N. 725 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2004
Ordinanza emessa il 21 maggio 2004 dal G.I.P. del Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di persona da identificare Processo penale - Indagini preliminari - Impossibilita' per il giudice di invitare il pubblico ministero ad iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale il reato e' attribuito, prima di fissare l'udienza camerale, a seguito del rigetto della richiesta di archiviazione - Lesione del diritto di difesa. - Cod. proc. pen., art. 335, in combinato disposto con gli artt. 409 e 410, comma 3, dello stesso codice. - Costituzione, art. 24, comma secondo.(GU n.38 del 29-9-2004 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva formulata nell'udienza del 28 aprile 2004 ha emesso la seguente ordinanza. Premesso in fatto Nel procedimento penale indicato in oggetto, iscritto nel registro delle notizie di reato come «persona da identificare» in relazione al reato di cui all'art. 589 c.p. con l'indicazione delle parti offese/denuncianti Gabaldo Cristian e Comparin Renato, il p.m. chiede, in data 4 febbraio 2004 l'archiviazione, ritenuto che «non e' ravvisabile alcun illecito penale a carico di terzi. Come emerge dalla C.T. il sinistro mortale e' da attribuire alla condotta di guida del Gabaldo in modo esclusivo». Ritualmente avvisato, il difensore delle parti offese, prossimi congiunti di Gabaldo, propone opposizione, rilevando che un concorso di colpa era sicuramente da ascrivere al conducente del veicolo antagonista, Comparin Renato e che anche l'omessa manutenzione della strada aveva contribuito a far sbandare l'auto di Gabaldo; chiede pertanto che il g.i.p. voglia ordinare la prosecuzione delle indagini «affinche' sia chiamato il C.T.U. a chiarimenti» sulle circostanze diffusamente indicate nell'atto di opposizione; Alla richiesta del g.i.p. di identificare la persona sottoposta alle indagini, al fine di consentirne la partecipazione all'udienza in camera di consiglio da fissare ex art. 409 c.p.p. il p.m. risponde con nota del 9 marzo 2004, nella quale sostiene che il p.m. puo' omettere l'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p. che «risulterebbe ingiustificatamente vessatoria» in caso di infondatezza della notizia di reato e il g.i.p. puo' sollecitare tale iscrizione solo in sede di udienza in camera di consiglio, come ha stabilito la giurisprudenza, assolutamente prevalente, della Corte di cassazione; Il giudice, ritenuta l'opposizione ammissibile, poiche', a prescindere dall'espressione adoperata, comunque diretta a sollecitare una indagine tecnica piu' approfondita e che tenga conto anche dei numerosi rilievi di parte, fissa l'udienza ex art. 409 c.p.p. per il 28 aprile 2004, con avviso al p.m. e alla sola parte offesa opponente (art. 410, comma 3 c.p.p.); Compare, in udienza, anche il difensore di Comparin Renato, che, riportandosi alla memoria depositata il giorno precedente, contesta, nel merito, le argomentazioni dell'opponente, sottolineando, in diritto, l'inammissibilita' dell'atto di opposizione e la violazione dei diritti della difesa conseguenti alla omessa iscrizione di Comparin nel registro delle notizie di reato; eccepisce, in particolare, la nullita' dell'udienza ex art. 127 c.p.p. per omesso avviso al difensore del «potenziale indagato» Renato Comparin; O s s e r v a L'art. 335, comma 1 c.p.p. stabilisce che il p.m. iscrive immediatamente nell'apposito registro, ogni notizia di reato, nonche' «contestualmente o dal momento in cui risulta» il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito; il tenore letterale della norma, ben diverso, ad esempio, dall'espressione adoperata nell'art. 415-bis c.p.p. «se non deve formulare richiesta di archiviazione» sembra stabilire in modo inequivoco, che il p.m. ha l'obbligo di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale il reato e' in astratto attribuito, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla fondatezza della notizia di reato; tale interpretazione e' coerente al sistema che ha inteso garantire l'indagato con la previsione di precisi termini di durata della fase delle indagini, a decorrere proprio dalla iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art 406, comma 2 c.p.p.), garanzia completamente svuotata di significato, ove s'intenda che il p.m. ha il potere di raccogliere, prima, tutti gli elementi necessari e poi quando si convince che l'accusa e' fondata e vuole esercitare l'azione penale, iscrive il nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato; Cosi' intesa la norma, il sistema contiene in se' idonee salvaguardie, poiche' ove pervenga una richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p. e non sia iscritta nel registro degli indagati la persona alla quale il reato e' attribuito, il giudice potrebbe, analogamente a quanto prevede l'art. 415 c.p.p. per i reati commessi da ignoti, restituire gli atti al p.m. ordinandogli di procedere alla iscrizione, prima di fissare l'udienza ex art. 409 c.p.p. e proprio allo scopo di consentire all'indagato di essere avvisato e di parteciparvi; La Corte di cassazione ha, pero', dato della norma una interpretazione diversa: oltre alle sentenze citate dal p.m. va segnalata anche la sentenza delle sezioni unite penali 22 novembre 2000 - 15 gennaio 2001 in cui ha pur sempre affermato che di fronte ad una richiesta di archiviazione ex art. 409 c.p.p. il giudice ha solo i poteri concessigli dall'art. 409 c.p.p. di emettere decreto di archiviazione, disporre l'udienza camerale...»; Aderendo a tale giurisprudenza il p.m. si e' rifiutato di procedere all'iscrizione di Comparin (o di chiunque altro la cui colpa abbia inteso escludere nella sua richiesta di archiviazione) nel registro delle notizie di reato e al giudice non e' rimasto che fissare l'udienza ex art. 409 c.p.p. con indagato «persona da identificare»; Cosi' inteso l'art. 335 c.p.p. in relazione all'art. 409 e 410 comma 3 c.p.p. viola, a parere di questo giudice, il diritto di difesa, garantito dall'art. 24, comma 2 della Costituzione; L'ordine al p.m. ex art. 415 c.p.p. di iscrivere il nome della persona gia' individuata nel relativo registro, quando l'archiviazione sia stata richiesta nei confronti di «ignoto», non contiene naturalmente alcuna valutazione circa la sussistenza del reato e la responsabilita' dell'indagato: si limita a sottolineare che la formula richiesta non e' corretta, perche' l'indagato ha, in realta' un nome e cognome; il p.m. iscritto l'indagato, potra' richiedere l'archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p. e il giudice disporla; Analogamente, l'invito al p.m. procedere all'iscrizione, ove ritenuta obbligatoria ex art. 335 c.p.p. diretta esclusivamente a consentire la partecipazione dell'indagato all'udienza in camera di consiglio non contiene alcuna valutazione sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria: il giudice si limita a prendere atto e vi e' una persona la cui responsabilita' deve essere valutata nell'udienza e invita il p.m. a riparare all'omissione, al solo fine di consentire al «potenziale indagato» di esercitare il suo diritto di difesa, come prevedono gli artt. 409 e 127 c.p.p. Nel caso di specie i carabinieri hanno identificato, fin dal 13 ottobre 2003, Renato Comparin che ha anche nominato un difensore di fiducia; nell'atto di opposizione si insiste sulla responsabilita' di Comparin e non v'e' dubbio che - a prescindere dalla p.a. per la manutenzione della strada - l'unico coinvolto nel sinistro e' Comparin al quale il p.m. si riferisce implicitamente, ma chiaramente, nella richiesta di archiviazione, attribuendo la colpa «esclusiva» a Gabaldo; l'invito del giudice di «identificare la persona sottoposta alle indagini» rivolto de plano, al p.m. il 5 marzo 2004, non ha avuto altro significato che quello di garantire il diritto di difesa dell'indagato (Comparin, si presume) proprio come invoca il difensore; Non altrettanto puo' dirsi se tale ordine puo' essere formulato, come afferma la Corte di cassazione, solo all'esito dell'udienza ex art. 409 c.p.p. Si consideri che l'udienza in camera di consiglio e' prevista dal codice a garanzia dell'indagato, nei casi in cui e' possibile la sua partecipazione e comunque, per una esigenza di contraddittorio tra le parti processuali e non certo, tra giudice e p.m. Ad esempio, l'ignoto, va, se lo ritiene il giudice, iscritto nel registro delle notizie di reato, senza necessita' di una previa udienza, alla quale, in quanto ignoto, non avrebbe diritto di partecipare; si difendera' una volta assunta la qualita' di indagato, se il giudice non intende accogliere una eventuale nuova richiesta di archiviazione; La richiesta di autorizzare le intercettazioni telefoniche puo' essere respinta dal giudice de plano; anche sulla richiesta di misure cautelari il giudice puo' rigettare de plano, la richiesta del p.m. che potra' far valere le sue ragioni, ma solo davanti al tribunale del riesame, in contraddittorio con l'indagato e preso atto delle argomentazioni del g.i.p.; L'indagato e' avvisato della richiesta del p.m. di proroga dei termini delle indagini preliminari e il giudice fissa la data dell'udienza, quando ritenga che la proroga non debba essere concessa, ai sensi dell'art. 406, comma 3 e 5 c.p.p., con avviso anche alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta; ma per i reati indicati nel comma 5-bis per i quali non va notificato agli indagati l'avviso della richiesta di proroga dei termini, non si applica nemmeno il comma 5, ovvero il giudice rigetta, se del caso, la richiesta, senza necessita' di fissare la data dell'udienza in camera di consiglio; Escluso, per tali ragioni, che l'udienza ex art. 409 c.p.p. possa essere limitata al contraddittorio giudice - p.m. sul se e chi iscrivere nel registro delle notizie di reato, al solo fine di rinnovarla, questa volta col rituale avviso all'indagato, deve convenirsi che, abbia o meno potuto l'indagato parteciparvi a seguito della scelta meramente discrezionale ed insindacabile del p.m. di iscriverne il nome nel registro delle notizie di reato, il giudice puo', comunque, disporre, all'esito dell'udienza ex art. 409 c.p.p., quanto meno in applicazione del generale criterio di economia processuale, l'archiviazione del procedimento, rigettando, nel caso di specie, l'eccezione di nullita' dell'udienza per omesso avviso al difensore, sollevata dal difensore di Comparin: non e' ipotizzabile la lesione del diritto di difesa di un indagato che non e' tale; e se anche non puo' invitare il p.m. a formulare l'imputazione a carico di una persona che non ha mai assunto formalmente la qualita' di indagato, non si vede perche' il giudice non possa pronunciare ordinanza per indicare le ulteriori indagini ritenute necessarie, magari contestualmente all'invito ad iscrivere il nome dell'indagato ex art. 335 c.p.p. o anche rimandando la decisione sul punto all'esito dei nuovi accertamenti; Ne deriva che l'ordinanza con la quale, all'esito dell'udienza, ordina al p.m. di iscrivere il nome della persona alla quale il reato e' attribuito nel registro ex art. 335 c.p.p. equivale, in sostanza, al riconoscimento, implicito ma chiaro, che la richiesta di archiviazione non potra' essere accolta e che l'azione penale andra' esercitata nei confronti di una persona identificata, esclusa, per scelta del p.m., dall'udienza in cui il giudice ha valutato gli atti di indagine e sentite le ragioni della persona offesa; la violazione dei diritti di difesa e' palese; e a nulla vale osservare che, nella nuova udienza ex art. 409 c.p.p. l'indagato potra' far valere le sue ragioni, poiche' rimane, comunque, il dato, insuperabile, che e' stato escluso da una udienza alla quale aveva, comunque, diritto, di partecipare; Senza considerare che anche l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice all'esito dell'udienza ex art. 409 c.p.p. nei confronti di «persona da identificare» in realta' lede comunque il diritto di difesa della persona alla quale il reato e' attribuito, se non altro perche' tale ordinanza non potrebbe mai avere, nei suoi confronti, l'efficacia preclusiva che la Corte costituzionale le ha riconosciuto con la sentenza n. 27 del 1995: se Comparin non e' mai stato formalmente indagato non potra', in un eventuale futuro procedimento a suo carico per lo stesso fatto, eccepire che le indagini sono proseguite senza la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., obbligatoria nel caso di «archiviazione emessa a norma degli articoli precedenti» (ovvero nei confronti di un indagato identificato) quando si intende, dunque, procedere nei confronti della stessa persona per la quale era gia' stata disposta l'archiviazione; Senza considerare che l'iscrizione del nome dell'indagato consente di delimitare anche l'ambito della richiesta del p.m. della conseguente valutazione del giudice, in modo da tenerne distinte e separate le diverse sfere funzionali: il giudice decide sulla richiesta del p.m. nei confronti della persona indicata e per i reati pure indicati; nel caso di specie, non e' chiaro se il giudice sia chiamato a valutare solo l'eventuale colpa di Comparin, o anche quella della p.a. sottolineata dalla parte offesa; la richiesta del p.m. di ascrivere la morte alla condotta di guida del predetto «in modo esclusivo» e' cosi' generica ed indeterminata che il giudice potrebbe estendere la sua valutazione anche alle eventuali colpe professionali dei medici che hanno curato Gabaldo (l'incidente e' avvenuto il 18 settembre 2003 e il decesso soltanto il successivo giorno 25), e disporre magari ulteriori indagini anche sotto tale profilo; La questione e' rilevante; Ove la Corte dichiarasse l'incostituzionalita' del combinato disposto degli articoli 335, 409 e 410, comma 3 c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice di invitare il p.m. ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato e' attribuito, nel relativo registro, prima di fissare l'udienza ex art. 409, comma 2 c.p.p., per consentire che gliene sia dato avviso, questo giudice potrebbe, in accoglimento della eccezione del difensore, dichiarare la nullita' dell'udienza, per omesso avviso al difensore, ai sensi dell'art. 127, comma 5 c.p.p., restituendo gli atti al p.m. perche' iscriva Comparin nel registro delle notizie di reato e fissare, quindi, una nuova udienza in camera di consiglio, questa volta con avviso anche al suo difensore, in esito alla quale decidere in uno dei modi previsti dall'art. 409 c.p.p. allo stato, invece, l'eccezione deve essere rigettata: Comparin non e' persona sottoposta alle indagini e non ha alcun diritto a ricevere l'avviso dell'udienza; nessuna nullita' si e' dunque verificata e non rimane che decidere sulla richiesta del p.m. accogliendola, disponendo ulteriori indagini o anche ordinando al p.m. di procedere all'iscrizione di Comparin, ritenuta in sostanza, la necessita' di formulare l'imputazione a suo carico; a rigore, il difensore di Comparin non doveva nemmeno essere ammesso a presentare in udienza le sue conclusioni;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, 409 e 410 comma 3 c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice delle indagini preliminari di invitare il p.m. ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato e' attribuito, nel relativo registro, prima di fissare l'udienza ex art. 409, comma 2 c.p.p. per consentire che gliene sia dato rituale avviso, in relazione all'art. 24, secondo comma della Costituzione. Sospende il procedimento. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria per la notificazione al Presidente de Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, inoltre alle parti: p.m. e avv. Gino Zarbo, del foro di Rovigo, difensore delle persone offese. Autorizza la cancelleria a rilasciarne copia all'avv. Fratucello, ammesso a presentare le sue conclusioni nell'udienza del 28 aprile 2004. Padova, addi' 21 maggio 2004 Il giudice: Galasso 04C1036