N. 104 SENTENZA 8 - 17 marzo 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Elezioni   -  Rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento  europeo  -
  Procedimento  elettorale  -  Candidato  risultato  eletto  in  piu'
  circoscrizioni   -   Opzione   da  esercitarsi  entro  otto  giorni
  dall'ultima  proclamazione  -  Decorrenza  del  termine  -  Mancata
  previsione  di  apposita  comunicazione di cui sia certa la data di
  ricezione  -  Irragionevolezza,  lesione  del diritto di elettorato
  passivo,  lesione  del  principio di imparzialita' e buon andamento
  della  pubblica  amministrazione - Illegittimita' costituzionale in
  parte qua.
- Legge  24 gennaio 1979, n. 18 (come modificata dalla legge 27 marzo
  2004, n. 78), artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.
(GU n.12 del 22-3-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 41 della
legge  21 gennaio  1979 (recte: 24 gennaio 1979), n. 18 (Elezione dei
membri  del  Parlamento  europeo  spettanti all'Italia), e successive
modificazioni,   promosso   con  ordinanza  del  25 luglio  2005  dal
Consiglio  di  Stato,  sul  ricorso  proposto da Umberto Bossi contro
l'Ufficio  elettorale  per  il  Parlamento europeo presso la Corte di
cassazione ed altro, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005.
    Visto l'atto di costituzione di Umberto Bossi;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21 febbraio  2006  il giudice
relatore Sabino Cassese;
    Uditi  gli  avvocati  Luigi  Manzi,  Mario Bertolissi e Sandro De
Nardi per Umberto Bossi.

                          Ritenuto in fatto

    Il   Consiglio   di   Stato  solleva  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 41,  primo  comma,  e  dell'art. 22, ultimo
comma,  della  legge  21 gennaio  (recte:  24  gennaio)  1979,  n. 18
(Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), come
modificata dalla legge 27 marzo 2004, n. 78 (Disposizioni concernenti
i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della
decisione 2002/772/CE,  del Consiglio), che ha mutato anche il titolo
della  legge  n. 18  del  1979  in quello di «Elezione dei membri del
Parlamento   europeo  spettanti  all'Italia»,  per  violazione  degli
artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
    A  norma  della  prima  disposizione  (art. 41, primo comma), «il
candidato  che  risulta eletto in piu' circoscrizioni deve dichiarare
all'Ufficio  elettorale  nazionale,  entro  otto  giorni  dall'ultima
proclamazione,  quale  circoscrizione  sceglie.  Mancando  l'opzione,
l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio». A norma
della  seconda  disposizione  (art. 22,  ultimo  comma), ogni ufficio
elettorale  circoscrizionale, dopo aver proclamato eletti i candidati
nei  limiti  dei seggi (comunicati dall'Ufficio elettorale nazionale)
ai  quali  ciascuna  lista  ha  diritto,  «invia  [...]  attestato ai
candidati proclamati eletti».
    La  questione  e' stata eccepita da un candidato risultato eletto
in  due  circoscrizioni  nelle  elezioni  dei  «membri del Parlamento
europeo  spettanti all'Italia» (tenutesi il 12 e 13 giugno 2004), nel
corso  del giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado che
aveva respinto il suo ricorso contro gli atti dell'Ufficio elettorale
nazionale  per  il  Parlamento europeo presso la Corte di cassazione,
culminati  nell'assegnazione  del  ricorrente, mediante sorteggio, ad
una delle due circoscrizioni nelle quali era stato proclamato eletto.
    Secondo  quanto  riferisce  il  rimettente,  l'assegnazione della
circoscrizione  era  stata compiuta dall'Ufficio elettorale nazionale
sul  presupposto che, esaurite le proclamazioni degli eletti ad opera
degli  uffici  elettorali  circoscrizionali,  l'interessato non aveva
fatto  pervenire all'Ufficio nazionale, entro le ore ventiquattro del
14 luglio  2004  e,  cioe', entro gli otto giorni dalla proclamazione
(avvenuta il 6 luglio 2004) previsti dall'art. 41, primo comma, della
legge  n. 18  del 1979, alcuna dichiarazione di opzione per una delle
due  circoscrizioni  nelle  quali  era risultato eletto. Peraltro, il
ricorrente  aveva  manifestato la sua opzione il successivo 16 luglio
2004,  ma  l'Ufficio  elettorale  nazionale,  con  provvedimento  del
19 luglio  2004,  l'aveva  dichiarata  irricevibile,  «stante  la non
modificabilita'  [...]  dell'atto  gia' adottato da questo ufficio in
data  15 luglio 2004, impugnabile davanti al giudice amministrativo»,
e sull'ulteriore rilievo che le proclamazioni effettuate dagli uffici
elettorali  circoscrizionali  il  6 luglio  2004  erano  avvenute con
modalita'  tali  da  averne  determinato «la conoscibilita' legale da
parte degli interessati».
    Quanto  alla rilevanza della questione, osserva il rimettente che
la   decadenza   dal   diritto   di   opzione  e'  scaturita  proprio
dall'applicazione  dell'art. 41,  primo  comma, della legge n. 18 del
1979, nella parte in cui stabilisce che il termine di otto giorni per
esercitare l'opzione decorre dall'ultima proclamazione.
    Nel  ricostruire  il  quadro normativo, il rimettente osserva che
l'art. 41,  primo  comma,  della legge n. 18 del 1979 non puo' essere
interpretato  se  non  nel senso che il diritto di opzione dev'essere
esercitato,  a  pena  di  decadenza,  entro  otto  giorni dall'ultima
proclamazione;  ne'  sarebbe  possibile,  ai  fini  di una differente
interpretazione,  instaurare  una  correlazione con l'art. 22, ultimo
comma,  della stessa legge, nel senso di far decorrere il termine per
l'opzione   dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  candidato,
dell'attestato  individuale  di proclamazione. Secondo il rimettente,
infatti,  cio'  comporterebbe «una modifica sostanziale dell'art. 41,
primo  comma,  il  quale  da una parte non richiama l'art. 22, ultimo
comma  (che ha il fine del tutto diverso di permettere ad ogni eletto
di  documentare  il  proprio  status), e dall'altra intende collegare
chiaramente   la  decorrenza  del  termine  all'ultima  proclamazione
intervenuta»  (spettando, poi, al Parlamento europeo di verificare la
legittimita'  del  mandato  dei neo-eletti, in base alle disposizioni
dell'Atto del 20 settembre 1976 e successive modificazioni, approvato
e  reso  esecutivo  in  Italia  con la legge 6 aprile 1977, n. 150, e
successive  modificazioni), «a prescindere da qualsiasi comunicazione
da  parte  dell'Ufficio  ed, in particolare, senza alcun collegamento
con   l'invio   da  parte  dell'Ufficio  elettorale  circoscrizionale
dell'attestato ai rappresentanti proclamati eletti».
    Sul   piano   della  non  manifesta  infondatezza,  il  Tribunale
rimettente  rileva,  anzitutto,  la  «intrinseca  irragionevolezza  o
irrazionalita', in violazione dell'art. 3 Cost.», dell'art. 41, primo
comma,  della  legge n. 18 del 1979, laddove «ricollega il decorso di
un  brevissimo  termine perentorio alla circostanza puramente casuale
che  il  candidato  venga  a  sapere tempestivamente la data in cui i
singoli  uffici  circoscrizionali  abbiano  deciso  di  riunirsi  per
procedere alla proclamazione degli eletti»; con la conseguenza che il
termine  inizia  a  decorrere  a  prescindere  dalla  circostanza che
l'interessato   sia  o  meno  a  conoscenza  dell'evento  -  l'ultima
proclamazione - cui la legge ricollega il decorso medesimo e, quindi,
con  il  rischio di vanificare l'effettivita' del diritto di opzione,
«il  quale  a  sua volta deriva pur sempre dal diritto inviolabile di
elettorato  passivo  di  cui  all'art. 51  Cost.»;  effettivita'  che
sarebbe,   invece,  assicurata  se  la  decorrenza  del  termine  per
l'opzione   fosse   stabilita   con  riferimento  alla  comunicazione
personale  delle proclamazioni, ovvero alla ricezione degli attestati
di elezione.
    Il   rimettente  evoca,  inoltre,  «la  sospetta  violazione  del
principio  di  buon  andamento  ed  imparzialita'  di cui all'art. 97
Cost.,  dal  momento che solo assicurando in concreto l'esercizio del
diritto  di  opzione,  ad  esempio  facendo  decorrere  il termine di
opzione  non  dalla  proclamazione ma dall'invio con sollecitudine da
parte   dell'Ufficio   elettorale   circoscrizionale  del  menzionato
attestato,   potrebbe  essere  garantita  una  regolare  composizione
dell'organo elettivo».
    Infine,  sempre  con riferimento all'art. 97 Cost., il rimettente
osserva  che  sarebbe contraddetto «senza adeguata giustificazione il
principio generale di cui all'art. 21-bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 241,  introdotto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15,
secondo  cui  «il  provvedimento limitativo della sfera giuridica dei
privati  acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con
la  comunicazione  allo  stesso  effettuata»;  principio  che  doveva
ritenersi  gia' insito nell'ordinamento, come del resto e' desumibile
dall'art. 21  della  legge  6 dicembre  1971,  n. 1034,  sia pure con
riferimento  al  termine  di  decorrenza  del  ricorso  al  tribunale
amministrativo  regionale  per  i  soggetti  direttamente contemplati
nell'atto  ritenuto  lesivo  (v.  in precedenza artt. 1 e 2 del regio
decreto 17 agosto 1907, n. 642)».
    Nell'atto di costituzione, la difesa della parte privata osserva,
in  primo  luogo,  che  l'art. 41, primo comma, della legge n. 18 del
1979  e' affetto da intrinseca irragionevolezza e contrasta, percio',
con  l'art. 3  Cost.,  laddove  consente che «la conoscenza (rectius:
conoscibilita)» del dies a quo per l'esercizio del diritto di opzione
«dipenda   (non  gia'  da  una  comunicazione  ad  hoc  bensi)  dalla
circostanza,  puramente  fortuita e casuale, che il candidato in piu'
circoscrizioni  venga  a  sapere  in  che  giorno  i  singoli  uffici
circoscrizionali  lo proclamano eletto (e, soprattutto, in che giorno
avviene  l'ultima  proclamazione)».  Aggiunge  che la disposizione e'
affetta  da irragionevolezza e incoerenza, ulteriormente contrastando
con  l'art. 3 Cost., «nella misura in cui non ancora espressamente il
decorso   del   dies   a  quo  (per  l'esercizio  dell'opzione)  alla
comunicazione  recante  l'attestato  dell'intervenuta proclamazione»,
prescritta dall'art. 22, ultimo comma, della legge n. 18 del 1979, ma
effettuata,  nelle  elezioni  del 2004, con «bizzarre e differenziate
modalita»  dalle  segreterie  degli uffici circoscrizionali; donde la
necessita'  che  l'obbligo  predetto  sia  assolto  non gia' con «una
comunicazione  purchessia»,  ma  mediante  «una comunicazione che sia
tale   da   garantire   la   conoscibilita'  legale  dell'intervenuta
proclamazione».
    La  difesa privata ribadisce, poi, che la necessita' di garantire
la piu' rapida costituzione del Parlamento europeo impone di ritenere
che   solo  una  data  certa  dalla  quale  decorra  il  termine  per
l'esercizio   del   diritto   di  opzione,  unitamente  alla  massima
sollecitudine degli uffici elettorali circoscrizionali nel comunicare
le  avvenute  proclamazioni,  eliminerebbe  il palese contrasto della
norma  «per  un  verso  con  il  principio del buon andamento sancito
dall'art. 97  Cost.  e, per altro verso, con il diritto di elettorato
passivo  di cui all'art. 51 Cost.»; con la conseguenza che «solamente
se  l'ordinamento assicura una effettiva tutela al diritto di optare,
si  riesce  altresi'  -  e nel contempo - a perseguire l'obiettivo di
garantire  una regolare e celere costituzione dell'organo elettivo: e
viceversa».
    Essa  ritiene,  infine,  che  l'art. 41, primo comma, della legge
n. 18  del  1979 sia incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3,
51  e  97 Cost., «nella misura in cui non prevede che il titolare del
diritto  di opzione possa essere rimesso in termini allorquando venga
inequivocabilmente indotto in errore - quanto alla individuazione del
dies a quo - dalle stesse segreterie degli uffici circoscrizionali».

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Consiglio  di  Stato solleva questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della
legge  21 gennaio  (recte:  24  gennaio)  1979,  n. 18  (Elezione dei
rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento europeo), come modificata
dalla legge 27 marzo 2004, n. 78 (che ha mutato anche il titolo della
legge n. 18 del 1979 in quello di «Elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia»), per violazione degli artt. 3, 51 e 97
della Costituzione.
    A  norma  della  prima  disposizione, «[i]l candidato che risulta
eletto  in piu' circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale
nazionale,   entro   otto  giorni  dall'ultima  proclamazione,  quale
circoscrizione  sceglie.  Mancando  l'opzione,  l'Ufficio  elettorale
nazionale  supplisce  mediante  sorteggio».  La  seconda disposizione
prescrive  che  ogni  Ufficio  elettorale circoscrizionale, dopo aver
proclamato  eletti  i  candidati  nei  limiti  dei  seggi (comunicati
dall'Ufficio   elettorale  nazionale)  ai  quali  ciascuna  lista  ha
diritto, «invia (...) attestato ai candidati proclamati eletti».
    Le  due  disposizioni  prevedono,  dunque,  distintamente e senza
alcun  collegamento  fra  loro,  che il termine per l'opzione decorre
dall'ultima  proclamazione  ad opera di un ufficio circoscrizionale e
che  ciascuno  di  tali  uffici  e' tenuto ad inviare l'«attestato di
elezione»  ai  candidati proclamati eletti. Secondo il giudice a quo,
la    prima    disposizione    violerebbe    l'art. 3   Cost.,   data
l'irragionevolezza  e l'irrazionalita' di far decorrere il termine di
otto  giorni per l'esercizio del diritto di opzione - che «deriva pur
sempre   dal   diritto  inviolabile  di  elettorato  passivo  di  cui
all'art. 51  Cost.» - da un evento, l'ultima proclamazione, del quale
il  candidato  puo' non aver acquisito una personale conoscenza, come
invece  avverrebbe  se  la decorrenza del termine fosse stabilita con
riferimento alla data di ricezione di un'apposita comunicazione.
    La  questione  e'  senz'altro  rilevante  nel giudizio a quo, dal
momento  che l'interessato ha esercitato l'opzione cinque giorni dopo
la  scadenza  del  termine  previsto dalla legge e che, in ragione di
cio',  l'Ufficio  elettorale  nazionale ha proceduto al sorteggio per
ascrivere  l'elezione  del  candidato ad una delle due circoscrizioni
nelle quali era stato proclamato eletto.
    2. - E' opportuno premettere il quadro normativo di riferimento.
    Nel   sistema  di  elezione  dei  rappresentanti  dell'Italia  al
Parlamento  europeo,  e'  consentito  a  ciascun  avente  diritto  di
candidarsi  in una o in piu' circoscrizioni, salvo, nel secondo caso,
l'obbligo  di  specificare, nella dichiarazione di accettazione della
candidatura    (che    viene    presentata   all'ufficio   elettorale
circoscrizionale  unitamente  alla  lista  dei  candidati),  le altre
circoscrizioni  in  cui  pure  ha  accettato  di candidarsi (art. 12,
settimo comma, della legge n. 18 del 1979). Esaurite le proclamazioni
ad  opera  degli  uffici  circoscrizionali,  il candidato che risulta
eletto  in piu' circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale
nazionale,   entro   otto  giorni  dall'ultima  proclamazione,  quale
circoscrizione  sceglie;  mancando  tale scelta, l'Ufficio elettorale
nazionale   «supplisce»   mediante   sorteggio   a   individuare   la
circoscrizione  cui  va  ascritta  l'elezione;  quindi, il presidente
dell'Ufficio  elettorale  nazionale  provvede a proclamare «eletto in
surrogazione»  il  candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto
nella   lista   della  circoscrizione  che  non  e'  stata  scelta  o
sorteggiata (art. 41, primo comma, della legge n. 18 del 1979).
    Si   tratta   di  un  meccanismo  che  risponde  all'esigenza  di
concludere  in  ambito nazionale - secondo quanto prescrive l'art. 7,
secondo  comma,  della  legge  6 aprile 1977, n. 150 (Approvazione ed
esecuzione   dell'atto   relativo   all'elezione  dei  rappresentanti
nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il
20 settembre  1976,  allegato  alla  decisione  del  consiglio  delle
comunita'   europee,   adottata  a  Bruxelles  in  pari  data)  -  il
procedimento  per  l'elezione  dei  «membri  del  Parlamento  europeo
spettanti   all'Italia»,  essendo  poi  riservato  al  Parlamento  di
verificare  «i  poteri  dei rappresentanti», sulla base dei risultati
ufficialmente   proclamati  dagli  Stati  membri  e  decidendo  sulle
contestazioni  direttamente fondate sull'«atto» relativo all'elezione
dei  componenti  dell'assemblea  (reso  esecutivo  dall'Italia con la
menzionata  legge  n. 150  del  1977).  Sempre in ambito nazionale e'
previsto  che  siano risolte le controversie sulle incompatibilita' e
sulle  ineleggibilita' degli eletti e quelle in materia di operazioni
elettorali  (art. 42  e  seguenti  della  legge  n. 18  del  1979). I
provvedimenti  assunti  dall'Ufficio  elettorale  nazionale all'esito
delle  une  e  delle  altre sono comunicati dallo stesso Ufficio alla
segreteria  del  Parlamento europeo (art. 46 della citata legge n. 18
del  1979); la sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati
con  coloro  che  hanno  diritto  di esserlo e' comunicata anche agli
interessati (art. 46, secondo comma).
    In   vista   della   piu'   sollecita   costituzione  dell'organo
rappresentativo e', infine, stabilito che il diritto di opzione venga
esercitato entro un breve termine di decadenza, che la legge fissa in
otto giorni dall'ultima proclamazione. Peraltro, il giudice a quo non
dubita  della  ragionevolezza  di  questo  termine,  quanto della sua
decorrenza da un evento - l'ultima proclamazione, appunto - del quale
il  candidato  non  acquisisce  la  conoscenza  legale attraverso una
comunicazione  (che  puo' anch'essere l'attestato di elezione) di cui
sia certa la data di ricezione, in modo che da questa data decorra il
termine per esercitare il diritto di opzione.
    3. - La questione e' fondata.
    3.1.  -  Il  diritto di optare per una delle circoscrizioni nelle
quali  il  candidato  e'  risultato  eletto  costituisce  il modo per
consentirgli  di  instaurare  uno  specifico  legame,  in  termini di
rappresentanza  politica,  con il corpo degli elettori appartenenti a
un  determinato collegio ed e' esplicazione del diritto di elettorato
passivo,  garantito  a  tutti  i cittadini dall'art. 51, primo comma,
Cost.
    Il  procedimento per l'elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti  all'Italia,  culminante  nell'atto  di  proclamazione  dei
candidati  eletti,  e'  configurato  dalla legge come un procedimento
amministrativo,  benche'  ad esso presiedano uffici costituiti presso
organi giurisdizionali.
    3.2.  -  La  pubblicita'  dell'azione  amministrativa ha assunto,
specie  dopo  l'entrata  in  vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di  accesso  ai  documenti amministrativi), il valore di un principio
generale,  che  attua  sia i canoni costituzionali di imparzialita' e
buon  andamento  dell'amministrazione  (art. 97, primo comma, Cost.),
sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il
diritto  di difesa nei confronti dell'amministrazione (artt. 24 e 113
Cost.).
    Tra  i «criteri» dell'azione amministrativa, l'art. 1 della legge
contempla,  infatti, espressamente (accanto a quelli di economicita',
di efficacia e di trasparenza) la pubblicita', mentre le disposizioni
contenute  nel  capo V  della  medesima  legge ne disciplinano taluni
aspetti  applicativi,  quale,  in primo luogo, l'accesso ai documenti
amministrativi (art. 22 e seguenti).
    3.3.  -  Manifestazione  fra  le  piu'  rilevanti della regola di
pubblicita'   e'   l'obbligo   di   comunicazione  dei  provvedimenti
amministrativi,  oggi sancito dall'art. 21-bis della legge n. 241 del
1990, introdotto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, il
quale   stabilisce  che  «il  provvedimento  limitativo  della  sfera
giuridica  dei  privati  acquista  efficacia nei confronti di ciascun
destinatario  con  la  comunicazione  allo stesso effettuata». Questa
norma  non  e'  applicabile al caso in esame, in quanto successiva ai
fatti  di  cui  e' causa; tuttavia, essa ha reso esplicita una regola
desumibile  dal  testo  originario della citata legge n. 241 del 1990
(l'obbligo di concludere il procedimento, entro un termine stabilito,
con un «provvedimento espresso»).
    3.4.  - Infine, la pubblicita' del procedimento amministrativo e'
un  principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei;
principio   stabilito,   tra   l'altro,  dall'art. 253  del  Trattato
istitutivo   delle   comunita'   europee,  che  impone  l'obbligo  di
motivazione  degli atti comunitari (sentenza della Corte di giustizia
delle comunita' europee del 2 aprile 1998 in causa C-367/95).
    3.5.  -  Con specifico riguardo al procedimento elettorale, e' da
escludere  che l'obbligo di comunicazione possa essere sostituito, ai
fini  della  conoscenza del dies a quo per l'esercizio del diritto di
opzione,  dall'informazione  proveniente  dai rappresentanti di lista
(eventualmente)  presenti  alle  operazioni  elettorali.  Questi  non
soddisfano, infatti, l'esigenza che l'eletto acquisisca la conoscenza
legale  della  sua  proclamazione. I rappresentanti di lista hanno il
compito  di  vigilare,  nell'interesse  delle  liste e dei candidati,
sulla  regolarita'  delle  operazioni elettorali, onde effettivamente
«si  presume che il candidato appartenente al gruppo possa rivolgersi
[ad essi] per attingere notizie circa la correttezza delle operazioni
di  scrutinio e della relativa verbalizzazione» (ordinanza n. 386 del
2000).  Ma  questa e' funzione diversa, tanto da essere distintamente
regolata,  da  quella  cui  assolve  la  comunicazione  dell'avvenuta
elezione  e  l'invio  del  relativo  attestato;  ne',  del  resto,  i
rappresentanti  di  lista  presso  ciascuna circoscrizione elettorale
sono  in grado di conoscere in quale data il candidato eletto in piu'
circoscrizioni abbia avuto notizia dell'ultima proclamazione.
    3.6.  - Risulta, cosi', evidente l'irragionevolezza di un sistema
nel  quale  la  legge  prevede  la  comunicazione della proclamazione
all'interessato  mediante apposito «attestato», ma, poi, fa decorrere
dalla  stessa  data  di  proclamazione  i termini per l'esercizio del
diritto  di  opzione.  Solo  la comunicazione dell'attestato impegna,
infatti,  l'eletto  ad  attivarsi per giungere a formare, nel termine
stabilito  dalla  legge,  la sua volonta' in ordine all'interesse che
l'ordinamento gli riconosce.
    Considerato  che  la  proclamazione  e'  comunicata  al candidato
mediante   l'invio   dell'attestato   di  elezione,  il  termine  per
l'esercizio dell'opzione deve decorrere dalla data in cui il soggetto
proclamato   eletto   in   piu'   circoscrizioni  abbia  ricevuto  la
comunicazione  dell'ultima  proclamazione, quale risulta dal relativo
attestato;  comunicazione da effettuarsi, secondo le regole generali,
a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile.
    L'esigenza di una sollecita costituzione dell'organo elettivo non
e'  inficiata  dall'eventualita'  che  le opzioni avvengano oltre gli
otto  giorni dalla proclamazione, previsti dall'art. 41, primo comma,
della  legge n. 18 del 1979. Basti dire che la medesima legge concede
agli  eletti,  titolari  di  cariche  elettive  o  di  governo  nelle
amministrazioni  regionali  e  locali, trenta giorni per risolvere le
situazioni  di  incompatibilita'  (art. 6, secondo comma, della legge
n. 18 del 1979) e che, contro gli atti di proclamazione degli eletti,
e'  ammessa  l'azione  popolare  nel  termine  di trenta giorni dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'elenco  dei candidati
proclamati  eletti  (art. 42,  secondo  comma,  della legge n. 18 del
1979).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  degli artt. 41, primo
comma,  e  22,  ultimo  comma,  della  legge  24 gennaio  1979, n. 18
(Elezione  dei  membri  del Parlamento europeo spettanti all'Italia),
come  modificata  dalla  legge  27 marzo  2004,  n. 78  (Disposizioni
concernenti  i  membri  del  Parlamento  europeo eletti in Italia, in
attuazione  della  decisione 2002/772/CE, del Consiglio), nella parte
in  cui  non  prevedono che il termine per l'esercizio del diritto di
opzione  del  candidato  proclamato  eletto  in  piu'  circoscrizioni
decorra  dalla  data  della  comunicazione dell'ultima proclamazione,
quale risulta dal relativo attestato.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
                        Il Presidente: Marini
                        Il redattore: Cassese
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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