N. 24 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 novembre 2004
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 novembre 2004 (del Tribunale di Cosenza) Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 9 novembre 1999, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per diffamazione aggravata nei confronti dell'ing. Vincenzo Mancino concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Cosenza, Sez. G.I.P. - G.U.P., per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari. - Deliberazione della Camera dei deputati del 9 novembre 1999. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.47 del 1-12-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Esaminata la richiesta presentata in data 22 giugno 2001 dal pubblico ministero affinche' venga sollegato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale tra il Tribunale di Cosenza e la Camera dei deputati in ordine alla competenza a giudicare le espressioni rese dall'on. Sgarbi neel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi Quotidiani», andata in onda sull'emittente «Canale 5», il 4 dicembre 1992; all'esito dell'udienza in camera di Consiglio; O s s e r v a All'udienza del 18 aprile 2002, poiche' in data 8 giugno 2000 era stata esaminata analoga richiesta presentata dal p.m., le parti si riportavano alle conclusioni gia' espresse in quella sede. La difesa dell'indagato, in via assolutamente prelimiaare, sottolineava l'improcedibilita' del ricorso in esame definitivamente decaduto a seguito della mancata esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 26%, legge n. 20/1962 alorche' la Corte aveva dichiarato ammissibile il ricorso formulato a seguito della richiesta presentata dal p.m. in data 6 aprile 2000. Ebbene, l'eccezione sollevata dalla difesa dell'indagato appare infondata. La mancata esecuzione degli adempimenti lamentata, infatti, riguarda il ricorso innestatosi a seguito della richiesta di sollevazione del conflitto di attribuzione presentata dal p.m. nell'aprile 2000, ed e' tale ricorso, di contenuto analogo ma formalmente diverso, a risultare improcedibile. Nel caso di specie, la richiesta del p.m., sebbene nella sostanza di contenuto assolutamente identico, instaura un nuovo procedimento, con nuovo ricorso alla Corte, in relazione al quale non si e' verificata alcuna decadenza. Per il resto, visto il medesimo contenuto delle questioni trattate, questo, giudice si riporta integralmente alle argomentazioni gia' espresse nel provvedimento del 15 giugno 2000. Il procedimento penale n. 1238/1999 R.G.N.R. nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, in relazione al reato di cui all'allegata imputazione, trae origine da una denuncia querela inoltrata dall'odierna parte offesa, costituita parte civile, ing. Vincenzo Mancino, alla Procura della Repubblica di Paola in relazione ad espressioni asseritamente offensive pronunciate dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva indicata in epigrafe. Indi, il 23 giugno 1999, Tribunale di Paola emetteva per tali fatti, connessi con altra ipotesi delittuosa per la quale pendeva gia' procedimento penale presso il Tribunale di Cosenza, sentenza con la quale dichiarava la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Cosenza. Successivamente, nella seduta parlamentare del 9 novembre 1999, la Camera dei deputati deliberava l'insindacabilita' delle dichiarazioni espresse dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva in esame, trattandosi di opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ex art. 68, comma primo della Costituzione. Va preliminarmente esaminata la richiesta formulata dalla parte civile di disapplicazione della deliberazione parlamentare del 9 novembre 1999 e di prosecuzione del giudizio penale. Tale richiesta va rigettata in quanto priva di fondamento. Invero, qualora la Camera di appartenenza del parlamentare sottoposto ad indagini o a procedimento giudiziario deliberi in merito alla sussumibilita' delle espressioni esternate dal parlamentare nell'alveo della prerogativa costituzionalmente riconosciuta e pertanto stabilisca l'insindacabilita' delle espressioni medesime, da cio' deriva, come correttamente osservato dal pubblico ministero nella richiesta, «un ostacolo ad un giudizio di merito del giudice penale investito della decisione». A fronte di tale delibera della Camera di appartenena del parlamentare, divenuto il giudizio assolutamente improcedibile, rimane all'autoria' giudiziaria, qualora ritenga che la delibera sia illegittima in quanto adottata in assenza dei presupposti di applicabilita' dell'art. 68, comma 1 Cost., l'unica possibilita' di sollevare conflitto d'attribuzioni avanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 37, legge n. 87/1953. In nessun caso il giudice puo' semplicemente disapplicare la deliberazione parlamentare che' ritiene viziata e procedere «tamquam non esset». La difesa dell'indagato, opponendosi alla richiesta formulata dal p.m., ha preliminarmente argomentato in merito all'inutilita' della rimessione degli atti al giudizio della Corte costituzionale, atteso che il reato in contestazione risulterebbe presritto. In particolare, secondo l'assunto difensivo, sarebbe stata erroneamente contestata allo Sgarbi l'aggravante di cui all'art. 13l legge n. 48/1947 dovendosi al contrario ritenere applicabile il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 595, comma 3, c.p. Cosi' argomentando, il reato de quo sarebbe definitivamente prescritto in data 4 giugno 2000. Tali argomentazioni non appaiono condivisibili. Pare a questo giudice che esuli dall'oggetto del proprio giudizio ogni valutazione riguardante la fondatezza dei fatti ascritti allo Sgarbi, sia in relazione agli elementi costituitivi del reato, sia in ordine alle aggravanti contestate, dovendosi fare riferimento unicamente all'ipotesi criminosa cosi' come astrattamente configurata dalla pubblica accusa, ipotesi che allo stato non appare affatto prescritta. Nel merito la richiesta formulata dalla pubblica ccusa appare fondata. Invero, la Camera dei Deputati ha dichiarato l'insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi ritenendo che le frasi pronunciate da quest'ultimo fossero connesse con lo svolgimento di «un procedimento penale che, all'epoca del suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti a lunga custosia cautelare» prima di essere dichiarati estranei ai fatti criminosi riguardanti l'omicidio Ligato. Conclude la predetta deliberazione sostenendo il carattere «di critica tutta politica» delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi riguardo alla conduzione da parte dell'accusa di un procedimento penale, le cui tesi, risultate alla fine del tutto infondate, avevano arrecato gravi danni non solo alla reputazione degli interessati, ma anche al «rapporto tra opinione pubblica e classe politica». Ebbene, gia' da quanto sostenuto dalla delibera della Camera dei deputati appare evidente la mancanza di un effettivo collegamento fra le espressioni contestate all'on. Sgarbi e lo svolgimento da parte del deputato della propria attivita' di parlamentare. L'insindacabilita' di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione infatti, riguarda le opinioni espresse dal membro delle Camere all'interno del Parlamento e tra quelle espresse al di fuori del Parlamento, solo quelle che risultino strettamente collegate alle attivita' parlamentari svolte dal deputato. In tal senso, da ultimo la Corte costituzionale si e' piu' volte pronunciata affermando la necessita', affinche' si possa ritenere sussistente la prerogativa costituzionalmente garantita dall'art. 68, comma primo, Cost., dell'effettiva ricorrenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attivita' parlamentare, nesso che puo' ritenersi presente solo quando si appalesa una immediata identificabilita' della dichiarazione stessa quale espressione di attivita' parlamentare, apparendo a1 contrario insufficiente un mera comunanza di tematiche o un semplice collegamento di argomento o di contesto fra attivita' parlamentare e dichiarazioni. In buona sostanza, non risulta coperta da insindacabilita' quell'opinione che non sia collegata da nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorche' riguardi temi al centro di un dibattito politico (v. sent. C. cost. nn. 10, 11, 56, 58 del 2000). Dunque, solo quando ricorra un evidente collegamento con atti tipici del mandato parlamentare (presentazione di disegni di legge, interpellanze, interrogazioni, relazioni e cosi' via), l'opinione espressa puo' ritenersi funzionalmente connessa con l'esercizio dell'attivita' parlamentare e quindi insindacabile ex art. 68, primo comma, Cost. In tutte le altre ipotesi, la manifestazione di pensiero, ancorche' collegata allo svolgimento di attivita' politica, non risulta coperta dalla prerogativa di insindacabilita'. Passando al caso in esame, e' del tutto evidente l'assenza di uno stretto collegamento fra le dichiarazioni contestate come diffamatorie e l'esercizio di funzioni parlamentari. Invero, gli apprezzamenti formulati dall'on. Sgarbi in merito alla professionalita' e alla competenza dell'ing. Vincenzo Mancino, consulente tecnico del pubblico ministero nell'ambito del processo per l'omicidio Ligato, non appaiono in alcun modo collegati con atti tipici del mandato parlamentare. Pertanto, la deliberazione della Camera dei deputati, affermando l'insindacabilita' delle opinioni espresse dallo Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva indicata, ha sostanzialmente estenso la prerogativa di cui all'art 68, primo comma Cost. a comportamenti del deputato che, pur potendosi ritenere latamente riconducibili ad attivita' politica, non sono strettamente funzionali all'esercizio delle attribuzioni parlamentari. Tale erronea applicazione dell'art. 68, comma primo Cost. ha determinato una menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria, imponendo la necessita' di ricorrere al rimedio del conflitto di attribuzione previsto dalla legge n. 87 del 1953. Sembra, infatti, indispensabile sottoporre alla verifica della Corte costituzionale il legittimo esercizio dei poteri della Camera dei deputati nella vicenda in esame, attraverso la rimessione degli atti alla Corte per la risoluzione del conflitto fra i poteri dello stato.
P. Q. M. Visto l'art. n. 87/1953; Solleva conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilita' dell'art. 682, comma primo Cost., come esercitata dalla Camera dei deputati con delibera adottata in data 9 novembre 1999 relativamente al giudizio penale pendente davanti a questo tribunale nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi. Dispone la sospensione del presente procedimento sino alla risoluzione del conflitto. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Cosenza, addi' 29 aprile 2002 Il giudice: Ferrucci 04C1227