N. 963 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 2004

Ordinanza  emessa  il  2 luglio 2004 dal giudice di pace di Arcidosso
nel  procedimento  civile vertente tra Tattarini Flavio contro comune
di Cinigiano

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione   a  carico  del  proprietario  del  veicolo  che  non
  comunichi  i  dati  dell'effettivo  trasgressore - Contrasto con il
  principio di personalita' della sanzione penale e con i principi in
  materia  di  sanzioni  amministrative - Disparita' di trattamento -
  Violazione del diritto di difesa.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.
(GU n.48 del 15-12-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunicato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al   R.G.  n. 44/04  e  promossa  da  Tattarini  Flavio  in  proprio,
ricorrente;
    Contro  Comune  di Cinigiano, in persona del sindaco pro tempore,
resistente.
    Oggetto:  Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge
n. 689/1981 e sucecssive modifiche.
    A)  Con  ricorso  ritualmente  depositato il 12 giugno 2004 nella
cancelleria  dell'ufficio  in  epigrafe,  il sig. Tattarini Flavio si
opponeva  al  verbale di accertamento n. 10/2004 - 8V del 14 febbraio
2004,  emesso  dalla  Polizia  municipale  del  Comune  di  Cinigiano
(Grosseto),  notificatogli  tramite servizio postale il successivo 16
aprile  2004,  perasserita violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s.,
poiche'  «teneva  una  velocita'  di  Km/h 93 superando di Km/h 18 il
limite  stabilito  in  70 Km/h, velocita' rilevata con app. Traffipax
Speedophot,  omologa  M.LL.PP.  n. 1969  del  6 agosto 1993 matricola
504-001-0820  con previa verifica funzionamento; calcolata tolleranza
del  5% con un minimo di 5 Km/h a favore del trasgressore; per questa
violazione  e'  prevista la detrazione dal punteggio della patente di
punti  02».  Il  fatto  contestato si afferma accaduto il 14 febbraio
2004,  alle  ore  11,27  sulla  strada  provinciale  n. 64  detta «il
Cipressino» al Km 8 + 000.
    Nel  verbale  notificato  viene ulteriormente specificato che «la
violazione   non   e'   stata  immediatamente  contestata  in  quanto
l'accertamento  e'  stato  effettuato  su  strade  o  tratti  di esse
individuati con decreto prefettizio della provincia di Grosseto del 5
novembre  2002,  prot.  n. 453/area  D  in relazione all'art. 4 della
legge  n. 168/2002.» E che «la violazione comporta la decurtazione di
punti  patente.  Se  il  responsabile in solido e' persona fisica, la
decurtazione  avverra'  a  suo carico, salvo che, entro trenta giorni
dalla  ricezione  del  presente  SPV,  non  pervenga a questo ufficio
dichiarazione  sottoscritta  contenente le generalita' e i dati della
patente   dell'effettivo   trasgressore.   Se  e'  persona  giuridica
.............. (omissis)».
    B)  Lamentava il ricorrente l'illegittimita' dell'elevato verbale
per  non  essere  stata,  la  violazione,  immediatamente contestata,
ravvisando, in cio' una violazione del diritto di difesa, non essendo
piu'  il ricorrente, dati i mesi trascorsi, in grado di ricordare chi
fosse  alla  guida  il  giorno  dei  fatti,  e  ritenendo altrettanto
illegittima  la  previsione  normativa dell'art. 126-bis c.d.s. nella
parte  in cui dispone la decurtazione dei punti patente da quella del
proprietario quale «responsabile in solido», ove lo stesso non sia in
grado di indicare le generalita' dell'effettivo trasgressore.
    Ravvisava,  il  ricorrente,  in tale disposizione, una violazione
del principio di personalita' della sanzione penale.
    Sollevava,  pertanto,  ma  solo  in via incidentale, questione di
legittimita' costituzionale (per violazione dell'art. 27 Cost.).
    C)  La  sollevata questione di legittimita' costituzionale appare
«non  manifestamente  infondata» ed e' preliminare alla decisione del
ricorso de quo:
        la  previsione  dell'art. 126-bis,  punto  n. 2, dell'attuale
c.d.s.  come  modificato dal decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003,
convertito  con  modificazioni  dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003
indice   alcuni   dubbi   circa   la   sua   effettiva   legittimita'
costituzionale.  La  norma,  dispone,  infatti,  l'applicazione della
sanzione,  di  decurtazione di punti patente laddove non identificato
l'effettivo  conducente,  al  proprietario,  ad  un soggetto diverso,
quindi,   dall'effettivo   trasgressore,   a  titolo,  nel  caso,  di
responsabilita' potenzialmente oggettiva.
    L'ordinamento  giuridico  italiano  non consente al suo correlato
sistema sanzionatorio, allorche' la sanzione colpisca direttamente la
persona,  anziche' il suo patrimonio, simile applicazione traversa o,
peggio,  presuntiva:  anche  il regime della solidarieta' passiva, in
materia  di  obbligazioni, esiste esclusivamente con riferimento alle
obbligazioni pecuniarie.
    Il  sistema italiano prevede rigorosamente un immediato e diretto
rapporto tra comportamento - soggetto agente responsabile - sanzione.
    Tale  il principio sancito dall'art. 27 Costituzione con espresso
riferimento alla sanzione penale.
    Tale  la  disciplina  dell'art. 210  c.d.s  per  le  sanzioni non
pecuniarie.
    Tale   il   disposto   dell'art. 3,   legge   n. 689/1981   circa
l'applicazione   personale   della  sanzione  amministrativa:  «Nelle
violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e'
responsabile   della   propria   azione  od  omissione,  cosciente  e
volontaria, sia essa dolosa o colposa».
    Il   principio  informatore  del  sistema  sanzionatorio  ha,  in
effetti,  il  principale  scopo  rieducativo  del  trasgressore:  non
persegue  tale  fine  la  norma  contenuta  nell'art. 126-bis  c.d.s.
poiche' non ponendo la sanzione a carico dell'effettivo trasgressore,
a  questi  nulla  si  insegna,  ma raggiunge piuttosto il paradossale
risultato  di penalizzare colui che non ricordi chi fosse l'effettivo
conducente  trasgressore, o comunque colui che non conosca ne' sia in
vado di conoscere «i dati personali e della patente del conducente».
    L'art. 126-bis c.d.s. e' in violazione dell'art. 24 Cost. laddove
impone  ulteriormente  a  un  soggetto privato l'obbligo di denuncia,
pena  la  decurtazione  a  suo  carico,  del  trasgressore effettivo,
negando  cosi'  il  diritto a non rispondere, riconosciuto in materia
penale  persino  all'indagato e/o all'imputato, istituendo, cosi', in
capo  ad  esso  il  dovere  di  sopperire ad una carenza di attivita'
(l'identificazione  del  trasgressore) che e' propria degli organi di
polizia  i  quali,  per  altro,  sarebbero esonerati dall'onere della
contestazione  immediata, e quindi dell'accertamento, ogni qual volta
l'apparecchiatura di rilevamento della velocita' sia collocata in una
strada  rientrante fra quelle individuate da ordinanze prefettizie ex
art. 4, legge n. 168/2002!
    B) ancora l'art. 126-bis e' in violazione dell'art. 3 della Carta
costituzionale  per  disparita'  di  trattamento, perpetrata ai danni
della  persona  fisica  e/o della persona giuridica, e cio' sotto due
aspetti:
        1) appare diversamente disciplinata e distribuita la sanzione
quando  il veicolo appartenga a persona fisica o a persona giuridica,
nel   quale  ultimo  caso,  l'art. 126-bis  rimanda  all'applicazione
dell'art. 180, comma 8 C.d.S.
        2)  Disparita'  di  trattamento  fra  proprietario di veicolo
persona fisica munita o meno di autorizzazione alla guida. Quid iuris
se il proprietario del veicolo, che non conosce i dati del conducente
o  non  ricorda  chi  fosse  alla guida, non gode di patente? Nessuna
sanzione  in  decurtazione  punti  puo'  essere  applicata, onde tale
soggetto va indenne da sanzione.
    La  norma  impugnata appare quindi non equa e formulata fuori dai
principi costituzionali teste' richiamati.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87 dell'11 marzo 1953;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  e rilevante al fine del
decidere  la  sollevata  questione  di  legittimita' costituzionale a
carico dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. per violazione dei seguenti
articoli  della  Costituzione:  art. 3  (disparita'  di trattamento);
art. 24  (obbligo  di denuncia); art. 27 (personalita' della sanzione
penale);
    Ordina:
        1)  la  trasmissione  della  presente ordinanza e dell'intero
fascicolo  alla  Corte  costituzionale unitamente alla documentazione
comprovante l'avvenuta notificazione comunicazione di cui appresso;
        2) la notifica della presente ordinanza:
          Alle parti;
          Al Presidente del Consiglio dei ministri;
        3) La comunicazione della presente ordinanza:
          Al Presidente della Camera dei deputati;
          Al Presidente del Senato della Repubblica;
    Dispone:
        1)   la   sospensione   dell'esecutivita'  del  provvedimento
impugnato e delle conseguenti sanzioni, principale ed accessoria;
        2) La sospensione del presente procedimento.
          Arcidosso, addi' 2 luglio 2004
                     Il giudice di pace: Giraldi
04C1302