N. 725 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2004

Ordinanza emessa il 21 maggio 2004 dal G.I.P. del Tribunale di Padova
nel procedimento penale a carico di persona da identificare

Processo  penale  -  Indagini  preliminari  -  Impossibilita'  per il
  giudice di invitare il pubblico ministero ad iscrivere nel registro
  delle notizie di reato il nome della persona alla quale il reato e'
  attribuito,  prima  di  fissare  l'udienza  camerale, a seguito del
  rigetto  della  richiesta di archiviazione - Lesione del diritto di
  difesa.
- Cod.  proc. pen., art. 335, in combinato disposto con gli artt. 409
  e 410, comma 3, dello stesso codice.
- Costituzione, art. 24, comma secondo.
(GU n.38 del 29-9-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    A scioglimento della riserva formulata nell'udienza del 28 aprile
2004 ha emesso la seguente ordinanza.

                          Premesso in fatto

    Nel   procedimento  penale  indicato  in  oggetto,  iscritto  nel
registro  delle  notizie  di  reato come «persona da identificare» in
relazione  al  reato di cui all'art. 589 c.p. con l'indicazione delle
parti  offese/denuncianti Gabaldo Cristian e Comparin Renato, il p.m.
chiede, in data 4 febbraio 2004 l'archiviazione, ritenuto che «non e'
ravvisabile  alcun  illecito  penale  a  carico di terzi. Come emerge
dalla  C.T.  il  sinistro  mortale  e' da attribuire alla condotta di
guida del Gabaldo in modo esclusivo».
    Ritualmente  avvisato,  il difensore delle parti offese, prossimi
congiunti  di Gabaldo, propone opposizione, rilevando che un concorso
di  colpa  era  sicuramente  da  ascrivere  al conducente del veicolo
antagonista,  Comparin Renato e che anche l'omessa manutenzione della
strada  aveva  contribuito  a  far sbandare l'auto di Gabaldo; chiede
pertanto che il g.i.p. voglia ordinare la prosecuzione delle indagini
«affinche'  sia  chiamato  il C.T.U. a chiarimenti» sulle circostanze
diffusamente indicate nell'atto di opposizione;
    Alla  richiesta  del g.i.p. di identificare la persona sottoposta
alle  indagini,  al fine di consentirne la partecipazione all'udienza
in camera di consiglio da fissare ex art. 409 c.p.p. il p.m. risponde
con  nota  del  9  marzo  2004, nella quale sostiene che il p.m. puo'
omettere  l'iscrizione  del  nome  dell'indagato  nel  registro delle
notizie  di  reato  previsto  dall'art. 335  c.p.p. che «risulterebbe
ingiustificatamente vessatoria» in caso di infondatezza della notizia
di reato e il g.i.p. puo' sollecitare tale iscrizione solo in sede di
udienza  in camera di consiglio, come ha stabilito la giurisprudenza,
assolutamente prevalente, della Corte di cassazione;
    Il   giudice,  ritenuta  l'opposizione  ammissibile,  poiche',  a
prescindere    dall'espressione   adoperata,   comunque   diretta   a
sollecitare  una indagine tecnica piu' approfondita e che tenga conto
anche  dei  numerosi  rilievi  di  parte, fissa l'udienza ex art. 409
c.p.p.  per  il  28 aprile 2004, con avviso al p.m. e alla sola parte
offesa opponente (art. 410, comma 3 c.p.p.);
    Compare,  in udienza, anche il difensore di Comparin Renato, che,
riportandosi  alla memoria depositata il giorno precedente, contesta,
nel  merito,  le  argomentazioni  dell'opponente,  sottolineando,  in
diritto,  l'inammissibilita' dell'atto di opposizione e la violazione
dei  diritti  della  difesa  conseguenti  alla  omessa  iscrizione di
Comparin   nel   registro  delle  notizie  di  reato;  eccepisce,  in
particolare,  la  nullita' dell'udienza ex art. 127 c.p.p. per omesso
avviso al difensore del «potenziale indagato» Renato Comparin;

                            O s s e r v a

    L'art. 335,  comma  1  c.p.p.  stabilisce  che  il  p.m.  iscrive
immediatamente nell'apposito registro, ogni notizia di reato, nonche'
«contestualmente  o dal momento in cui risulta» il nome della persona
alla  quale  il reato stesso e' attribuito; il tenore letterale della
norma,  ben diverso, ad esempio, dall'espressione adoperata nell'art.
415-bis  c.p.p.  «se  non  deve formulare richiesta di archiviazione»
sembra  stabilire  in  modo  inequivoco,  che il p.m. ha l'obbligo di
iscrivere  nel  registro delle notizie di reato il nome della persona
alla  quale  il  reato  e'  in  astratto attribuito, a prescindere da
qualsiasi  valutazione  sulla fondatezza della notizia di reato; tale
interpretazione  e'  coerente  al  sistema  che  ha  inteso garantire
l'indagato  con la previsione di precisi termini di durata della fase
delle  indagini,  a  decorrere  proprio  dalla  iscrizione  del  nome
dell'indagato  nel  registro delle notizie di reato (art 406, comma 2
c.p.p.),   garanzia   completamente   svuotata  di  significato,  ove
s'intenda  che  il p.m. ha il potere di raccogliere, prima, tutti gli
elementi necessari e poi quando si convince che l'accusa e' fondata e
vuole  esercitare  l'azione penale, iscrive il nome dell'indagato nel
registro delle notizie di reato;
    Cosi'  intesa  la  norma,  il  sistema  contiene  in  se'  idonee
salvaguardie,  poiche' ove pervenga una richiesta di archiviazione ai
sensi  dell'art. 409  c.p.p.  e  non  sia iscritta nel registro degli
indagati  la  persona  alla  quale il reato e' attribuito, il giudice
potrebbe, analogamente a quanto prevede l'art. 415 c.p.p. per i reati
commessi  da  ignoti,  restituire  gli  atti  al p.m. ordinandogli di
procedere  alla  iscrizione,  prima  di fissare l'udienza ex art. 409
c.p.p.  e  proprio  allo  scopo  di consentire all'indagato di essere
avvisato e di parteciparvi;
    La   Corte   di  cassazione  ha,  pero',  dato  della  norma  una
interpretazione  diversa:  oltre  alle  sentenze  citate  dal p.m. va
segnalata  anche  la  sentenza delle sezioni unite penali 22 novembre
2000  -  15 gennaio 2001 in cui ha pur sempre affermato che di fronte
ad  una  richiesta  di archiviazione ex art. 409 c.p.p. il giudice ha
solo i poteri concessigli dall'art. 409 c.p.p. di emettere decreto di
archiviazione, disporre l'udienza camerale...»;
    Aderendo  a  tale  giurisprudenza  il  p.m.  si  e'  rifiutato di
procedere  all'iscrizione  di  Comparin  (o  di chiunque altro la cui
colpa  abbia  inteso  escludere nella sua richiesta di archiviazione)
nel  registro  delle notizie di reato e al giudice non e' rimasto che
fissare  l'udienza  ex  art. 409  c.p.p.  con  indagato  «persona  da
identificare»;
    Cosi'  inteso  l'art. 335  c.p.p. in relazione all'art. 409 e 410
comma  3  c.p.p.  viola,  a  parere  di questo giudice, il diritto di
difesa, garantito dall'art. 24, comma 2 della Costituzione;
    L'ordine  al  p.m.  ex art. 415 c.p.p. di iscrivere il nome della
persona    gia'    individuata    nel   relativo   registro,   quando
l'archiviazione  sia  stata  richiesta nei confronti di «ignoto», non
contiene  naturalmente  alcuna  valutazione  circa la sussistenza del
reato  e  la  responsabilita' dell'indagato: si limita a sottolineare
che  la  formula richiesta non e' corretta, perche' l'indagato ha, in
realta'  un  nome  e  cognome;  il  p.m.  iscritto l'indagato, potra'
richiedere l'archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p. e il giudice
disporla;
    Analogamente,  l'invito  al  p.m.  procedere  all'iscrizione, ove
ritenuta  obbligatoria  ex  art. 335  c.p.p. diretta esclusivamente a
consentire  la  partecipazione dell'indagato all'udienza in camera di
consiglio   non   contiene   alcuna   valutazione   sulla  fondatezza
dell'ipotesi  accusatoria:  il giudice si limita a prendere atto e vi
e'   una   persona   la  cui  responsabilita'  deve  essere  valutata
nell'udienza  e invita il p.m. a riparare all'omissione, al solo fine
di  consentire  al «potenziale indagato» di esercitare il suo diritto
di difesa, come prevedono gli artt. 409 e 127 c.p.p.
    Nel  caso  di specie i carabinieri hanno identificato, fin dal 13
ottobre  2003,  Renato Comparin che ha anche nominato un difensore di
fiducia; nell'atto di opposizione si insiste sulla responsabilita' di
Comparin  e  non  v'e'  dubbio  che - a prescindere dalla p.a. per la
manutenzione  della  strada  -  l'unico  coinvolto  nel  sinistro  e'
Comparin   al   quale   il   p.m.  si  riferisce  implicitamente,  ma
chiaramente,  nella  richiesta di archiviazione, attribuendo la colpa
«esclusiva»  a  Gabaldo;  l'invito  del  giudice  di «identificare la
persona  sottoposta  alle  indagini»  rivolto  de plano, al p.m. il 5
marzo 2004, non ha avuto altro significato che quello di garantire il
diritto  di  difesa dell'indagato (Comparin, si presume) proprio come
invoca il difensore;
    Non  altrettanto puo' dirsi se tale ordine puo' essere formulato,
come  afferma  la Corte di cassazione, solo all'esito dell'udienza ex
art. 409 c.p.p.
    Si consideri che l'udienza in camera di consiglio e' prevista dal
codice  a garanzia dell'indagato, nei casi in cui e' possibile la sua
partecipazione e comunque, per una esigenza di contraddittorio tra le
parti processuali e non certo, tra giudice e p.m.
    Ad  esempio, l'ignoto, va, se lo ritiene il giudice, iscritto nel
registro  delle  notizie  di  reato,  senza  necessita' di una previa
udienza,  alla  quale,  in  quanto  ignoto,  non  avrebbe  diritto di
partecipare; si difendera' una volta assunta la qualita' di indagato,
se il giudice non intende accogliere una eventuale nuova richiesta di
archiviazione;
    La  richiesta  di autorizzare le intercettazioni telefoniche puo'
essere respinta dal giudice de plano; anche sulla richiesta di misure
cautelari  il  giudice puo' rigettare de plano, la richiesta del p.m.
che  potra'  far  valere le sue ragioni, ma solo davanti al tribunale
del  riesame,  in  contraddittorio  con l'indagato e preso atto delle
argomentazioni del g.i.p.;
    L'indagato  e'  avvisato  della richiesta del p.m. di proroga dei
termini  delle  indagini  preliminari  e  il  giudice  fissa  la data
dell'udienza,   quando  ritenga  che  la  proroga  non  debba  essere
concessa,  ai  sensi  dell'art. 406,  comma  3 e 5 c.p.p., con avviso
anche  alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta; ma per i reati
indicati  nel comma 5-bis per i quali non va notificato agli indagati
l'avviso  della  richiesta  di  proroga  dei  termini, non si applica
nemmeno  il  comma  5,  ovvero  il  giudice  rigetta, se del caso, la
richiesta, senza necessita' di fissare la data dell'udienza in camera
di consiglio;
    Escluso, per tali ragioni, che l'udienza ex art. 409 c.p.p. possa
essere  limitata  al  contraddittorio  giudice  -  p.m.  sul se e chi
iscrivere  nel  registro  delle  notizie  di  reato,  al solo fine di
rinnovarla,  questa  volta  col  rituale  avviso  all'indagato,  deve
convenirsi che, abbia o meno potuto l'indagato parteciparvi a seguito
della  scelta  meramente  discrezionale  ed insindacabile del p.m. di
iscriverne  il  nome  nel registro delle notizie di reato, il giudice
puo',  comunque, disporre, all'esito dell'udienza ex art. 409 c.p.p.,
quanto  meno  in  applicazione  del  generale  criterio  di  economia
processuale,  l'archiviazione  del procedimento, rigettando, nel caso
di  specie, l'eccezione di nullita' dell'udienza per omesso avviso al
difensore,  sollevata  dal difensore di Comparin: non e' ipotizzabile
la lesione del diritto di difesa di un indagato che non e' tale; e se
anche non puo' invitare il p.m. a formulare l'imputazione a carico di
una  persona  che  non  ha  mai  assunto  formalmente  la qualita' di
indagato,  non  si  vede  perche'  il  giudice  non possa pronunciare
ordinanza  per  indicare  le  ulteriori indagini ritenute necessarie,
magari  contestualmente all'invito ad iscrivere il nome dell'indagato
ex  art. 335  c.p.p.  o  anche  rimandando  la  decisione  sul  punto
all'esito dei nuovi accertamenti;
    Ne  deriva  che l'ordinanza con la quale, all'esito dell'udienza,
ordina al p.m. di iscrivere il nome della persona alla quale il reato
e'  attribuito nel registro ex art. 335 c.p.p. equivale, in sostanza,
al   riconoscimento,   implicito  ma  chiaro,  che  la  richiesta  di
archiviazione  non potra' essere accolta e che l'azione penale andra'
esercitata  nei  confronti  di una persona identificata, esclusa, per
scelta  del p.m., dall'udienza in cui il giudice ha valutato gli atti
di  indagine e sentite le ragioni della persona offesa; la violazione
dei  diritti di difesa e' palese; e a nulla vale osservare che, nella
nuova  udienza ex art. 409 c.p.p. l'indagato potra' far valere le sue
ragioni,  poiche'  rimane,  comunque,  il  dato, insuperabile, che e'
stato  escluso da una udienza alla quale aveva, comunque, diritto, di
partecipare;
    Senza  considerare  che anche l'ordinanza di archiviazione emessa
dal  giudice  all'esito dell'udienza ex art. 409 c.p.p. nei confronti
di  «persona  da identificare» in realta' lede comunque il diritto di
difesa  della persona alla quale il reato e' attribuito, se non altro
perche'  tale  ordinanza  non potrebbe mai avere, nei suoi confronti,
l'efficacia preclusiva che la Corte costituzionale le ha riconosciuto
con  la  sentenza  n. 27  del  1995:  se  Comparin  non  e' mai stato
formalmente  indagato non potra', in un eventuale futuro procedimento
a  suo  carico  per  lo  stesso  fatto, eccepire che le indagini sono
proseguite  senza  la  riapertura  delle indagini ex art. 414 c.p.p.,
obbligatoria nel caso di «archiviazione emessa a norma degli articoli
precedenti» (ovvero nei confronti di un indagato identificato) quando
si  intende, dunque, procedere nei confronti della stessa persona per
la quale era gia' stata disposta l'archiviazione;
    Senza   considerare   che  l'iscrizione  del  nome  dell'indagato
consente  di delimitare anche l'ambito della richiesta del p.m. della
conseguente  valutazione  del  giudice, in modo da tenerne distinte e
separate  le  diverse  sfere  funzionali:  il  giudice  decide  sulla
richiesta del p.m. nei confronti della persona indicata e per i reati
pure  indicati;  nel  caso di specie, non e' chiaro se il giudice sia
chiamato  a  valutare  solo  l'eventuale  colpa  di Comparin, o anche
quella  della  p.a. sottolineata dalla parte offesa; la richiesta del
p.m.  di  ascrivere  la morte alla condotta di guida del predetto «in
modo  esclusivo»  e'  cosi'  generica ed indeterminata che il giudice
potrebbe  estendere  la  sua  valutazione  anche alle eventuali colpe
professionali  dei  medici  che  hanno curato Gabaldo (l'incidente e'
avvenuto  il  18  settembre  2003 e il decesso soltanto il successivo
giorno  25),  e  disporre  magari ulteriori indagini anche sotto tale
profilo;
    La questione e' rilevante;
    Ove  la  Corte  dichiarasse  l'incostituzionalita'  del combinato
disposto  degli  articoli 335, 409 e 410, comma 3 c.p.p., nella parte
in  cui  non  consente al giudice di invitare il p.m. ad iscrivere il
nome  della  persona  alla quale il reato e' attribuito, nel relativo
registro, prima di fissare l'udienza ex art. 409, comma 2 c.p.p., per
consentire  che  gliene  sia dato avviso, questo giudice potrebbe, in
accoglimento  della  eccezione  del difensore, dichiarare la nullita'
dell'udienza, per omesso avviso al difensore, ai sensi dell'art. 127,
comma 5 c.p.p., restituendo gli atti al p.m. perche' iscriva Comparin
nel  registro  delle  notizie  di  reato e fissare, quindi, una nuova
udienza  in camera di consiglio, questa volta con avviso anche al suo
difensore,  in  esito  alla  quale  decidere in uno dei modi previsti
dall'art. 409  c.p.p.  allo  stato,  invece,  l'eccezione deve essere
rigettata:  Comparin non e' persona sottoposta alle indagini e non ha
alcun  diritto  a ricevere l'avviso dell'udienza; nessuna nullita' si
e'  dunque  verificata  e non rimane che decidere sulla richiesta del
p.m.  accogliendola,  disponendo ulteriori indagini o anche ordinando
al   p.m.  di  procedere  all'iscrizione  di  Comparin,  ritenuta  in
sostanza,  la  necessita'  di formulare l'imputazione a suo carico; a
rigore,  il difensore di Comparin non doveva nemmeno essere ammesso a
presentare in udienza le sue conclusioni;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  del combinato disposto degli artt. 335,
409  e 410 comma 3 c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice
delle  indagini  preliminari di invitare il p.m. ad iscrivere il nome
della  persona  alla  quale  il  reato  e'  attribuito,  nel relativo
registro,  prima di fissare l'udienza ex art. 409, comma 2 c.p.p. per
consentire  che gliene sia dato rituale avviso, in relazione all'art.
24, secondo comma della Costituzione.
    Sospende il procedimento.
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e
manda   alla  cancelleria  per  la  notificazione  al  Presidente  de
Consiglio  dei  ministri  e  per la comunicazione ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata, inoltre alle
parti:  p.m.  e  avv. Gino Zarbo, del foro di Rovigo, difensore delle
persone offese.
    Autorizza la cancelleria a rilasciarne copia all'avv. Fratucello,
ammesso  a  presentare  le sue conclusioni nell'udienza del 28 aprile
2004.
        Padova, addi' 21 maggio 2004
                         Il giudice: Galasso
04C1036