate al
vice Ministro";
    b) alla lettera c), dopo le parole: "per il Capo della segreteria
del   Ministro",   sono  inserite  le  seguenti:  ",  il  Capo  della
segreteria,   il   Segretario   particolare,  il  responsabile  della
Segreteria  tecnica,  il  responsabile  del coordinamento legislativo
nelle  materie  inerenti  le funzioni delegate al vice Ministro ed il
responsabile   per   gli  affari  internazionali  nominati  dal  vice
Ministro";
    c)  alla  lettera  d),  dopo le parole: "per il Capo dell'Ufficio
stampa  del Ministro", sono inserite le seguenti: "e l'addetto stampa
del vice Ministro".
  4.  All'articolo  8  del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ufficio e Segreteria
dei vice Ministri e Segreterie dei Sottosegretari di Stato";
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2
al vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici
unita'  di  personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso
in  quello  complessivo di centosessanta unita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300.
  2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di
personale    a   lui   riservato,   anche   tra   soggetti   estranei
all'Amministrazione,   un   Capo   della  segreteria,  un  segretario
particolare,  un  responsabile  della  segreteria tecnica, un addetto
stampa,  nonche',  ove necessario in ragione delle peculiari funzioni
delegate,  un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito
del  medesimo  contingente  ciascun  vice  Ministro,  d'intesa con il
Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attivita' di
supporto  degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
delegate  ed  un  responsabile  del  coordinamento  legislativo nelle
materie inerenti le funzioni delegate.".
  5.  All'articolo  9,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, dopo la parola: "Ministro" sono
inserite le seguenti: ", dei vice Ministri".
  6.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto  del  principio
dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai
commi  1  e  2  dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  19  settembre  2000,  n.  455,  cosi' come modificato dal
presente  regolamento,  in ordine ai rapporti contrattuali instaurati
in  base al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,
n.  300,  e  con  effetto  dalla sua entrata in vigore, e' compensato
considerando   indisponibile,  ai  fini  del  conferimento  da  parte
dell'Amministrazione,    un   numero   di   incarichi   di   funzione
dirigenziale,  anche  di  livello  generale,  equivalente  sul  piano
finanziario.
  7.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n.   455,  le  parole:  "Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "Ministro delle
attivita'  produttive";  le  parole:  "Ministero  dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Ministero delle attivita' produttive".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 ottobre 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2003

  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri delle attivita'
produttive registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 190