N. 163 ORDINANZA 5 - 14 aprile 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Impiego  pubblico  -  Norme  della Regione Abruzzo - Inquadramento in
  ruolo  dirigenziale  delle aziende sanitarie del personale laureato
  della  ex  carriera  direttiva  -  Ricorso del Governo - Denunciata
  lesione  del  principio del pubblico concorso - Rinuncia al ricorso
  in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.
- Legge Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 20, art. 1, comma 6.
- Costituzione, art. 97, primo e secondo comma; norme integrative per
  i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Norme della Regione Abruzzo -
  Iscrizione,  per  l'anno 2003, di Euro 100.000,00 nell'ambito della
  UPB0501007  sul  Cap.  151424  di nuova istituzione ed iscrizione -
  Ricorso del Governo - Denunciata carenza di copertura finanziaria -
  Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del
  processo.
- Legge  Regione  Abruzzo  19 novembre 2003, n. 20, art. 1, commi 7 e
  18.
- Costituzione, art. 81; norme integrative per i giudizi davanti alla
  Corte costituzionale, art. 25.
(GU n.16 del 19-4-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 6, 7 e
18,  della  legge  della  Regione  Abruzzo  19 novembre  2003,  n. 20
(Modifiche  ed  integrazioni  alla  L.R. 17 aprile 2003, n. 7 - Legge
finanziaria  regionale 2003), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio  dei ministri, notificato il 2 febbraio 2004, depositato in
cancelleria  il  10 febbraio  successivo  ed  iscritto  al  n. 17 del
registro ricorsi 2004;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatore
Franco Bile;
    Udito  l'avvocato  dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  2 febbraio  2004, e
depositato il successivo 10 febbraio, il Presidente del Consiglio dei
ministri  ha  proposto,  in via principale, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 6,7 e 18, della legge della Regione
Abruzzo  19 novembre 2003, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla L.R.
17 aprile 2003, n. 7 - Legge finanziaria regionale 2003);
        che  l'art. 1,  comma 6  -  nella parte in cui prevede che le
aziende  sanitarie  istituiscano  un  apposito ruolo di dirigente nel
settore  vigilanza  ed  ispezione  nei  luoghi  di lavoro, in cui far
confluire,   con   inquadramento   giuridico  ed  economico  in  base
all'anzianita', il personale laureato della ex carriera direttiva che
abbia  svolto  funzioni riconducibili all'attivita' di prevenzione di
cui  all'art. 21  della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - e' censurato
per   violazione   dell'art. 97,   primo   e   secondo  comma,  della
Costituzione,  in  quanto  consente,  in forza della sola anzianita',
l'accesso  in  un  ruolo  dirigenziale al personale laureato della ex
carriera   direttiva  che  abbia  svolto  funzioni  riconducibili  ad
attivita' di prevenzione, senza il necessario passaggio attraverso un
pubblico concorso o una prova selettiva, sia pure interna;
        che,  inoltre,  l'art. 1,  commi 7  e  18  -  che prevede per
l'anno 2003   l'iscrizione   di  Euro  100.000,00  nell'ambito  della
UPB0501007 sul Cap. 151424 di nuova istituzione ed iscrizione - e', a
sua   volta,  impugnato  per  carenza  di  copertura  finanziaria  in
contrasto con l'art. 81 della Costituzione;
        che la Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio;
        che,  con  atto depositato il 3 marzo 2006, il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  ha  rinunciato  al  ricorso, in forza della
deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, in tal senso adottata il
2 marzo 2006, «tenuto conto che [ne] sono venute meno le motivazioni»
[poiche'  le disposizioni impugnate sono state espressamente abrogate
dagli  artt. 192  e  193  della legge della Regione Abruzzo 26 aprile
2004,   n. 15,   e  la  materia  oggetto  della  previsione,  di  cui
all'impugnato   comma 6   dell'art. 1,   e'   stata   successivamente
nuovamente regolamentata - in senso conforme ai rilievi governativi -
dall'art. 51  della  legge  della  Regione  Abruzzo 17 novembre 2004,
n. 41].
    Considerato  che,  in assenza di parte costituita, la rinuncia al
ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i
giudizi  davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo
(da ultimo, ordinanze n. 99 e n. 11 del 2006).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
                        Il Presidente: Marini
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 aprile 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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