N. 172 SENTENZA 7 - 11 giugno 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione   Marche   -   Carburanti   -  Impianti  di  distribuzione  -
  Localizzazione  e  costruzione  -  Ricorso  del  Governo - Asserita
  incidenza  in  settori  di  competenza  esclusiva  statale,  omessa
  considerazione  delle  norme  statali  in  materia - Non fondatezza
  della questione.
- Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, art. 4, comma 1.
- Costituzione,  art. 117, secondo comma, lettere e), h), l), e s), e
  terzo comma.
Regione   Marche   -   Carburanti   -  Impianti  di  distribuzione  -
  Autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  - Previsione di perizia
  giurata  attestante il rispetto della normativa fiscale, sanitaria,
  ambientale,  di  sicurezza  antincendio, urbanistica, di tutela dei
  beni storici o artistici - Ricorso del Governo - Asserita incidenza
  in  materie  di competenza esclusiva statale, omessa considerazione
  delle norme statali - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, art. 5.
- Costituzione,  art. 117, secondo comma, lettere e), h), l), e s), e
  terzo comma.
Regione   Marche   -   Carburanti   -  Impianti  di  distribuzione  -
  Attribuzione  al  Presidente della Giunta di poteri sostitutivi nei
  confronti dei Comuni - Ricorso del Governo - Asserita lesione della
  competenza esclusiva statale nella materia relativa agli «organi di
  governo  e  funzioni  fondamentali  di  Comuni,  Province  e Citta'
  metropolitane»,  lesione  della  riserva  statale  nella disciplina
  degli interventi sostitutivi - Non fondatezza della questione.
- Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, art. 11, comma 2.
- Costituzione,  art. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma,
  lettera p), e 120, secondo comma.
(GU n.23 del 16-6-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 4,
comma 1,  5 e 11, comma 2, della legge della Regione Marche 24 luglio
2002,  n. 15  (Razionalizzazione  ed  ammodernamento  della  rete  di
distribuzione  dei  carburanti per uso di autotrazione), promosso con
ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il
7 ottobre  2002,  depositato  in  cancelleria  il  15  successivo  ed
iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11 novembre  2003  il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'Avvocato Stefano Grassi per la Regione
Marche.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato il 7 ottobre 2002 e depositato il
successivo  15  ottobre,  il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato gli articoli 4, comma 1, 5 e 11, comma 2, della legge della
Regione   Marche   24 luglio   2002,   n. 15   (Razionalizzazione  ed
ammodernamento  della rete di distribuzione dei carburanti per uso di
autotrazione).
    2.  - Il ricorrente, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato,  osserva preliminarmente che gli impianti di distribuzione dei
carburanti  liquidi  e  gassosi  per  autotrazione  sono  oggetto  di
numerose    discipline   (tributarie,   di   sicurezza,   ambientali,
commerciali,   civilistiche,   amministrative,  in  tema  di  «scorte
petrolifere»),  attinenti  a  diversi  parametri costituzionali, come
quelli    dell'art. 117,    secondo   comma,   lettere e)   («sistema
tributario»),  h)  («sicurezza»),  l)  («ordinamento  civile»)  e  s)
(«tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema»);  in  questo  quadro,  il
ricorrente  richiama  altresi' la disposizione dell'art. 18, comma 1,
lettere d)  e  f),  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997, n. 59); in particolare, la normativa regionale contro
la   quale   il   ricorso   e'   promosso   attiene  alla  disciplina
amministrativa,    e   si   ricollega   alla   delega   di   funzioni
amministrative,   nel  settore  dei  distributori  di  carburante  in
questione,  disposta  a  favore  delle  regioni  con l'art. 52, primo
comma,  del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di
cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
    Questa  materia, prosegue il ricorrente, e' rimasta affidata alla
legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, nel nuovo testo
dell'art. 117  della  Costituzione,  rientrando essa nella disciplina
dell'«energia»  nonche',  «marginalmente»,  in  quella  della «tutela
della salute».
    Di  conseguenza, secondo il ricorrente, la legislazione regionale
in questo settore deve attenersi ai principi fondamentali posti dalla
legislazione   statale,  e  specificamente  dal  decreto  legislativo
11 febbraio  1998,  n. 32,  recante «Razionalizzazione del sistema di
distribuzione  dei  carburanti,  a  norma  dell'articolo 4,  comma 4,
lettera c),   della  legge  15 marzo  1997,  n. 59»,  e  dal  decreto
legislativo  8 settembre  1999,  n. 346 (Modifiche ed integrazioni al
decreto   legislativo   13 febbraio   1998,   n. 32,  concernente  la
razionalizzazione  del  sistema  di  distribuzione  dei carburanti, a
norma  dell'articolo 4,  comma 4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59),
oltre che «in testi normativi anteriori».
    Poste  le  suddette  premesse,  il  ricorrente formula specifiche
censure   riguardanti   le  tre  indicate  disposizioni  della  legge
regionale n. 15 del 2002.
    2.1.  -  Quanto  all'art. 4,  comma 1, della legge regionale, che
dispone   la   realizzazione  degli  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti  «nel  rispetto  delle prescrizioni della presente legge e
del  regolamento  di  cui  all'art. 2  [della  legge  medesima]»,  il
ricorrente   lamenta   l'omessa   considerazione,   da   parte  della
disposizione  regionale,  delle  «non poche e non trascurabili» norme
statali  che  riguardano  la  localizzazione  e  la costruzione degli
impianti  in parola; norme che, del resto, il richiamato art. 2 della
legge  regionale  non menziona ne' potrebbe menzionare, in quanto non
attinenti all'attuazione della legge regionale medesima.
    Un  «accenno»  agli  interessi  pubblici  coinvolti, conclude sul
punto   il  ricorso,  si  rintraccerebbe  solo  nell'art. 5,  secondo
periodo,   e  nell'art. 11,  comma 3,  ma  soltanto  in  connessione,
rispettivamente, con gli aspetti della «autorizzazione provvisoria» e
dei «controlli».
    2.2.  -  Con riferimento all'art. 5, relativo alla gia' accennata
autorizzazione    -   rilasciata,   sulla   base   di   una   domanda
dell'interessato,  in  caso  di  ristrutturazione  totale  o parziale
dell'impianto    -   all'esercizio   provvisorio   dell'impianto   di
distribuzione  dei  carburanti,  il ricorrente censura l'affidamento,
che  in  esso  sarebbe  previsto,  a un soggetto privato (il «tecnico
abilitato»)  di  compiti che attengono ad «aspetti» non riconducibili
alle competenze legislative regionali.
    2.3.  -  Per cio' che concerne, infine, l'art. 11, comma 2, della
legge  regionale,  nel  ricorso  si  premette  una  ricostruzione del
vigente  testo  costituzionale  secondo  la  quale  la disciplina del
potere  di sostituirsi a organi degli enti locali, con la definizione
delle   correlative   procedure,  e  nel  rispetto  dei  principi  di
sussidiarieta'   e  di  leale  collaborazione,  non  potrebbe  essere
stabilita  altrimenti che con legge dello Stato: a questa conclusione
condurrebbero   (a)   la   «continuita'  testuale»  dei  due  periodi
dell'unitario  secondo  comma  dell'art. 120  della Costituzione, che
concerne  il  potere  sostitutivo  del  Governo  e i relativi casi di
esercizio,  (b)  le  «solenni  disposizioni» contenute nell'art. 114,
commi   primo   e   secondo,  della  Costituzione  (con  la  garanzia
dell'autonomia  degli  enti  territoriali),  (c)  l'assegnazione alla
competenza  legislativa  esclusiva dello Stato della materia relativa
agli «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e
citta'  metropolitane»  [art. 117,  secondo  comma, lettera p), della
Costituzione], (d) la «cogente esigenza» di una disciplina unitaria -
o  perlomeno fortemente coordinata - delle modalita' di esercizio dei
poteri   sostitutivi,   a  iniziare  dall'individuazione  dell'organo
chiamato a disporre l'intervento sostitutivo.
    Pertanto,  l'espressione  contenuta nell'art. 120, secondo comma,
della  Costituzione,  secondo  cui  la  «legge»  definisce  le citate
procedure  di  esercizio  dei poteri sostitutivi, dovrebbe intendersi
alla stregua di una riserva alla fonte legislativa statale; in questo
stesso senso, il ricorrente richiama le norme attuative della riforma
del Titolo V della Parte II della Costituzione.
    A  questo  schema  non  si conformerebbe l'impugnata disposizione
regionale   dell'art. 11,  comma 2,  la'  dove  essa  attribuisce  al
Presidente   della   giunta   regionale   il   potere  di  «adottare,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa
diffida,  i  provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad
assicurare  il  rispetto dei termini e delle norme violate»; donde la
lesione dei parametri sopra enucleati.
    Infine,  nel  ricorso si critica una certa «oscurita» che sarebbe
propria della disposizione, in quanto, da un lato, essa collegherebbe
l'eventuale   intervento   sostitutivo  alle  funzioni  di  vigilanza
«sull'applicazione   della   presente   legge»   (cosi'  nel  comma 1
richiamato),  mentre,  dall'altro, accennerebbe alla violazione delle
«prescrizioni  vincolanti»  previste «dalle leggi», al plurale, senza
adeguatamente  considerare,  dunque,  che  tali  prescrizioni possono
essere contenute in disposizioni legislative statali.
    3.  -  Nel  giudizio  cosi'  promosso si e' costituita la Regione
Marche, che, previa sintesi della complessiva disciplina posta con la
legge  regionale  n. 15  del  2002, diretta alla «razionalizzazione e
all'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso
di  autotrazione,  al fine di migliorare l'efficienza complessiva del
sistema   distributivo,   favorire   il  contenimento  dei  prezzi  e
incrementare,  anche  qualitativamente,  i  servizi resi all'utenza»,
secondo le finalita' della legge definite nel suo art. 1, ha concluso
per  l'infondatezza  di  tutte  le  censure  sollevate con il ricorso
statale.
    3.1. - Quanto all'art. 4, comma 1, l'infondatezza della questione
sollevata  deriverebbe  dal  fatto  che  il  mancato  richiamo  delle
disposizioni   statali  di  principio,  in  particolare  dei  decreti
legislativi  n. 32  del 1998 e n. 346 del 1999, non potrebbe assumere
il  significato  di  escludere  o  di  ridurre  l'ambito  della  loro
applicabilita'.
    3.2.   -   Circa   la  censura  mossa  all'art. 5,  l'indicazione
comprensiva  di  tutti gli aspetti (fiscali, sanitari, ambientali, di
sicurezza,   etc.)   coinvolti   nel   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio  provvisorio  non  si  trasformerebbe in una disciplina
ricadente  nei  rispettivi  ambiti  materiali,  ma varrebbe solo come
definizione   del   contenuto  della  domanda  di  autorizzazione  da
presentare  al comune competente; senza considerare che, comunque, le
materie   in  discorso  non  sarebbero  estranee  alle  competenze  -
quantomeno di natura concorrente - della regione.
    3.3.  -  Quanto, infine, all'art. 11, comma 2, la norma regionale
atterrebbe  all'esercizio  del  potere  sostitutivo  da  parte  della
regione,  mentre  le  disposizioni  costituzionali  fatte  valere dal
ricorrente  riguarderebbero  la  disciplina  e l'esercizio del potere
sostitutivo  da  parte  dello  Stato:  l'estraneita'  reciproca degli
ambiti  priverebbe, dunque, di fondamento l'asserita violazione della
sfera di competenza statale.
    4.  -  Nell'imminenza  dell'udienza  di trattazione, l'Avvocatura
generale dello Stato, per il ricorrente, ha depositato una memoria in
cui  si  sviluppano ulteriormente alcuni degli argomenti gia' dedotti
nel ricorso.
    In  particolare,  quanto alla previsione di un potere sostitutivo
regionale,   la   tesi   della   possibile  «compresenza»  di  poteri
sostitutivi  dello Stato e delle regioni, addotta dalla resistente, a
parte i rilevanti inconvenienti che potrebbe far insorgere in caso di
esercizio   concorrente   di   tali   poteri,   sarebbe  contraddetta
dall'assenza  di una qualsiasi previsione costituzionale che, al pari
di   quanto   per  lo  Stato  fa  l'art. 120,  secondo  comma,  della
Costituzione, attribuisca un potere sostitutivo alle regioni: se, nel
procedere   alla   revisione  del  Titolo  V  della  Parte  II  della
Costituzione,   si   e'   ritenuto   necessario  porre  una  espressa
disposizione costituzionale, indicando l'organo competente e dettando
limiti  e modalita' dell'esercizio del potere, sarebbe «irrazionale e
a-sistematico»,   ad   avviso   del   ricorrente,  ritenere  che  per
l'intervento  sostitutivo  da  parte delle regioni non occorra alcuna
«copertura»  costituzionale,  con l'effetto di rendere il legislatore
regionale,  al contrario di quello statale, sostanzialmente libero di
attribuire poteri sostitutivi a organi e soggetti indeterminati.
    «Sia  dicendo (nell'art. 120 Cost.) sia tacendo», la Costituzione
stabilirebbe  dunque  una  sorta  di  riserva  in capo allo Stato del
potere  in  questione;  e  cio'  sarebbe  confermato  dalla  legge  5
giugno 2003,  n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della  Repubblica  alla  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3),
che,  all'art. 8,  farebbe salve soltanto le competenze delle regioni
ad  autonomia  differenziata  (comma 3), assegnando a regioni ed enti
locali una mera facolta' di «iniziativa» (commi 1 e 4).
    D'altra parte, a bilanciare l'accennata riserva statale, varrebbe
il  principio  di  sussidiarieta',  in  virtu'  del  quale  non  ogni
sostituzione si tradurrebbe in avocazione allo Stato: proprio secondo
l'art. 120,  l'intervento sostitutivo si collocherebbe nel quadro del
principio di leale collaborazione, giacche' esso non si porrebbe alla
stregua   di  un  intervento  di  natura  sanzionatoria,  ma  sarebbe
espressione  di  sostegno  e  ausilio,  in vista del perseguimento di
finalita'  comuni  a  tutti  gli  enti menzionati nell'art. 114 della
Costituzione.
    La   disciplina   dell'art. 120,   nella  quale  la  sostituzione
concernerebbe non l'ente ma l'organo (e in cui l'atto adottato in via
sostitutiva  resterebbe  un  atto imputabile all'ente, per il tramite
dell'«organo  straordinario»  di  esso che sarebbe il soggetto che si
sostituisce),  ammetterebbe  la sostituzione del Governo non solo nei
casi  di  inerzia  dell'organo  ordinariamente  competente,  ma anche
quando  quest'ultimo  agisse  -  ma non «nel rispetto» delle esigenze
costituzionali  -  ovvero perfino quando lo richiedesse semplicemente
la  tutela  dei  valori  indicati  nella  norma.  Si  tratterebbe, in
definitiva, di una nozione di intervento sostitutivo assai piu' ampia
di quella che e' utilizzata nel campo dell'azione amministrativa.
    Si  aggiunge  che  la  disciplina  costituzionale  potrebbe anche
condurre  a  una  delimitazione  della  stessa  nozione di intervento
sostitutivo,   dalla  quale  potrebbero  essere  esclusi  i  casi  di
competenze   amministrative   attribuite   in   via   ordinaria   (ed
eventualmente  anche da leggi regionali) a piu' enti, in una sequenza
procedimentale  articolata in piu' momenti tra loro collegati, e cio'
indipendentemente   dalla   tipologia  dei  casi  che  valgono  quali
presupposti per l'attivazione del collegamento procedimentale.
    In  questa prospettiva, l'impugnato art. 11 della legge regionale
considererebbe  due  casi:  (a)  il  mancato  rispetto di termini per
l'esercizio  di funzioni amministrative, cioe' una inerzia perdurante
anche  dopo  la  diffida,  e  (b) l'adozione di atti in violazione di
«prescrizioni  vincolanti»,  cioe'  il  mancato annullamento, dopo la
diffida, di atti illegittimi. Mentre il primo caso rientrerebbe nella
nozione   tradizionale   di   intervento   sostitutivo,   il  secondo
sembrerebbe  piuttosto  configurare una sorta di potere di riesame da
parte di un altro ente (in tal modo implicitamente «sovraordinato»).
    Le   considerazioni   svolte   sarebbero  tali  da  corrispondere
all'esigenza  «di  evitare  sia  una  eccessiva  estensione  sia  una
banalizzazione     della    categoria    giuridica    dell'intervento
sostitutivo».
    5.  -  Nel depositare anch'essa una memoria, la Regione Marche ha
ribadito  la contestazione dei singoli profili di censura prospettati
nel ricorso statale.
    5.1.  -  Quanto  all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 15
del  2002,  si  rileva  che la sua legittimita' potrebbe essere colta
alla  luce  del  complessivo  percorso  normativo  nel  settore della
distribuzione di carburante, da (a) l'iniziale assetto - nel quale la
disciplina  non  costituiva  materia  di  legislazione concorrente ex
art. 117  della  Costituzione,  cosicche'  le  normative regionali si
giustificavano   in   base   all'art. 118,   secondo   comma,   della
Costituzione,  nel quadro di una legislazione statale che qualificava
la  materia  come  servizio  pubblico,  da  esercitare  in  regime di
concessione  (art. 16  del  decreto-legge  26 ottobre  1970,  n. 745,
convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 103) -, passando attraverso
(b)  la  delega  di funzioni amministrative a norma del d.P.R. n. 616
del  1977 - nel quadro di indirizzi posti dal Governo, in particolare
con   il   d.P.C.m.   dell'11 settembre   1989,   e   in   regime  di
autorizzazione,  ora  affidato  alla potesta' dei comuni, secondo una
ripartizione  di  competenze tra quella di programmazione (regioni) e
quella   di   concreta   gestione   (comuni)  che  la  giurisprudenza
costituzionale   (sentenza  n. 159  del  2001)  avrebbe  riconosciuto
conforme  al  disegno  costituzionale  -,  fino a (c) il piu' recente
quadro  improntato alla liberalizzazione, quale delineato dal decreto
legislativo   n. 32   del  1998,  emanato  secondo  le  direttive  di
razionalizzazione  e  di  efficienza commerciale poste dalla legge di
delega  (art. 4 della legge n. 59 del 1997), e nel quale rimane ferma
la  potesta'  di  «indirizzo  programmatico»  affidata  alle  regioni
(art. 1  del  decreto  legislativo  n. 32), che conseguentemente sono
titolari  di poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti
rispetto  agli  obblighi di localizzazione loro assegnati (art. 2 del
decreto legislativo citato).
    Su   quest'ultimo   contesto  normativo,  poi,  sono  intervenuti
dapprima il decreto legislativo n. 112 del 1998, che con l'art. 41 ha
«trasferito»  alle  regioni  le competenze gia' «delegate» in base al
d.P.R.  n. 616  del  1977, e poi la legge 5 marzo 2001, n. 57, il cui
art. 19,   in   particolare,   ha  previsto  l'adozione  con  decreto
ministeriale  di  un  piano  nazionale  recante  le  linee-guida  per
l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza
con  questo  piano - adottato con decreto ministeriale del 31 ottobre
2001   -   e'   previsto  che  le  regioni,  svolgendo  i  poteri  di
programmazione  di  cui  dispongono,  redigano  piani  regionali, nel
rispetto di criteri prestabiliti dalla legge.
    Prosegue  la  difesa  della Regione Marche osservando che, con la
riforma   del   Titolo  V  della  Parte  II  della  Costituzione,  la
«distribuzione  locale  dei carburanti», non riservata allo Stato ne'
compresa  nell'elenco  delle  materie  di  legislazione  concorrente,
rientrerebbe  nella  competenza  c.d.  «residuale» delle regioni, pur
presentando  interferenze e connessioni con quella della «produzione,
trasporto  e  distribuzione  nazionale dell'energia», prevista, quale
competenza  concorrente,  nel  terzo  comma  del nuovo art. 117 della
Costituzione.
    Tutto cio' posto, la resistente ribadisce che l'impugnato art. 4,
comma 1, della legge regionale n. 15 del 2002 non si presterebbe alle
censure governative, e cio' sia considerando la materia di competenza
residuale   della   regione,   sia   considerandola   di   competenza
concorrente:  in  ogni caso, infatti, il mancato richiamo delle norme
statali  di  cui  ai  decreti legislativi n. 32 del 1998 e n. 346 del
1999  non  avrebbe  affatto  il  significato  di escludere o limitare
l'applicabilita'  della  disciplina  posta dallo Stato; al contrario,
l'art. 4  censurato stabilirebbe il rispetto delle prescrizioni della
«presente  legge»  e  tra  esse sarebbe da far rientrare anche quella
posta  nel  comma 3 dell'art. 3 della legge regionale, che stabilisce
appunto il «rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 32 del 1998».
    5.2.  -  Circa  l'impugnato  art. 5  della legge regionale, nella
memoria  si  riprendono  le  argomentazioni  gia' dedotte, operandosi
anche il richiamo a una serie di atti normativi di altre regioni, che
presenterebbero contenuti analoghi a quelli della norma impugnata.
    5.3.  -  Sulla censura concernente l'art. 11, comma 2, infine, la
regione,  nel  ribadire  le  osservazioni gia' formulate nell'atto di
costituzione,  rileva che, da ultimo, l'art. 8 della legge n. 131 del
2003, attuando l'art. 120 della Costituzione, avrebbe posto regole di
esercizio  del  potere  sostitutivo che confermerebbero come la norma
della  Costituzione  riguardi soltanto la sostituzione del Governo in
rapporto  a provvedimenti regionali (cosi' nel comma 1, che prescrive
la  partecipazione  del  Presidente  della  regione alle riunioni del
Consiglio   dei   ministri),  senza  disporre  alcunche'  sui  poteri
sostitutivi nei confronti degli enti locali. La generica prescrizione
del  comma 3  del  citato  art. 8,  che  impone  di  tenere conto dei
principi  di  sussidiarieta' e di leale collaborazione nell'esercizio
dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, costituirebbe
d'altra  parte  un  principio  fondamentale  che le regioni sarebbero
tenute   a   rispettare   nel  disciplinare  l'esercizio  dei  poteri
sostitutivi nelle materie di loro competenza.
    La  resistente  conclude  osservando  che  la normativa impugnata
sarebbe  conforme  agli  enunciati  della piu' recente giurisprudenza
costituzionale  (sentenza  n. 313  del  2003), quanto a presupposti e
moduli procedimentali della sostituzione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione
di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 4, comma 1, 5 e 11,
comma 2,  della  legge  della  Regione  Marche  24 luglio 2002, n. 15
(Razionalizzazione  ed ammodernamento della rete di distribuzione dei
carburanti per uso di autotrazione).
    La  legge  regionale,  ad avviso del ricorrente, interverrebbe su
una  materia,  quella  degli impianti di distribuzione dei carburanti
liquidi  e  gassosi per autotrazione, che sarebbe oggetto di numerose
discipline,  connesse  a  settori  di  competenza  esclusiva  statale
[art. 117,  secondo  comma,  lettere e)  («sistema  tributario»),  h)
(«sicurezza»), l) («ordinamento civile») e s) («tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema»),   della  Costituzione],  e  che  sarebbe  comunque
rimasta  affidata,  nel nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione,
alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, rientrando
essa  nella  disciplina  dell'«energia»  nonche', «marginalmente», in
quella della «tutela della salute».
    1.1.   -   Con   riferimento  all'art. 4,  comma 1,  della  legge
regionale,   che   dispone   la   realizzazione   degli  impianti  di
distribuzione  dei  carburanti «nel rispetto delle prescrizioni della
presente  legge  e  del  regolamento  di  cui all'art. 2 [della legge
medesima]»,  il  ricorrente lamenta l'omessa considerazione, da parte
della  disposizione  regionale,  delle «non poche e non trascurabili»
norme statali che riguardano la localizzazione e la costruzione degli
impianti in parola.
    1.2.  -  Circa l'art. 5 della legge, relativo alla autorizzazione
all'esercizio   provvisorio   dell'impianto   di   distribuzione  dei
carburanti, si censura l'affidamento, in esso previsto, a un soggetto
privato   (il  «tecnico  abilitato»)  di  compiti  che  attengono  ad
«aspetti» non riconducibili alle competenze legislative regionali.
    1.3.  -  Quanto,  infine, all'art. 11, comma 2, l'attribuzione al
Presidente   della   giunta   regionale   del  potere  di  «adottare,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa
diffida,  i  provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad
assicurare  il  rispetto  dei  termini  e  delle  norme  violate», si
porrebbe  in  contrasto  con gli articoli 114, commi primo e secondo,
117,   comma   secondo,  lettera p),  e  120,  comma  secondo,  della
Costituzione,  giacche'  la  disciplina  degli interventi sostitutivi
sarebbe riservata alla legge dello Stato.
    A  suffragio  di tale conclusione si adducono (a) la «continuita'
testuale»  dei  due periodi dell'unitario secondo comma dell'art. 120
della  Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e
i relativi casi di esercizio, (b) le «solenni disposizioni» contenute
nell'art. 114,  commi  primo  e  secondo,  della Costituzione (con la
garanzia  dell'autonomia degli enti territoriali), (c) l'assegnazione
alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  della materia
relativa  agli  «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni,
province   e   citta'   metropolitane»   [art. 117,   secondo  comma,
lettera p),  della  Costituzione],  (d)  la «cogente esigenza» di una
disciplina  unitaria  -  o  perlomeno  fortemente  coordinata - delle
modalita'   di   esercizio   dei   poteri   sostitutivi,  a  iniziare
dall'individuazione  dell'organo  chiamato  a  disporre  l'intervento
sostitutivo.
    Dello  stesso  art. 11, comma 2, il ricorrente lamenta, altresi',
una  certa  «oscurita»,  in  quanto  da  un  lato  esso collegherebbe
l'eventuale   intervento   sostitutivo  alle  funzioni  di  vigilanza
«sull'applicazione   della   presente   legge»   (cosi'  nel  comma 1
dell'articolo,    che    viene   richiamato),   mentre,   dall'altro,
accennerebbe alla violazione delle «prescrizioni vincolanti» previste
«dalle  leggi»,  al plurale, senza adeguatamente considerare, dunque,
che  tali  prescrizioni  possono  essere  contenute  in  disposizioni
legislative statali.
    2. - La questione relativa all'art. 4, comma 1, della legge della
Regione  Marche  n. 15  del  2002,  nella  parte  in  cui  omette  di
considerare  la  normativa  statale in materia tra le disposizioni il
cui   rispetto  si  impone  nella  realizzazione  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, non e' fondata.
    La   disposizione   impugnata,   nell'operare   un   rinvio  alle
prescrizioni  contenute  nella  «presente  legge»  (oltre che nel suo
regolamento  di  attuazione),  non  puo'  condurre a circoscrivere il
novero delle fonti normative cui la realizzazione degli impianti deve
conformarsi.  L'assenza  di un espresso riferimento alla legislazione
statale  vigente in materia, quindi, non puo' in alcun modo escludere
la  necessita'  di  conformarsi a tutte le previsioni legislative che
incidono  sulla  realizzazione  degli  impianti  di distribuzione dei
carburanti.
    D'altra  parte,  se  anche, in ipotesi, si volesse accedere a una
lettura  restrittiva,  il  rinvio  operato dall'art. 4, comma 1, alle
disposizioni  della  legge  regionale  non  potrebbe non leggersi nel
senso  che esso richiami tutte le prescrizioni contenute nella legge,
e,  tra  queste,  evidentemente  anche  l'art. 13,  comma 6, il quale
stabilisce  espressamente  che,  per quanto dalla legge non previsto,
trovano   applicazione   le  norme  di  cui  al  decreto  legislativo
11 febbraio  1998,  n. 32,  recante «Razionalizzazione del sistema di
distribuzione  dei  carburanti,  a  norma  dell'articolo 4,  comma 4,
lettera c),   della   legge   15 marzo  1997,  n. 59»,  e  successive
modificazioni.
    3.  -  Manifestamente infondata e' la censura mossa nei confronti
dell'art. 5  della legge della Regione Marche n. 15 del 2002, secondo
cui   la   domanda   di  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio
provvisorio  di  un  impianto  temporaneo  deve  essere presentata al
comune  dall'interessato unitamente a una perizia giurata, redatta da
un  ingegnere  o  tecnico  abilitato,  attestante  il  rispetto della
normativa  vigente,  «in  particolare in ordine agli aspetti fiscali,
sanitari,  ambientali,  di  sicurezza  antincendio,  urbanistici,  di
tutela dei beni storici o artistici».
    Contrariamente   a   quanto   sostenuto   dal   ricorrente,   con
l'indicazione  dei  profili  che nella perizia giurata debbono essere
presi  in  considerazione, la disposizione impugnata non incide sulla
disciplina  di  materie (asseritamente) non di competenza legislativa
regionale,  ma  si  limita  a precisare i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione  all'esercizio  di  una attivita' ricadente in un
settore di competenza regionale.
    4.  -  La  questione  avente  a oggetto l'art. 11, comma 2, della
legge  della  Regione  Marche  n. 15  del  2002,  che  attribuisce al
Presidente   della   giunta   regionale   il   potere   di   adottare
provvedimenti, «anche di carattere sostitutivo», idonei ad assicurare
il  rispetto  delle  prescrizioni  legislative  e regolamentari e dei
termini   previsti  per  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
disciplinate dalla legge, non e' fondata.
    4.1.  -  Come  questa  Corte  ha gia' piu' ampiamente argomentato
(cfr.  sentenze  numeri  43,  69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004), con
l'avvenuta  riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, i
mutati  criteri  di  riparto  delle  funzioni  amministrative si sono
articolati,  per  un  verso,  nell'attribuzione generale delle stesse
all'ente  comunale  e, per l'altro, nella flessibilita' assicurata al
sistema  dalla  clausola  in  base  alla quale si prevede, al fine di
«assicurarne  l'esercizio  unitario»,  il  conferimento  di  funzioni
amministrative  a  province,  citta'  metropolitane, regioni e Stato,
«sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta',  differenziazione ed
adeguatezza» (art. 118, primo comma, della Costituzione).
    Sulla  scorta  della  compenetrazione  tra questi due criteri, la
concreta allocazione delle funzioni amministrative ai vari livelli di
governo  non puo' prescindere da un intervento legislativo (statale o
regionale,  a seconda della ripartizione della competenza legislativa
in  materia),  che deve, di volta in volta, manifestare la prevalenza
del  criterio  generale  di allocazione al livello comunale ovvero la
necessaria   preminente   considerazione  di  esigenze  unitarie  che
impongono  una  allocazione  diversa:  in  questo  contesto, il nuovo
art. 118,  secondo comma, della Costituzione, stabilisce che i comuni
(oltre  che  le province e le citta' metropolitane) sono titolari sia
di  «funzioni  amministrative proprie» sia di funzioni «conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze».
    In tale quadro, la previsione della sostituzione di un livello di
governo  a  un altro per il compimento di specifici atti o attivita',
considerati   dalla   legge  necessari  per  il  perseguimento  degli
interessi  unitari  coinvolti,  pregiudicati  dall'inerzia  dell'ente
ordinariamente   competente,   vale   a   inserire   un  elemento  di
flessibilita'  tale  da  preservare  la  normale  distribuzione delle
competenze  che  il  principio di sussidiarieta' implica. In assenza,
infatti,  si  renderebbe  necessario  collocare la competenza, in via
normale,  al  livello  di  governo  piu'  comprensivo,  con  evidente
sproporzione  del  fine  rispetto ai mezzi e con altrettanto evidente
lesione del principio di sussidiarieta'.
    Alla  luce  delle  finalita'  espressamente  indicate nella norma
costituzionale,  il  potere  attribuito dall'art. 120, secondo comma,
della  Costituzione  non  puo'  non  configurarsi  alla stregua di un
potere  sostitutivo  straordinario,  esercitabile  cioe'  soltanto in
presenza   di   emergenze   istituzionali  di  particolare  gravita',
allorche'   si   ravvisino  rischi  di  compromissione  di  interessi
essenziali  di  portata  piu'  generale.  D'altro canto, nulla, nella
disposizione  citata,  lascia  pensare  che  si  sia  inteso con essa
smentire   la  consolidata  tradizione  legislativa  che  ha  ammesso
pacificamente  interventi  sostitutivi  operati da enti diversi dallo
Stato e da organi diversi dal Governo.
    L'art. 120,  secondo  comma,  della  Costituzione  non  preclude,
dunque,   in  linea  di  principio,  la  possibilita'  che  la  legge
regionale,  intervenendo  in  materie  di  propria  competenza, e nel
disciplinare  l'esercizio  di  funzioni  amministrative di competenza
degli  enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo a organi
regionali  nel  caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente
ordinariamente competente.
    Nel  prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, da configurarsi
come  eccezionali  rispetto  al  normale esercizio delle funzioni, la
legge regionale non puo' pero' prescindere dal rispetto di condizioni
e limiti.
    Al  riguardo,  e'  stato chiarito (cfr., in particolare, sentenze
numeri  313  del 2003; 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004) che (a)
le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste
e  disciplinate dalla legge (cfr. sentenza n. 338 del 1989), la quale
deve  definirne  i  presupposti  sostanziali  e  procedurali;  (b) la
sostituzione puo' essere prevista esclusivamente per il compimento di
atti  o  attivita'  «prive  di discrezionalita' nell'an (anche se non
necessariamente  nel quid o nel quomodo)» (sentenza n. 177 del 1988),
la  cui  obbligatorieta' sia il riflesso degli interessi unitari alla
cui  salvaguardia  provvede l'intervento sostitutivo; (c) l'esercizio
del  potere  sostitutivo  deve essere affidato a un organo di governo
della  regione  o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione
di questo (cfr. sentenze n. 313 del 2003, n. 342 del 1994, n. 460 del
1989),  stante l'attitudine dell'intervento a incidere sull'autonomia
costituzionale  dell'ente  sostituito;  infine,  (d)  la  legge  deve
predisporre,  in  conformita'  al  principio  di  leale cooperazione,
congrue  garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo,
prevedendo,  in particolare, un procedimento in cui l'ente sostituito
sia  messo  in  grado  di  interloquire  con gli organi deputati alla
sostituzione  e  di  evitare  la  sostituzione  stessa  attraverso un
autonomo  adempimento  (cfr.  sentenze  n. 419  del 1995 e n. 153 del
1986; ordinanza n. 53 del 2003).
    4.2. - L'art. 11, comma 2, della legge della Regione Marche n. 15
del 2002 non contrasta con alcuno dei limiti e delle condizioni sopra
enunciati.
    Oggetto   della   legge,  in  cui  la  previsione  di  interventi
sostitutivi  si inserisce, e' la razionalizzazione e l'ammodernamento
della  rete  di  carburanti per uso di autotrazione, materia che, per
quanto  asseritamente  connessa  ad  altre  di  competenza  esclusiva
statale,  come  riconosciuto  dallo  stesso  ricorrente appartiene al
novero  di  quelle  di  competenza  concorrente. La previsione, nella
specie,  di  un  potere  sostitutivo da parte di organi regionali nei
confronti  degli  enti  comunali  si  conforma, pertanto, a «l'ordine
delle  competenze  rispettivamente  [...] fissato dalla Costituzione»
(sentenza n. 313 del 2003).
    Inoltre,   la   disposizione   impugnata  contiene  una  compiuta
definizione dei presupposti sostanziali e procedurali che legittimano
l'esercizio  del  potere sostitutivo, offrendo a esso una sicura base
legislativa.
    Circa  la  natura  dei  presupposti  sostanziali, la disposizione
prevede  che  all'intervento  sostitutivo si faccia luogo «in caso di
mancato  rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni
amministrative  di cui alla [...] legge o in caso di adozione di atti
in  violazione  delle  prescrizioni vincolanti previste dalle leggi o
dal  regolamento»  di attuazione di cui all'art. 2. Tale riferimento,
peraltro,  e'  di  per  se'  univoco nell'individuare - attraverso un
sintetico richiamo alle fonti legislative e regolamentari regionali e
alle  fonti  legislative  statali  -  le  fattispecie suscettibili di
sostituzione  regionale,  e  da  cio'  discende  l'infondatezza della
doglianza circa una asserita «oscurita» della disposizione.
    Conforme  ai  requisiti prescritti e' altresi' l'attribuzione del
potere  sostitutivo  a  un organo di governo, quale sicuramente e' il
Presidente della giunta regionale.
    Le  modalita'  di  esercizio  del  potere sostitutivo, attivabile
soltanto «previa diffida», soddisfano, infine, il necessario rispetto
del   principio   di   leale   cooperazione,  dovendo  intendersi  la
formulazione   legislativa  nel  senso  che  sara'  cura  dell'organo
regionale  anteporre, all'intervento sostitutivo, un congruo lasso di
tempo a far data dalla diffida, onde consentire il coinvolgimento del
comune inadempiente e, eventualmente, l'autonomo adempimento.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
        a)   dichiara   non  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche
24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete
di  distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione), sollevata,
in  riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e), h), l) e s),
e  terzo  comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso in epigrafe;
        b)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 5  della predetta legge della
Regione   Marche   n. 15   del   2002,   sollevata,   in  riferimento
all'art. 117,  secondo comma, lettere e), h), l) e s), e terzo comma,
della  Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso in epigrafe;
        c)   dichiara   non  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 11,  comma 2,  della  predetta  legge della
Regione  Marche  n. 15  del  2002,  sollevata,  in  riferimento  agli
articoli 114,  primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p),
e   120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.
               Il Presidente e redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria l'11 giugno 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C0712