N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2006
Ordinanza emessa il 18 gennaio 2006 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Calascibetta Michele contro Ministero dell'istruzione ed altri 3 Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Prevista cessazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (c.d. "spoil system"), con efficacia retroattiva e prevalenza anche su diverse disposizioni pattizie e di contrattazione collettiva - Incidenza sul diritto fondamentale di liberta' ed autonomia negoziale - Lesione del diritto al lavoro - Violazione del principio di tutela del lavoro - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio del servizio esclusivo alla Nazione dei pubblici impiegati. - Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, comma 7. - Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98. Subordinatamente: Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Durata massima di tre anni - Questione ritenuta dal giudice rimettente rilevante «qualora si dovesse ritenere che in ogni caso, ripristinato il contratto originario, esso sarebbe comunque contra legem nella parte in cui prevede una durata superiore a quella massima legale stabilita in tre anni». - Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, comma 1, lett. b). - Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98.(GU n.16 del 19-4-2006 )
IL GIUDICE DEL LAVORO A scioglimento della riserva espressa all'udienza dell'11 gennaio 2006, letti gli atti ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa iscritta al n. 220017/03 promossa da: Calascibetta Michele; Contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Presidenza del Consiglio dei ministri; Dipartimento della funzione pubblica; Di Stefano Guido, controinteressato. Questo giudice con ordinanza emessa l'11 maggio 2004, n. 674 ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento all'art. 3, comma 7, legge n. 145/2002 e, in subordine, all'art. 3, comma 1, lett. b) legge n. 145/2002 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98 della Costituzione ha sospeso il giudizio disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Con ordinanza depositata il 25 ottobre 2005, n. 398, la Corte costituzionale ha restituito gli atti al giudice rimettente allo scopo di rivalutare le questioni di costituzionalita' sollevate alla luce dello jus superveniens ed in particolare dell'art. 14-sexies, decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, inserito dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, che, al comma 1, ha reintrodotto per gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, d.lgs. n. 165/2001 una durata minima di tre anni e una durata massima di cinque anni. Per espressa disposizione del citato art. 14-sexies, comma 2, la nuova disciplina non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'art. 3, comma 7, legge 15 luglio 2002, n. 145. La sopravvenuta disciplina di cui all'art. 14-sexies citato e' totalmente inapplicabile alla fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice in quanto l'incarico dirigenziale conferito al dott. Cascibetta e' scaduto proprio per effetto dell'art. 3, comma 7, legge n. 145/2002. Il comma 1 dell'art. 14-sexies citato, pertanto, pur avendo modificato una delle norme impugnate ossia l'art. 3, comma 1, lett. b) della legge n. 145/2002, non incide sul profilo di rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata con riferimento all'art. 3, comma 1, lett. b), legge n. 145/2002. L'inapplicabilita' della disposizione di cui all'art. 14-sexies, comma 1, all'incarico dirigenziale del dott. Calascibetta neppure incide sui profili di non manifesta infondatezza delle questioni riguardanti sia l'art. 3, comma 1, lett. b) sia l'art. 3, comma 7, legge n. 145/2002 gia' rilevati con l'ordinanza di rimessione alla Corte. Il rilevante mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento al contrario conferma i dubbi di costituzionalita' delle norme impugnate in quanto sottolinea ancor meglio la situazione iniqua e viziata da incostituzionalita' in cui si e' trovato il dott. Calascibetta a seguito della cessazione ope legis ed ante tempus dell'incarico dirigenziale. La disciplina sopravvenuta ha infatti ripristinato il principio di stabilita' degli incarichi dirigenziali, venuto meno per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. b), legge n. 145/2002 che aveva eliminato la durata minima biennale e diminuito la durata massima in tre anni, prevedendo che l'incarico non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Il principio di stabilita' degli incarichi introdotto dall'art. 14-sexies, comma 1, citato, rende pertanto ancora piu' evidenti i profili di incostituzionalita' sottoposti all'esame della Corte in relazione alle norme e ai profili indicati nell'ordinanza di rimessione rafforzando il giudizio gia' espresso proprio in merito alla eliminazione della durata minima degli incarichi ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. b), legge n. 145/2002. Il giudizio di non manifesta infondatezza gia' sottoposto all'esame della Corte con riferimento alla previsione legale della cessazione automatica dell'incarico dirigenziale disposta a prescindere da ogni valutazione delle attitudini e della capacita' professionale nonche' del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei risultati ottenuti deve pertanto essere integralmente riproposto. Come gia' affermato nell'ordinanza di rimessione la declaratoria di incostituzionalita' delle norme impugnate consentirebbe il ripristino in capo al dott. Calascibetta dell'incarico dirigenziale a suo tempo affidatogli e cessato ex lege fino alla naturale scadenza (originariamente fissata in un quinquennio) ponendo cosi' rimedio alla situazione del tutto singolare ed ingiustificata venutasi a creare con l'entrata in vigore dell'art. 3, commi 1 e 7, legge n. 145/2002 ed oggi amplificata dalla reintroduzione del principio di stabilita' degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 14-sexies piu' volte citato che ha peraltro ripristinato la durata massima di cinque anni per gli incarichi di direzione generale.
P. Q. M. Ritenendosi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento all'art. 3, comma 7, legge n. 145/2002 e, in subordine, all'art. 3, comma 1, lett. d), legge n. 145/2002 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98 della Costituzione cosi' provvede: 1) Sospende il giudizio; 2) Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 18 gennaio 2006 Il giudice: Orru' 06C0329