N. 41 SENTENZA 25 gennaio - 8 febbraio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Procedimento  civile - Litisconsorzio passivo necessario - Competenza
  territoriale  derogabile  -  Accordo  di deroga in corso di causa -
  Eccezione  proposta  da  uno  solo dei convenuti per ristabilire il
  foro  legale  - Inefficacia - Lesione del precetto per cui «nessuno
  puo'  essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»
  - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Cod. proc. civ., artt. 38 e 102 (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 25 e 24.
(GU n.7 del 15-2-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del codice
di  procedura  civile,  in  combinato  disposto  con  l'art. 102  del
medesimo  codice,  promosso  con  ordinanza  del  31 maggio  2004 dal
Tribunale  ordinario  di Napoli, nel procedimento civile vertente tra
Mario  Vernieri  ed  altri,  e  Muscariello  Raffaele  di Muscariello
Antonio  e Gerardo Corno D'Oro s.n.c. ed altri, iscritta al n. 71 del
registro  ordinanze  2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice
relatore Romano Vaccarella.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Nel  corso di un giudizio civile il Tribunale ordinario di
Napoli  ha  sollevato, con ordinanza del 31 maggio 2004, questione di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli articoli 24 e 25
della  Costituzione,  dell'art. 38  del  codice  di procedura civile,
anche in combinato disposto con l'art. 102 del medesimo codice, nella
parte  in  cui, «in ipotesi di litisconsorzio passivo necessario, non
consente  di  accogliere  l'eccezione  di incompetenza per territorio
sollevata da uno solo dei convenuti».
    1.1.  -  In  punto  di fatto, il giudice a quo riferisce che tali
Mario   Vernieri,  Monica  Vernieri  e  Massimiliano  Vernieri  hanno
convenuto  in  giudizio  Antonio  Schettini,  la societa' Muscariello
Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro s.n.c., Adelina
Grandino,  Alfonso Grandino, la Sara Assicurazioni s.p.a. e la Milano
Assicurazioni  s.p.a., per sentir dichiarare i primi quattro (Antonio
Schettini  quale  conducente e la Muscariello Raffaele di Muscariello
Antonio  e  Gerardo  Corno  D'Oro  s.n.c.  quale  proprietaria  di un
autoveicolo,  Adelina  Grandino  quale  conducente e Alfonso Grandino
quale proprietario di un altro autoveicolo) responsabili in solido di
un   incidente   stradale   occorso  nel  territorio  del  comune  di
Battipaglia  e condannare gli stessi, nonche' le rispettive compagnie
assicuratrici (Sara Assicurazioni s.p.a. per il veicolo di proprieta'
della  Muscariello  Raffaele  di  Muscariello Antonio e Gerardo Corno
D'Oro  s.n.c.  e  Milano  Assicurazioni  s.p.a.  per  il  veicolo  di
proprieta'  di Alfonso Grandino), al risarcimento dei danni in favore
degli  attori;  che  i  convenuti Muscariello Raffaele di Muscariello
Antonio  e  Gerardo  Corno  D'Oro  s.n.c.,  Adelina Grandino, Alfonso
Grandino  e  Milano Assicurazioni s.p.a., ritualmente costituitisi in
giudizio,  hanno  eccepito  l'incompetenza  per territorio dell'adito
Tribunale;  che  la  Sara Assicurazioni s.p.a., anch'essa ritualmente
costituitasi, ha dichiarato di non aderire all'eccezione; che Antonio
Schettini e' rimasto contumace.
    1.2.  -  In  punto  di  diritto,  il  giudice  rimettente rileva,
preliminarmente,  che  nella  controversia  al  suo esame si realizza
un'ipotesi  di  litisconsorzio  facoltativo  tra  i convenuti Antonio
Schettini,  Muscariello  Raffaele  di  Muscariello  Antonio e Gerardo
Corno  D'Oro  s.n.c.,  Adelina Grandino e Alfonso Grandino, in quanto
obbligati  in  solido al risarcimento per illecito extracontrattuale,
quali  responsabili  del  sinistro  (secondo  la prospettazione degli
attori),   e,   contemporaneamente,   un'ipotesi   di  litisconsorzio
necessario  tra  la  Muscariello  Raffaele  di  Muscariello Antonio e
Gerardo  Corno  D'Oro  s.n.c.  e  la  propria  assicuratrice  per  la
responsabilita'  civile  Sara  Assicurazioni  s.p.a., da un lato, tra
Alfonso  Grandino  e  la propria assicuratrice per la responsabilita'
civile   Milano  Assicurazioni  s.p.a.,  dall'altro,  in  virtu'  del
disposto   dell'art. 23   della   legge   24 dicembre   1969,  n. 990
(Assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).
    Rileva,  inoltre,  che l'eccezione di incompetenza per territorio
e'  stata  tempestivamente  sollevata,  a norma dell'art. 38, secondo
comma, cod. proc. civ., trattandosi di competenza derogabile (art. 28
cod.  proc.  civ.),  con  la  comparsa di risposta: dalla Muscariello
Raffaele  di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro s.n.c. e dalla
Milano Assicurazioni s.p.a. non oltre l'udienza di prima comparizione
(artt. 166  e  171,  secondo  comma,  cod.  proc.  civ.);  da Adelina
Grandino  e  Alfonso  Grandino  nel  termine  previsto dall'art. 180,
secondo  comma,  cod.  proc. civ., termine ultimo per la proposizione
delle  «eccezioni  processuali  e  di  merito che non sono rilevabili
d'ufficio»,   e,   dunque,  anche  della  eccezione  di  incompetenza
territoriale derogabile.
    Osserva, poi, che l'eccezione proposta dalla Muscariello Raffaele
di  Muscariello  Antonio  e  Gerardo  Corno  D'Oro s.n.c., da Alfonso
Grandino  e  dalla Milano Assicurazioni s.p.a. e' completa, in quanto
e'  stata  fatta  con  riferimento  sia agli artt. 18 e 19 cod. proc.
civ.,  deducendo  che  nessuno  dei  convenuti ha sede o residenza in
Napoli, sia a tutti i criteri dell'art. 20 cod. proc. civ., deducendo
che  l'obbligazione  risarcitoria  e'  sorta  dove  si  e' verificato
l'incidente,  ossia  nel  comune  di Battipaglia, e che la stessa, ai
sensi  dell'art. 1182,  quarto  comma,  del  codice  civile, andrebbe
eseguita nel domicilio dei debitori, che non e' in Napoli.
    Alfonso   Grandino   e  la  Milano  Assicurazioni  s.p.a.  hanno,
altresi',  indicato  tutti  i  giudici  alternativamente  competenti,
mentre la Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno
D'Oro   s.n.c.  ha  indicato  come  giudice  competente  soltanto  il
Tribunale  di  Salerno.  Al riguardo, tuttavia, il giudice rimettente
richiama la giurisprudenza di legittimita', secondo cui l'indicazione
del  foro  ritenuto  competente  da parte del convenuto che eccepisce
l'incompetenza   per   territorio   del   giudice  adito  e'  imposta
dall'art. 38,   secondo   comma,   cod.   proc.   civ.   in  funzione
dell'eventuale   adesione   dell'attore,   dalla   quale   deriva  la
cancellazione  della  causa  dal  ruolo;  ne  consegue che la erronea
indicazione  di  detto  foro  non  rende  per  cio'  stesso irrituale
l'eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di
adesione  della  controparte  alla  indicazione stessa, provvede alla
individuazione   del   giudice  competente  in  base  ai  criteri  di
collegamento   previsti  dalla  legge.  Di  tal  che'  -  osserva  il
rimettente  -  va  considerata  completa  l'eccezione di incompetenza
formulata   con   riferimento   a   tutti   i  criteri  eventualmente
concorrenti,  ancorche'  contenente  l'indicazione  di  uno  solo dei
possibili giudici competenti.
    Infine,   l'eccezione   proposta  da  Adelina  Grandino,  pur  se
incompleta,   contiene   -   ad  avviso  del  giudice  a  quo  -  una
manifestazione  di  volonta' di adesione all'eccezione proposta dagli
altri liti sconsorti.
    Cio'  posto,  la  dichiarazione  della  Sara Assicurazioni s.p.a.
(litisconsorte  necessaria  della Muscariello Raffaele di Muscariello
Antonio   e   Gerardo  Corno  D'Oro  s.n.c.)  di  non  voler  aderire
all'eccezione  implicherebbe  l'applicazione, nel caso di specie, del
principio  giurisprudenziale  per  il  quale,  in  tema di competenza
territoriale   derogabile,   in  ipotesi  di  litisconsorzio  passivo
necessario,  l'eccezione  di incompetenza per territorio sollevata da
uno  solo  dei  convenuti  resta  priva di effetti, in considerazione
della  incontestabilita'  della  competenza  ratione loci del giudice
adito nei confronti del convenuto che non ha proposto tale eccezione,
nonche' del carattere inscindibile della causa.
    Il giudice rimettente osserva che tale principio, da lungo tempo,
ripetutamente  e  costantemente  affermato  dalla Corte di cassazione
(della  quale  l'unica  pronuncia  divergente  e'  rimasta  del tutto
isolata),   costituisce  il  «diritto  vivente»  che  scaturisce  dal
combinato disposto degli artt. 38 e 102 cod. proc. civ.
    1.3.  -  Quanto  alla rilevanza della questione, il giudice a quo
afferma   che,   sembrando   fondata   l'eccezione   di  incompetenza
territoriale,  dalla  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale
della  norma  denunciata,  che preclude l'accoglimento della medesima
eccezione,  siccome  proposta  da  alcuno  soltanto dei litisconsorzi
necessari,   dipende   la  possibilita'  di  emettere  una  pronuncia
declinatoria della competenza.
    1.4. - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il
giudice rimettente osserva che, in caso di litisconsorzio necessario,
qualora  uno  solo  dei  litisconsorti  necessari sollevi una fondata
eccezione  di  incompetenza  territoriale e l'altro resti contumace o
non  aderisca  all'eccezione,  si  e' in presenza di una controversia
instaurata  davanti  a un giudice diverso da quello precostituito per
legge.
    Infatti,  il «giudice naturale precostituito per legge» e' quello
competente  in base agli ordinari criteri dettati dal codice di rito,
tra  i quali vi e' il foro stabilito per accordo delle parti ai sensi
dell'art. 28  cod.  proc.  civ.,  accordo  che puo' realizzarsi anche
successivamente    all'instaurazione    della   lite,   mediante   un
comportamento   concludente,   quale   la   mancata,  intempestiva  o
incompleta proposizione dell'eccezione di incompetenza.
    Non puo' allora ritenersi costituzionalmente conforme al precetto
dell'art. 25  Cost.  la norma dell'art. 38 cod. proc. civ., come vive
nell'interpretazione consolidata della Corte di cassazione, in quanto
rende  sufficiente  l'accordo  di soltanto due delle parti in causa a
radicare   la  competenza  dinanzi  a  un  giudice  che  non  sarebbe
competente  in  base  agli  ordinari criteri. Se l'art. 28 cod. proc.
civ.  individua  come  «giudice precostituito per legge» anche quello
adito   su   accordo  delle  parti,  l'unico  accordo,  preventivo  o
successivo,  non in contrasto con l'art. 25 Cost. e' quello tra tutte
le parti in causa legate da litisconsorzio necessario. Se una sola di
tali  parti  non presta il suo consenso all'accordo derogatorio ed e'
costretta a subire un processo dinanzi a un giudice diverso da quello
individuato  dalla  legge,  essa e' distolta dal «giudice naturale» e
viene  irragionevolmente  limitata  nel proprio diritto di difesa, in
quanto non le e' consentito di esplicare attivita' difensiva volta ad
ottenere  che il processo sia trattato dal giudice competente in base
agli ordinari criteri.
    L'irragionevolezza  della  compressione  delle  garanzie previste
dagli  artt. 24  e  25 Cost., ad avviso del giudice rimettente, trova
conferma  nell'orientamento  della  Corte  di cassazione, secondo cui
l'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una
deroga  convenzionale  alla  competenza  territoriale  non  opera nei
confronti  di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando
la  sussistenza  di  un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiche'
l'art. 33  cod. proc. civ. prevede la deroga agli ordinari criteri di
competenza solo con riferimento al foro generale di cui agli artt. 18
e  19  cod.  proc.  civ.  e  non  e' applicabile in relazione al foro
convenzionalmente pattuito.
    Sicche',  mentre,  da  un  lato,  si nega rilevanza ad un accordo
preventivo  di  deroga  della  competenza cui non partecipino tutti i
litisconsorti  necessari, si ammette, invece, dall'altro lato, che un
accordo  tacito  successivo all'instaurazione del giudizio fra alcuni
soltanto  dei  litisconsorti  esplichi piena efficacia in danno della
parte che pure abbia esplicitamente rifiutato di aderire all'accordo.
    Ne' - prosegue il giudice rimettente - sarebbe sostenibile che in
virtu'  del disposto dell'art. 33 cod. proc. civ. - a tenor del quale
«le  cause  contro  piu'  persone  che a norma degli articoli 18 e 19
dovrebbero  essere  proposte  davanti  a  giudici  diversi,  se  sono
connesse  per  l'oggetto  o  per  il  titolo  possono essere proposte
davanti  al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse
per essere decise nello stesso processo» - dovrebbe considerarsi come
precostituito  per  legge  il giudice individuato in base all'accordo
tra due parti che consenta all'attore la deroga al foro del domicilio
del  convenuto,  giacche'  tale  norma  precostituisce  unicamente il
giudice  individuato  ai sensi degli artt. 18 o 19 cod. proc. civ. in
relazione ad almeno uno dei convenuti e nel rispetto del fondamentale
principio dell'inderogabilita' della competenza del «giudice naturale
precostituito  per  legge»,  e non consente di riconoscere prevalenza
alla  forza  attrattiva  della  pattuizione  cui il litisconsorte sia
rimasto del tutto estraneo.
    2.  - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   il   quale   ha   concluso   per  l'inammissibilita'  ovvero
l'infondatezza della questione.
    La difesa erariale osserva che l'incompetenza territoriale di cui
si  tratta  nella  specie  non  e' ritenuta di inderogabile interesse
dell'ordinamento:  essa non puo' essere rilevata d'ufficio e la parte
interessata  puo'  sollevare  la  relativa  eccezione solo nei modi e
termini stabiliti dall'art. 38 cod. proc. civ.
    Tale  sistema e' gia' stato ritenuto costituzionalmente legittimo
dalla  Corte costituzionale, la quale ha avuto occasione di affermare
che  «la nozione di giudice naturale precostituito per legge nulla ha
da  vedere  con  la  ripartizione  della  competenza territoriale tra
giudici,  dettata  da  normativa nel tempo anteriore alla istituzione
del  giudizio»  (sentenza  n. 251  del  1986);  e, con riferimento al
diritto  di difesa garantito dall'art. 24 Cost., ha insegnato che «al
legislatore  deve  riconoscersi  la piu' ampia discrezionalita' nella
conformazione  degli  istituti  processuali  e nell'articolazione del
processo,  fermo  il  limite della ragionevolezza; che il legislatore
puo'  quindi  legittimamente introdurre limitazioni alla possibilita'
di   rilevare   i  vizi  di  competenza  a  vantaggio  dell'interesse
all'ordine  ed  alla  speditezza  del  processo;  che  la  ratio  del
novellato   art. 38  del  codice  di  procedura  civile,  consistente
nell'esigenza   di   una   sollecita   definizione   delle  questioni
preliminari  di  competenza,  e' stata perseguita dal legislatore con
l'unificazione  del  regime della rilevazione dell'incompetenza e con
la  imposizione  di  un  limite temporale, oltre il quale e' preclusa
ogni   questione   relativa   alla   competenza,   ed   essa  risulta
perfettamente  coerente  con i principi che caratterizzano la riforma
del processo civile» (ordinanza n. 128 del 1999).
    Cio'  premesso,  l'Avvocatura  osserva  che, quando vi siano piu'
convenuti   e  il  processo  non  sia  scindibile,  la  richiesta  di
spostamento  ad  altro foro o e' unanime o non puo' produrre effetto:
in  caso  di non unanimita', infatti, l'alternativa sarebbe quella di
separare  le cause, le quali, pero', sono considerate inscindibili da
una   disposizione   di   ordine  pubblico;  sicche',  non  potendosi
sacrificare l'interesse pubblico a quello privato, al legislatore non
resta  che scegliere tra la posizione di chi vuole lo spostamento del
processo  e  quella  di  chi non lo vuole. La scelta operata a favore
della seconda appare coerente con l'esigenza della ragionevole durata
del  processo  (art. 111  Cost.), con l'economia del sistema e con la
natura  di  parte  unitaria  dei  convenuti in causa inscindibile. La
medesima  scelta,  poi,  non  e'  incompatibile  con il principio del
giudice  naturale,  posto  che  l'opzione fra il foro adito e l'altro
indicato  in  via  sussidiaria dalla norma preesiste al processo; ne'
sacrifica  le  esigenze  della  difesa, giacche' la minore «comodita»
dell'uno o dell'altro foro per le une o le altre parti costituisce un
inconveniente di mero fatto.

                       Considerato in diritto

    1. - Il Tribunale ordinario di Napoli dubita, in riferimento agli
artt. 25  e  24 della Costituzione, della legittimita' costituzionale
dell'art. 38  del  codice  di procedura civile, in combinato disposto
con l'art. 102 dello stesso codice, nella parte in cui, in ipotesi di
litisconsorzio passivo necessario, non consente - secondo il «diritto
vivente»  -  di accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio
proposta  da uno solo dei convenuti; con la conseguenza che, rendendo
sufficiente l'accordo di soltanto due delle parti in causa a radicare
la competenza dinanzi a un giudice che non sarebbe competente in base
agli  ordinari  criteri,  distoglie  la  parte  non  consenziente dal
«giudice    naturale    precostituito    per    legge»   e   comprime
irragionevolmente  il  diritto  di  difesa della parte che, eccependo
l'incompetenza  del  giudice adito, fa valere il suo diritto a che il
processo  sia  trattato  dal giudice competente in base agli ordinari
criteri.
    2. - La questione e' fondata.
    2.1.  -  Va  premesso che, nonostante la lettera degli artt. 38 e
102   cod.   proc.  civ.  non  imponga  l'interpretazione  della  cui
legittimita'   costituzionale   dubita,   il   Tribunale   rimettente
correttamente   qualifica  tale  interpretazione  come  assolutamente
dominante   e   consolidata   nella  giurisprudenza  della  Corte  di
cassazione:   la   quale,   anche   recentemente,   ha  ribadito  che
«l'eccezione  sollevata  da  uno  soltanto  dei convenuti [...] resta
priva  di  effetti  nei  confronti  di  tutti  ed  anche dello stesso
convenuto  che  l'ha  sollevata,  in  ragione della incontestabilita'
della  competenza  «ratione loci» del giudice adito nei confronti del
convenuto  che  non  ha  proposto,  ancorche'  lo  stesso sia rimasto
contumace,  l'eccezione,  attesa la natura dispositiva della predetta
eccezione  ed  in conseguenza del carattere inscindibile della causa»
(Cass. 4 ottobre 2004, n. 19802); traendone la conseguenza per cui la
contumacia   di   un   convenuto   rende  inefficace  l'eccezione  di
incompetenza   territoriale   derogabile   sollevata   dai  convenuti
costituiti.
    E',  quindi,  sulla  norma quale vive nell'ordinamento che questa
Corte  deve  esercitare  il  richiestole  sindacato  di  legittimita'
costituzionale.
    2.2.  - Non e' revocabile in dubbio che il carattere inscindibile
della  causa  impone il simultaneus processus e che tale esigenza non
puo' essere sacrificata dalla divergente posizione che, rispetto alla
competenza  territoriale  derogabile,  assumano  i  convenuti, taluno
eccependo  ritualmente  l'incompetenza  del  giudice  adito, talaltro
aderendo,  espressamente  o tacitamente, alla scelta - divergente dai
criteri  legali  (artt. 18,  19,  20,  33  cod. proc. civ.) - operata
dall'attore.
    Questa  essendo la premessa da cui sorge il problema - e non gia'
la   soluzione   di   esso  -,  e'  tautologico  sostenere,  come  fa
l'Avvocatura  generale  dello Stato, che l'interesse pubblico sotteso
alla  inscindibilita'  della causa ed al simultaneus processus impone
di   sacrificare   l'interesse  privato,  del  quale  e'  espressione
l'eccezione  di  incompetenza  territoriale  derogabile  proposta  da
taluno  soltanto  dei  convenuti: da un punto di vista astratto, tale
eccezione  di  incompetenza  e'  idonea  a determinare la separazione
della  causa  allo  stesso  modo  in  cui  e'  idonea  a determinarla
l'adesione, espressa o tacita, di taluno dei convenuti alla scelta di
un, incompetente per territorio, operata dall'attore.
    Cio'  posto, la questione e' se i precetti di cui agli artt. 25 e
24   Cost.  consentono  che,  ferma  l'esigenza  «pubblicistica»  del
simultaneus  processus, l'accordo (espresso o tacito) di deroga della
competenza  territoriale intervenuto in corso di causa con taluno dei
convenuti  vincoli  anche  il convenuto che, attraverso la espressa e
rituale proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, non
aderisca  a  tale  accordo  ed  esiga che il simultaneus processus si
svolga davanti ad un giudice individuato in base ai criteri legali; e
lo vincoli rendendo «priva di effetti» la sua eccezione.
    2.3.  -  La  soluzione non puo' esser dubbia, quando si consideri
che il conflitto tra i convenuti litisconsorti e' tra chi, proponendo
l'eccezione,  invoca la competenza del giudice naturale precostituito
per legge e chi, viceversa, non si oppone a che il giudizio si svolga
davanti  ad  un  giudice individuato difformemente da quanto previsto
dalla legge.
    Ribadito  che alla nozione del giudice naturale precostituito per
legge  non  e'  affatto  estranea  «la  ripartizione della competenza
territoriale  tra  giudici,  dettata da normativa nel tempo anteriore
alla istituzione del giudizio» (sentenze n. 251 del 1986 e n. 410 del
2005),  e'  evidente  che  il  conflitto  tra  i  convenuti  non puo'
risolversi,  attraendo  l'unitario  giudizio, altrimenti che a favore
del  foro legale, dal quale non puo' essere distolto il convenuto che
con la sua eccezione lo invochi.
    Il  foro  convenzionale  puo'  prevalere su quello legale solo se
nessuno  dei  convenuti vi si opponga: cio' che, del resto, riconosce
la  consolidata  giurisprudenza  di  legittimita'  a  proposito degli
accordi  preventivi di deroga alla competenza territoriale, mentre ad
opposta  conclusione,  singolarmente,  perviene in relazione a quelli
intervenuti  (peraltro,  anche  utilizzando  l'inerzia  del convenuto
contumace) in corso di causa.
    In  conclusione,  costituisce  palese violazione del precetto per
cui  «nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito
per   legge»   ritenere   inefficace   l'eccezione   di  incompetenza
territoriale  derogabile,  per  cio'  solo  che  essa e' sollevata da
taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale del combinato disposto
degli  articoli 38  e 102 del codice di procedura civile, nella parte
in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere
improduttiva  di  effetti  l'eccezione  di  incompetenza territoriale
derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria l'8 febbraio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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