N. 907 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2004
Ordinanza emessa il 10 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) dal tribunale di Acqui Terme nel procedimento penale a carico di Manasievski Zoran ed altri Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessita' e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3, 13 e 97.(GU n.46 del 24-11-2004 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza su richiesta di convalida di arresto. Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di: Manasievski Zoran, nato a Mak Kamenica (Macedonia) il 27 giugno 1982, domiciliato in Strevi, via Alessandria n. 112; Ristovski Dejan, nato a Sasa (Macedonia) il 6 giugno 1979, domiciliato in Strevi, via Alessandria n. 112; Velkovski Males nato a Sasa (Macedonia) il 1° marzo 1979, domicilato in Strevi, via Alessandria n. 112; per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998. Preso atto delle richieste del pubblico ministero e del difensore; Ritenuto che, come puo' desumersi dall'esame del verbale di arresto e degli altri atti della polizia giudiziaria che l'arresto dei prevenuti e' avvenuto nelle condizioni di legge nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998; Considerato che sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1 c.p.p.; che per il reato di cui sopra l'arresto in flagranza e' obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinques, d.lgs. n. 286/1998; Tanto premesso, si osserva come si siano nel caso di specie verificati i presupposti richiesti dalla legge per procedere all'arresto in flagranza obbligatorio; risulta dal verbale di arresto e dagli altri atti di p.g. che militari del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Acqui Terme in data 6. marzo 2004 alle ore 14,15 procedevano al controllo di un'autovettura Volkswagen Golf tg. AH601WZ, di proprieta' del Manasievski Zoran e da lui condotta , presso il distributore di carburante AGIP sito nella via Nizza del Comune di Acqui Terme. A bordo dell'automobile si trovavano oltre al Manasievski i prevenuti Ristovski Dejan e Velkovski Males; da un controllo sulla banca dati delle forze di polizia risultava che nei confronti di tutti i prevenuti erano stati emanati in data 21 ottobre 2003 dal Prefetto di Alessandria provvedimenti di espulsione a cui erano susseguiti provvedienti del Questore di Alessandria ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, emessi sempre il 21 ottobre 2003 e in pari data notificati, con i quali si intimava ai prevenuti medesimi di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla relativa notifica. Essendo stati i prevenuti trovati sul territorio dello Stato dopo che il termine in oggetto era decorso, gli operanti procedevano all'arresto obbligatorio ex art. 14, comma 5-quinques d.lgs. n. 286/1998, in quanto si riteneva la flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter. Considerato altresi' che l'identita' dei prevenuti e' stata accertata per quanto riguarda il Ristovski e il Velkovski tramite passaporto e per il Manasievski in base alle generalita' dallo stesso indicate e tramite confronto con il cartellino fotosegnaletico redatto in data 21 ottobre 2003; che eventuali considerazioni relative alla legittimita' dei provvedimenti amministrativi non possono essere svolte dalla p.g. nella fase dell'arresto obbligatorio; che in particolare l'impossibilita' della traduzione in macedone o altra lingua conosciuta dagli arrestati, che effettivamente non appaiono in grado di comprendere chiaramente l'italiano, e' appunto requisito di legittimita' dei provvedimenti in oggetto che deve essere valutato nel giudizio di merito; che la p.g. ha operato l'arresto in base a ragionevole valutazione sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'arresto, anche perche' non sono emersi ictu oculi elementi relativi alla sussistenza di un giustificato motivo per la mancata ottemperanza all'ordine del questore, per cui l'arresto potesse essere non consentito ai sensi dell'art. 385 c.p.p.; l'arresto appare quindi di per se stesso, come anticipato, legittimo e quindi da convalidare secondo la vigente normativa. Non risultano peraltro pronunce della Corte costituzionale sull'incostituzionalita' della fattispecie sostanziale di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, cui accennava la difesa, ma soltanto la citata sent. n. 5/2004 della Corte che si e' pronunciata sulla costituzionalita' della fattispecie in relazione all'uso dell'espressione giustificato motivo. Si ritiene invece di sollevare di ufficio eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies nella parte in cui provvede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto contrastante con gli artt. 13, 3 e 97 della Costituzione. Deve essere, innanzi tutto, ritenuta la rilevanza della questione, proprio perche' sono stati integrati tutti i presupposti richiesti dalla legge da un punto di vista sia sostanziale che processuale per la convalida dell'arresto, ponendosi la eventuale illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies come unico possibile ostacolo alla convalida; il giudizio di convalida non puo' dunque essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' sollevata. Si ritiene altresi' la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimita' costituzionale de qua rispetto agli artt. 3 e 13, 97 della Carta costituzionale. Deve premettersi che l'istituto dell'arresto, in quanto mezzo di coazione della liberta' personale, di un bene quindi tutelato dall'art. 13 Cost. che ne prevede la comprimibiita' soltanto in presenza di atti motivati dell'a.g., con l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della p.g. solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, con necessita' di convalida da parte dell'autorita' giudiziaria entro 48 ore dalla comunicazione, che deve avvenire a sua volta da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza entro 48 ore dall'adozione del provvedimento, e' disciplinato dagli artt. 380 e 381, c.p.p.; le ipotesi previste da tali norme devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica. Va altresi' rilevato che la misura dell'arresto appare strettamente correlata, per l'insieme sistematico della normativa di riferimento, all'applicazione di misure coercitive, e prova di tale assunto si rinviene nell'art. 391, comma 5 c.p.p., che prevede quale sviluppo funzionale della misura dell'arresto l'eventuale applicazione di misure coercitive; la norma, nella parte seconda, ribadisce ancor di piu' la correlazione fra la misura dell'arresto e quelle coercitive prevedendo che, allorquando l'arresto sia stato eseguito per uno dei delitti previsti dall'art. 381, comma 2 c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito fuori dalla flagranza, l'applicazione della misura coercitiva e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. Ancora ne costituisce evidente conferma l'art. 121, comma 1 disp. att. c.p.p., che prevede l'emissione da parte del p.m. di un decreto di liberazione immediata dell'arrestato, quando non ritenga di dover richiedere l'applicazione di misure coercitive. Tale complesso normativo, coerente con se stesso e con le disposizioni costituzionali, viene invece contraddetto dalle previsioni dell'art. 14, comma 5-quinquies, che ha introdotto nel sistema una forma di arresto che concreta una restrizione della liberta' fine a se stessa, e quindi irragionevole, con violazione anche dell'art. 3 Costituzione, dato che il reato per cui si procede, sia per le previsioni edittali (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia per tipologia (trattandoi di contravvenzione e non di delitto), non rientra nelle ipotesi di applicabilita' delle misure coercitive. Vero e' che, in virtu' dell'art. 121 disp. att. c.p.p., puo' essere disposta la liberazione immediata dell'arrestato, ma cio' comporta il ricorso al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto, oltre che al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio per direttissima, rito obbligatoriamente adottabile per il giudizio sempre per l'art. 15, comma 5-quinquies; il tutto si traduce in un impiego di mezzi ed energie che appare non sorretto da una finalita' processuale apprezzabile e comunque e' sempre possibile il sacrificio seppur limitato nel tempo della liberta' personale rappresentato da un arresto. Del resto la norma in oggetto sembra conferire alla polizia giudiziaria un potere autonomo di coercizione della liberta' personale, superiore a quello di cui dispone l'autorita' giudiziaria, che non potrebbe appunto applicare misure cautelari per la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, laddove dal sistema, a partire dallo stesso art. 13 Cost., emerge che l'operato della polizia giudiziaria puo' considerarsi solo una mera anticipazione dell'attivita' dell'autorita' giudiziaria, chiamata in tempi molto brevi a effettuare le proprie valutazioni in merito alla legittimita' del suddetto operato. Si richiamano a proposito, oltre all'art. 13 Cost., le normeprocessuali ordinarie di cui agli artt. 386, 389, 121 disp. att. c.p.p. L'art. 386 c.p.p. impone infatti al comma 1 che la polizia giudiziaria dia immediata notizia al pubblico ministero dell'arresto, al comma 3 che l'arrestato sia posto a disposizione del pubblico ministero al piu' presto e comunque non oltre 24 ore dall'arresto, a pena di inefficacia dell'arresto medesimo (art. 386 c.p.p. ultimo comma); il pubblico ministero puo' inoltre sindacare da subito l'operato della polizia giudiziaria sotto il profilo della legittimita' disponendo l'immediata liberazione della persona che sia stata arrestata fuori dei casi consentiti (art. 389 c.p.p.) e sotto il profilo dell'insussistenza delle esigenze cautelari puo' disporre l'immediata liberazione dell'arrestato (art. 121 disp. att. c.p.p.). Ne emerge appunto un sistema di norme che tende a riservare alla sola autorita' giudiziaria in via ordinaria il potere di limitare la liberta' personale, eccettuati i provvedimenti provvisori adottabili dalla polizia giudiziaria in casi eccezionali di necessita' e di urgenza, mentre nell'ipotesi dell'arresto obbligatorio di cui all'art. 14, comma 5-quinquies la sola polizia giudiziaria puo' limitare tale liberta' anche se sempre con un provvedimento provvisorio, senza che l'autorita' giudiziaria possa fare altro che intervenire a convalidare l'operato della polizia giudiziaria, con limiti molto ristretti data l'obbligatorieta' dell'arresto. E' da sottolineare poi che l'arresto non appare ragionevole neppure in funzione dell'immediata espulsione dello straniero; la mancata sottoposizione alla custodia cautelare in carcere comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che, salvo il ricorrere delle inderogabili esigenze processuali previste tipicamente dalla norma, venga rilasciato da parte dell'a.g. procedente il nullaosta al provvedimento di espulsione, e quindi viene comunque attivata l'esecuzione dell'espulsione ad opera del questore. Infatti l'art. 14, comma 5-ter, prevede che si abbia accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica nel caso che sia integrato il reato previsto dalla stessa norma, e l'art 14, comma 5-quinquies stabilisce invece che per assicurare l'esecuzione dell'espulsione il questore possa disporre i provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo e quindi la collocazione in un centro di permanenza temporanea e assistenza. Il legislatore ha quindi affidato ad istituti diversi dall'arresto l'effettivita' dell'espulsione dello straniero, dovendosi quindi, come premesso, ravvisare l'inutilita' dell'arresto obbligatorio anche sotto questo profilo. La norma oggetto della questione sollevata dalla difesa non sembra quindi sottrarsi, neppure sotto questo aspetto, a profili di irragionevolezza nonche' di non conformita' al principio di buon andamento della pubblica amministrazione dettati dagli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale. L'incidente di costituzionalita' deve quindi essere sollevato gia' in questa fase con la sospensione del giudizio di convalida. Ne consegue che non puo' farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, che in questo caso manca in forza della sospensione. Ulteriore conseguenza, ad avviso di questo giudice, e' la restituzione degli atti al p.m. affinche' proceda con rito ordinario, non potendosi sospendere anche il giudizio direttissimo, non ancora instaurato.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata di ufficio in ordine all'art 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge n. 189/2002 nei limiti di cui in narrativa; Sospende il giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione, a cura della cancelleria della presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti della due Camere del Parlamento; Ordina altresi' l'immediata liberazione dell'arrestato; Ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinche' proceda con il rito ordinario. Acqui Terme, addi' 10 marzo 2004 Il giudice monocratico: Sterpos 04C1238