N. 758 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2004

Ordinanza  emessa  il  22  aprile  2004  dal  G.I.P. del Tribunale di
Saluzzo nel procedimento penale a carico di Cojocaru Sorescu Frant

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Disparita'  di  trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o
  piu'  gravi - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per
  l'adozione  da  parte  della  polizia  giudiziaria di provvedimenti
  provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale.
- Decreto    legislativo    25 luglio    1998,    n. 286,    art. 14,
  comma 5-quinquies,  aggiunto  dall'art. 13,  comma 1,  della  legge
  30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.40 del 13-10-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    All'esito  della  udienza  di convalida dell'arresto di: Cojocaru
Sorescu  Frant,  nato  in  Romania  il 16 febbraio 1983 elettivamente
domiciliato  presso  l'avv.  Gabriella  Berardo;  difeso  di  ufficio
dall'avv.  Gabriella  Berardo  del  foro  di Saluzzo; indagata per il
reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 per essersi
trattenuto,  senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in
violazione  dell'ordine di abbandonare il territorio nazionale emesso
dal Questore di Asti il 27 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 14, comma
5-bis, d.lgs. n. 286/1998 e notificatogli lo stesso 27 dicembre 2003;
in Savigliano il 14 aprile 2004.
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Alle  ore  14,15 del 14 aprile 2004 una pattuglia dei Carabinieri
di Marene procedeva all'arresto di Cojocaru nella flagranza del reato
sopra  rubricato.  In  data  15  aprile  2004  il  pubblico ministero
emetteva  ai  sensi  degli  artt. 389  c.p.p. e 121. disp.att.c.p.p.,
decreto  motivato  di  liberazione  ritenendo di non formulare alcuna
richiesta  di  applicazione  di  misura coercitiva. Presentava quindi
tempestivamente a questo ufficio richiesta di convalida dell'arresto.
    Concordando  con  la  difesa  dell'arrestato,  dubita  il giudice
scrivente  di  poter  convalidare  l'arresto  perche'  ritiene che il
disposto  di  cui  all'art. 14,  comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998
(come  modificato  dalla legge n. 189/2002) si ponga in conflitto con
alcune norme costituzionali.
    Violazione dell'art.3 Cost.
    Nel  nostro  ordinamento  l'arresto  obbligatorio in flagranza di
reato   e'  previsto  dall'art. 380  c.p.p.  in  correlazione  a  due
categorie  di reati: a) genericamente per tutti i delitti per i quali
la  legge  stabilisce  la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione
non  inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti; b) per
una  serie  di  reati  specificamente  elencati  i quali, pur essendo
puniti  con  una pena detentiva inferiore, sono manifestazione, nella
valutazione  del  legislatore, di una spiccata pericolosita' sociale.
Puo'   dunque   affermarsi   che  l'obbligatorieta'  dell'arresto  e'
correlato  a  reati  che  hanno  natura  di  delitti  (e  quindi sono
caratterizzati    dall'elemento   psicologico   del   dolo)   e   che
rappresentano  un  grave attentato ai valori e agli intessi giuridici
sociali.
    L'art. 14,   comma   5-quinquies,  d.lgs.  n. 286/1998  (dopo  la
modifica  apportata  dalla legge n. 189/2002) ha introdotto l'arresto
obbligatorio per un reato che:
        nella  stessa  valutazione  del  legislatore  e'  di  modesta
gravita', tanto da essere punito con l'arresto da sei mesi a un anno;
        e' un reato contravvenzionale, punito pertanto anche a titolo
di mera colpa.
    Queste    due    caratteristiche   allontanano   la   fattispecie
incriminatrice  in  esame  da  tutte le altre ipotesi per le quali e'
stabilito   l'arresto   obbligatorio,   avvicinandola   invece   alle
numerosissime  contravvenzioni  per  le  quali  e'  esluso  non solo,
l'obbligo,   ma   anche  la  facolta'  di  procedere  all'arresto  in
flagranza.
    E'  dunque  indubitabile  che  la norma in oggetto introduca, per
l'autore  del  reato  di  cui allart. 14, comma 5-ter, un trattamento
diverso  -  e  ben piu' afflittivo - da quello previsto per tutti gli
altri autori di reati contravvenzionali anche piu' gravi, equiparando
invece  la  sua  posizione  processuale  e sostanziale a quella degli
autori  di  gravi  delitti  contemplati  dall'art.  380  c.p.p.  Tale
dispanita'  di  trattamento  risulta inoltre confermata dal confronto
della   norma   incriminata   con  l'altra  ipotesi  di  arresto  per
contravvenzione introdotta dalla legge n. 189/2002; l'art. 13, com-ma
13,  punisce  con la medesima pena (arresto da sei mesi a un anno) lo
straniero  espulso  che  trasgredisca  al  divieto  di  rientrare nel
territorio  dello  Stato  in  difetto  di speciale autorizzazione del
Ministro  dell'interno;  ebbene, in questo caso, caratterizzato da un
piu'  forte  elemento  soggettivo  e  punito con la medesima sanzione
penale, l'arresto e' soltanto facoltativo.
    Se  dunque  e' vero che spetta al legislatore stabilire i casi in
cui    e'   imprescindibile   incidere   sulla   liberta'   personale
dell'imputato,  e'  ugualmente  vero  che la nuova ipotesi di arresto
obbligatorio  in  flagranza  rappresenta  un  elemento di rottura del
sistema  normativo  che  si ritiene debba conservare una sua coerenza
intrinseca  al  fine  di salvaguardare il principio costituzionale di
eguaglianza   che   esige   un  trattamento  non  discriminatorio  di
situazioni omogenee.
    Violazione dell'art. 13, terzo comma Cost.
    Poiche'  la  previsione  dell'arresto  obbligatorio  in flagranza
incide,  comprimendola, la liberta' personale di un individuo, la sua
legittimita'  e' corretto vada confrontata anche e soprattutto con la
disposizione  costituzionale  che  detta  i  parametri  da rispettare
nell'adozione di provvedimenti provvisori in tema appunto di liberta'
personale.
    Con  la  disposizione  di  cui  all'art. 13,  terzo  comma, si e'
dettato  un  preciso  e  chiarissimo limite alla discrezionalita' del
legislatore  ordinario,  stabilendo  che l'intervento degli organi di
p.s.  sia  giustificato  dalla  ricorrenza  di  «casi  eccezionali di
necessita' ed urgenza».
    Orbene,  l'arresto  obbligatorio  in  flagranza  del reato di cui
all'art. 14,  comma  5-ter, tenuto conto della complessiva disciplina
processuale  e  sostanziale,  si  presenta  non  solo  estraneo  alla
categoria  dei  «casi  eccezionali  di necessita' ed urgenza», ma del
tutto inutile.
    E'  indubitabile  che  l'istituto  dell'arresto  in  flagranza e'
caratterizzato  da una evidente finalita' anticipatoria degli effetti
dell'applicazione,  da  parte  del  giudice,  di una misura cautelare
coercitiva:  cio'  emerge  con  chiarezza dal disposto dell'art. 391,
comma 5 c.p.p. che consente al giudice della convalida l'applicazione
di  misure  coercitive  anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli artt. 274, comma 1, lett. c e 280 c.p.p.
    Orbene, nel caso in esame questa finalita' difetta del tutto: non
vi e' infatti alcuna norma che consenta al giudice, dopo la convalida
dell'arresto,  di  applicare una misura cautelare; dunque, il sistema
delineato  dal  legislatore  comporta che all'arresto obbligatorio in
flagranza consegue necessariamente la liberazione dell'arrestato o da
parte  del  G.i.p.  all'esito  della  fase  di convalida dell'arresto
oppure,  ancora  prima, dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 121
disp.att.c.p.p., come avvenuto doverosamente nel caso di specie.
    L'utilita' dell'arresto in flagranza in tali ipotesi di reato non
puo' essere giustificato altrimenti:
        non  con  la  esigenza di procedere immediatamente a giudizio
direttissimo:   la   previsione  di  un  processo  rapido  nel  quale
all'arresto   segua   il   processo,   la  condanna,  l'espulsione  e
l'accompagnamento  alla  frontiera  e'  incompatibile  con il sistema
processuale   che  consente  all'arrestato,  dopo  la  convalida,  di
ottenere  un  termine  a  difesa e gli da' diritto di lasciare l'aula
libero  nella  persona  e di presentare nelle successive udienze ogni
prova  a  sostegno  della  sussistenza di un giustificato motivo alla
inottemperanza   all'ordine  del  Questore;  per  altro  verso,  deve
evidenziarsi  che  non e' necessario l'arresto in flagranza per poter
procedere   con   il   rito  direttissimo,  essendo  sufficiente  una
situazione   di  particolare  evidenza  della  prova  (art. 449,  450
c.p.p.);
        non  con  l'esigenza di garantire con l'arresto la successiva
esecuzione  della  espulsione  con  accompagnamento  alla  frontiera:
premesso   infatti   che   l'autorita'  amministrativa  puo'  sempre,
autonomamente  dalla  autorita'  giudiziaria,  eseguire  l'espulsione
coattivamente e che puo fare affidamento su un periodo di complessivi
sessanta   giorni  per  risolvere  le  difficolta'  pratiche  che  si
interpongono  alla  esecuzione  coattiva, e' evidentemente utopistico
pensare  che  l'arresto  in  flagranza  faciliti  la procedura: se la
polizia  e' in grado di eseguire l'espulsione al momento dell'arresto
dello  straniero, la miglior soluzione sarebbe eseguirla subito senza
dover  mettere  l'arrestato a disposizione del p.m. e del giudice; se
non  e' in grado, per difficolta' oggettive, di procedervi al momento
dell'arresto, certamente non lo sara' neppure dopo quarantotto ore.
    In  conclusione  ritiene  il remittente che non siano ravvisabili
nella  fattispecie  in  esame gli estremi costituzionalmente previsti
per una limitazione della liberta' personale, dimostrandosi l'arresto
in  flagranza una previsione sostanzialmente inutile perche' priva di
finalita'   processuali   e  sostanziali  e  non  giustificata  dalla
ricorrenza di un caso eccezionale di necessita' o urgenza.
    La   questione  di  legittimita'  costituzionale  appare  inoltre
rilevante anche se l'arrestato e' stato posto in liberta' per decreto
del pubblico ministero, essendo evidente che permane la necessita' di
accertare e dichiarare la legittimita' o meno dell'operato della p.g.
ai fini della convalida dell'arresto.
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinques, d.lgs.
n.286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui
prevede  che  per  il  reato  di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs.
n. 286/1998  sia  obbligatorio l'arresto in flagranza dell'autore del
fatto,   per   violazione   degli   articoli  3  e  13,  terzo  comma
Costituzione;
    Sospende  il giudizio di convalida sin visto l'esito del giudizio
incidentale di legittimita';
    Ordina   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale in Roma;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Saluzzo, addi' 22 aprile 2004
                         Il giudice: Bonaudi
04C1062