N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 2003

Ordinanza emessa il 9 dicembre 2003 dal giudice di pace di Asiago nel
procedimento  civile vertente tra Rigoni Roberto e Comune di Asiago -
Comando polizia municipale

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione    inflitta    dall'organo    accertatore   -   Previsione
  ingiustificata  e  non ragionevole - Contrasto con il compito della
  Repubblica  di  rimuovere  gli  ostacoli  limitativi di fatto della
  liberta'   e   dell'eguaglianza  -  Discriminazione  tra  cittadini
  abbienti  e  non  abbienti  in ordine alla possibilita' di accedere
  alla  tutela giurisdizionale - Compressione del diritto di azione e
  di difesa del cittadino non abbiente.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4 della legge 1° agosto
  2003,  n. 214  [recte: introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
  decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito, con modifiche,
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.8 del 25-2-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta
al  R.G.  n. 100/03,  promossa  con  ricorso  del  15  ottobre 2003 e
depositato in cancelleria in pari data da Rigoni Roberto residente in
Asiago,  via  Rodeghieri n. 150, ed elettivamente domiciliato ai fini
del presente giudizio in Vicenza, contra' Canove n. 1, opponente;
    Contro Comune di Asiago (Vicenza) - Comando polizia municipale di
Asiago, amministrazione opposta.
    Oggetto:  ricorso  in  opposizione  ex  art. 22 legge n. 689/1981
avverso il verbale di contestazione n. 7025 redatto in data 29 agosto
2003 dalla polizia municipale di Asiago.

                           P r e m e s s o

    Con  ricorso  del  15 ottobre 2003 e depositato in cancelleria in
pari  data,  il sig. Rigoni Roberto chiedeva che in via pregiudiziale
venisse  accertata  la  non manifesta infondatezza della questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis  del d.lgs. 30 aprile
1992,  n. 285,  introdotto  dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha
convertito  in  legge  con  modificazioni  il decreto-legge 27 giugno
2003,  n. 151,  per  contrasto  con  gli  articoli  2,  3  e 24 della
Costituzione,   nonche'   venisse  disposta  in  via  provvisoria  la
sospensione  dell'instaurato giudizio e, conseguentemente del verbale
n. 7025  emesse  dal  Comando polizia municipale in Asiago (Vicenza),
localita'  Canove il 29 agosto 2003. In via principale, richiamandosi
a   quanto   esposto   nel   ricorso  chiedeva  innanzitutto  sentire
pronunciare declaratoria di inefficacia del verbale di contestazione,
quindi  sentire  accogliere  il  ricorso  per  i motivi in fatto e in
diritto  esposti  nell'atto  introduttivo, previa audizione personale
del   ricorrente,   con   conseguente   annullamento  della  sanzione
amministrativa e con condanna del Comune di Asiago al pagamento delle
spese processuali.
    Iscritto  a  ruolo  il  ricorso,  l'opponente  non  provvedeva al
versamento  della  somma  pari  alla meta' del massimo della sanzione
prevista dall'art. 180, primo comma, del c.d.s., a titolo di deposito
cauzionale,   a   tale   omesso   versamento  consegue,  come  recita
l'art. 204-bis summenzionato, la declaratoria di inammissibilita' del
ricorso da parte del giudice.

                           R i l e v a t o

    L'art.  204-bis,  introdotto  dall'art. 4 legge 1° agosto 2003, n
214   di  conversione  del  decreto-legge  27  giugno  2003,  n. 151,
apportante modifiche ed integrazioni al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
c.s.  codice della strada, stabilendo l'obbligo del versamento di una
somma  - all'atto dell'iscrizione del ricorso pena l'inammissibilita'
dello  stesso  - pari alla meta' del massimo della sanzione inflitta,
che  verrebbe  restituita al ricorrente in caso di esito positivo del
ricorso,   appare   in  contrasto  con  gli  articoli 3  e  24  della
Costituzione.
    Il  versamento di tale somma, decisamente superiore alla sanzione
irrogata dall'organo accertatore alla commessa infrazione, appare non
ragionevole  e ingiustificato, atteso che tale importo puo' risultare
particolarmente  considerevole  in relazione a determinate infrazioni
al c.d.s.
    Tale  versamento  peraltro,  imposto a tutti i cittadini all'atto
dell'iscrizione  del ricorso, pone indistintamente tutti sullo stesso
piano,  sia  coloro  che dispongono di mezzi economici sia quelli che
per  vari  motivi  ne  sono  privi,  non tenendo in considerazione le
diseguaglianze  esistenti,  violando  cosi'  il  fondamentale diritto
sancito  dall'art.  3  della Costituzione che prescrive quale compito
della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico
sociale  che,  limitando  di  fatto  la  liberta' e l'uguaglianza dei
cittadini  impediscono  il  pieno  sviluppo  della persona umana, non
certo quello di crearne.
    Tale  normativa  invece,  impedisce  di  fatto  al  cittadini non
abbienti  o  quanto  meno  rende  loro  estremamente difficoltoso, il
rimedio  giurisdizionale  avverso  un  provvedimento  amministrativo,
impedendo loro di esercitare un diritto costituzionalmente garantito.
    Il  rimedio  alternativo offerto dal legislatore, quello di adire
il  prefetto  ed  esente dall'imposizione del versamento del deposito
cauzionale,  ponendosi  come  alternativo  al  ricorso  all'autorita'
giudiziaria  ordinaria  in  ordine  alla stessa materia, evidenzia in
maniera  palese  come quest'ultimo venga ad essere un mezzo di tutela
riservato  ai cittadini facoltosi, operando cosi' una discriminazione
tra  i  cittadini,  riservando  di  fatto  solo a quelli facoltosi il
rimedio   giurisdizionale,   in   palese  contrasto  con  il  dettato
costituzionale.
    Pertanto   tale  norma  non  puo'  che  prestarsi  a  censura  di
incostituzionalita',   anche   con   riferimento   all'art. 24  della
Costituzione,  ove  viene sancito che tutti possono agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
    La  richiesta  del  versamento di tale somma - nella misura cosi'
determinata  -  all'atto di iscrizione palesa un insanabile contrasto
con  detto  precetto  costituzionale, lasciando di fatto al cittadino
non abbiente, quale unico strumento di difesa, il ricorso al prefetto
facendolo   cosi'   desistere   dall'adire   l'autorita'  giudiziaria
ordinaria.
    Conseguentemente  palese  appare  la  compressione del diritto di
difesa  del  cittadino non abbiente, atteso che certamente il ricorso
al   prefetto   non   puo'  esser  definito  alternative  al  ricorso
giurisdizionale.
    Indubbiamente   in   considerazione  di  quanto  esposto,  l'art.
204-bis,  introdotto  dall'art. 4  legge  1°  agosto  2003, n. 214 di
conversione  del  decreto-legge  27  giugno  2003,  n. 151 apportante
modifiche  ed  integrazioni  al  d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285 c.s.
codice  della  strada,  appare in contrasto con i richiamati articoli
della Costituzione, in quanto impedisce o comunque rende estremamente
difficile il diritto di difesa, atteso che il versamento di una somma
a  titolo di deposito cauzionale all'atto dell'iscrizione del ricorso
-  quando  davanti  a questo giudice, cause di valore anche superiore
sono   esenti  dal  versamento  di  imposte  -  vanifica  l'esercizio
insopprimibile  del diritto di difesa, consentendolo soltanto a fasce
di cittadini abbienti.
    Conseguentemente,   questo   giudice  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  204-bis  del  d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285 c.s. c.d.s.,
cosi'  come  introdotto  dall'art. 4  legge 1° agosto 2003, n. 214 di
conversione  del  decreto-legge  27  giugno  2003,  n. 151 apportante
modifiche  ed  integrazioni al c.d.s., nella parte in cui prescrive a
pena   di   inammissibilita'   del  ricorso  il  versamento  all'atto
dell'iscrizione  del  predetto  atto  il versamento di una somma pari
alla  meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta, cosi'
violando il precetto di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
    Rilevato  quanto  sopra,  atteso che il giudizio de quo, non puo'
essere   ne'   proseguito   ne'   definito   indipendentemente  dalla
risoluzione  della  questione di legittimita' costituzionale e che la
stessa   non   risulta   manifestamente   infondata,  ne  dispone  la
sospensione, rimettendo gli atti ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo
1953, n. 87 alla Corte costituzionale.
    Dispone  altresi', sussistendo i presupposti, ex art. 22 legge 24
novembre  1981,  n. 689  la provvisoria sospensione dell'esecutivita'
del  provvedimento  amministrativo impugnato con tutti gli effetti ad
esso collegati.
                              P. Q. M.
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3 del d.lgs. 30
aprile  1992,  n. 285  c.s. c.d.s., cosi' come introdotto dall'art. 4
legge  1°  agosto  2003,  n. 214  di conversione del decreto-legge 27
giugno  2003, n. 151, nella parte in cui prescrive che: «all'atto del
deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria
del  giudice di pace a pena di inammissibilita' del ricorso una somma
pari   alla  meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta
dall'organo  accertatore,  detta sanzione in caso di accoglimento del
ricorso e' restituita al ricorrente.».
    Sospende  il  presente  giudizio, nonche' dispone - sussistendo i
presupposti   -   ex  art. 22  legge  24  novembre  1981,  n. 689  la
provvisoria    sospensione    dell'esecutivita'   del   provvedimento
amministrativo  impugnato  con  tutti  gli effetti ad esso collegati;
ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  a  cura  della  cancelleria  di  questo  ufficio la
presente  ordinanza, atteso quanto sopra, venga notificata alle parti
del  presente  giudizio  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
        Asiago, addi' 9 dicembre 2003
                   Il giudice di pace: Tamburrini
04C0179