N. 660 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 marzo 2004

Ordinanza emessa il 15 marzo 2004 dalla Corte di assise di appello di
Venezia nel procedimento penale a carico di Cracea Dumitru

Processo penale - Nullita' di ordine generale - Nullita' afferenti la
  notificazione  di  avvisi  o  citazioni  all'imputato che ha eletto
  domicilio  presso il difensore - Deducibilita' secondo le modalita'
  di  cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. - Mancata previsione
  -  Parita'  di  trattamento  di  situazioni  diverse  - Lesione dei
  principi  dell'efficienza,  dell'economia  e  della  speditezza del
  processo.
- Cod. proc. pen., art. 180.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.
In via  subordinata:  Processo  penale - Nullita' assolute - Nullita'
  afferenti  la  notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che
  ha  eletto domicilio presso il difensore - Deducibilita' secondo le
  modalita'  di  cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. - Mancata
  previsione - Parita' di trattamento di situazioni diverse - Lesione
  dei  principi dell'efficienza, dell'economia e della speditezza del
  processo.
- Cod. proc. pen., art. 179.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.
In via  ulteriormente  subordinata:  Processo  penale  -  Nullita'  -
  Nullita'   afferenti   la   notificazione  di  avvisi  o  citazioni
  all'imputato   che  ha  eletto  domicilio  presso  il  difensore  -
  Deducibilita'  secondo  le  modalita' di cui all'art. 181, comma 3,
  cod.  proc.  pen.  - Mancata previsione - Parita' di trattamento di
  situazioni   diverse   -   Lesione  dei  principi  dell'efficienza,
  dell'economia e della speditezza del processo.
- Cod. proc. pen., artt. 179 e 180.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.
(GU n.32 del 18-8-2004 )
                      LA CORTE D'ASSISE APPELLO
    In  esito  alla  camera  di  consiglio ha pronunciato la seguente
ordinanza nel procedimento a carico di Cracea Dumitru.
    Rilevato che:
        l'appellante   difesa  fiduciaria  ha  eccepito  la  nullita'
assoluta   dell'udienza   preliminare  per  nullita'  della  notifica
dell'avviso  all'imputato  del  relativo  decreto  di fissazione e la
nullita'   assoluta   del   processo   per  nullita'  della  notifica
all'imputato  del  decreto  che dispone il giudizio. L'imputato aveva
eletto  domicilio  presso  il difensore, all'atto della scarcerazione
per  decorrenza  termini;  ma  le  due notifiche de quibus sono state
fatte  al  portiere  dello stabile dove si trova lo studio legale (in
proposito  la  difesa ha prodotto copia del contratto di portierato),
senza il successivo seguito delle incombenze previste dai commi 3 e 4
dell'art. 157  c.p.p; tale inosservanza, secondo l'apellante, avrebbe
rilevanza determinante, posto che quel portiere non era organico allo
studio legale, ne' vi faceva parte ad altro titolo, a nulla rilevando
che  nella  relata  di  notifica,  invece,  il  portiere  fosse stato
qualificato  «addetto  che  cura  la  consegna». Per l'appellante, si
tratterebbe  di  nullita'  assoluta,  insanabile  e  rilevabile anche
d'ufficio  in  ogni  stato  e grado, come da ultimo insegnato da S.U.
9 settembre 2003, n. 35358, Ferrara;
        questa   Corte   ha   disposto   la   rinnovazione   parziale
dell'istruttoria  dibattimentale,  procedendo  all'esame  - sul punto
delle  due  notificazioni - del portiere e dell'ufficiale giudizario;
dall'esito  della  rinnovazione  si  deve  concludere che non risulta
provato  in  modo  adeguato  un  collegamento  organico  o  incarico,
ancorche' saltuario o periodico, della persona che ha ricevuto le due
notificazioni  dirette  al  Cracea  -  come domiciliato presso il suo
difensore  fiduciario  -  con lo studio legale, neppure ai fini della
ricezione del notificazioni anche solo in contesti peculiari;
si  pone  pertanto  la  questione  dell'individuazione della sanzione
processuale che deve seguire l'irregolarita' accertata;
    Ritenuto che:
        nel caso di specie si tratta di citazione irregolare e non di
citazione   omessa;  con  la  seconda  locuzione  deve  considerarsi,
infatti,  il  solo  caso  in  cui  la notificazione non sia mai stata
effettuata;  qui,  la  notificazione e' stata fatta contestualmente e
con  le  stesse  modalita' (ma con atti separati) per il difensore in
se'  e quale domiciliatario dell'imputato, per l'udienza preliminare;
e'  stata  fatta  con  atto  consegnato  al portiere, per il rinvio a
giudizio;  che entrambi gli atti siano stati comunque consegnati allo
studio  si  evince  sia  dal fatto che effettivamente il difensore fu
presente all'udienza preliminare, senza nulla eccepire in ordine alla
notifica  a  se'  destinata,  sia  dalle  dichiarazioni oggi rese dal
teste-portiere,  dovendosi  poi  prendere  atto che ne' nei motivi di
appello ne' nei motivi aggiunti si deduce espressamente della mancata
consegna,  in fatto, di quegli atti ricevuti dal portiere e destinati
al   domiciliatario  del  Cracea;  vi  e'  allora  una  notificazione
eseguita, ma in modo irregolare;
        e'  infatti  vero  che con la recente sentenza Ferrara (v. in
Cass. pen. 2003, n. 1058, pagg. 3702 e ss. con nota di Di Bitonto) le
Sezioni  unite della Corte di cassazione hanno insegnato che l'omessa
notifica  all'imputato  determina  una  nullita'  assoluta rilevabile
d'ufficio  in ogni stato e grado del procedimento, come del resto per
il  vero  si  evince  con chiareza dal tenore letterale dell'art. 179
c.p.p;    ma   l'insegnamento   deve   lasciare   impregiudicata   la
qualificazione  in  fatto,  oltre  che in diritto, di quando si abbia
appunto la fattispecie dell'«omissione»; in particolare, il passaggio
argomentativo  li'  svolto, per cui «la menzionata nullita' investe e
compromette  la  funzione  tipica  - di  strumento  indefettibile  di
conoscenza - della notifica e di conseguenza, qualora questa abbia ad
oggetto  una  notifica  o  un  avviso,  si  traduce  in omissione dei
medesimi,   e',   pur  dato  atto  dell'autorevolezza  formale  della
pronuncia,   francamente   non  condivisibile.  Come  infatti  subito
puntualmente rilevato da attenta dottrina, altro e' l'omessa notifica
altro  e'  la  notifica  che  porti ad una conoscenza non legale»: la
distinzione  si  impone  per  quanto in termini detto nella Relazione
ministeriale  al  nuovo  codice  (pag.  57  s.)  e  per  il  disposto
dell'art. 184.3 c.p.p. in relazione all'art. 179 c.p.p.;
        nel  caso  di  specie,  allora,  ci troviamo di fronte ad una
nullita'  di  ordine  generale  ma  diversa da quelle assolute di cui
all'art. 179   c.p.p.,  e  in  particolare  quindi  ad  una  nullita'
disciplinata dall'art. 180 c.p.p.;
        pertanto,  essendo  stata  proposta  per la prima volta con i
motivi d'appello, la nullita' relativa alla notificazione dell'avviso
per  l'udienza  preliminare  risulta dedotta tardivamente, sicche' la
parte deve considerarsi decaduta;
        e'  invece  tempestiva  l'eccezione di nullita' relativa alla
notificazione della citazione del decreto che ha disposto il giudizio
dibattimentale,  sicche'  dovrebbe ora trovare applicazione il quarto
comma   dell'art. 604   c.p.p.,   con  l'annullamento  dell'impugnata
sentenza  ed  il conseguente rinvio alla Corte d'assise patavina, per
la  rinnovazione  del  giudizio.  Solo  per scrupolo motivazionale va
precisato,  infatti,  che non puo' condividersi la possibile tesi per
cui,  essendo  stato  il  domicilio  eletto  presso  il difensore, si
applicherebbe  la  giurisprudenza  secondo  la  quale,  nel  caso  di
consegna dell'atto al portiere, al difensore non spetta la notizia di
tale   avvenuta   notificazione   (cosi'   Sez.  6,  sent.  1970  del
29 maggio-29 ottobre   1992):  innanzitutto  si  tratta  comunque  di
destinatari  distinti (il difensore, la parte) ma specialmente quella
giurisprudenza  e'  fondatamente  contrastata  (Sez. 1, ord. 2614 del
30 marzo-17 aprile   1999),   del   resto   conforme   alla   lettera
dell'art. 167 c.p.p.);
tutto cio' premesso giudica questa Corte distrettuale serenissima che
non   sia  manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 180  c.p.p., nella parte in cui non prevede
che,  nell'ipotesi  di  domicilio  eletto  presso  il  difensore,  le
nullita'   afferenti   la   notificazione   di   avvisi  o  citazioni
all'imputato  che ha eletto il domicilio, debbano essere eccepite nei
tempi e nelle forme di cui all'art. 181.3 c.p.p. Cio' con riferimento
agli   artt. 3,   111.2   seconda   parte   Cost.   e   ai   principi
dell'efficienza,  dell'economia  e della speditezza processuale, essi
pure «costituzionalizati»;
    Ed invero:
        le  modalita' (forme e tempi) delle notificazioni di avvisi e
citazioni all'imputato intendono garantire la conoscenza legale della
chiamata  in giudizio del soggetto nei cui confronti viene esercitata
l'azione  penale;  si  tratta  pertanto certamente di uno dei momenti
essenziali  per  la  costituzione  di un rituale ed efficace rapporto
processuale e, quindi, per l'esercizio del diritto di difesa;
        si  e'  detto  della distinzione che comunque bisogna operare
tra omessa e irrituale notifica (che' altrimenti, come rilevato dalla
richiamata  dottrina,  la  norma  dell'art. 184.3  c.p.p. non avrebbe
senso,  stante l'art. 179 c.p.p., se i casi di nullita' dell'avviso o
citazione  pur  eseguiti  per  se'  solo si «traducessero» in casi di
omessa notifica);
        appunto l'essenzialita' del momento processuale - la chiamata
in  giudizio con la conseguente costituzione del rapporto processuale
-  giustifica  la  previsione  della  usuale possibilita' di eccepire
l'irregolarita'  nei  tempi e nei modi di cui all'art. 180 c.p.p.: il
legislatore,   evidentemente,   nella   propria  discrezionalita'  ha
ritenuto  che  tra l'interesse alla efficienza speditezza ed economia
processuale   e   quello   alla  rituale  costituzione  del  rapporto
processuale  (una  ritualita'  che  in  questa  materia riguarda solo
l'aspetto   della   correttezza  legale  delle  forme)  debba  essere
privilegiato  il  secondo,  almeno  nei  termini procedimentali posti
dall'art. 180  c.p.p.; ma tale punto di equilibrio appare irrazionale
(da  qui il richiamo al parametro dell'art. 3 Cost., risolvendosi nel
trattamento identico di situazioni ben diverse) quando con l'avvenuta
elezione  di  domicilio  presso il difensore, che pure riceve poi una
propria    autonoma   e   distinta   notifica,   l'irregolarita'   e'
immediatamente   e   necessariamente   portata  alla  conoscenta  del
difensore  tecnico, cioe' proprio di colui che e' nelle condizioni di
eccepirla;   la  peculiarita'  di  questa  situazione,  il  difensore
domiciliatario,  e'  data  dal  fatto  che  necessariamente, sempre e
quindi  anche  nel  caso  di  notifica regolare, e' proprio lo stesso
difensore  tecnico  che  ha  l'onere  di avvertire l'imputato cliente
della  fissazione  dell'incombente  in relazione al quale ha ricevuto
per  suo  conto  la  notifica;  e' senz'alfro configurabile, in altri
termini,    un    preciso    obbligo    deontologico,   contrattuale,
procedimentale   del   difensore   domiciliatario   di   dare  avviso
all'imputato  della  ricezione  della  notifica e dell'incombente cui
quella  notifica  e'  finalizzata;  e  si  tratta di onere od obbligo
elementare,  che  non  puo'  anche  solo  ipotizzarsi sfugga, nel suo
contenuto e nella sua doverosita', a chiunque sia iscritto ad un albo
forense ed eserciti la delicata e nobile professione;
        ancora  ed  in  sintesi:  in  questo  caso,  vi  e'  assoluta
coincidenza  delle due posizoni (imputato e difesa tecnica), e non vi
e' alcun terzo, estraneo al difensore tecnico, che possa in qualsiasi
modo   ulteriormente   influire   o  concorrere  nel  determinare  il
perseguimento  della finalita' della notifica, destinata all'imputato
(cosa  appunto diversa in fatto, invece, quando il domiciliatario sia
altro  soggetto);  con  la  domiciliazione  presso  il  difensore  si
verifica  la  massima tutela e garanzia del controllo immediato della
regolarita'  della  notifica  all'imputato, per la solamente semplice
ragione   che   il   difensore   ha   un  autonoma  propria  distinta
informazzione  che,  come  si  e'  detto,  lo  attiva per il medesimo
incombente; ne' puo' ipotizzarsi l'ignoranza del difensore tecnico di
essere  stato  indicato come domiciliatario, posto che, quale che sia
stato  il  concreto  contingente contesto dell'elezione di domicilio,
cio'  risulta  con  inequivoca  chiarezza  dal  medesimo  decreto  di
citazione;
        la  situazione  che  puo'  verificarsi,  come  quella  che si
verifica  in  questo processo - per cui il difensore, che ha avuto la
contestuale   notificazione  della  propria  citazione,  e'  comparso
(significativamente,  per quanto si va argomentando, cosi' sanando ex
art. 184.1  c.p.p.  la  nullita' che lo riguardava), e pur sapendo di
essere   domiciliatario   e  dell'irregolarita'  delle  notificazioni
ricevute  come  domiciliatario,  per  l'udienza  preliminare e per il
dibattimento,  non  ha  proposto  questione,  cosi' facendo celebrare
tutto  il processo di primo grado cui e' stato sempre presente, salvo
a  porre la questione con i motivi d'appello - e' situazione che pare
a  questa  Corte  palesemente  indifferente  e  anomala,  rispetto al
necessario  corretto  e  ragionevole  equilibrio  tra  il  diritto di
difesa, da un lato, e quello alla ragionevole durata, all'efficienza,
alla speditezza ed all'economia del processo, dall'altro;
        infatti,  se  e'  vero  che il punto di equilibrio tra questi
confliggenti  diritti ed interessi, che sono tutti costituzionalmente
garantiti, spetta al legislatore ed e' riservato alla sua «piu' ampia
discrezionalita»,  tuttavia,  come  insegnato dalla Corte delle leggi
(ord.  32  del  25 gennaio-9 febbraio 2001), lo stesso legislatore e'
sempre «vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione,
ora anche sotto il profilo della durata dei processi»;
        e, per le argomentazioni che si sono esposte, il fatto che il
difensore  domiciliatario non sia tenuto ad eccepire le irregolarita'
della  notificazione  ricevuta  per  conto  dell'imputato nei termini
dell'art. 181.3,  ma  lo  possa fare in quelli di cui all'art. 180, o
addirittura  in  quelli  di  cui all'art. 179 c.p.p. (ove si acceda a
quell'interpretazione,  in  questa  sede  disattesa),  e' palesemente
irrazionale,  perche'  si  tratta  di soluzione che, pur sacrificando
gravemente  i  diritti  alla  ragionevole durata, all'efficienza alla
speditezza  ed  all'economia del processo, non salvaguarda per contro
alcun effettivo ed oggettivo diritto ed interesse della parte, se non
quello  eventuale, non costituzionalmente protetto, alla prescrizione
dei reati per cui si procede;
        giova  evidenziare che, essendo bene giuridico tutelato dalla
previsione  di  nullita'  quello  di  garantire  la regolarita' anche
formale della notificazione di avviso e citazione, tale bene verrebbe
del  tutto  adeguatamente soddisfatto, quando il difensore tecnico e'
anche  domiciliatario,  dalla  possibilita'  di eccepire il vizio nei
termini  di  cui all'art. 181.3 c.p.p., determinando il compimento di
tutte  le  iniziative ed attivita' procedimentali pienamente idonee a
rimuovere quel vizio e quindi a salvaguardare il diritto violato;
        la  soluzione  proposta,  con  il richiamo all'applicabilita'
nella   specie   del   terzo   comma  dell'art. 18  c.p.p.  non  pare
manifestazione  di  discrezionalita',  ma  applicazione  dei principi
generali  e  delle  norme  positive  che,  in  materia  di  nullita',
privilegiano  l'onere  della tempestivita' dell'eccezione rispetto al
momento della conoscenza del vizio;
        solo  in  ordine  subordinato  la  questione  di legittimita'
costituzionale   sopra   individuata   va  proposta  con  riferimento
all'art. 179  c.p.p., laddove la Corte adita condivida le conclusioni
della  richiamata  sentenza  Ferrara,  per  cui  la notifica nulla si
tradurrebbe  in omessa notifica, dando luogo ad una nullita' assoluta
appunto  disciplinata dall'art. 179 c.p.p., e' del tutto evidente che
le  argomentazzioni  sopra  svolte  a  sostegno  della  non manifesta
infondatezza  della  questione proposta in via principale, tanto piu'
manterrebbero   la  loro  valenza  per  il  caso  che  si  giudicasse
configurabile  una  nullita'  ancor  piu'  grave e rilevabile in ogni
stato  e  grado  del  processo,  pur dopo che il difensore tecnico ha
avuto   necessariamente   conoscenza  del  vizio  e  senta  che  cio'
corrisponda  ad  alcuna oggettiva esigenza di tutela riconducibile al
diritto costituzionale di difesa;
        in via di secondo subordine va eccepita l'incostituzionalita'
di entrambe le norme, laddove la Corte adita ritenga che la questione
della  sussunzione della fattispecie nell'una o nell'altra previsione
di  nullita'  appartenga  solo  al giudice ordinario; ne' pare che il
duplice  richiamo,  che  e'  posto appunto solo in secondo subordine,
debba condurre all'inammissibilita' della questione, posto che, nella
realta',  la  fattispecie procedimentale portata alla conoscenzia del
Giudice  delle  leggi  e' specifica, quale che sia la sua sussunzione
normativa  «di partenza» cosi' come univoca e' la soluzione invocata:
l'applicazone   dell'art. 181.3  c.p.p.  nel  caso  di  irregolarita'
afferenti notificazioni al domicilio eletto presso il difensore;
        la  questione e' rilevante nel presente giudizio: se accolta,
questa  Corte  distrettuale  potrebbe  passare  a  decidere il merito
dell'appello;  se respinta, conseguira' l'annullamento dell'impugnata
sentenza;
        vanno   adottati   i   provvedimenti  ordinatori  di  cui  al
dispositivo;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;
    Dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
agli  artt.  3  e 111.2 Cost. ed ai principi pure costituzionalizzati
della speditezza, dell'economia e dell'efficienza del processo:
        in via principale dell'art. 180 c.p.p;
        in via subordinata dell'art. 179 c.p.p;
        in via ulteriormente subordinata di entrambe queste norme;
        nella  parte  in  cui  non  prevedono  che,  nell'ipotesi  di
domicilio  eletto  presso  il  difensore,  le  nullita'  afferenti la
notificazione  di  avvisi  o  citazioni all'imputato che ha eletto il
domicilio,  debbano  essere  eccepite  nei tempi e nelle forme di cui
all'art. 181.3 c.p.p.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il presente processo;
    Ordina  che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata
all'imputato  contumace,  al  Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Letta in pubblica udienza, alla presenta del Procuratore generale
e del difensore dell'imputato.
        Venezia-Mestre, addi' 15 marzo 2004
                        Il Presidente: Lanza
Il consigliere estensore: Citterio
04C0866