N. 593 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2004

Ordinanza   emessa   il  23  settembre  2004  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  16 dicembre  2005)  dalla  Commissione tributaria
provinciale  di Genova nel procedimento tributario vertente tra Hotel
Alba s.n.c. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Chiavari.

Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro  sommerso  e  previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella
  misura  dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro,
  relativo  a  ciascun  lavoratore,  calcolato sulla base dei vigenti
  contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio
  dell'anno  e la data di constatazione della violazione - Violazione
  del  principio  di uguaglianza per irrazionalita' ed ingiustificato
  eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di
  difesa.
- Decreto  legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito
  con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.1 del 4-1-2006 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 109/04, depositato
il   16   gennaio   2004,   avverso   avviso   irrogazione   sanzioni
n. 859LS0100006  sanzione amministrativa 2003, contro Agenzia Entrate
- Ufficio Chiavari, proposto dal ricorrente Hotel Alba s.n.c., legale
rappresentante  Bonato  Meris  Pierina,  via  Matteotti n. 36 - 16033
Lavagna  (Genova),  difeso  da Cuneo Fernando, via XX settembre, 42 -
16100 Genova.
    La  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Genova, sezione 6ª,
sciogliendo la riserva disposta nell'udienza del 8 luglio 2004,

                            O s s e r v a

    1) La  signora  Bonato  Pierina,  quale legale rappresentante pro
tempore  della  Societa'  Hotel  Alba  s.n.c.,  corrente  in  Lavagna
(Genova),  ha  impugnato  davanti  a  questa  Commissione  l'atto  di
irrogazione di sanzione emesso dall'Ufficio di Chiavari della Agenzia
delle  Entrate  in  data  3 novembre 2003, con il quale alla Societa'
ricorrente e' stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di
euro   10.378,20  (pari  all'importo  minimo  applicabile)  per  aver
impiegato una lavoratrice dipendente non risultante nelle scritture o
da   altra  documentazione  obbligatoria;  detta  sanzione  e'  stata
calcolata  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 3, del d.l. 22 febbraio
2002,  n. 12,  con  riferimento  al  periodo  compreso  tra  l'inizio
dell'anno  e la data di constatazione della violazione (data che, nel
caso,  e'  il 18 maggio 2003, quanto alla visita ispettiva, ovvero il
23 maggio 2003, quanto alla redazione del verbale di accertamento).
    Nel  ricorso  si  sostiene  che la lavoratrice a cui si riferisce
l'accertamento  aveva  lavorato,  sino al giorno 17 maggio 2003, alle
dipendenze  di un altro datore di lavoro, il quale aveva provveduto a
regolarizzarne  tempestivamente  la  posizione;  a  sostegno  di tale
affermazione  parte  ricorrente produce copia del libretto di lavoro,
nonche' dichiarazione del precedente datore di lavoro, di cui inoltre
chiede  l'audizione  quale  testimone. Conseguentemente la ricorrente
chiede  la  revoca e/o l'annullamento della sanzione, in quanto basta
sull'erroneo   presupposto   che  la  lavoratrice  fosse  stata  alle
dipendenze della Societa' a decorrere dal primo giorno dell'anno.
    L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Chiavari, si e' costituito in
giudizio,  opponendosi alla audizione testimoniale richiesta da parte
ricorrente  ai  sensi dell'articolo 7, comma 4, del d. lgs. 546/1992;
per  il  resto  parte  resistente,  senza  contestare in fatto quanto
asserito  da  controparte,  afferma  che la decorrenza della sanzione
amministrativa   dal  primo  giorno  dell'anno  in  cui  e'  avvenuto
l'accertamento, costituisce una presunzione assoluta, che non ammette
prova   contraria   e   legittima   l'applicazione   della   sanzione
«indipendentemente  dalla  durata  effettiva  del  rapporto di lavoro
sommerso»  in  quanto  costituisce  «un  mero  sistema di calcolo che
prescinde  dalla durata del rapporto di lavoro»; e cio' allo scopo di
favorire  l'emersione  del  lavoro sommerso attraverso la repressione
rigorosa dei casi accertarti. In conseguenza «il fatto che la Signora
abbia  svolto  la  propria  attivita'  come  collaboratrice domestica
precedentemente alla verifica effettuata dai funzionari dell'INPS non
dimostra   quindi   nulla  ai  fini  dell'applicazione  della  misura
sanzionatoria».
    2) La  norma applicata dalla Agenzia delle Entrate per infliggere
la  sanzione  amministrativa  impugnata  e'  l'articolo 3 del d.l. 22
febbraio  2002,  n. 12,  come  modificato dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73,  secondo  cui  «...  l'impiego  di  lavoratori  dipendenti non
risultanti  dalle  scritture ...  e'  altresi' punito con la sanzione
amministrativa  dal  200  al  400 per cento dell'importo, per ciascun
lavoratore  irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei
vigenti  contratti  collettivi nazionali, per il periodo compreso tra
l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione».
    Il  tenore della disposizione normativa e' tale da non consentire
nessuna  interpretazione  che  si discosti da quella letterale: sotto
questo profilo e' esatta la tesi della Agenzia delle Entrate, secondo
cui  la  norma, per conseguire lo scopo di una sanzione rigorosa, non
prevede  la  possibilita'  di  rapportare  quest'ultima  a  parametri
temporali diversi, ne' piu' brevi, ne' piu' lunghi.
    Il risultato e' una sanzione, si potrebbe dire semi rigida, cioe'
variabile  soltanto  in  rapporto alla data dell'accertamento, ma non
rispetto  al  dies  a quo indipendentemente dalla decorrenza iniziale
della  condotta  vietata;  per  cui  tanto  piu'  la  punizione sara'
pesante,  quanto  piu' l'accertamento avverra' a distanza dall'inizio
dell'anno;  quest'ultimo,  in  sostanza  svolge la funzione di ambito
entro il quale la condotta irregolare accertata viene presuntivamente
circoscritta.
    3) Occorre  pero'  valutare se la norma di legge in questione sia
legittima  sotto  il  profilo  costituzionale,  cosa su cui sono gia'
stati   sollevati   dubbi   ad  opera  della  Commissione  Tributaria
Provinciale  di  Perugia,  con  ordinanza  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  speciale, n. 23 del 16 giugno 2004. Secondo tale
ordinanza  l'articolo 3  del  d.l.  22 febbraio  2002,  n. 12 sarebbe
viziato  da  irragionevolezza  perche' punirebbe con sanzioni diverse
comportamenti  identici  e comporterebbe una inaccettabile violazione
del  diritto  di  difesa.  Occorre  premettere  che  non  compete  al
controllo  di  legittimita' costituzionale della norma la valutazione
delle  scelte  politiche  compiute dal Legislatore, sia in materia di
determinazione  degli  illeciti sanzionatori, sia per quanto riguarda
l'entita'   delle  sanzioni:  infatti  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale   puo'   soltanto   fare  riferimento  alla  eventuale
violazione,  da  parte  della norma ordinaria, dei principi stabiliti
dalla  Costituzione.  Tra  questi  principi,  peraltro, rientra anche
quello   di   parita'   del   trattamento  dei  cittadini,  ai  sensi
dell'articolo  3  della  Costituzione,  anche  con  riferimento  alla
assenza  di  elementi  di  irragionevolezza  che rendano aleatorie, e
quindi  non  eque,  le  conseguenze  sanzionatorie  di  una  condotta
vietata.
    Non  e'  quindi sindacabile, in linea di principio, al scelta del
Legislatore  di stabilire una sanzione variabile a seconda del mutare
di  taluni  fattori richiamati dalla norma stessa (nel caso in esame,
il  tempo  durante  il  quale  si  e' protratta la condotta). Occorre
tuttavia  che  la scelta sia ispirata a criteri tali da garantire una
proporzionalita'  della  sanzione.  Viceversa  nel  caso  in esame il
sistema  adottato  dal Legislatore non fa riferimento ne' alla durata
complessiva  della  condotta,  ne' ad alcun altro criterio razionale,
limitandosi   a  stabilire  un  termine  finale  pari  alla  data  di
accertamento)  valido  per  tutti,  collegato  peraltro ad un termine
iniziale  fissato  in  maniera  del  tutto  arbitraria,  prescindendo
completamente  dalla  data di inizio effettivo della condotta. Non si
ha  quindi  ne' una sanzione proporzionale alla durata dell'illecito,
ne'   una  sanzione  fissa  per  tutti  i  casi,  ma,  nella  singola
fattispecie,   una  sanzione  rapportata  ad  una  periodo  di  tempi
inferiore  o  superiore,  in  maniera del tutto casuale rispetto alla
durata  reale  di  commissione dell'illecito. Si ha quindi un sistema
sanzionatorio  arbitrario  ed irrazionale, privo cioe' di riferimenti
logici alla situazione reale che si vuole reprimere.
    4) La  gia'  rilevata  inderogabilita'  del  dies  a quo comporta
altresi'  per  entrambe  le  parti  l'impossibilita'  di  far valere,
nell'esercizio  del  proprio  diritto  di  difesa, la esistenza di un
diverso  dies  a  quo  reale.  Per  entrambe le parti, perche' mentre
l'autore dell'illecito non puo' dimostrare che la decorrenza iniziale
e'  posteriore all'inizio dell'anno, anche l'Amministrazione non puo'
far  valere una decorrenza anteriore eventualmente emersa. Tutto cio'
comporta   una   esclusione   ingiustificata  della  possibilita'  di
dimostrare  in giudizio, nell'esercizio del diritto di difesa, che la
realta' e' diversa da quella fittizia imposta dalla legge.
    Viceversa  la  mancata  contestazione,  in  punto di fatto, delle
prove  documentali  fornite da parte ricorrente sull'effettivo inizio
del  rapporto  di  lavoro  irregolare rende irrilevante l'esame della
diversa  questione, in linea teorica sollevabile, relativo al divieto
di prova testimoniale nel processo tributario.
    5) Per i motivi sopra esposti gli atti vanno trasmessi alla Corte
costituzionale sospendendosi nel frattempo il giudizio in corso.
                              P. Q. M.
    Visto l'articolo 23 della legge n. 87/1953;
    Ordina   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale   perche'   esamini   la   questione   relativa   alla
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  3,  comma  3,  del  d.l.
22 febbraio  2002,  n. 12, convertito in legge 22 aprile 2002, n. 73,
per  possibile  violazione  degli  articoli 3 e 24 della Costituzione
nella  parte  in  cui  stabilisce  che la sanzione amministrativa sia
calcolata  con  decorrenza  dal  primo  giorno  dell'anno  in  cui e'
avvenuto l'accertamento;
    Sospende il giudizio in corso:
    Manda  alla  segreteria  di notificare la presente ordinanza alle
parti  ed  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri e di darne
comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
        Genova, addi' 23 settembre 2004
                Il presidente estensore: Sciacchitano
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