N. 1124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2003
Ordinanza emessa il 14 luglio 2003 dalla Corte dei conti, sezione giur. per la Regione Sardegna sul ricorso proposto da Altea Evelina contro INPDAP Previdenza e assistenza sociale - Pensioni dipendenti pubblici - Soggetto titolare di piu' pensioni - Divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.2 del 14-1-2004 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 011728 del registro di segreteria, proposto da Evelina Altea, nata ad Arbus il 9 marzo 1917, avverso la nota della Direzione provinciale del tesoro di Cagliari n. 33664 del 19 settembre 1996. Letta la relazione di causa all'udienza dell'11 giugno 2003; udito l'avvocato Francesco Angelo Arca in rappresentanza dell'INPDAP, Istituto succeduto alla Direzione provinciale del tesoro nel rapporto pensionistico; Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23, ss. della legge 11 marzo 1953 n. 87; Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa; Ritenuto in F a t t o Con ricorso depositato il 12 novembre 1996 la signora Evelina Altea - titolare di pensione di riversibilita' dal 1° settembre 1964 (n. 16057951) e di pensione diretta ordinaria dal 1° settembre 1982 (n. 13376459) - ha chiesto, fra l'altro, il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale nella misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici, premettendo di percepire detto emolumento sulla sola pensione diretta; in subordine, l'interessata ha prospettato l'incostituzionalita' dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (e dell'art. 19 della legge 843/1978). A sostegno della pretesa la ricorrente ha richiamato varie pronunce della Corte costituzionale in materia, per effetto delle quali non sussisterebbe il divieto di cumulo dell'indennita' in questione anche nel caso di piu' trattamenti pensionistici (sentenze n. 566 del 22 dicembre 1989, n. 204 del 29 aprile 1992, n. 172 dell'8-22 aprile 1991). Dall'esame degli atti risulta che col provvedimento impugnato la Direzione provinciale del tesoro di Cagliari ha respinto l'istanza dell'8 luglio 1996, con la quale la signora Altea aveva chiesto la corresponsione dell'indennita' di cui trattasi su entrambe le pensioni; la reiezione di detta domanda e' stata motivata con richiamo alla vigente normativa, secondo cui ai titolari di piu' pensioni e' dovuta l'indennita' integrativa speciale su una sola pensione con opzione per la misura piu' favorevole. Con memoria del 1° febbraio 2002 l'INPDAP ha sostenuto non fondatezza del ricorso richiamando il quadro normativo formatosi in seguito alle predette pronunce della Corte costituzionale e ad altre successive (sentt. n. 494 del 1993 e n. 376 del 1994), che non consentirebbe il cumulo delle indennita' in questione come invece preteso dalla ricorrente, ed evidenziando altresi che nel caso di specie la medesima percepisce una pensione superiore al minimo I.N.P.S. Considerato in D i r i t t o La ricorrente chiede il riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennita' integrativa speciale, nella misura intera, non solo sulla pensione ordinaria, ma anche sul trattamento di riversibilita'. A sostegno della pretesa l'interessata richiama le sopraindicate pronunce della Corte costituzionale, per effetto delle quali sarebbe venuto meno il divieto di cumulo dell'indennita' in questione anche nell'ipotesi di titolari di piu' pensioni. In merito a quanto dedotto e preteso dalla ricorrente, e nell'ottica di un apprezzamento del quadro normativo nella materia, va aggiunto che, successivamente alle sopraindicate pronunce, la Corte costituzionale, con sentenza n. 516 del 13-21 novembre 2000, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della tabella O, lettera B), comma 3, della legge reg. Sicilia 29 ottobre 1985 n. 41 (Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennita' di contingenza ed indennita' similari. A tale proposito il giudice delle leggi ha chiarito che l'illegittimita' incostituzionale non deriva dal divieto di cumulo, ma si verifica allorche' lo stesso sia previsto senza la fissazione, da parte del legislatore, di un limite minimo o trattamento complessivo per le attivita' cui si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso. Cio' premesso, si rileva che il caso in esame - per la parte attinente alla censura mossa dalla ricorrente al divieto di cumulo delle indennita' integrative speciali su piu' trattamenti di quiescenza - rientra nella sfera di applicazione dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, ai sensi del quale al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa speciale compete a un solo titolo. Tale norma e' stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo il c.d. minimo I.N.P.S. (Corte Cost. sent. n. 494 del 29-31 dicembre 1993 e ancor prima, indirettamente, sent. n. 172 dell'8-22 aprile 1991). Peraltro, in quest'ultima ipotesi viene in considerazione, quale dato normativo idoneo a rendere compatibile il divieto de quo con i canoni costituzionali, non gia' la previsione di «un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato [...] con pluralita' di posizioni assicurative)», come invece osservato con la citata sentenza n. 516/2000, bensi' l'integrazione al c.d. minimo I.N.P.S.; ne consegue, allo stato attuale e stante l'inerzia del legislatore dopo le pronunce della Corte costituzionale in materia (sent. n. 566/1989, n. 204/1992), un diverso e deteriore trattamento, per quanto concerne l'indennita' in oggetto, sia rispetto ad alcune categorie di pensionati (ex dipendenti della Regione Sicilia), sia nei confronti di coloro che cumulano il trattamento di pensione con altro di attivita' di servizio. Cio', pur essendosi rilevato che «il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non puo' [...] giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita», con conseguente affermazione del principio che «al titolare di due pensioni [va estesa] la medesima garanzia prevista per il titolare di pensione che presti altresi lavoro dipendente» (Corte Cost. n. 172/1991 cit.). Da quanto sopra ne consegue che la decurtazione (o la non corresponsione) dell'indennita' integrativa speciale in presenza di piu' trattamenti pensionistici pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, pur con la salvaguardia del minimo I.N.P.S., deve ritenersi, in relazione all'attuale quadro normativo, ormai priva di ragionevole giustificazione in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione, poiche' tale norma non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo delle indennita' integrative speciali, e considerato che alla stregua della vigente disciplina residua un trattamento giuridico differenziato di situazioni analoghe, tale da incidere negativamente sulla coerenza del quadro normativo nella specifica materia. La questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata in relazione a quanto sopra esposto, ed e' rilevante, considerato che la norma della cui legittimita' costituzionale si dubita investe direttamente l'oggetto della controversia e che l'esito dell'odierno giudizio dipende dalla soluzione di detta questione. Alla stregua delle suesposte considerazioni deve essere disposta da sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla segreteria gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo attualmente vigente, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo della indennita' integrativa speciale, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione. Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in giudizio, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sospende il giudizio in corso. Cosi' provveduto in Cagliari, addi' 11 giugno 2003. Il giudice unico: Benussi 04C0009