N. 270 ORDINANZA 8 - 23 luglio 2004
Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Insindacabilita' - Processo penale nei confronti di deputato per dichiarazioni rese ad agenzie di stampa - Delibera di insindacabilita' della Camera di appartenenza - Conflitto tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo - Ammissibilita' del conflitto e provvedimenti conseguenti. - Delibera della Camera dei deputati 30 gennaio 2003. - Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.(GU n.29 del 28-7-2004 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 30 gennaio 2003 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Alessio Butti nei confronti di Roberto Zaccaria e Vittorio Emiliani, promosso dal Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, con ricorso depositato il 19 aprile 2003 ed iscritto al n. 242 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2004 il giudice relatore Francesco Amirante; Ritenuto che, con ordinanza del 10 aprile 2003, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 30 gennaio 2003 con la quale - in conformita' alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere - e' stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Alessio Butti e' sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il procedimento penale ha preso avvio da una querela sporta nei confronti del suddetto deputato, in data 23 gennaio 2002, da Roberto Zaccaria e Vittorio Emiliani, all'epoca rispettivamente presidente e componente del consiglio di amministrazione della RAI radiotelevisione italiana S.p.a., in conseguenza delle seguenti dichiarazioni del deputato Butti, riportate dalle agenzie di stampa ANSA ed AGI il precedente 30 ottobre 2001: «Si dovra' verificare per quale motivo Zaccaria, Emiliani e compagni volevano concludere un accordo penalizzante per gli interessi della RAI. Ma soprattutto perche', all'indomani della presa d'atto negativa del Governo, gli stessi personaggi si stracciano le vesti per la mancata vendita di Raiway: non vorremmo che con la vignetta di sabato sul Foglio (gli americani che riconsegnano le antenne si chiedono se devono rendere anche le mazzette) Vincino abbia, involontariamente e con il sorriso sulle labbra, rappresentato la verita' o qualcosa che si avvicina ad essa»; che, instaurato il procedimento per il delitto di diffamazione aggravata, la Camera dei deputati, con la delibera oggetto del conflitto, ha stabilito che le dichiarazioni sopra riportate dovevano ritenersi rientranti nella prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost., e cio' perche' nei giorni immediatamente successivi al rilascio delle medesime (sedute del 6, 14 e 21 novembre 2001) si era svolto in seno alla Commissione parlamentare di vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo un dibattito proprio sul «caso Raiway»; la stessa questione, inoltre, era stata oggetto di interrogazione da parte del deputato Rositani, appartenente al gruppo di AN come il deputato Butti; che il G.u.p. del Tribunale di Roma osserva come la giurisprudenza di questa Corte sia ormai costante nel ritenere che la prerogativa in questione non possa coprire tutte le opinioni comunque espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attivita' politica, bensi' vada ristretta a quelle che sono legate da nesso funzionale con l'attivita' di componente di una delle Camere del Parlamento (vengono citate le sentenze di questa Corte n. 10, n. 11, n. 56, n. 58 e n. 321 del 2000, nonche' la sentenza n. 79 del 2002), senza che si possa attribuire alcun rilievo agli atti parlamentari svolti in un momento successivo ai fatti oggetto dell'imputazione penale (sentenza n. 298 del 1998 di questa Corte); che nel caso specifico, invece, le dichiarazioni dell'onorevole Butti, benche' inserite nel contesto di un vivace dibattito politico, sono state rese ad un'agenzia giornalistica, e quindi fuori dall'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche; che, infatti, il dibattito avvenuto nella Commissione di vigilanza e' successivo a tali dichiarazioni, ne' risulta che il deputato Butti abbia assunto iniziative parlamentari sull'argomento prima del rilascio delle medesime; che, pertanto, il G.u.p. del Tribunale di Roma conclude nel senso che la delibera di insindacabilita' opposta dalla Camera dei deputati si deve ritenere lesiva delle attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria e chiede pertanto alla Corte di dichiarare che non spetta alla Camera adottare una simile deliberazione, con conseguente annullamento della stessa. Considerato che in questa fase la Corte e' chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata rimanendo ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilita'; che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, e' legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale e' investito, la volonta' del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali; che analogamente la Camera dei deputati, che ha deliberato l'insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta; che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilita' stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe; Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare; b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Amirante Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 23 luglio 2004. Il direttore della cancelleria:Di Paola 04C0953