N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 maggio 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  17 maggio  2004  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

Imposte  e  tasse  -  Norme  della  Regione Lazio in materia di tassa
  automobilistica  -  Prevista  esenzione  dal pagamento e diritto al
  rimborso  in  caso di perdita del possesso del veicolo annotata nel
  PRA  -  Ricorso  dello Stato - Denunciata violazione della potesta'
  legislativa  statale  in  materia  tributaria  e  di  coordinamento
  finanziario - Richiamo alle sent. nn. 37/2004, 311/2003, 297/2003 e
  296/2003 della Corte costituzionale.
- Legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2, art. 6.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e 119.
Consiglio  regionale  -  Norme  della  Regione  Lazio  -  «Servizi di
  supporto» alle strutture di diretta collaborazione con il Consiglio
  regionale - Affidamento alla Societa' Lazio Service S.p.A. mediante
  apposita  convenzione  -  Determinazione  nella  stessa convenzione
  della  dotazione  di  personale  che  la  Societa' deve garantire -
  Prevista assunzione a tempo indeterminato, da parte della Societa',
  dei   collaboratori   esterni  all'Amministrazione  regionale,  con
  priorita'  per  quelli  con contratto di lavoro subordinato a tempo
  determinato  - Ricorso statale - Denunciata utilizzazione impropria
  dell'outsourcing per l'assunzione di personale da adibire a compiti
  interni   -   Elusione  della  garanzia  del  concorso  pubblico  -
  Violazione  dei  principi  di eguaglianza e di buon andamento della
  Pubblica Amministrazione.
- Legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2, art. 31.
- Costituzione,  artt. 3,  primo  comma, 51, primo comma, e 97, commi
  primo e terzo; legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 53.
(GU n.27 del 14-7-2004 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato;

    Nei  confronti  della Regione Lazio in persona del suo presidente
della  giunta,  avverso  gli  artt. 6  e  31  della  legge  regionale
27 febbraio  2004,  n. 2  intitolata «Legge finanziaria regionale per
l'esercizio  2004»,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  n. 7 del
10 marzo 2004.
    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata  dal  Consiglio  dei  ministri nella riunione del 29 aprile
2004 (si depositera' estratto del relativo verbale).
    L'art. 6 sopra menzionato e' composto da tre commi. Il comma 1 e'
conforme   a  quanto  affermato  da  codesta  Corte  nella  ordinanza
10 aprile   2003,   n. 120.   Il   comma   3  reca  una  precisazione
condivisibile.  Il  comma  2  invece  e'  incompleto,  o  quanto meno
ingenera incertezza, perche' riconosce «il diritto di rimborso» senza
espressamente rammentare limiti temporali.
    Comunque, l'art. 6 appare, in via preliminare, costituzionalmente
illegittimo  per contrasto con gli artt. 117 comma secondo, lettera E
e  119,  Cost.,  e  con  gli  insegnamenti  dati da codesta Corte nei
paragrafi  5 e 6 della sentenza 26 gennaio 2004, n. 37, nel paragrafo
3.1 della sentenza 15 ottobre 2003, n. 311, nel par. 2 della sentenza
26 settembre  2003, n. 297 e nel par. 2.1 della sentenza 26 settembre
2003, n. 296.
    L'art. 31  concerne  le «strutture di diretta collaborazione» con
il  Consiglio  regionale (sulle quali l'art. 37 della legge regionale
18 febbraio  2002,  n. 6),  ed in particolare i «servizi di supporto»
(espressione  dall'incerto significato) a dette strutture. Il comma 2
dell'art. 31  dispone che i servizi dei quali si tratta devono essere
affidati  («affida»)  alla  S.p.a  Lazio Service, la cui costituzione
sarebbe  stata  «promossa»  attraverso  la  S.p.a.  Sviluppo Lazio in
applicazione  dell'art. 12  della  legge  regionale  10 maggio  2001,
n. 10.  Sulle  vicende  relative  alla costituzione della s.p.a Lazio
Service  ed  anche  alla  composizione  del suo azionariato (dovrebbe
essere  una  «societa'  mista»)  la Regione vorra' fornire alla Corte
ogni  doverosa  precisazione;  per  il momento puo' solo dirsi che la
societa'  e' stata costituita ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera
a)  del  decreto  legislativo  1° dicembre  1997,  n. 468  per creare
opportunita'  ai  lavoratori  gia'  impegnati  in  lavori socialmente
utili.
    L'art. 31  citato  al  comma  3  stabilisce  che  la S.p.a. Lazio
Service  «garantisce  ...  un  numero  di  unita' di personale pari a
quello  dei  collaboratori  esterni  alla  pubblica  amministrazione»
indicato  in un regolamento (che la Regione vorra' cortesemente unire
al  suo atto di costituzione) del Consiglio regionale, ed in tal modo
-  se  ben  si e' compreso - avrebbe quantificato - pero' in modo non
esplicito  -  la dotazione di personale dipendente dalla societa'; ed
al   comma   4,  con  norma  per  la  «prima  applicazione»,  prevede
l'assunzione  a  tempo  indeterminato  degli anzidetti «collaboratori
esterni» e riconosce una «priorita» a quelli di essi con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato (il che lascia supporre che vi
siano altri collaboratori con contratti di varie tipologie).
    Il  comma  5  dell'art. 31  parrebbe consequenziale ai precedenti
commi:  esso  sopprime  nel  comma 4, lettera c), dell'art. 37 dianzi
citato,  il numero 3 che devolveva al regolamento cui si e' accennato
il  compito  di  disciplinare  il  numero  massimo  del  personale da
scegliersi  anche  tra «esterni all'amministrazione regionale assunti
con contratti a tempo determinato» di diritto privato.
    Il  comma  7  dell'art. 31, pervero non del tutto univoco, recita
«il  personale  di cui al comma 4 deve essere assunto con qualifica e
trattamento pari a quello posseduto presso la Regione Lazio».
    Non  precisato e' se alla S.p.a Lazio Service si applichino anche
i commi 2 e 3 del citato art. 12.
    In relazione all'art. 31 in esame si pone la questione se - e del
caso  -  entro quali limiti attivita' di una amministrazione pubblica
non  rivolte  «all'esterno» ossia alla generalita' dei cittadini od a
categorie  di soggetti (ad esempio, gli imprenditori), possano essere
raffigurate  come  «servizi»  e  possano,  cosi' raffigurate - essere
esternalizzate,  senza  contraddire l'art. 3, comma primo, l'art. 51,
comma  primo  e  l'art. 97,  commi  primo  e terzo Cost., nonche' gli
insegnamenti  di codesta Corte (quali quelli contenuti nella sentenza
n. 274 del 2003).
    In   effetti,  l'art. 31  in  esame  contrasta  con  i  parametri
costituzionali menzionati (ed anche con l'art. 3 comma 53 della legge
finanziaria  24 dicembre  2003,  n. 350  e  quindi  con  i  parametri
costituzionali che detto comma sorreggono).
    Con  detto  articolo,  in  pratica,  si  consentono assunzioni di
personale   da  adibirsi  a  compiti  «interni»,  senza  la  garanzia
costituzionale  del  concorso pubblico; garanzia posta a presidio sia
della  eguaglianza  tra  i  cittadini  sia  del  buon andamento delle
amministrazioni  pubbliche.  Il  cosiddetto  «outsaurcing»  non  puo'
divenire  un  modo  di  eludere  l'anzidetta  garanzia,  specie se si
considera  l'eventualita'  di  una  futura  legge la quale immetta il
personale  di che trattasi nei ranghi della Regione (argomento questo
del quale codesta Corte si e' gia' occupata).
    Ne'  in  contrario  puo' addursi che una parte di detto personale
proviene  dai  lavori  socialmente  utili.  L'art. 10 citato pone dei
limiti - «attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
dei progetti in questione» e che siano «in continuita' con i progetti
medesimi»  - che devono essere rispettati. Le societa' miste previste
da  detto articolo - ammesso che la S.p.a Lazio Service rientri nella
categoria  -  non  possono  divenire strumenti «tutto fare», societa'
commerciali   libere  di  svolgere  qualsiasi  attivita'  (oltretutto
beneficiando di qualche privilegio).
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata la illegittimita' costituzionale
delle  disposizioni  legislative  sottoposte  a  giudizio,  con  ogni
consequenziale pronuncia.
        Roma, addi' 6 maggio 2004
          Vice avvocato generale dello Stato: Franco Favara
04C0631