N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  2  febbraio  2004  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Minori (tutela dei) - Norme della Provincia di Bolzano - Disposizioni
  in  materia di assistenza e beneficenza a favore dei minori - Norme
  in  materia  di anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela
  dei  minori  qualora  non  corrisposto  dal genitore obbligato alla
  prestazione   e   in   presenza  di  titolo  esecutivo  fondato  su
  provvedimento   dell'autorita'   giudiziaria   -  Applicazione  del
  criterio  della  prevalenza  della  materia della tutela dei minori
  rispetto a quella dell'assistenza pubblica - Mancanza dell'elemento
  della   gratuita'   proprio   della  disciplina  dell'assistenza  e
  beneficenza  -  Denunciata  invasione  della  potesta'  legislativa
  statale esclusiva in materia di ordinamento civile.
- Legge Provincia Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).
Minori (tutela dei) - Norme della Provincia di Bolzano - Disposizioni
  in  materia di assistenza e beneficenza a favore dei minori - Norme
  in  materia  di anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela
  dei  minori  qualora  non  corrisposto  dal genitore obbligato alla
  prestazione   e   in   presenza  di  titolo  esecutivo  fondato  su
  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  -  Modifica  con  legge
  provinciale  della disciplina civilistica della surrogazione legale
  con  trasferimento  in  capo alla  stessa  Provincia  autonoma  del
  diritto   di   credito   nei   confronti   del  genitore  obbligato
  inadempiente  -  Denunciata  invasione  della  potesta' legislativa
  statale esclusiva in materia di ordinamento civile.
- Legge Provincia Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, art. 12.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).
(GU n.8 del 25-2-2004 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il
proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi;

    Nei  confronti della Provincia autonoma di Bolzano in persona del
presidente   della   giunta  provinciale,  per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale della legge provinciale 3 ottobre 2003,
n. 15,  pubblicata  nel  B.u.r.  del  25  novembre 2003 n. 47, giusta
delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004, con riguardo
agli articoli 1 e seguenti.
    Con   la  legge  impugnata  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,
affermando  di  legiferare  nell'ambito  della  propria competenza in
materia di assistenza e beneficenza pubblica, ha dettato disposizioni
in  tema  di  anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del
minore, disciplinando l'erogazione anticipata, al genitore o ad altro
soggetto  affidatario,  delle  somme  destinate  al  mantenimento del
minore,  qualora  esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato
nei  termini  e  alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria
(art. 1).
    La legge disciplina gli aventi diritto (art. 2), i presupposti di
base  (art. 3),  i  requisiti  economici  (art. 4), l'ammontare della
prestazione   (art. 5),   la  delega  delle  funzioni  amministrative
relative  all'intervento  di assistenza alle comunita' comprensoriali
di  cui  all'art. 1  della  legge  provinciale  20  marzo  1991, n. 7
(art. 6),  la  domanda  (art. 7)  e  l'attribuzione della prestazione
(art. 8),  la  decorrenza  e  la durata della prestazione (art. 9), i
ricorsi  avverso la decisione sull'istanza (art. 10), la possibilita'
di  accertamento  della  permanenza  dei  requisiti  e la perdita del
diritto (art. 11), la surrogazione, ai sensi dell'art. 1203, comma 1,
numero  5,  del  codice  civile,  in  capo alla Provincia autonoma di
Bolzano  del  diritto di credito nei confronti del genitore obbligato
al  mantenimento,  in  misura  corrispondente agli importi erogati al
beneficiario, il quale rilascia espressa dichiarazione in merito, con
conseguente diritto di rivalsa della provincia sul genitore obbligato
(art. 12),  le  disposizioni  finanziarie  di  copertura  della spesa
(art. 13) e la sua entrata in vigore (art. 14).
    E'  avviso  del  Governo  che con le norme denunciate in epigrafe
(quindi,  con  tutto il complesso normativo della legge provinciale 3
ottobre  2003, n. 15) la Provincia autonoma di Bolzano abbia ecceduto
dalla  propria  potesta'  legislativa  in  violazione della normativa
costituzionale di seguito indicata.
    Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l).
    1.  -  La legge impugnata si propone di tutelare l'interesse alla
corresponsione  dell'assegno  di mantenimento del minore da parte del
genitore  non  affidatario in presenza di un titolo esecutivo fondato
su  un  provvedimento  dell'autorita' giudiziaria italiana o di altro
Stato straniero, in caso di inadempimento da parte dell'obbligato nel
termine di dieci giorni dalla rituale notifica di un atto di precetto
(arg. ex art. 3).
    Il  titolo  della  potesta'  legislativa in parola viene, quindi,
ricondotto  nell'alveo  della  materia  dell'assistenza e beneficenza
pubblica,   oggetto   di  potesta'  legislativa  esclusiva  ai  sensi
dell'art. 11  legge  costituzionale  26  febbraio 1948, n. 5, recante
approvazione  dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Tale
qualificazione  della disciplina in parola e' tuttavia erronea. Essa,
infatti,  concerne non tanto alla categoria dell'assistenza pubblica,
quanto e piu' esattamente la categoria della tutela del minore (e dei
rapporti  familiari  in  genere)  che,  in  quanto  tale, non rientra
direttamente nella tassativa previsione contenuta nell'art. 117 Cost.
    Cio'  tuttavia  non  deve indurre a ritenere che la materia della
tutela  del minore non sia stata considerata da parte del Costituente
(il  che  sarebbe assurdo atteso il rilievo certamente costituzionale
degli  interessi  garantiti, anzitutto attraverso i preminenti valori
della  tutela della persona e della famiglia); tale settore normativo
(o  «materia») e', infatti, da considerare rientrante nella categoria
dell'ordinamento  civile,  segnatamente  riservata  alla legislazione
esclusiva  dello  Stato  ai  sensi  dell'art. 117, comma 2, lett. l),
Cost.  Tale conclusione appare obbligata se non altro facendo leva su
di  un criterio di «prevalenza» della materia della tutela del minore
rispetto  a  quella  dell'assistenza  pubblica (analogamente a quanto
gia'  ritenuto  da  codesta ecc.ma Corte con riferimento alla materia
degli   «asili   nido»,  con  sentenza  n. 370/2003;  materia  questa
considerata   estranea  alla  categoria  dell'assistenza  pubblica  e
compresa,  al contrario, in quella dell'istruzione e della tutela del
lavoro).
    Difatti,  dalle  Institutiones  di Gaio ad oggi, la materia della
tutela  del  minore  (nonche'  la  disciplina dei rapporti familiari,
anche  nei  soli  aspetti  patrimoniali)  ha da sempre interessato il
diritto   civile,  costituendo  uno  dei  sistemi  piu'  peculiari  e
caratteristici  (a  differenza  di  altri sistemi che nel tempo hanno
acquistato  piu' spiccati profili di autonomia: ad esempio il diritto
del  lavoro),  in  ordine  ai  quali  appare assolutamente da evitare
l'atomizzazione  a  livello  regionale o provinciale di discipline di
tutela e garanzia che, proprio perche' riferite a valori essenziali e
preminenti  della persona fisica, debbono al contrario presentarsi in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza discriminazioni
di sorta a seconda della regione (o provincia) di appartenenza.
    Proprio  la particolare delicatezza degli istituti disciplinati e
la  fondamentale  necessita' di provvedere alla tutela dell'interesse
del  minore  al  pagamento dell'assegno di mantenimento (da parte del
genitore   obbligato  ovvero,  in  difetto,  da  parte  di  strutture
pubbliche) fanno si' che tale beneficio non possa essere rimesso alle
specifiche discipline delle regioni o delle province autonome.
    Una   disciplina   diversificata   ed  eterogenea  introdurrebbe,
infatti,  inevitabili  differenziazioni se non addirittura disparita'
di  trattamento  tra  regioni  (o  province), anche con riguardo alle
diverse dotazioni dei mezzi finanziari.
    Cio'  conferma che la disciplina introdotta dalla legge impugnata
deve  necessariamente  essere  uniforme  per  tutti  i  cittadini,  a
prescindere  dalle  localita'  di  residenza o domicilio ovvero dalle
disponibilita'  finanziarie  delle  regioni  o  degli  enti locali di
riferimento.  Diversamente  si  potrebbe  giungere  ad  ammettere  un
pericoloso vulnus al principio di eguaglianza di tutti i cittadini in
relazione  alla  tutela  di  valori  dell'individuo  che,  proprio in
considerazione  del  loro  rilievo  fondamentale,  non possono invece
tollerare discriminazione alcuna.
    Non   puo',   peraltro,   non  considerarsi  che  l'affermazione,
contenuta  nell'art. 1,  secondo  la  quale la legge in esame attiene
alla materia della «assistenza e beneficenza pubblica» (di competenza
esclusiva  della  provincia),  e' contraddetta dalla circostanza che,
nel  caso  di specie, si tratta di un credito coercibile fra privati,
penalmente  sanzionato;  e  che  manca,  quindi,  il  connotato della
gratuita',  cioe',  dell'elemento caratterizzante in senso assoluto e
sotanziale la materia dell'assistenza pubblica in senso proprio.
    2.   -   Altro  motivo  di  illegittimita'  costituzionale  della
disciplina  provinciale  e',  inoltre,  rappresentato  dalla modifica
della   disciplina  civilistica  della  surrogazione  legale  di  cui
all'art. 1203,  comma  1, n. 5 c.c., operata dall'art. 12 della legge
provinciale  3  ottobre 2003, n. 15. La disciplina della surrogazione
legale pertiene, infatti, ad un istituto certamente appartenente alla
categoria  dell'ordinamento  civile  di  cui  all'art. 117,  comma 2,
lett. l),    della    Costituzione,    non   rientrante   nell'ambito
dell'autonomia statutaria della provincia.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  a  codesta  Corte  costituzionale  di  dichiarare  la
illegittimita'  costituzionale  della  legge  provinciale  n. 15/2003
indicata in epigrafe nel suo complesso.
    Si   esibiranno   la   legge   provinciale   ed   estratto  della
deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004.
        Roma, addi' 23 gennaio 2004
              Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri
04C0151