N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2006

Ordinanza  emessa  il  18  gennaio  2006  dal  tribunale  di Roma nel
procedimento   civile   vertente   tra  Calascibetta  Michele  contro
Ministero dell'istruzione ed altri 3

Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale
  e di direttore generale - Prevista cessazione entro sessanta giorni
  dall'entrata  in  vigore  della  legge  (c.d.  "spoil system"), con
  efficacia  retroattiva  e  prevalenza anche su diverse disposizioni
  pattizie  e  di  contrattazione  collettiva - Incidenza sul diritto
  fondamentale  di  liberta'  ed  autonomia  negoziale  - Lesione del
  diritto al lavoro - Violazione del principio di tutela del lavoro -
  Incidenza  sui  principi  di  imparzialita'  e buon andamento della
  pubblica  amministrazione  -  Violazione del principio del servizio
  esclusivo alla Nazione dei pubblici impiegati.
- Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, comma 7.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98.
Subordinatamente:  Amministrazione  pubblica - Incarichi dirigenziali
  di livello generale e di direttore generale - Durata massima di tre
  anni - Questione ritenuta dal giudice rimettente rilevante «qualora
  si  dovesse  ritenere  che  in ogni caso, ripristinato il contratto
  originario,  esso  sarebbe comunque contra legem nella parte in cui
  prevede  una  durata superiore a quella massima legale stabilita in
  tre anni».
- Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98.
(GU n.16 del 19-4-2006 )
                        IL GIUDICE DEL LAVORO

    A scioglimento della riserva espressa all'udienza dell'11 gennaio
2006,  letti  gli  atti  ha  pronunciato la seguente ordinanza, nella
causa iscritta al n. 220017/03 promossa da: Calascibetta Michele;
    Contro   Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;  Presidenza  del  Consiglio dei ministri; Dipartimento della
funzione pubblica; Di Stefano Guido, controinteressato.
    Questo  giudice  con  ordinanza  emessa  l'11 maggio 2004, n. 674
ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento
all'art. 3,  comma  7, legge n. 145/2002 e, in subordine, all'art. 3,
comma  1, lett. b) legge n. 145/2002 per violazione degli artt. 1, 2,
3,  4,  35,  97  e  98  della  Costituzione  ha  sospeso  il giudizio
disponendo   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale;
    Con  ordinanza  depositata  il  25 ottobre 2005, n. 398, la Corte
costituzionale  ha  restituito  gli  atti  al giudice rimettente allo
scopo  di rivalutare le questioni di costituzionalita' sollevate alla
luce  dello  jus  superveniens ed in particolare dell'art. 14-sexies,
decreto-legge   30 giugno  2005,  n. 115,  inserito  dalla  legge  di
conversione  17 agosto 2005, n. 168, che, al comma 1, ha reintrodotto
per gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, d.lgs. n. 165/2001
una durata minima di tre anni e una durata massima di cinque anni.
    Per  espressa disposizione del citato art. 14-sexies, comma 2, la
nuova disciplina non si applica agli incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti
dei  relativi  dirigenti  per  effetto  dell'art. 3,  comma  7, legge
15 luglio 2002, n. 145.
    La  sopravvenuta  disciplina  di cui all'art. 14-sexies citato e'
totalmente   inapplicabile   alla   fattispecie  concreta  sottoposta
all'esame  del giudice in quanto l'incarico dirigenziale conferito al
dott. Cascibetta e' scaduto proprio per effetto dell'art. 3, comma 7,
legge n. 145/2002.
    Il  comma  1  dell'art. 14-sexies  citato,  pertanto,  pur avendo
modificato  una  delle norme impugnate ossia l'art. 3, comma 1, lett.
b) della legge n. 145/2002, non incide sul profilo di rilevanza della
questione  di costituzionalita' sollevata con riferimento all'art. 3,
comma 1, lett. b), legge n. 145/2002.
    L'inapplicabilita'  della disposizione di cui all'art. 14-sexies,
comma  1,  all'incarico  dirigenziale  del dott. Calascibetta neppure
incide  sui  profili  di  non  manifesta infondatezza delle questioni
riguardanti  sia  l'art. 3,  comma 1, lett. b) sia l'art. 3, comma 7,
legge  n. 145/2002  gia'  rilevati con l'ordinanza di rimessione alla
Corte.
    Il  rilevante  mutamento  del  complessivo  quadro  normativo  di
riferimento  al contrario conferma i dubbi di costituzionalita' delle
norme  impugnate  in  quanto  sottolinea  ancor  meglio la situazione
iniqua e viziata da incostituzionalita' in cui si e' trovato il dott.
Calascibetta  a  seguito  della  cessazione  ope legis ed ante tempus
dell'incarico dirigenziale.
    La  disciplina  sopravvenuta ha infatti ripristinato il principio
di  stabilita'  degli incarichi dirigenziali, venuto meno per effetto
dell'art. 3, comma 1, lett. b), legge n. 145/2002 che aveva eliminato
la  durata minima biennale e diminuito la durata massima in tre anni,
prevedendo  che  l'incarico  non puo' essere inferiore a tre anni ne'
eccedere il termine di cinque anni.
    Il  principio  di stabilita' degli incarichi introdotto dall'art.
14-sexies,  comma  1,  citato,  rende pertanto ancora piu' evidenti i
profili  di  incostituzionalita'  sottoposti all'esame della Corte in
relazione   alle  norme  e  ai  profili  indicati  nell'ordinanza  di
rimessione  rafforzando  il  giudizio gia' espresso proprio in merito
alla  eliminazione  della  durata  minima  degli  incarichi  ad opera
dell'art. 3, comma 1, lett. b), legge n. 145/2002.
    Il   giudizio  di  non  manifesta  infondatezza  gia'  sottoposto
all'esame  della  Corte  con riferimento alla previsione legale della
cessazione   automatica   dell'incarico   dirigenziale   disposta   a
prescindere  da  ogni  valutazione delle attitudini e della capacita'
professionale nonche' del raggiungimento degli obiettivi prefissati e
dei risultati ottenuti deve pertanto essere integralmente riproposto.
    Come  gia' affermato nell'ordinanza di rimessione la declaratoria
di   incostituzionalita'   delle  norme  impugnate  consentirebbe  il
ripristino in capo al dott. Calascibetta dell'incarico dirigenziale a
suo  tempo  affidatogli e cessato ex lege fino alla naturale scadenza
(originariamente  fissata  in  un  quinquennio) ponendo cosi' rimedio
alla  situazione  del  tutto  singolare  ed ingiustificata venutasi a
creare  con  l'entrata  in  vigore  dell'art.  3,  commi 1 e 7, legge
n. 145/2002 ed oggi amplificata dalla reintroduzione del principio di
stabilita'  degli  incarichi  dirigenziali  di cui all'art. 14-sexies
piu'  volte  citato che ha peraltro ripristinato la durata massima di
cinque anni per gli incarichi di direzione generale.
                              P. Q. M.
    Ritenendosi rilevante e non manifestamente infondata la questione
di   legittimita'   costituzionale   sollevata   dal  ricorrente  con
riferimento  all'art.  3, comma 7, legge n. 145/2002 e, in subordine,
all'art. 3, comma 1, lett. d), legge n. 145/2002 per violazione degli
artt. 1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98 della Costituzione cosi' provvede:
        1) Sospende il giudizio;
        2)  Dispone  l'immediata  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale;
        3)  Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza
sia  notificata  alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Roma, addi' 18 gennaio 2006
                          Il giudice: Orru'
06C0329