N. 159 ORDINANZA 5 - 14 aprile 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Imputato che ha eletto domicilio presso il difensore - Notificazione irrituale ma senza pregiudizio per l'effettiva conoscenza dell'atto - Applicazione della disciplina delle nullita' c.d. a regime intermedio anziche' delle nullita' relative - Denunciata irragionevolezza e lesione dei principi della speditezza, dell'economia e dell'efficienza del processo - Difetto di rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., artt. 179 e 180. - Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma.(GU n.16 del 19-4-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 179 e 180 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 15 marzo 2004 dalla Corte d'assise d'appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di C. D., iscritta al n. 660 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'assise d'appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione ed «ai principi pure costituzionalizzati della speditezza, dell'economia e dell'efficienza del processo», questioni di legittimita' costituzionale: a) in via principale, dell'art. 180 del codice di procedura penale; b) in via subordinata, dell'art. 179 del medesimo codice; c) ed in via ulteriormente subordinata, di entrambe le citate norme, nella parte in cui le stesse non prevedono che, nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore, le nullita' afferenti alla notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto il domicilio debbano essere eccepite nei tempi e nelle forme di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen; che l'ordinanza premette, in punto di fatto, che il difensore dell'imputato aveva eccepito - per la prima volta con i motivi di appello - la nullita' assoluta dell'udienza preliminare per nullita' della notificazione al proprio assistito del relativo decreto di fissazione, e la nullita' assoluta del processo, per nullita' della notificazione all'imputato medesimo del decreto che dispone il giudizio; che, a sostegno dell'eccezione, l'appellante aveva rilevato come, avendo l'imputato eletto domicilio presso il difensore, ambedue le anzidette notifiche fossero state eseguite mediante consegna al portiere dello stabile nel quale era ubicato lo studio legale: con omissione, tuttavia, delle formalita' previste dai commi 3 e 4 dell'art. 157 cod. proc. pen., e, in particolare, senza che l'ufficiale giudiziario avesse dato notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; che tale formalita' doveva ritenersi necessaria a fronte del fatto che il portiere, benche' qualificato nella relata di notifica come «addetto che cura la consegna», non apparteneva all'organico dello studio legale: donde - ad avviso della difesa - la nullita' assoluta ed insanabile delle notifiche in questione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; che, al riguardo, la Corte rimettente osserva come, all'esito della disposta rinnovazione parziale del dibattimento, non risultasse in effetti provato in modo adeguato un collegamento, sia pur saltuario, della persona che aveva ricevuto le due notificazioni con lo studio legale del difensore dell'imputato; che, nondimeno, entrambi gli atti erano stati comunque consegnati allo studio, come poteva desumersi sia dalla circostanza che il difensore - al quale l'avviso della fissazione dell'udienza preliminare era stato notificato con le medesime modalita' - fosse comparso in detta udienza, senza sollevare eccezioni in ordine alla notificazione a se' destinata; sia dalle dichiarazioni rese, in veste di testimone, dal portiere consegnatario; che si sarebbe, di conseguenza, al cospetto non gia' di un'omessa notifica, ma di una notifica eseguita in modo irregolare, integrativa, come tale, di una nullita' di ordine generale (ex art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.), diversa da quelle assolute - rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - di cui all'art. 179 cod. proc. pen.: e cio' in quanto - anche alla luce delle indicazioni ritraibili dalla relazione preliminare al codice di procedura penale - la fattispecie dell'omessa citazione dell'imputato, sanzionata dalla disposizione da ultimo citata, sarebbe configurabile nel solo caso in cui la notificazione non sia stata mai effettuata, e non anche quando la notificazione abbia invece portato, come nella specie, ad una conoscenza «non legale» dell'atto da parte del destinatario; che le nullita' denunciate dalla difesa resterebbero pertanto disciplinate dall'art. 180 cod. proc. pen.: prospettiva nella quale - mentre la nullita' concernente la notificazione dell'avviso per l'udienza preliminare risulterebbe tardivamente dedotta - sarebbe tempestiva l'eccezione di nullita' inerente alla notificazione del decreto che dispone il giudizio; sicche', in applicazione dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza impugnata andrebbe annullata, con rinvio degli atti al giudice di primo grado; che, cio' premesso, la Corte rimettente dubita, tuttavia, della legittimita' costituzionale del citato art. 180 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore, le nullita' afferenti alla notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto il domicilio debbano essere eccepite nei tempi e nelle forme di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. (ossia secondo le regole valevoli per le nullita' relative); che le modalita' delle notificazioni degli avvisi e delle citazioni all'imputato mirano a garantire la conoscenza legale della chiamata in giudizio del soggetto nei cui confronti viene esercitata l'azione penale, la quale rappresenta uno dei momenti essenziali per la costituzione di un «rituale ed efficace rapporto processuale» e, quindi, per l'esercizio del diritto di difesa; sicche' si giustificherebbe, in linea di principio, la previsione della possibilita' di eccepire l'irregolarita' della notifica nei tempi e nei modi di cui al citato art. 180, avendo il legislatore ritenuto, nell'esercizio della propria discrezionalita', che nel contrasto tra l'interesse all'efficienza, alla speditezza ed all'economia processuale, e quello alla rituale costituzione del rapporto processuale - ritualita' che, nella materia considerata, riguarderebbe peraltro solo l'aspetto della correttezza legale delle forme - debba essere privilegiato il secondo, almeno nei termini procedimentali posti dallo stesso art. 180; che tale assetto normativo si rivelerebbe tuttavia irrazionale - con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., assistendosi ad un trattamento identico di situazioni ben diverse - allorche' l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore, il quale e' destinatario di una propria ed autonoma notifica per il medesimo incombente; che a seguito di detta elezione di domicilio, difatti, l'irregolarita' viene immediatamente portata a conoscenza dello stesso difensore tecnico, e cioe' proprio di colui che e' nelle condizioni di eccepirla; che il difensore domiciliatario, d'altra parte, ha sempre - e, quindi, anche nel caso di notifica regolare - il preciso obbligo, «deontologico, contrattuale (e) procedimentale», di avvertire il proprio assistito della fissazione dell'incombente in relazione al quale ha ricevuto per suo conto la notifica: ne' potrebbe ipotizzarsi che egli ignori di essere stato designato come domiciliatario, giacche' tale circostanza risulta comunque con chiarezza dallo stesso decreto di citazione; che, a fronte di cio', il fatto che il difensore domiciliatario non sia tenuto ad eccepire i vizi della notificazione ricevuta per conto dell'imputato nei termini previsti dall'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. - il che basterebbe a garantire adeguatamente l'interesse alla regolarita' anche formale delle notificazioni in parola - ma possa invece farlo in quelli di cui all'art. 180 cod. proc. pen., si tradurrebbe in una soluzione normativa priva di valida ragione; che essa sacrificherebbe gravemente, infatti, i principi di ragionevole durata, efficienza, speditezza ed economia del processo, senza salvaguardare alcun apprezzabile interesse della parte, se non quello, eventuale e non costituzionalmente protetto, alla prescrizione dei reati; che si consentirebbero, in tal modo, manovre dilatorie, analoghe a quella avutasi nel giudizio a quo; il difensore domiciliatario - il quale abbia ricevuto la contestuale notificazione della propria citazione e sia altresi' consapevole delle irregolarita' che inficiano entrambe le notifiche ricevute - potrebbe infatti comparire (con l'effetto tra l'altro di sanare la nullita' che lo riguarda, ai sensi dell'art. 184, comma 1, cod. proc. pen.), senza pero' dedurre quella concernente il proprio assistito: facendo cosi' celebrare l'intero giudizio di primo grado, salvo poi proporre la questione con i motivi di appello; che, in via subordinata - nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che la nullita' della notificazione equivalga ad omissione della stessa, dando cosi' luogo ad una nullita' assoluta disciplinata dall'art. 179 cod. proc. pen. - il giudice a quo sottopone a scrutinio di costituzionalita' quest'ultima disposizione, rilevando come le argomentazioni svolte a dimostrazione della non manifesta infondatezza della questione sollevata in via principale valgano a fortiori qualora le irregolarita' di cui si discute integrassero una nullita' ancora piu' grave, rilevabile in ogni stato e grado del processo; che, da ultimo, ed in via ulteriormente subordinata - ove si reputasse che la sussunzione della fattispecie considerata nell'ambito dell'una o dell'altra categoria di nullita' resti affidata al giudice ordinario - la Corte rimettente denuncia l'illegittimita' costituzionale di entrambe le norme; che le questioni, gradatamente poste nei termini dianzi indicati, sarebbero altresi' rilevanti nel giudizio a quo, giacche' il loro accoglimento consentirebbe di evitare l'annullamento della sentenza impugnata e, dunque, di decidere l'appello nel merito; che nel giudizio di costituzionalita' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza e, comunque, manifestamente infondate. Considerato che la Corte d'assise d'appello di Venezia dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 180 codice procedura penale, nella parte in cui sottopone alla disciplina delle nullita' c.d. a regime intermedio - anziche' a quella prevista dall'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto alle nullita' relative - anche le nullita' concernenti le notificazioni o gli avvisi all'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore; che, in via subordinata - e per l'ipotesi in cui la fattispecie oggetto del giudizio a quo (attinente a citazione non omessa, ma notificata in modo irregolare, senza pregiudizio per l'effettiva conoscenza dell'atto) fosse ritenuta integrativa di una nullita' assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. - la Corte rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalita', in omologhi termini, quest'ultima disposizione; salvo a denunciare poi cumulativamente, in via di ulteriore subordine, entrambe le disposizioni, qualora la collocazione dell'anzidetta fattispecie nell'una o nell'altra categoria di nullita' fosse reputata di competenza del giudice ordinario; che la premessa ermeneutica posta a base della questione sollevata in via principale - relativa all'esigenza di distinguere, ai fini considerati, la citazione omessa dalla citazione irregolarmente notificata - risulta plausibile, avendo trovato l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza 7 gennaio 2005, n. 119) e della successiva giurisprudenza di legittimita'; che alla stregua di tale indirizzo interpretativo, difatti, la nullita' assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione dell'imputato sia stata radicalmente omessa, ovvero quando - essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte - essa risulti astrattamente o concretamente inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario; con la conseguenza che la notificazione irrituale, ma comunque atta a garantire l'anzidetta conoscenza, ricade nel novero delle nullita' c.d. a regime intermedio, di cui all'art. 180 cod. proc. pen; che, nella specie, il giudice a quo ha ampiamente argomentato riguardo al fatto che - ad onta dell'omissione dell'avviso dell'avvenuta notifica mediante lettera raccomandata, prescritto dall'art. 157, comma 3, cod. proc. pen. - la consegna dell'atto al portiere aveva comunque assicurato al difensore domiciliatario dell'imputato una effettiva e piena conoscenza dell'atto ricevuto per conto del suo assistito; che in questa prospettiva, tuttavia, l'affermazione della Corte rimettente circa la rilevanza della questione nel giudizio a quo - avuto riguardo all'eccezione di nullita' del decreto che dispone il giudizio, dedotta dal difensore dell'imputato per la prima volta con i motivi di appello - appare basata su un presupposto del tutto indimostrato; che, a mente dell'art. 180 cod. proc. pen., infatti, le nullita' c.d. a regime intermedio non possono essere piu' dedotte «dopo la deliberazione della sentenza di primo grado»: mentre solo per quelle che si sono verificate «nel giudizio» la preclusione si sposta al momento di «deliberazione della sentenza del grado successivo»; che, nell'assumere che l'anzidetta eccezione di nullita' della difesa sarebbe tempestiva ai sensi della disposizione ora citata, la Corte rimettente da', dunque, per scontato che la nullita' della notificazione del decreto che dispone il giudizio si debba considerare verificata «nel giudizio»: il che, invece, e' tutto da dimostrare, dato che tale notificazione rappresenta un incombente anteriore e prodromico all'instaurazione di detta fase processuale; che, al riguardo, basti considerare - sul piano della sistematica legislativa - che l'obbligo di notificazione del decreto in parola e' previsto dall'art. 429, comma 4, cod. proc. pen., ossia da una disposizione collocata non gia' nel Libro VII (dedicato al «giudizio»), ma nel Libro V (intitolato «indagini preliminari e udienza preliminare»); che, inoltre, l'art. 181 cod. proc. pen. - nel disciplinare i termini per la deduzione delle nullita' relative - distingue chiaramente «le nullita' concernenti il decreto che dispone il giudizio» (cui e' riferimento nel comma 3) dalle nullita' verificatesi «nel giudizio» (comma 4); che, d'altro canto, le stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza dianzi citata - concernente una nullita' analoga a quella che al presente interessa, in quanto riguardante anch'essa la notifica del decreto che dispone il giudizio e qualificabile come nullita' a regime intermedio - hanno specificamente affermato che tale nullita' deve essere eccepita nel giudizio di primo grado: e cio' tenuto conto anche dell'esigenza di evitare la lesione dei parametri costituzionali evocati dall'odierno rimettente - sotto il profilo dell'irragionevole prolungamento del processo e della possibile strumentalizzazione del vizio dell'atto da parte dell'imputato - cui darebbe luogo una soluzione di diverso segno; che, pertanto, il risultato concreto che il giudice a quo vorrebbe conseguire sostituendo, in parte qua, la disciplina di cui all'art. 180 cod. proc. pen. con quella di cui all'art. 181, comma 3, dello stesso codice - ossia la declaratoria di inammissibilita', per tardivita', dell'eccezione della difesa, cosi' da evitare l'annullamento della sentenza di primo grado - appare, in realta', gia' assicurato dal citato art. 180: ne', d'altra parte, la Corte rimettente allega alcun argomento che osti ad una simile conclusione, in rapporto a quanto appena sopra evidenziato; che, di conseguenza, le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 179 e 180 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006. Il Presidente: Marini Il redattore: Flick Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 14 aprile 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0341