N. 411 ORDINANZA 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Reato  di  inottemperanza  all'ordine  del  questore di
  lasciare   il   territorio   nazionale   -   Arresto  in  flagranza
  obbligatorio  -  Sopravvenuta  dichiarazione di incostituzionalita'
  della   norma  censurata  -  Restituzione  degli  atti  al  giudice
  rimettente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, inserito
  dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
(GU n.50 del 29-12-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito  di  diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Trento
con  ordinanza  del 28 febbraio 2003 (iscritta al n. 375 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
15 gennaio  2003  (iscritta  al  n. 380 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003), con ordinanza del 21 marzo 2003 (iscritta
al  n. 434  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2003)
con  ordinanza  del 19 febbraio 2003 (iscritta al n. 435 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28,  1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 7 marzo
2003  (iscritta  al  n. 468  del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003) con ordinanza del 31 gennaio 2003 (iscritta al n. 469
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due
ordinanze  del  16 aprile  2003  (iscritte  ai  numeri  641 e 642 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 36,  1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza
del 20 gennaio 2003 (iscritta al n. 643 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2003),   con   ordinanza  del  29 gennaio  2003
(iscritta  al  n. 644  del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 36,  1ª  serie  specia le,
dell'anno 2003),  con  tre  ordinanze del 21 aprile 2003 (iscritte ai
numeri  da  645  a 647 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 36,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),  con  sei  ordinanze del 14 maggio 2003 (iscritte ai
numeri  da  648  a 653 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 36,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003), con ordinanza del 29 maggio 2003 (iscritta al n. 654
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 36,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003), con
ordinanza   del  6  giugno 2003  (iscritta  al  n. 655  del  registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza del 12
giugno 2003  (iscritta  al  n. 656  del  registro  ordinanze  2003  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  con  due  ordinanze  del  29 aprile 2003
(iscritte  ai  numeri  751  e  752  del  regi  stro  ordinanze 2003 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 22 luglio 2003 (iscritta
al  n. 791  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  ordinanza  del  19  giugno 2003 (iscritta al n. 792 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
13 maggio  2003  (iscritta  al  n. 1048 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2003),  con  ordinanza  del  16 settembre  2003
(iscritta  al  n. 1049 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 49,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),   con   quattro   ordinanze  del  22 settembre  2003
(iscritte  ai  numeri  da  1050  a 1053 del registro ordinanze 2003 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie
special  e,  dell'anno 2003),  con  cinque ordinanze del 12 settembre
2003  (iscritte  ai  numeri  da 1076 a 1079 e al n. 1129 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50,  1ª  serie speciale, dell'anno 2003 e n. 2, 1ª serie speciale,
dell'anno 2004), con quattro ordinanze del 18 novembre 2003 (iscritte
ai  numeri  111,  112,  257  e  258  del  registro  ordinanze  2004 e
pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 e n. 15,
1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004),  con due ordinanze del 5 marzo
2004  (iscritte  ai  numeri  516  e 517 del registro ordinanze 2004 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 1 dicembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  quarantatre  ordinanze  identiche nella parte
motiva  il  Tribunale  di  Trento  ha  sollevato, in riferimento agli
artt. 3   e   13   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale    dell'art. 14,    comma 5-quinquies,   del   decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002,
n. 189  Modifica  alla  normativa  in  materia  di  immigrazione e di
asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter
della  medesima  disposizione  l'arresto obbligatorio dell'autore del
fatto;
        che  il  rimettente  procede  all'udienza  di  convalida  nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nei giudizi iscritti ai numeri 641, 650, 791, 1048, 1129
del  registro  ordinanze  del 2003 e ai numeri 516 e 517 del registro
ordinanze  del  2004  e'  intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  le questioni siano dichiarate inammissibili o
infondate.
    Considerato   che,   essendo  censurato  in  tutte  le  ordinanze
l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  questioni  in  esame  hanno ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto  legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti al giudice
rimettente.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 dicembre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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