N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 2 ottobre 2003 dal tribunale di Gela sull'istanza proposta da Bonvissuto Gianluca Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio - Prevista competenza del giudice in composizione monocratica - Eccesso di delega. - Decreto legislativo 30 maggio 2001 (recte: 2002), n. 113, art. 99, comma 3. - Costituzione, art. 76. In via subordinata: Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio - Prevista competenza del giudice in composizione monocratica - Contrasto con il principio di ragionevolezza. - Decreto legislativo 30 maggio 2001 (recte: 2002), n. 113, art. 99, comma 3. - Costituzione, art. 3.(GU n.12 del 24-3-2004 )
IL TRIBUNALE Visto il ricorso avanzato da Bonvissuto Gianluca avverso il decreto emesso dall'intestato tribunale in composizione collegiale in data 21 febbraio 2003, con cui, ai sensi dell'art. 112, comma 2, d.lgs. 113/2002, e' stato revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gia' accordato nel procedimento penale a carico del predetto, pendente innanzi al cennato organo giurisdizionale (n. 1299/2001 R.G.T.); Visto il provvedimento di designazione spiccato dal presidente del Tribunale; Udite le parti nell'udienza in camera di consiglio del 18 settembre 2003; Ritenuto che avverso il decreto con cui e' revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sulla base delle informazioni richieste, ex art. 96, comma 3, d.lgs. 113/2002, al questore, alla Direzione investigativa antimafia ad alla Direzione nazionale antimafia, deve ammettersi ricorso, ai sensi del primo comma dell'art. 99 d.lgs. 113/2001, «davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto», essendo riservata dall'art. 113 d.lgs. citato l'impugnativa tout court alla Corte di cassazione, solo per l'ipotesi di revoca disposta su richiesta proveniente dall'ufficio finanziario (vedi Cass. pen. s.u. 24 novembre 1999 n. 25, nonche' la relazione illustrativa al testo unico sulle spese di giustizia, pag. 46); Ritenuto, poi, che il comma 3 del cennato art. 99, prescrivendo che «il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio procede in composizione monocratica prevede ora una competenza dell'organo giudiziario monocratico, di cui non vi e' tuttavia traccia alcuna nella disciplina previgente, disponendo infatti gli ormai abrogati commi 4 e 5 dell'art. 6 legge 217/1990 (come modificati dalla legge 134/2001), che l'interessato puo' proporre ricorso «davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza», intendendosi pacificamente il giudice del gravame quale organo collegiale, sulla base dei rinvio procedurale ivi contenuto all'art. 29 legge 794/1942, laddove si prevede espressamente «la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio»; che l'art. 7 legge 50/1999 (come modificato dall'art. 1 della legge 340/2000) - disposizione peraltro odiernamente abrogata dall'art. 23 comma 3, legge 229/2003 -, nel disporre il riordino della materia che ci occupa mediante l'emanazione di un testo unico, comprendente - in un unico contesto - le disposizioni legislative e regolamentari, si e' limitato a delegare al Governo la facolta' di emanare un decreto legislativo e un regolamento di delegificazione, attenendosi ai criteri e principi direttivi indicati analiticamente nel comma 2 della detta norma; che tra tali criteri direttivi - oltre alla previsione di una delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentale (lett. a) e una espresso riferimento alla sola materia universitaria (lett. g) entrambi privi di rilevanza alcuna in questa sede - il legislatore delegato si e' limitato a prescrivere la «puntuale individuazione del testo vigente delle norme» (lett. b), la «esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni (lett. c), il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti apportando nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo» (lett. d), la «esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore» (lett. e) ed, infine, la «esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico» (lett. f); che, dunque, all'interno dei principi direttivi espressi dalla suddetta delega, all'evidenza non si rinviene la previsione della facolta' di modificare i criteri di riparto della competenza tra il giudice monocratico e quello collegiale, in tema di giudizi di opposizione avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o di revoca dell'ammissione gia' disposta, resi nell'ambito di un processo penale, al contrario di quanto ad esempio e' stato anche recentemente previsto dalla lettera b) dell'art. 12 della legge 366/2001, con cui si e' conferita delega al Governo per introdurre nuove norme di procedura in materia societaria (vedi d.lgs. 5/2003), ovvero dalla lett. a) dell'art. 16 della legge 273/2002, attraverso cui l'esecutivo e' stato deputato all'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale (vedi d.lgs. 168/2003); che in direzione contraria, non vale invocare - come si mostra persuasa la detta relazione ministeriale al testo unico in parola -, l'esigenza di armonizzazione della disciplina oggetto di riordino con la sopravvenuta riforma del giudice unico (d.lgs. 51/1998), laddove si prevede la competenza dell'organo monocratico «come regola generale se non derogata da norme ad hoc», poiche' come visto supra, di una tale volonta' armonizzatrice tra la materia, in discussione e quella, di natura strettamente processuale, oggetto del cennato decreto legislativo, non vi e' traccia alcuna nella citata legge delega, dovendo trovare luogo la ridetta esigenza di omogeneizzazione normativa solo all'interno e nei limiti delle singole discipline oggetto di riordino; che, peraltro, sul punto non e' neppure convincente richiamare - come ritiene di dover fare sempre la cennata relazione ministeriale (pag. 71) - l'art. 50, lett. c) del d.lgs. 274/2000, laddove si prevede, nell'ambito dei giudizi dinnanzi al giudice di pace, la facolta' di delega delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi emesso da quest'ultimo magistrato, poiche' siffatta norma nella sua formulazione, per un verso, non puo' definirsi idonea ad attribuire al giudice di pace una competenza nella materia - oggi pacificamente riconosciuta, infatti, al tribunale in composizione monocratica (vedi art. 170 T.U. 115/2002), senza che si sia resa necessaria per vero alcuna abrogazione di norme - e, per altro verso, attenendo la medesima disposizione esclusivamente al tema della liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato, non puo' di certo essere richiamata quale unico parametro di riferimento in sede di revisione della disciplina processuale concernente la ben distinta e differenziata materia del patrocinio a spese dello Stato; che, pertanto, deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 99 comma 3 d.lgs. 113/2001 nella parte in cui dispone che nel processo di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio ovvero di revoca del decreto gia' accordato, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica, per contrarieta' all'art. 76 della Costituzione, avendo il legislatore delegato ecceduto rispetto alla delega conferitagli nell'art. 7 legge 50/1999 (come modificato dall'art. 1 della legge 340/2000); Ritenuto, inoltre, in via subordinata, che la norma censurata, prevedendo la descritta competenza di un organo monocratico in sede di giudizio di opposizione avverso provvedimenti emessi anche dal collegio (del tribunale o della corte d'appello), si mostra contraria al canone di ragionevolezza, cosi' impingendo nella violazione dell'art. 3 Cost., ingiustificatamente attribuendo - per la prima volta nell'ordinamento - ad un giudice monocratico (indefettibilmente dotato di un bagaglio culturale e di esperienza professionale inferiore a quello della terna di magistrati che compone il collegio) la potesta' di sindacare i provvedimenti di un organo giudicante collegiale; che, invero, non e' dato ravvisare nel sistema processuale vigente alcuna fattispecie in cui, alla decisione emessa da un organo giurisdizionale in composizione collegiale segua, in sede di gravame avverso la stessa, la devoluzione della trattazione dell'affare ad un organo monocratico, potendosi ricordare - limitatamente al rito civile e senza pretesa di completezza -, che sono soggette ad impugnazione innanzi ad un organo indefettibilmente collegiale (id est la Corte d'appello) tutte le sentenze del tribunale in composizione collegiale (art. 341 c.p.c)., come i decreti impugnabili emessi dal tribunale fallimentare (artt. 29, comma secondo e 119 comma secondo r.d. 267/1942), nonche', in forza del generale rinvio di cui all'at. 739 c.p c, tutti i decreti emessi dal collegio nei procedimenti c.d. in camera di consiglio; Ritenuto, infine, che entrambe le questioni di costituzionalita' sopra esposte sono altresi' rilevanti, trattandosi qui di individuare, in via pregiudiziale di ogni altra statuizione, quale debba essere la composizione - collegiale o monocratica - dell'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sulla opposizione avanzata da Bonvissuto Gianluca avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Gela in composizione collegiale;
P. Q. M. Visti gli artt, 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, comma 3, d.lgs. n. 113/2001, nella parte in cui dispone che nel processo di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero di revoca del decreto gia' accordato, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Dichiara, altresi, in via subordinata, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, comma 3, d.lgs. n. 113/2001, nella parte in cui dispone che nel processo di opposizione avverso il provvedimento adottato dal collegio, di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ovvero di revoca del decreto gia' accordato, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Sospende il giudizio in corso. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte, costituzionale ed ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed alle parti costituite. Gela, addi' 2 ottobre 2003. Il giudice designato: Fichera 04C0329