N. 146 ORDINANZA 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Alimenti  e  bevande  -  Disciplina igienica della produzione e della
  vendita  -  Svolgimento  di  controanalisi dei campioni prelevati o
  revisione  di  analisi - Richiesta subordinata al versamento di una
  somma  di denaro - Denunciato ostacolo all'esercizio del diritto di
  difesa  e  disparita'  di  trattamento in base al reddito - Carente
  descrizione  della fattispecie concreta e difetto di motivazione in
  ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.15 del 12-4-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
30 aprile  1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e
262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita  delle  sostanze  alimentari  e  delle bevande), promosso con
ordinanza   del   7 luglio  2005  dal  Tribunale  di  Trani,  sezione
distaccata  di Ruvo di Puglia, nel procedimento penale a carico di T.
F., iscritta al n. 550 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 46,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2006 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
    Ritenuto che il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di
Puglia,  con  ordinanza  emessa  il  7 luglio  2005  nel  corso di un
procedimento  penale  a  carico  di persona imputata dei reati di cui
agli  artt. 81, 515 del codice penale e all'art. 5, lettera a), della
legge  30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247,
250  e  262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione
e  della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e  delle bevande), ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  24 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1  della legge
30 aprile  1962,  n. 283, «nella parte in cui prevede il pagamento di
una  somma  per  lo  svolgimento di controanalisi dei campioni ovvero
della revisione prevista ex art. 1, commi 3, 4 legge n. 283/62»;
        che,  ai  sensi  dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 283
del  1962,  l'interessato,  entro  quindici  giorni  dalla data della
comunicazione  del  risultato  sfavorevole  dell'analisi dei campioni
prelevati  dall'autorita'  sanitaria,  puo' presentare istanza per la
revisione  a  cura  dell'Istituto  superiore  di  sanita',  unendo la
ricevuta  del  versamento presso la Tesoreria provinciale della somma
indicata nel regolamento per ogni singola voce;
        che,  secondo  il rimettente, la norma, imponendo l'anzidetto
onere,  ostacolerebbe l'esercizio del diritto di difesa di coloro che
non  hanno  disponibilita'  economiche  adeguate,  e,  per  tale via,
determinerebbe  una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra
soggetti  abbienti  e  soggetti  non  abbienti,  con violazione degli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
        che  il  giudice  a  quo  - dopo aver richiamato quale «punto
decisivo»  la  sentenza  n. 434  del  1990,  con  cui questa Corte ha
dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 2,
della  legge  n. 283  del  1962,  nella  parte  in  cui non prevedeva
l'obbligo  di avviso all'interessato dell'inizio delle operazioni nei
casi   di  analisi  su  campioni  prelevati  da  sostanze  alimentari
deteriorabili,  non  suscettibili  di  ripetizione  -  afferma di non
essere  in  grado  di  sapere, «in base alla conoscenza processuale e
tecnico-scientifica,  legata allo stato procedurale», se nella specie
si tratti di campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili,
con conseguente obbligo del preavviso dell'inizio delle operazioni di
analisi,   o   se,   viceversa,  le  sostanze  alimentari  siano  non
deteriorabili, con possibilita' di revisione.
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
investe  l'art. 1  della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli
articoli 242,  243,  247,  250  e  262  del  testo  unico delle leggi
sanitarie  approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934,  n. 1265:
Disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari  e  delle  bevande),  nella  parte  in  cui  subordina  al
versamento   di  una  somma  di  danaro  l'esercizio  della  facolta'
dell'interessato  di  chiedere la revisione di analisi di campioni di
sostanze destinate all'alimentazione;
        che  il  giudice  del  Tribunale  di Trani, oltre ad omettere
qualsiasi   cenno   ai  fatti  oggetto  di  imputazione,  censura  la
disciplina  della revisione di analisi senza chiarire se, nel caso di
specie,  l'accertamento  fosse  materialmente  esperibile, in ragione
della non deteriorabilita' dei prodotti in ipotesi non regolamentari;
        che, anzi, il rimettente, asserendo di non essere in grado di
verificare, in base alla conoscenza legata allo stato procedurale, se
le  sostanze  in contestazione siano deteriorabili o meno, solleva il
dubbio   circa  l'applicabilita'  della  disposizione  impugnata  nel
giudizio principale;
        che,    dunque,   la   questione   deve   essere   dichiarata
manifestamente    inammissibile   per   carente   descrizione   della
fattispecie   concreta  e  difetto  di  motivazione  in  ordine  alla
rilevanza  (ex plurimis, ordinanze n. 472 del 2005, n. 426 del 1988 e
n. 192 del 1988).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962,
n. 283  (Modifica  degli  articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo
unico  delle  leggi  sanitarie  approvato con regio decreto 27 luglio
1934,  n. 1265:  Disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Trani, sezione
distaccata di Ruvo di Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
                        Il Presidente: Marini
                        Il redattore: Tesauro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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