N. 660 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 marzo 2004
Ordinanza emessa il 15 marzo 2004 dalla Corte di assise di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Cracea Dumitru Processo penale - Nullita' di ordine generale - Nullita' afferenti la notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore - Deducibilita' secondo le modalita' di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Parita' di trattamento di situazioni diverse - Lesione dei principi dell'efficienza, dell'economia e della speditezza del processo. - Cod. proc. pen., art. 180. - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo. In via subordinata: Processo penale - Nullita' assolute - Nullita' afferenti la notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore - Deducibilita' secondo le modalita' di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Parita' di trattamento di situazioni diverse - Lesione dei principi dell'efficienza, dell'economia e della speditezza del processo. - Cod. proc. pen., art. 179. - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo. In via ulteriormente subordinata: Processo penale - Nullita' - Nullita' afferenti la notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore - Deducibilita' secondo le modalita' di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Parita' di trattamento di situazioni diverse - Lesione dei principi dell'efficienza, dell'economia e della speditezza del processo. - Cod. proc. pen., artt. 179 e 180. - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.(GU n.32 del 18-8-2004 )
LA CORTE D'ASSISE APPELLO In esito alla camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Cracea Dumitru. Rilevato che: l'appellante difesa fiduciaria ha eccepito la nullita' assoluta dell'udienza preliminare per nullita' della notifica dell'avviso all'imputato del relativo decreto di fissazione e la nullita' assoluta del processo per nullita' della notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio. L'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore, all'atto della scarcerazione per decorrenza termini; ma le due notifiche de quibus sono state fatte al portiere dello stabile dove si trova lo studio legale (in proposito la difesa ha prodotto copia del contratto di portierato), senza il successivo seguito delle incombenze previste dai commi 3 e 4 dell'art. 157 c.p.p; tale inosservanza, secondo l'apellante, avrebbe rilevanza determinante, posto che quel portiere non era organico allo studio legale, ne' vi faceva parte ad altro titolo, a nulla rilevando che nella relata di notifica, invece, il portiere fosse stato qualificato «addetto che cura la consegna». Per l'appellante, si tratterebbe di nullita' assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, come da ultimo insegnato da S.U. 9 settembre 2003, n. 35358, Ferrara; questa Corte ha disposto la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, procedendo all'esame - sul punto delle due notificazioni - del portiere e dell'ufficiale giudizario; dall'esito della rinnovazione si deve concludere che non risulta provato in modo adeguato un collegamento organico o incarico, ancorche' saltuario o periodico, della persona che ha ricevuto le due notificazioni dirette al Cracea - come domiciliato presso il suo difensore fiduciario - con lo studio legale, neppure ai fini della ricezione del notificazioni anche solo in contesti peculiari; si pone pertanto la questione dell'individuazione della sanzione processuale che deve seguire l'irregolarita' accertata; Ritenuto che: nel caso di specie si tratta di citazione irregolare e non di citazione omessa; con la seconda locuzione deve considerarsi, infatti, il solo caso in cui la notificazione non sia mai stata effettuata; qui, la notificazione e' stata fatta contestualmente e con le stesse modalita' (ma con atti separati) per il difensore in se' e quale domiciliatario dell'imputato, per l'udienza preliminare; e' stata fatta con atto consegnato al portiere, per il rinvio a giudizio; che entrambi gli atti siano stati comunque consegnati allo studio si evince sia dal fatto che effettivamente il difensore fu presente all'udienza preliminare, senza nulla eccepire in ordine alla notifica a se' destinata, sia dalle dichiarazioni oggi rese dal teste-portiere, dovendosi poi prendere atto che ne' nei motivi di appello ne' nei motivi aggiunti si deduce espressamente della mancata consegna, in fatto, di quegli atti ricevuti dal portiere e destinati al domiciliatario del Cracea; vi e' allora una notificazione eseguita, ma in modo irregolare; e' infatti vero che con la recente sentenza Ferrara (v. in Cass. pen. 2003, n. 1058, pagg. 3702 e ss. con nota di Di Bitonto) le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno insegnato che l'omessa notifica all'imputato determina una nullita' assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, come del resto per il vero si evince con chiareza dal tenore letterale dell'art. 179 c.p.p; ma l'insegnamento deve lasciare impregiudicata la qualificazione in fatto, oltre che in diritto, di quando si abbia appunto la fattispecie dell'«omissione»; in particolare, il passaggio argomentativo li' svolto, per cui «la menzionata nullita' investe e compromette la funzione tipica - di strumento indefettibile di conoscenza - della notifica e di conseguenza, qualora questa abbia ad oggetto una notifica o un avviso, si traduce in omissione dei medesimi, e', pur dato atto dell'autorevolezza formale della pronuncia, francamente non condivisibile. Come infatti subito puntualmente rilevato da attenta dottrina, altro e' l'omessa notifica altro e' la notifica che porti ad una conoscenza non legale»: la distinzione si impone per quanto in termini detto nella Relazione ministeriale al nuovo codice (pag. 57 s.) e per il disposto dell'art. 184.3 c.p.p. in relazione all'art. 179 c.p.p.; nel caso di specie, allora, ci troviamo di fronte ad una nullita' di ordine generale ma diversa da quelle assolute di cui all'art. 179 c.p.p., e in particolare quindi ad una nullita' disciplinata dall'art. 180 c.p.p.; pertanto, essendo stata proposta per la prima volta con i motivi d'appello, la nullita' relativa alla notificazione dell'avviso per l'udienza preliminare risulta dedotta tardivamente, sicche' la parte deve considerarsi decaduta; e' invece tempestiva l'eccezione di nullita' relativa alla notificazione della citazione del decreto che ha disposto il giudizio dibattimentale, sicche' dovrebbe ora trovare applicazione il quarto comma dell'art. 604 c.p.p., con l'annullamento dell'impugnata sentenza ed il conseguente rinvio alla Corte d'assise patavina, per la rinnovazione del giudizio. Solo per scrupolo motivazionale va precisato, infatti, che non puo' condividersi la possibile tesi per cui, essendo stato il domicilio eletto presso il difensore, si applicherebbe la giurisprudenza secondo la quale, nel caso di consegna dell'atto al portiere, al difensore non spetta la notizia di tale avvenuta notificazione (cosi' Sez. 6, sent. 1970 del 29 maggio-29 ottobre 1992): innanzitutto si tratta comunque di destinatari distinti (il difensore, la parte) ma specialmente quella giurisprudenza e' fondatamente contrastata (Sez. 1, ord. 2614 del 30 marzo-17 aprile 1999), del resto conforme alla lettera dell'art. 167 c.p.p.); tutto cio' premesso giudica questa Corte distrettuale serenissima che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di domicilio eletto presso il difensore, le nullita' afferenti la notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto il domicilio, debbano essere eccepite nei tempi e nelle forme di cui all'art. 181.3 c.p.p. Cio' con riferimento agli artt. 3, 111.2 seconda parte Cost. e ai principi dell'efficienza, dell'economia e della speditezza processuale, essi pure «costituzionalizati»; Ed invero: le modalita' (forme e tempi) delle notificazioni di avvisi e citazioni all'imputato intendono garantire la conoscenza legale della chiamata in giudizio del soggetto nei cui confronti viene esercitata l'azione penale; si tratta pertanto certamente di uno dei momenti essenziali per la costituzione di un rituale ed efficace rapporto processuale e, quindi, per l'esercizio del diritto di difesa; si e' detto della distinzione che comunque bisogna operare tra omessa e irrituale notifica (che' altrimenti, come rilevato dalla richiamata dottrina, la norma dell'art. 184.3 c.p.p. non avrebbe senso, stante l'art. 179 c.p.p., se i casi di nullita' dell'avviso o citazione pur eseguiti per se' solo si «traducessero» in casi di omessa notifica); appunto l'essenzialita' del momento processuale - la chiamata in giudizio con la conseguente costituzione del rapporto processuale - giustifica la previsione della usuale possibilita' di eccepire l'irregolarita' nei tempi e nei modi di cui all'art. 180 c.p.p.: il legislatore, evidentemente, nella propria discrezionalita' ha ritenuto che tra l'interesse alla efficienza speditezza ed economia processuale e quello alla rituale costituzione del rapporto processuale (una ritualita' che in questa materia riguarda solo l'aspetto della correttezza legale delle forme) debba essere privilegiato il secondo, almeno nei termini procedimentali posti dall'art. 180 c.p.p.; ma tale punto di equilibrio appare irrazionale (da qui il richiamo al parametro dell'art. 3 Cost., risolvendosi nel trattamento identico di situazioni ben diverse) quando con l'avvenuta elezione di domicilio presso il difensore, che pure riceve poi una propria autonoma e distinta notifica, l'irregolarita' e' immediatamente e necessariamente portata alla conoscenta del difensore tecnico, cioe' proprio di colui che e' nelle condizioni di eccepirla; la peculiarita' di questa situazione, il difensore domiciliatario, e' data dal fatto che necessariamente, sempre e quindi anche nel caso di notifica regolare, e' proprio lo stesso difensore tecnico che ha l'onere di avvertire l'imputato cliente della fissazione dell'incombente in relazione al quale ha ricevuto per suo conto la notifica; e' senz'alfro configurabile, in altri termini, un preciso obbligo deontologico, contrattuale, procedimentale del difensore domiciliatario di dare avviso all'imputato della ricezione della notifica e dell'incombente cui quella notifica e' finalizzata; e si tratta di onere od obbligo elementare, che non puo' anche solo ipotizzarsi sfugga, nel suo contenuto e nella sua doverosita', a chiunque sia iscritto ad un albo forense ed eserciti la delicata e nobile professione; ancora ed in sintesi: in questo caso, vi e' assoluta coincidenza delle due posizoni (imputato e difesa tecnica), e non vi e' alcun terzo, estraneo al difensore tecnico, che possa in qualsiasi modo ulteriormente influire o concorrere nel determinare il perseguimento della finalita' della notifica, destinata all'imputato (cosa appunto diversa in fatto, invece, quando il domiciliatario sia altro soggetto); con la domiciliazione presso il difensore si verifica la massima tutela e garanzia del controllo immediato della regolarita' della notifica all'imputato, per la solamente semplice ragione che il difensore ha un autonoma propria distinta informazzione che, come si e' detto, lo attiva per il medesimo incombente; ne' puo' ipotizzarsi l'ignoranza del difensore tecnico di essere stato indicato come domiciliatario, posto che, quale che sia stato il concreto contingente contesto dell'elezione di domicilio, cio' risulta con inequivoca chiarezza dal medesimo decreto di citazione; la situazione che puo' verificarsi, come quella che si verifica in questo processo - per cui il difensore, che ha avuto la contestuale notificazione della propria citazione, e' comparso (significativamente, per quanto si va argomentando, cosi' sanando ex art. 184.1 c.p.p. la nullita' che lo riguardava), e pur sapendo di essere domiciliatario e dell'irregolarita' delle notificazioni ricevute come domiciliatario, per l'udienza preliminare e per il dibattimento, non ha proposto questione, cosi' facendo celebrare tutto il processo di primo grado cui e' stato sempre presente, salvo a porre la questione con i motivi d'appello - e' situazione che pare a questa Corte palesemente indifferente e anomala, rispetto al necessario corretto e ragionevole equilibrio tra il diritto di difesa, da un lato, e quello alla ragionevole durata, all'efficienza, alla speditezza ed all'economia del processo, dall'altro; infatti, se e' vero che il punto di equilibrio tra questi confliggenti diritti ed interessi, che sono tutti costituzionalmente garantiti, spetta al legislatore ed e' riservato alla sua «piu' ampia discrezionalita», tuttavia, come insegnato dalla Corte delle leggi (ord. 32 del 25 gennaio-9 febbraio 2001), lo stesso legislatore e' sempre «vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi»; e, per le argomentazioni che si sono esposte, il fatto che il difensore domiciliatario non sia tenuto ad eccepire le irregolarita' della notificazione ricevuta per conto dell'imputato nei termini dell'art. 181.3, ma lo possa fare in quelli di cui all'art. 180, o addirittura in quelli di cui all'art. 179 c.p.p. (ove si acceda a quell'interpretazione, in questa sede disattesa), e' palesemente irrazionale, perche' si tratta di soluzione che, pur sacrificando gravemente i diritti alla ragionevole durata, all'efficienza alla speditezza ed all'economia del processo, non salvaguarda per contro alcun effettivo ed oggettivo diritto ed interesse della parte, se non quello eventuale, non costituzionalmente protetto, alla prescrizione dei reati per cui si procede; giova evidenziare che, essendo bene giuridico tutelato dalla previsione di nullita' quello di garantire la regolarita' anche formale della notificazione di avviso e citazione, tale bene verrebbe del tutto adeguatamente soddisfatto, quando il difensore tecnico e' anche domiciliatario, dalla possibilita' di eccepire il vizio nei termini di cui all'art. 181.3 c.p.p., determinando il compimento di tutte le iniziative ed attivita' procedimentali pienamente idonee a rimuovere quel vizio e quindi a salvaguardare il diritto violato; la soluzione proposta, con il richiamo all'applicabilita' nella specie del terzo comma dell'art. 18 c.p.p. non pare manifestazione di discrezionalita', ma applicazione dei principi generali e delle norme positive che, in materia di nullita', privilegiano l'onere della tempestivita' dell'eccezione rispetto al momento della conoscenza del vizio; solo in ordine subordinato la questione di legittimita' costituzionale sopra individuata va proposta con riferimento all'art. 179 c.p.p., laddove la Corte adita condivida le conclusioni della richiamata sentenza Ferrara, per cui la notifica nulla si tradurrebbe in omessa notifica, dando luogo ad una nullita' assoluta appunto disciplinata dall'art. 179 c.p.p., e' del tutto evidente che le argomentazzioni sopra svolte a sostegno della non manifesta infondatezza della questione proposta in via principale, tanto piu' manterrebbero la loro valenza per il caso che si giudicasse configurabile una nullita' ancor piu' grave e rilevabile in ogni stato e grado del processo, pur dopo che il difensore tecnico ha avuto necessariamente conoscenza del vizio e senta che cio' corrisponda ad alcuna oggettiva esigenza di tutela riconducibile al diritto costituzionale di difesa; in via di secondo subordine va eccepita l'incostituzionalita' di entrambe le norme, laddove la Corte adita ritenga che la questione della sussunzione della fattispecie nell'una o nell'altra previsione di nullita' appartenga solo al giudice ordinario; ne' pare che il duplice richiamo, che e' posto appunto solo in secondo subordine, debba condurre all'inammissibilita' della questione, posto che, nella realta', la fattispecie procedimentale portata alla conoscenzia del Giudice delle leggi e' specifica, quale che sia la sua sussunzione normativa «di partenza» cosi' come univoca e' la soluzione invocata: l'applicazone dell'art. 181.3 c.p.p. nel caso di irregolarita' afferenti notificazioni al domicilio eletto presso il difensore; la questione e' rilevante nel presente giudizio: se accolta, questa Corte distrettuale potrebbe passare a decidere il merito dell'appello; se respinta, conseguira' l'annullamento dell'impugnata sentenza; vanno adottati i provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111.2 Cost. ed ai principi pure costituzionalizzati della speditezza, dell'economia e dell'efficienza del processo: in via principale dell'art. 180 c.p.p; in via subordinata dell'art. 179 c.p.p; in via ulteriormente subordinata di entrambe queste norme; nella parte in cui non prevedono che, nell'ipotesi di domicilio eletto presso il difensore, le nullita' afferenti la notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto il domicilio, debbano essere eccepite nei tempi e nelle forme di cui all'art. 181.3 c.p.p.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente processo; Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata all'imputato contumace, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Letta in pubblica udienza, alla presenta del Procuratore generale e del difensore dell'imputato. Venezia-Mestre, addi' 15 marzo 2004 Il Presidente: Lanza Il consigliere estensore: Citterio 04C0866