N. 863 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2004

Ordinanza  emessa  il  27 aprile  2004  dal tribunale di Venezia sez.
distaccata di Dolo nel procedimento penale a carico di Musaj Rraman

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Contrasto  con  i  principi di ragionevolezza e di proporzionalita'
  delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessita'
  ed  urgenza  per  l'adozione  da parte della polizia giudiziaria di
  provvedimenti  provvisori  destinati  ad  incidere  sulla  liberta'
  personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.44 del 10-11-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Premesso  che in data 26 aprile 2004 alle ore 16,35 Musaj Rraman,
e'  stato  tratto  in arresto per il reato p.e p. dall'art. 14, comma
5-ter,  d.lgs  n. 286/1998,  perche'  senza  giustificato  motivo  si
tratteneva  nel  territorio  dello  Stato  in  violazione dell'ordine
impartito  dalla  Questura  di Venezia datato 7 ottobre 2003 ai sensi
del comma 5-bis del citato articolo;
        che in data odierna, Musaj Rraman e' stato presentato davanti
a  questo  giudice  per  la  convalida  ed  il  contestuale  giudizio
direttissimo   a   norma  dell'art.  14,  comma  5-quinquies,  d.lgs.
n. 286/1998;
        che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m.
ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di
alcuna misura cautelare; osserva quanto segue.
    1.  -  L'art. 14,  comma  5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 e succ.
mod.,  nel  prevedere  un  generale obbligo di arresto ad opera della
p.g. per il reato di cui all'art. l4, comma 5-ter legge cit., si pone
in   violazione   dell'art.  13,  terzo  comma  Cost.  L'articolo  in
questione,   dopo   aver  stabilito  che  la  liberta'  personale  e'
inviolabile  ed  aver  specificato  che  eventuali  restrizioni della
liberta'  in  questione  possono  essere  disposte  solo  in  base  a
previsione  di  legge e per atto motivato dell'autorita' giudiziaria,
prevede  al  terzo  comma  una  deroga  in  forza della quale in casi
eccezionali  di  necessita'  ed urgenza indicati tassativamente dalla
legge  e'  possibile  l'adozione di provvedimenti provvisori da parte
dell'autorita' di pubblica sicurezza.
    Orbene,    nel    nostro   ordinamento   processuale,   l'arresto
obbligatorio  e'  previsto  solo  per  reati connotati da particolare
gravita',  ossia  quelli  per  i  quali  la  legge stabilisce la pena
dell'ergastolo  o  della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni  e  nel massimo a venti (art. 380, comma 1 c.p.p.) e nei casi di
flagranza  di  altri reati specificamente indicati (art. 380, comma 2
c.p.p.),  individuati  dal  legislatore  in base alla legge delega 16
febbraio   1987   n. 81   che   prevedeva  di  contemplare  l'arresto
obbligatorio,  oltre  che  nelle  ipotesi  suddette, anche in caso di
flagranza  di  reati  puniti meno gravemente in relazione ai quali la
misura  fosse  pero'  imposta  da  speciali  esigenze di tutela della
collettivita',  trattandosi  di  fattispecie  connotate  comunque  da
particolare gravita' ed idonee ad ingenerare un significativo allarme
sociale.  E' dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti
della necessita' ed urgenza.
    Il  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter non rientra invece in
tale  categoria  di  reati:  lo  stesso legislatore ha infatti inteso
sanzionare  la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di
espulsione  emanato  dal  questore  con  la pena detentiva meno grave
dell'arresto,    qualificando    la    fattispecie    come   semplice
contravvenzione.  Il  reato in esame non e' quindi tale da destare un
elevato   allarme   sociale,  tale  cioe'  da  giustificare  da  solo
l'adozione  immediata  di  un provvedimento limitativo della liberta'
personale.
    Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato
in  oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti
del  soggetto  agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo,
dunque,  l'arresto  viene snaturato della sua caratteristica saliente
di  misura  precautelare,  cioe' di strumento adottato dalla p.g. per
ragioni  di  necessita'  ed  urgenza  in  funzione  della  successiva
applicazione  da parte dell'autorita' giudiziaria di misure cautelari
personali  privative  in tutto od in parte della liberta'. L'art. 121
disp.  att.  c.p.p., stabilisce infatti che quando il p.m. ritiene di
non  dover  chiedere  al  giudice  l'applicazione di misura cautelare
coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del
fermato.  E'  evidente che tale norma deve trovare applicazione anche
nell'ipotesi  in  cui  il  reato  non consenta nemmeno in astratto di
poter emettere alcuna misura coercitiva.
    2.  -  Peraltro,  non si vede sotto quale altro profilo l'arresto
possa   assolvere   una   utile   funzione,  posto  che  il  giudizio
direttissimo   non   e'   necessariamente  collegato  all'arresto  in
flagranza   e  non  presuppone  dunque  la  privazione  dello  status
libertatis.
    Appare   dunque   evidente  che  nel  caso  di  specie  l'arresto
obbligatorio  si  rivela essere misura irragionevole e sproporzionata
alla  fattispecie  di  reato  oggettivamente  considerata, quantomeno
prescindendo  a  priori  da  altri  elementi  soggettivi  relativi al
cittadino   extracomunitario   che   ne   giustifichino  in  concreto
l'adozione.
    Si  ritiene  perianto  che  l'art.  14, comma 5-quinquies, d.lgs.
286/1998,  norma  in  esame, sia costituzionalmente illegittima nella
parte  in  cui  prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo
del canone generale di ragionevolezza e proporzionalita' delle misure
sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.
    3. - La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della
questione di legittimita' dell'art. 14, comma 5-quinquies, legge cit.
per violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma Cost.
    La  questione  e'  rilevante  ai  fini  del decidere nel presente
giudizio:  trattasi  di udienza di convalida, pertanto la liberazione
dell'arrestato  per  oggettiva  impossibilita'  di  emettere nei suoi
confronti  una  misura  cautelare coercitiva non esime questo ufficio
dalla  decisione  in  ordine  alla  legittimita'  o meno dell'arresto
operato  dalla  p.g.,  legittimita' che verrebbe meno nell'ipotesi in
cui  venisse  dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in
base alla quale esso e' stato eseguito.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta   la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs.
n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, primo comma, lett. b), legge 30
luglio 2002, n. 189;
    Ordina  l'immediata  trasmissione alla Corte costituzionale degli
atti del procedimento;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria per la notifica della presente ordinanza
al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  la comunicazione ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Ordina  l'immediata  scarcerazione dell'arrestato se non detenuto
per altre cause.
        Dolo, addi' 27 aprile 2004
             Il giudice onorario di tribunale: Tancredi
04C1173