N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2005
Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Preclusione dell'ammissione al beneficio per le persone condannate che abbiano subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Lesione del principio di finalita' rieducativa della pena. - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1. - Costituzione, artt. 2, 3 e 27.(GU n.12 del 22-3-2006 )
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Premesso che Di Leonardo Mario, nato a Foggia il 7 gennaio 1973, detenuto presso la Casa Circondariale Palermo-Ucciardone, in data 27 ottobre 2005 ha avanzato istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge 207/2003; Premesso che la Corte costituzionale con sentenza 278/2005 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d), della legge 207/2003, sotto il profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento consistente nella preclusione del beneficio nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative, semmai ancor piu' «meritevoli» rispetto agli altri condannati; Senonche' il cancellato comma 3 costituiva, altresi', la base letterale e normativa di quell'indirizzo interpretativo che precludeva l'accesso al c.d. indultino anche a quei soggetti che «erano stati ammessi alla misura alternativa», poi pero' revocata per fatto colpevole, argomentando, sia dal tenore letterale che usava il verbo al passato e dalla irrilevanza quindi, ai fini della preclusione, dei fatti successivi all'ammissione, sia dall'irragionevole disparita' di trattamento tra soggetti in misura alternativa che non potevano accedere all'indultino e coloro che invece, avuta la misura alternativa, l'avevano infranta; Oggi, dopo la sentenza della Corte costituzionale, tale indirizzo interpretativo e' rimasto privo di base testuale; il che comporta non solo la conseguenza dell'ammissibilita' del beneficio nei casi di revoca della misura alternativa antecedenti all'entrata in vigore della legge 207/2003, ma, quella piu' grave e paradossale, dell'ammissibilita' anche nei confronti dei soggetti cui la misura alternativa e' stata revocata, come nel caso di specie (confr. posizione giuridica detentiva in atti), dopo l'entrata in vigore di tale legge, magari qualche giorno prima dell'avanzata istanza di indultino. La concessione di tale beneficio ad un soggetto che si e' mostrato «immeritevole» di una misura alternativa (magari di contenuto analogo come nel caso dell'affidamento in prova al Servizio sociale), rispetto al quale l'intervenuta revoca puo' costituire un indice di accresciuta pericolosita' sociale, appare irragionevole, fonte di irragionevole disparita' di trattamento in casi simili (si pensi alla comparazione con la disciplina di cui all'art. 58-quater O.P.), causa di possibili gravi pregiudizi ai beni della collettivita', esposti al ritorno in liberta' di un soggetto in ipotesi piu' pericoloso, e soprattutto manifestamente contrario al principio rieducativo cui la pena e la sua esecuzione nelle sue varie forme deve necessariamente tendere.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 207/2003, nella parte in cui non prevede l'esclusione del beneficio nei confronti dei soggetti cui e' stata revocata una misura alternativa, almeno dopo l'entrata in vigore di detta legge, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Palermo, addi' 22 novembre 2005 Il magistrato di sorveglianza: Mazzamuto 06C0229