N. 115 ORDINANZA 8 - 17 marzo 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Responsabilita'  civile  -  Assicurazione  obbligatoria  per  i danni
  derivanti  dalla  circolazione  di  veicoli  a  motore  e natanti -
  Obbligo  del  danneggiato di trasmettere all'assicuratore entro tre
  mesi la fattura relativa alla riparazione o alla rottamazione, pena
  la  restituzione  dell'importo  liquidato  - Denunciata lesione del
  diritto  di  proprieta'  sulle  somme  acquisite, irragionevolezza,
  disparita'   di   trattamento   in  relazione  alle  modalita'  del
  risarcimento,  lesione  del  diritto  di  difesa  del danneggiato -
  Sopravvenuta  abrogazione  della  norma  censurata  e mutamento del
  quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 23, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41 e 42.
(GU n.12 del 22-3-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2,
della   legge   12 dicembre   2002,   n. 273   (Misure  per  favorire
l'iniziativa  privata  e lo sviluppo della concorrenza), che aggiunge
il  comma 9  all'art. 3  del  decreto-legge  23 dicembre 1976, n. 857
(Modifica  della  disciplina  dell'assicurazione  obbligatoria  della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei  natanti),  convertito,  con  modificazioni,  in legge
26 febbraio  1977, n. 39, promosso con ordinanza del 21 febbraio 2005
dal  Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra s.p.a.
Mutuelles  Du  Mans  Italia  Assicurazioni e Riassicurazioni e Amodeo
Gaspare,  iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2005 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale,
dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Palermo, con ordinanza emessa il
21 febbraio    2005,   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 23,  comma 2, della legge 12 dicembre 2002,
n. 273  (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza),  che  ha  aggiunto  dopo l'ottavo comma dell'art. 3 del
decreto-legge  23 dicembre  1976,  n. 857  (Modifica della disciplina
dell'assicurazione    obbligatoria   della   responsabilita'   civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti),
convertito   dalla   legge  26 febbraio  1977,  n. 39,  e  modificato
dall'art. 5,  comma 1,  della legge 5 marzo 2001, n. 57, un comma del
seguente  tenore: «Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei
danni  subiti dal veicolo e' tenuto a trasmettere all'assicuratore la
fattura,  o  documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione
dei  danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui
il  danneggiato  non  ottemperi  a  tale  obbligo,  l'assicuratore ha
diritto  a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo
di  risarcimento  del  danno,  fatta  salva  la  disposizione  di cui
all'art. 642 cod. pen. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo
di   presentazione   della  fattura  e'  sostituito  dall'obbligo  di
presentazione     della    documentazione    attestante    l'avvenuta
rottamazione»;
        che  tale  norma  e' impugnata «nella parte in cui obbliga il
danneggiato  alla  riparazione  o  rottamazione  del  mezzo  ed  alla
consegna  all'assicuratore della relativa documentazione fiscale, nel
termine  assegnato, sotto comminatoria della restituzione delle somme
percepite  a  titolo di risarcimento e che costituiscono la reintegra
del patrimonio leso»;
        che l'ordinanza e' stata resa nel corso di un giudizio civile
proposto  da una societa' di assicurazioni per ottenere dal convenuto
danneggiato  la  restituzione  della  somma  liquidata  a  titolo  di
risarcimento  del  danno subito dalla sua autovettura a seguito di un
sinistro stradale;
        che  il  rimettente ritiene la questione rilevante perche' il
giudizio  verte  solo  sulla  sussistenza  o  meno  del  diritto alla
restituzione   della  somma  di  denaro,  in  ragione  della  mancata
presentazione  della documentazione fiscale richiesta dall'attrice ai
sensi della norma censurata;
        che,  quanto  alla  non manifesta infondatezza, il rimettente
osserva  che - nell'imporre un vincolo di destinazione (riparazione o
rottamazione  del mezzo) alle somme pagate dall'assicuratore a titolo
di risarcimento per responsabilita' civile automobilistica - la norma
censurata contrasta con gli artt. 42 e 41 della Costituzione, poiche'
lede  il  diritto  di  proprieta'  del soggetto sulle somme di denaro
acquisite  a  seguito  della  liquidazione  del danno da circolazione
stradale  ed  il  diritto  di goderne in modo pieno ed esclusivo; con
l'art. 24 Cost., poiche' non distingue le varie voci risarcitorie che
reintegrano  il  danneggiato  nel  suo  patrimonio  per effetto della
lesione   subita,  ne'  fa  carico  all'assicuratore  di  specificare
l'imputazione  di  pagamento  per  le  somme  che corrisponde in sede
stragiudiziale;  con  l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparita'
di    trattamento   tra   il   danneggiato   risarcito   dall'impresa
assicuratrice  in  sede  stragiudiziale e qualsiasi altro danneggiato
che  ottiene  il  risarcimento a seguito di un giudizio di cognizione
innanzi    l'autorita'    giudiziaria;    e    per   la   conseguente
irragionevolezza   della   norma  che  disattende  lo  spirito  della
legislazione sulla responsabilita' civile automobilistica, protesa ad
incentivare la possibilita' di una composizione bonaria della lite;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, e' intervenuto ed ha
concluso   per   la   manifesta   infondatezza  della  questione  con
riferimento a tutti i parametri evocati.
    Considerato   che,   dopo  la  proposizione  della  questione  di
legittimita'    costituzionale,   la   norma   impugnata   e'   stata
espressamente    abrogata   dall'art. 354,   comma 1,   del   decreto
legislativo  7 settembre  2005,  n. 209  (Codice  delle assicurazioni
private);  e che altrettanto espressamente e' stato abrogato l'intero
testo  del  decreto-legge  n. 857  del  1976,  nel  cui  ambito (dopo
l'ottavo  comma  dell'art. 3)  la  norma  impugnata aveva inserito il
comma in esame;
        che  la  stessa sorte e' toccata a tutte le leggi concernenti
le  attivita'  assicurative  private, ivi comprese quelle riguardanti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni
derivanti  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fra
cui la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
        che  - oltre a tali abrogazioni espresse contenute nel citato
comma 1 - il medesimo art. 354 stabilisce al comma 3 che «E' abrogata
ogni  altra  disposizione  incompatibile  con  il presente codice. Il
rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da
altre  norme  si  intende  fatto alle corrispondenti disposizioni del
presente  codice  e  dei provvedimenti ivi previsti»; e al successivo
comma 4  prevede  che  «Le  disposizioni  di  cui al comma 1 e quelle
emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano ad
essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in
vigore  dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle
corrispondenti  materie  e comunque non oltre il termine previsto dal
comma 2  dell'art. 355»,  ossia entro ventiquattro mesi dal 1 gennaio
2006,  data  di  entrata  in vigore del medesimo codice (ai sensi del
comma 1 dell'art. 355);
        che  pertanto  -  abrogata la norma impugnata a decorrere dal
1° gennaio  2006  -  spetta  al  giudice  rimettente  valutare la sua
ultrattivita', e quindi la sua perdurante applicabilita' nel giudizio
a quo, anche in termini di compatibilita' con la vigente procedura di
risarcimento   stragiudiziale   da   danno  regolata  in  particolare
dall'art. 148 del nuovo Codice delle assicurazioni private, nel quale
non  e'  previsto  un  obbligo del danneggiato analogo a quello della
norma impugnata;
        che  e'  dunque  necessario restituire gli atti al rimettente
per  una  nuova  valutazione  della  rilevanza  e della non manifesta
infondatezza  della  questione,  alla luce dell'intervenuto mutamento
del quadro normativo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
                   Il Presidente e redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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