N. 51 ORDINANZA 20 - 29 gennaio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo   penale  -  Procedimento  davanti  al  Giudice  di  pace  -
  Competenza  -  Applicazione  della pena su richiesta - Esclusione -
  Denunciata lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 e 25 Cost.
  -  Omessa  descrizione della fattispecie del giudizio a quo, totale
  carenza  di  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza  e  alla  non
  manifesta   infondatezza   -   Manifesta   inammissibilita'   della
  questione.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.
(GU n.5 del 4-2-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, del
decreto   legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge   24 novembre   1999,  n. 468),  promosso,  nell'ambito  di  un
procedimento  penale,  dal  giudice di pace di Bibbiena con ordinanza
del 4 febbraio 2003, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  giudice  di pace di Bibbiena - premesso che il
difensore   dell'imputato   aveva  eccepito  «la  incostituzionalita'
dell'art. 2,  comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
[Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468], limitatamente
alla  esclusione dell'applicazione della pena su richiesta davanti al
giudice  di  pace in sede penale» - ha sollevato, «visti gli artt. 3,
24 e 25 della Costituzione», questione di legittimita' costituzionale
nei termini sopra indicati;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
inammissibile  per  assoluta  carenza  di  motivazione in ordine alla
rilevanza   e   alla   non   manifesta   infondatezza   o,  comunque,
manifestamente infondata.
    Considerato   che   l'ordinanza   di   rimessione  difetta  della
descrizione  della  fattispecie  oggetto del giudizio a quo ed e' del
tutto  carente  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza e alla non
manifesta infondatezza della questione;
        che  non  puo' valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad
una  imprecisata  richiesta  della  difesa dell'imputato, giacche' il
giudice  deve  rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare
della    costituzionalita'    della   norma   con   una   motivazione
autosufficiente,  tale  da  permettere  la verifica della valutazione
sulla  rilevanza  e  sulla non manifesta infondatezza della questione
(v., da ultimo, ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317 del 2003);
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 2,   comma 1,  del  decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24
e  25  della  Costituzione,  dal  giudice  di  pace  di Bibbiena, con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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