N. 1124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2003

Ordinanza  emessa  il  14  luglio 2003 dalla Corte dei conti, sezione
giur.  per  la Regione Sardegna sul ricorso proposto da Altea Evelina
contro INPDAP

Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni dipendenti pubblici -
  Soggetto   titolare   di   piu'   pensioni   -  Divieto  di  cumulo
  dell'indennita'   integrativa   speciale  sui  diversi  trattamenti
  pensionistici   -   Determinazione  della  misura  del  trattamento
  pensionistico  complessivo  oltre  il  quale  diventi  operante  il
  divieto  di  cumulo  dell'indennita' integrativa speciale - Mancata
  previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto a quanto
  previsto  per  i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della
  sentenza  della  Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla
  garanzia previdenziale.
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.2 del 14-1-2004 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso iscritto al
n. 011728 del registro di segreteria, proposto da Evelina Altea, nata
ad Arbus il 9 marzo 1917, avverso la nota della Direzione provinciale
del tesoro di Cagliari n. 33664 del 19 settembre 1996.
    Letta  la  relazione  di  causa  all'udienza dell'11 giugno 2003;
udito l'avvocato Francesco Angelo Arca in rappresentanza dell'INPDAP,
Istituto succeduto alla Direzione provinciale del tesoro nel rapporto
pensionistico;
    Visti  gli  artt. 134  della Costituzione, 23, ss. della legge 11
marzo 1953 n. 87;
    Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
    Ritenuto in

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  il  12 novembre 1996 la signora Evelina
Altea  - titolare di pensione di riversibilita' dal 1° settembre 1964
(n. 16057951)  e  di pensione diretta ordinaria dal 1° settembre 1982
(n.  13376459)  -  ha  chiesto,  fra  l'altro,  il riconoscimento del
diritto  alla  corresponsione  dell'indennita'  integrativa  speciale
nella   misura   intera  su  entrambi  i  trattamenti  pensionistici,
premettendo   di  percepire  detto  emolumento  sulla  sola  pensione
diretta;     in     subordine,     l'interessata    ha    prospettato
l'incostituzionalita'  dell'art. 99,  secondo  comma,  del  d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1092 (e dell'art. 19 della legge 843/1978).
    A  sostegno  della  pretesa  la  ricorrente  ha  richiamato varie
pronunce  della  Corte  costituzionale  in materia, per effetto delle
quali  non  sussisterebbe  il  divieto  di  cumulo dell'indennita' in
questione  anche nel caso di piu' trattamenti pensionistici (sentenze
n. 566  del  22  dicembre  1989,  n. 204  del  29 aprile 1992, n. 172
dell'8-22 aprile 1991).
    Dall'esame  degli atti risulta che col provvedimento impugnato la
Direzione  provinciale  del  tesoro di Cagliari ha respinto l'istanza
dell'8  luglio  1996,  con la quale la signora Altea aveva chiesto la
corresponsione   dell'indennita'  di  cui  trattasi  su  entrambe  le
pensioni;  la  reiezione  di  detta  domanda  e'  stata  motivata con
richiamo  alla  vigente  normativa,  secondo  cui ai titolari di piu'
pensioni  e'  dovuta  l'indennita'  integrativa  speciale su una sola
pensione con opzione per la misura piu' favorevole.
    Con  memoria  del  1°  febbraio  2002  l'INPDAP  ha sostenuto non
fondatezza  del  ricorso richiamando il quadro normativo formatosi in
seguito  alle predette pronunce della Corte costituzionale e ad altre
successive  (sentt. n. 494  del  1993  e  n. 376  del  1994), che non
consentirebbe  il  cumulo  delle  indennita' in questione come invece
preteso  dalla  ricorrente,  ed  evidenziando altresi che nel caso di
specie  la  medesima  percepisce  una  pensione  superiore  al minimo
I.N.P.S.
    Considerato in

                            D i r i t t o

    La ricorrente chiede il riconoscimento del diritto all'erogazione
dell'indennita'  integrativa  speciale, nella misura intera, non solo
sulla pensione ordinaria, ma anche sul trattamento di riversibilita'.
    A  sostegno della pretesa l'interessata richiama le sopraindicate
pronunce  della Corte costituzionale, per effetto delle quali sarebbe
venuto  meno  il divieto di cumulo dell'indennita' in questione anche
nell'ipotesi di titolari di piu' pensioni.
    In  merito  a  quanto  dedotto  e  preteso  dalla  ricorrente,  e
nell'ottica  di  un apprezzamento del quadro normativo nella materia,
va  aggiunto  che,  successivamente  alle  sopraindicate pronunce, la
Corte costituzionale, con sentenza n. 516 del 13-21 novembre 2000, ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale della tabella O, lettera
B),  comma 3,  della  legge reg. Sicilia 29 ottobre 1985 n. 41 (Nuove
norme  per  il personale dell'Amministrazione regionale), nella parte
in  cui  non determina la misura del trattamento complessivo oltre il
quale  diventi  operante,  per  i  titolari  di  pensioni  ed assegni
vitalizi,  il  divieto  di  cumulo della indennita' di contingenza ed
indennita' similari.
    A   tale  proposito  il  giudice  delle  leggi  ha  chiarito  che
l'illegittimita'  incostituzionale  non deriva dal divieto di cumulo,
ma  si verifica allorche' lo stesso sia previsto senza la fissazione,
da   parte  del  legislatore,  di  un  limite  minimo  o  trattamento
complessivo  per le attivita' cui si riferisce, al di sotto del quale
non debba operare il divieto stesso.
    Cio'  premesso,  si  rileva  che  il caso in esame - per la parte
attinente  alla  censura  mossa dalla ricorrente al divieto di cumulo
delle   indennita'   integrative  speciali  su  piu'  trattamenti  di
quiescenza  -  rientra  nella  sfera  di  applicazione  dell'art. 99,
secondo  comma,  del  d.P.R.  29  dicembre 1973 n. 1092, ai sensi del
quale al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa
speciale  compete  a  un  solo titolo. Tale norma e' stata dichiarata
incostituzionale nella parte in cui non prevede che nei confronti del
titolare  di  due  pensioni,  pur  restando  vietato  il cumulo delle
indennita'  integrative  speciali, debba comunque farsi salvo il c.d.
minimo  I.N.P.S.  (Corte Cost. sent. n. 494 del 29-31 dicembre 1993 e
ancor prima, indirettamente, sent. n. 172 dell'8-22 aprile 1991).
    Peraltro,  in quest'ultima ipotesi viene in considerazione, quale
dato  normativo  idoneo a rendere compatibile il divieto de quo con i
canoni  costituzionali,  non  gia'  la  previsione di «un ragionevole
limite  minimo  di trattamento economico complessivo (o altro sistema
con  un  indice  rapportato  alle  esigenze di una esistenza libera e
dignitosa del lavoratore-pensionato [...] con pluralita' di posizioni
assicurative)»,   come   invece  osservato  con  la  citata  sentenza
n. 516/2000,  bensi'  l'integrazione  al  c.d.  minimo  I.N.P.S.;  ne
consegue,  allo stato attuale e stante l'inerzia del legislatore dopo
le pronunce della Corte costituzionale in materia (sent. n. 566/1989,
n. 204/1992), un diverso e deteriore trattamento, per quanto concerne
l'indennita'   in  oggetto,  sia  rispetto  ad  alcune  categorie  di
pensionati  (ex  dipendenti della Regione Sicilia), sia nei confronti
di  coloro  che  cumulano  il  trattamento  di  pensione con altro di
attivita' di servizio.
    Cio',  pur  essendosi rilevato che «il passaggio dalla condizione
di  lavoratore  dipendente  a  quella  di  pensionato  non puo' [...]
giustificare  una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate
ad  assicurare  il  soddisfacimento  dei  bisogni  fondamentali della
vita», con conseguente affermazione del principio che «al titolare di
due  pensioni  [va  estesa]  la  medesima  garanzia  prevista  per il
titolare  di  pensione  che  presti altresi lavoro dipendente» (Corte
Cost. n. 172/1991 cit.).
    Da  quanto  sopra  ne  consegue  che  la  decurtazione  (o la non
corresponsione)  dell'indennita'  integrativa speciale in presenza di
piu'  trattamenti  pensionistici  pubblici  soggetti  alla disciplina
dell'art. 99,  comma  2,  del  d.P.R.  n. 1092  del  1973, pur con la
salvaguardia  del  minimo  I.N.P.S.,  deve  ritenersi,  in  relazione
all'attuale    quadro   normativo,   ormai   priva   di   ragionevole
giustificazione in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione,
poiche'   tale   norma   non  determina  la  misura  del  trattamento
complessivo  oltre  il  quale  diventi  operante il divieto di cumulo
delle indennita' integrative speciali, e considerato che alla stregua
della   vigente   disciplina   residua   un   trattamento   giuridico
differenziato  di situazioni analoghe, tale da incidere negativamente
sulla coerenza del quadro normativo nella specifica materia.
    La   questione   di   legittimita'   costituzionale   appare  non
manifestamente  infondata  in relazione a quanto sopra esposto, ed e'
rilevante,   considerato   che   la   norma  della  cui  legittimita'
costituzionale   si   dubita  investe  direttamente  l'oggetto  della
controversia  e  che  l'esito  dell'odierno  giudizio  dipende  dalla
soluzione di detta questione.
    Alla  stregua delle suesposte considerazioni deve essere disposta
da  sospensione  del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale,   mandando   alla   segreteria   gli  adempimenti  di
competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 e ss. della legge 11
marzo  1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata
la  questione  di legittimita' costituzionale dell'articolo 99, comma
2,  del  d.P.R.  29  dicembre  1973,  n. 1092,  nel testo attualmente
vigente,  nella  parte in cui non determina la misura del trattamento
complessivo  oltre  il  quale  diventi  operante,  per  i titolari di
pensioni, il divieto di cumulo della indennita' integrativa speciale,
per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento e della
presente ordinanza alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in
giudizio,  e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
    Sospende il giudizio in corso.
    Cosi' provveduto in Cagliari, addi' 11 giugno 2003.
                      Il giudice unico: Benussi
04C0009