N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2006

Ordinanza  emessa  il  9  marzo  2006  dalla  Corte di cassazione nel
procedimento  civile  vertente  tra  Lidl Italia S.r.l. contro Grotto
S.r.l.

Procedimento  civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per
  la  costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data
  di  notificazione  dell'atto,  anziche' da quella di consegna dello
  stesso  all'ufficiale  giudiziario  -  Contrasto con i principi del
  giusto   processo   e  della  ragionevole  durata  del  giudizio  -
  Previsione  oggettivamente  iugulatoria  -  Irragionevolezza  della
  scelta  legislativa - Richiamo alle sentenze nn. 477/2002 e 28/2004
  della  Corte  costituzionale,  nonche' alla sentenza 19 maggio 2005
  della   Corte   europea   dei  diritti  dell'uomo  (Kaufman  contro
  Repubblica italiana).
- Codice  di  procedura  civile,  artt. 165,  comma primo, 645, comma
  secondo, e 647; disp. att. cod. proc. civ., art. 71.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo; Convenzione
  per   la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
  fondamentali, art. 6.
(GU n.22 del 31-5-2006 )
                       LA CORTE DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto  da Lidl Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro  tempore dott. Andrea Vai, elettivamente domiciliata in Roma, via
XX Settembre n. 1, presso l'avv. Angelo Angiani, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti unitamente agli avv. Andrea Chiavegatti
e Fabio Giachetti, ricorrente;
    Contro,  Grotto s.r.l., in persona dell'a.u. sig. Luciano Grotto,
elettivamente  domiciliata  in  Roma,  via  Francesco  Siacci n. 2/B,
presso l'avv. Corrado De Martini, che la rappresenta e difende giusta
delega  in  atti  unitamente  agli  avv.  Corrado  Ferri e Gian Maria
Marelli,  controricorrente, avverso la sentenza della Corte d'appello
di Milano n. 997 del 12-28 marzo 2003.
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
5 dicembre 2005 dal relatore cons. Giovanni B. Petti;
    Uditi gli avv. Chiavegatti e Anglani, per la ricorrente, e l'avv.
Susanna Lollini per delega della controricorrente;
    Udito  il  p.m., in persona del sostituto procuratore dott. Carlo
Destro,  che  ha  concluso  per il rigetto, del ricorso, o rimessione
alla Corte costituzionale.

                          Premesso in fatto

    Con  decreto,  provvisoriamente  esecutivo, reso dal Tribunale di
Milano  in  data  26  settembre  2000  e  notificato  il  6  novembre
successivo,  venne  ingiunto alla Lidl Italia s.r.l. il pagamento, in
favore   della   societa'   Grotto   s.r.l.,   della  somma  di  lire
6.581.663.000,  oltre  accessori,  a  titolo  di  conguaglio  tra  il
corrispettivo, regolarmente corrisposto alla medesima per i trasporti
eseguiti  per  conto  della Lidl in forza di contratto del 15 ottobre
1987,  ed  il  maggior prezzo dovuto in base alle tariffe a forcella,
secondo  le  leggi  vigenti  ed  i  calcoli vistati dal Comitato albo
provinciale dei trasportatori.
    Di tale decreto l'ingiunta chiese la revoca; contestualmente, con
ricorso  al  presidente  dello  stesso  tribunale, ottenne il duplice
dimezzamento  dei termini a comparire ai sensi del combinato disposto
degli art. 645 e 163-bis secondo comma c.p.c., e nel relativo atto di
citazione  indico',  quale  data  della  prima udienza quella dell'11
dicembre  2000,  con  invito  alla  societa' Grotto a costituirsi nel
termine dei cinque giorni antecedenti.
    Notificato  l'atto  di  opposizione  in  data  24  novembre 2000,
l'opponente  iscrisse la causa a ruolo il 29 successivo, tardivamente
secondo  quanto  eccepito dalla opposta; a tale eccezione l'opponente
replico'  che  l'ufficiale  giudiziario  aveva restituito l'originale
notificato  soltanto  il 28 novembre 2000, malgrado le sollecitazioni
del proprio procuratore.
    Con  sentenza  del  5  luglio  2001  l'adito Tribunale di Milano,
respinta  l'istanza di remissione in termini, dichiaro' improcedibile
l'opposizione  osservando  che  il duplice dimezzamento dei termini a
comparire  aveva comportato il duplice dimezzamento anche del termine
di costituzione, talche' questa, avvenuta il quinto giorno dalla data
di notificazione dell'atto di opposizione, era tardiva
    Tale  decisione,  impugnata  dalla  parte rimasta soccombente, e'
stata  confermata  dalla  Corte  di  appello  con  la  pronuncia, ora
gravata, della quale la stessa parte chiede ora la cassazione con una
pluralita'  di  motivi  che comprendono anche la riproposizione della
eccezione di illegittimita' costituzionale, disattesa anch'essa dalla
Corte  del  merito. L'intimata resiste con controricorso. Entrambe le
parti hanno depositato memoria.
                          Rileva in diritto
    Nel  confermare  la decisione appellata, la Corte territoriale ha
affermato  che  la  costituzione  tardiva  dell'opponente  a  decreto
ingiuntivo   va   equiparata   alla   mancata   costituzione,  e  che
l'accoglimento  dell'istanza  dello stesso opponente di riduzione dei
termini   aveva   comportato   la  riduzione  anche  del  termine  di
costituzione,  ed  in  tal  senso  ha richiamato la giurisprudenza di
questa  Corte ed in particolare le sentenze n. 3752/2001 e 12044/1998
(seguite,  successivamente a tale pronuncia, da Cass. n. 17915/2004 e
n. 5039  del  2005  nel  rilevare  che,  nella  specie, il termine di
costituzione  dell'opponente  era  conseguentemente  di  due giorni e
mezzo  dalla  notifica dell'atto di opposizione, ha ribadito che essa
era invece tardivamente avvenuta il quinto giorno.
    La  stessa Corte ha anche disatteso l'eccezione di illegittimita'
costituzionale   degli   art. 165   e  647  c.p.c.,  subordinatamente
sollevata  dalla  ricorrente,  con  i rilievi che l'abbreviazione dei
termini  era  frutto  di  una  libera  scelta  della  parte,  che  le
cancellerie  hanno  sempre ammesso in via provvisoria, l'iscrizione a
ruolo  della  causa  anche  mediante  copia  dell'atto di opposizione
accompagnata  da  una dichiarazione dell'ufficiale giudiziario, e che
va  esclusa  l'inefficacia  od  inesistenza  di un'iscrizione a ruolo
eseguita  prima  della notificazione della citazione, ed in tal senso
ha richiamato Cass. n. 13315/1999.
    Ritiene  la  Corte  che sia logicamente preliminare l'esame della
riproposta  eccezione  di illegittimita' costituzionale, posto che la
sua  soluzione,  nel  senso  auspicato  dalla  ricorrente, renderebbe
accoglibili,  in tutto od in parte, i motivi processuali dalla stessa
dedotti.
    Tale  eccezione  (pag. 46 ss. ricorso) investe gli art. 165 e 647
c.p.c. con riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost.
    A  sostegno  di  essa  la  ricorrente  rileva  che «il giudice di
secondo   grado  si  e'  pronunciato  in  senso  negativo  ...  sulla
prospettata  questione  di  costituzionalita'  del combinato disposto
degli art. 165 e 647 del c.p.c. nella parte in cui fanno decorrere il
termine  della costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla
notificazione dell'atto di opposizione e non dalla conoscenza in capo
al  medesimo  della  ricezione dell'atto da parte dell'opposto. Anche
tale  eccezione  scaturisce  dalla circostanza .. che la iscrizione a
ruolo  dell'opponente  e'  potuta  avvenire soltanto al quinto giorno
dalla notifica (e non prima ovvero nel presunto termine di tre giorni
indicato  dalla  Corte)  in quanto l'originale dell'atto di citazione
non   era  stato  restituito  in  tempo  dall'ufficiale  giudiziario,
nonostante   le   continue  richieste  del  procuratore  dell'attuale
ricorrente.  Ed  e'  evidente  che,  in  simili  casi,  la conoscenza
effettiva  del  dies  a  quo viene conseguita dall'attore solo con la
informativa sulla relata di notifica, in occasione della restituzione
dell'atto  notificato  da  parte dell'ufficiale giudiziario. Il punto
appare  di  particolare  rilievo  nel  contesto  del  procedimento di
ingiunzione  perche' qui - a differenza di quanto accade nel giudizio
introdotto  con le forme ordinarie, in cui la tardiva costituzione e'
sanzionata  al  piu'  con  la  cancellazione  della causa dal ruolo -
l'inerzia   dell'opponente  determina  l'acquisizione  da  parte  del
decreto,  di  una  stabilita' pari a quella della sentenza passata in
giudicato.
    La  questione,  a  ben  vedere,  non e' affatto nuova, poiche' la
Corte  costituzionale  si  e'  pronunciata  su fatti specie normative
analoghe,  in  cui  il  legislatore  ha  fissato il dies a quo per la
decorrenza  dei  termini  processuali  con  riferimento  ad un evento
esterno  alla  parte  e  da  questa non conoscibile (cita Corte cost.
n. 139/1967,   159/1971,  151  e  152  del  1980)  ..  Da  ultimo  va
evidenziato il peso che sulla suddetta questione di costituzionalita'
sortisce  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 477  del  26
novembre  2002,  che,  con  riguardo alla disciplina delle notifiche,
pone  al  riparo  la  parte  processuale  da fatti o da situazioni da
questa non controllabili ...».
    Fin  qui  i termini della questione di costituzionalita' proposta
dalla ricorrente.
    Ritiene  la  Corte  che  tale  eccezione,  con le precisazioni di
seguito  indicate,  sia  rilevante  e  non  manifestamente infondata,
talche' di essa debba essere investita la Corte costituzionale.
    La quale, su analoga eccezione, si e' bensi' gia' pronunciata con
ordinanza n. 236 del 2000 - dichiarativa della manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli  art. 645,  secondo  comma,  647  e  165 primo comma c.p.c., in
riferimento agli art. 3 e 24 Cost. - e, tuttavia, la questione merita
il  riesame  auspicato dalla ricorrente, anche perche' nel precedente
incidente  di costituzionalita' la Corte non fu investita del profilo
attinente al novellato art. 111 Cost.
    Essa  pervenne  a  tale  decisione  osservando  che «e' lo stesso
opponente  a  porre  le  premesse per la sua costituzione nel termine
ridotto  avvalendosi  della  facolta'  di  dimidiare  il  termine  di
comparizione  ...  certamente  consapevole  del  particolare onere di
diligenza  connesso  a  tale  scelta e delle conseguenze che le norme
processuali   collegano   alla  tardiva  costituzione  in  giudizio»;
aggiunse  che  la soluzione suggerita dai remittenti di far decorrere
il   termine   di   costituzione  dell'opponente  dalla  restituzione
dell'originale  notificato  o da altro atto idoneo «introdurrebbe nel
processo  un  elemento di assoluta incertezza per l'impossibilita' di
controllo  da parte del giudice non essendo accertabile in difetto di
specifica   previsione   normativa  il  momento  della  conoscenza  o
conoscibilita' dell'avvenuta notifica».
    Come  rettamente  osserva  la  ricorrente tali argomentazioni non
appaiono  del  tutto  coerenti  con la successiva sentenza n. 477 del
2002  con  la  quale  la  stessa  Corte costituzionale nel dichiarare
l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli art. 149
c.p.c.  e 4 terzo comma legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in
cui  prevede  che  la  notificazione si perfeziona per il notificante
alla  data  di  ricezione  dell'atto anziche' a quella antecedente di
consegna  dell'atto  all'ufficiale  giudiziario  - ha osservato che i
principi costituzionali impongono che gli effetti della notificazione
devono  «essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al
solo  compimento  delle  formalita'  a lui direttamente imposte dalla
legge  ossia  alla  consegna  dell'atto  da  notificare all'ufficiale
giudiziario  essendo  la  successiva  attivita' di quest'ultimo e dei
suoi  ausiliari  ...  sottratta in toto al controllo ed alla sfera di
disponibilita'  del  notificante  medesimo»  (principi ribaditi dalla
successiva sentenza n. 28 del 2004 della medesima Corte).
    Il  brevissimo  termine  (due  e giorni e mezzo a decorrere dalla
ricezione  dell'atto  da  parte  del  destinatario secondo il diritto
vivente   fatto   proprio   dalla   sentenza   impugnata)   assegnato
all'opponente,  per  l'ipotesi  che  qui  interessa  per  la  propria
costituzione   in   giudizio,   la   scissione  degli  effetti  della
notificazione  secondo  le pronunce costituzionali teste' richiamate,
l'intervallo temporale anche rilevante (specie in tema di notifiche a
mezzo   posta)  che  puo'  intercorrere  tra  consegna  dell'atto  da
notificare   all'ufficiale  giudiziario,  effettiva  notificazione  e
restituzione  del  plico,  possono  comportare  che, anche in caso di
controllo   continuo   ed  incessante  sull'attivita'  dell'ufficiale
giudiziario,  l'opponente  -  la  costituzione  in giudizio del quale
comporta il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo,
che  deve  contenere anche la indicazione della data di notificazione
della  citazione  (art. 165  c.p.c. e 71 disp. att. - sia in grado di
costituirsi  solo  dopo  il  brevissimo  termine assegnatogli, il che
comporta i gravi effetti di cui all'art. 647 c.pc.
    Sembrerebbe,  dunque,  piu' logico far decorrere il termine dalla
consegna  dell'atto  all'ufficiale  giudiziario (evento controllabile
dal  giudice  a  differenza della data di conoscenza o conoscibilita'
dell'avvenuta  notifica),  e  postergare  ad  un  momento  successivo
l'assolvimento  dell'obbligo  di documentare l'avvenuta notificazione
dell'atto   al   destinatario:  come  ammetterebbe  la  prassi  delle
cancellerie,  ispirata  ad  evidenti ragioni di equita', e richiamata
dalla sentenza impugnata.
    In tal senso depongono, oltre che gli artt. 3 e 24 Cost., anche i
principi del giusto processo e della ragionevole durata di esso (art.
111, primo e secondo comma Cost.).
    Il  processo  e' giusto anche se preveda - e, del resto, non puo'
non  prevedere  - termini perentori a carico delle parti, e, tuttavia
l'osservanza  di  essi,  se brevissimi come nella specie, deve essere
effettivamente  esigibile,  il  che non sembra, per le considerazioni
svolte, se si segue il diritto vivente.
    Violano  il precetto della ragionevole durata non solo i processi
che  si  protraggono  in  modo  eccessivo,  ma  anche  quelli che, al
contrario  muoiono  sul  nascere  per effetto di previsioni normative
che,  sia  pure  in  parte  attivate  dalla  stessa  parte opponente,
finiscono poi, sul piano oggettivo, per rivelarsi iugulatorie.
    La  determinazione  della durata dei termini perentori e' rimessa
bensi' alla discrezionalita' del legislatore con il solo limite della
ragionevolezza   delle   scelte   operate,  e,  tuttavia  non  sembra
rispettoso  di  tale  limite un ordinamento che, per ciascun grado di
impugnazione,  prevede  un termine lungo di un anno (elevabile per la
sospensione  feriale  anche fino ad ulteriori 92 giorni), salvo poi a
fissare,  e proprio all'inizio del giudizio, un termine tanto breve a
carico    dell'opponente   che   abbia   beneficiato   della   doppia
dimidiazione.
    Non sembra che il requisito della rilevanza della questione possa
ritenersi    escluso    dalla   circostanza   che   la   costituzione
dell'opponente,  tardiva con riferimento alla data (24 novembre 2000)
di notificazione dell'opposizione, lo sarebbe ancor piu' con riguardo
a quella di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario: si richiede
infatti   alla  Corte  costituzionale  una  pronuncia  per  un  verso
dichiarativa  della  illegittimita'  costituzionale  della  norma che
fissa  il  dies  a  quo  del  termine  in  questione  alla data della
notificazione, e per altro verso additiva (nel punto in cui si chiede
invece   che  tale  dies  venga  fatto  corrispondere  alla  consegna
dell'atto  all'ufficiale giudiziario), profilo, questo, che produrra'
i suoi effetti solo a decorrere dalla pronuncia della Corte.
    Deve,   infine,   rilevarsi   che   un'eventuale   pronuncia   di
inammissibilita'  o di rigetto esporrebbe lo Stato italiano a censure
da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.
    In   fattispecie   nella   quale   era   stata  infatti  disposta
l'integrazione  del  contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. ma
la  notificazione  non  era  stata  effettuata nei confronti di parti
residenti  all'estero,  questa  Corte  con sentenza del 4 giugno 2001
dichiaro'  inammissibile il ricorso sul rilievo che il termine di cui
al citato art. 331 non poteva essere prorogato: decisione nella quale
la  predetta  Corte  europea  (terza sezione, 19 maggio 2005, Kaufman
contro  Repubblica  italiana)  ha ravvisato la violazione dell'art. 6
della  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
nella  parte in cui esso stabilisce che ogni persona ha diritto a che
la sua causa sia esaminata equamente.
                              P. Q. M.
    Solleva   la  questione  della  legittimita'  costituzionale  del
combinato  disposto  degli  art. 645, secondo comma, 647 e 165, primo
comma  c.p.c. e dell'art. 71 relative disposizioni di attuazione, per
contrasto con gli art. 3, 24 e 111 primo e secondo comma Cost., nella
parte   in   cui   prevede   che   il  termine  per  la  costituzione
dell'opponente   a   decreto   ingiuntivo   decorra   dalla  data  di
notificazione  dell'atto  anziche'  da  quella della consegna di esso
all'ufficiale giudiziario;
    Sospende   il  giudizio  in  corso;  manda  alla  cancelleria  di
notificare  la  presente  ordinanza  alle  parti ed al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  di darne comunicazione al Presidente del
Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli  atti,  compresa  la
documentazione   attestante   il   perfezionamento  delle  prescritte
comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale.
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 5
dicembre 2005.
                       Il Presidente: Sabatini
06C0448