N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Minori (tutela dei) - Norme della Provincia di Bolzano - Disposizioni in materia di assistenza e beneficenza a favore dei minori - Norme in materia di anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori qualora non corrisposto dal genitore obbligato alla prestazione e in presenza di titolo esecutivo fondato su provvedimento dell'autorita' giudiziaria - Applicazione del criterio della prevalenza della materia della tutela dei minori rispetto a quella dell'assistenza pubblica - Mancanza dell'elemento della gratuita' proprio della disciplina dell'assistenza e beneficenza - Denunciata invasione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile. - Legge Provincia Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l). Minori (tutela dei) - Norme della Provincia di Bolzano - Disposizioni in materia di assistenza e beneficenza a favore dei minori - Norme in materia di anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori qualora non corrisposto dal genitore obbligato alla prestazione e in presenza di titolo esecutivo fondato su provvedimento dell'autorita' giudiziaria - Modifica con legge provinciale della disciplina civilistica della surrogazione legale con trasferimento in capo alla stessa Provincia autonoma del diritto di credito nei confronti del genitore obbligato inadempiente - Denunciata invasione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile. - Legge Provincia Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, art. 12. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).(GU n.8 del 25-2-2004 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi; Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, pubblicata nel B.u.r. del 25 novembre 2003 n. 47, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004, con riguardo agli articoli 1 e seguenti. Con la legge impugnata la Provincia autonoma di Bolzano, affermando di legiferare nell'ambito della propria competenza in materia di assistenza e beneficenza pubblica, ha dettato disposizioni in tema di anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, disciplinando l'erogazione anticipata, al genitore o ad altro soggetto affidatario, delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria (art. 1). La legge disciplina gli aventi diritto (art. 2), i presupposti di base (art. 3), i requisiti economici (art. 4), l'ammontare della prestazione (art. 5), la delega delle funzioni amministrative relative all'intervento di assistenza alle comunita' comprensoriali di cui all'art. 1 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7 (art. 6), la domanda (art. 7) e l'attribuzione della prestazione (art. 8), la decorrenza e la durata della prestazione (art. 9), i ricorsi avverso la decisione sull'istanza (art. 10), la possibilita' di accertamento della permanenza dei requisiti e la perdita del diritto (art. 11), la surrogazione, ai sensi dell'art. 1203, comma 1, numero 5, del codice civile, in capo alla Provincia autonoma di Bolzano del diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati al beneficiario, il quale rilascia espressa dichiarazione in merito, con conseguente diritto di rivalsa della provincia sul genitore obbligato (art. 12), le disposizioni finanziarie di copertura della spesa (art. 13) e la sua entrata in vigore (art. 14). E' avviso del Governo che con le norme denunciate in epigrafe (quindi, con tutto il complesso normativo della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15) la Provincia autonoma di Bolzano abbia ecceduto dalla propria potesta' legislativa in violazione della normativa costituzionale di seguito indicata. Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l). 1. - La legge impugnata si propone di tutelare l'interesse alla corresponsione dell'assegno di mantenimento del minore da parte del genitore non affidatario in presenza di un titolo esecutivo fondato su un provvedimento dell'autorita' giudiziaria italiana o di altro Stato straniero, in caso di inadempimento da parte dell'obbligato nel termine di dieci giorni dalla rituale notifica di un atto di precetto (arg. ex art. 3). Il titolo della potesta' legislativa in parola viene, quindi, ricondotto nell'alveo della materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, oggetto di potesta' legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 11 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, recante approvazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Tale qualificazione della disciplina in parola e' tuttavia erronea. Essa, infatti, concerne non tanto alla categoria dell'assistenza pubblica, quanto e piu' esattamente la categoria della tutela del minore (e dei rapporti familiari in genere) che, in quanto tale, non rientra direttamente nella tassativa previsione contenuta nell'art. 117 Cost. Cio' tuttavia non deve indurre a ritenere che la materia della tutela del minore non sia stata considerata da parte del Costituente (il che sarebbe assurdo atteso il rilievo certamente costituzionale degli interessi garantiti, anzitutto attraverso i preminenti valori della tutela della persona e della famiglia); tale settore normativo (o «materia») e', infatti, da considerare rientrante nella categoria dell'ordinamento civile, segnatamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l), Cost. Tale conclusione appare obbligata se non altro facendo leva su di un criterio di «prevalenza» della materia della tutela del minore rispetto a quella dell'assistenza pubblica (analogamente a quanto gia' ritenuto da codesta ecc.ma Corte con riferimento alla materia degli «asili nido», con sentenza n. 370/2003; materia questa considerata estranea alla categoria dell'assistenza pubblica e compresa, al contrario, in quella dell'istruzione e della tutela del lavoro). Difatti, dalle Institutiones di Gaio ad oggi, la materia della tutela del minore (nonche' la disciplina dei rapporti familiari, anche nei soli aspetti patrimoniali) ha da sempre interessato il diritto civile, costituendo uno dei sistemi piu' peculiari e caratteristici (a differenza di altri sistemi che nel tempo hanno acquistato piu' spiccati profili di autonomia: ad esempio il diritto del lavoro), in ordine ai quali appare assolutamente da evitare l'atomizzazione a livello regionale o provinciale di discipline di tutela e garanzia che, proprio perche' riferite a valori essenziali e preminenti della persona fisica, debbono al contrario presentarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza discriminazioni di sorta a seconda della regione (o provincia) di appartenenza. Proprio la particolare delicatezza degli istituti disciplinati e la fondamentale necessita' di provvedere alla tutela dell'interesse del minore al pagamento dell'assegno di mantenimento (da parte del genitore obbligato ovvero, in difetto, da parte di strutture pubbliche) fanno si' che tale beneficio non possa essere rimesso alle specifiche discipline delle regioni o delle province autonome. Una disciplina diversificata ed eterogenea introdurrebbe, infatti, inevitabili differenziazioni se non addirittura disparita' di trattamento tra regioni (o province), anche con riguardo alle diverse dotazioni dei mezzi finanziari. Cio' conferma che la disciplina introdotta dalla legge impugnata deve necessariamente essere uniforme per tutti i cittadini, a prescindere dalle localita' di residenza o domicilio ovvero dalle disponibilita' finanziarie delle regioni o degli enti locali di riferimento. Diversamente si potrebbe giungere ad ammettere un pericoloso vulnus al principio di eguaglianza di tutti i cittadini in relazione alla tutela di valori dell'individuo che, proprio in considerazione del loro rilievo fondamentale, non possono invece tollerare discriminazione alcuna. Non puo', peraltro, non considerarsi che l'affermazione, contenuta nell'art. 1, secondo la quale la legge in esame attiene alla materia della «assistenza e beneficenza pubblica» (di competenza esclusiva della provincia), e' contraddetta dalla circostanza che, nel caso di specie, si tratta di un credito coercibile fra privati, penalmente sanzionato; e che manca, quindi, il connotato della gratuita', cioe', dell'elemento caratterizzante in senso assoluto e sotanziale la materia dell'assistenza pubblica in senso proprio. 2. - Altro motivo di illegittimita' costituzionale della disciplina provinciale e', inoltre, rappresentato dalla modifica della disciplina civilistica della surrogazione legale di cui all'art. 1203, comma 1, n. 5 c.c., operata dall'art. 12 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15. La disciplina della surrogazione legale pertiene, infatti, ad un istituto certamente appartenente alla categoria dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, non rientrante nell'ambito dell'autonomia statutaria della provincia.
P. Q. M. Si chiede a codesta Corte costituzionale di dichiarare la illegittimita' costituzionale della legge provinciale n. 15/2003 indicata in epigrafe nel suo complesso. Si esibiranno la legge provinciale ed estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004. Roma, addi' 23 gennaio 2004 Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri 04C0151