N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2006
Ordinanza emessa il 9 marzo 2006 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Lidl Italia S.r.l. contro Grotto S.r.l. Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziche' da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Contrasto con i principi del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio - Previsione oggettivamente iugulatoria - Irragionevolezza della scelta legislativa - Richiamo alle sentenze nn. 477/2002 e 28/2004 della Corte costituzionale, nonche' alla sentenza 19 maggio 2005 della Corte europea dei diritti dell'uomo (Kaufman contro Repubblica italiana). - Codice di procedura civile, artt. 165, comma primo, 645, comma secondo, e 647; disp. att. cod. proc. civ., art. 71. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6.(GU n.22 del 31-5-2006 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Lidl Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Andrea Vai, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 1, presso l'avv. Angelo Angiani, che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente agli avv. Andrea Chiavegatti e Fabio Giachetti, ricorrente; Contro, Grotto s.r.l., in persona dell'a.u. sig. Luciano Grotto, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Siacci n. 2/B, presso l'avv. Corrado De Martini, che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente agli avv. Corrado Ferri e Gian Maria Marelli, controricorrente, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 997 del 12-28 marzo 2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2005 dal relatore cons. Giovanni B. Petti; Uditi gli avv. Chiavegatti e Anglani, per la ricorrente, e l'avv. Susanna Lollini per delega della controricorrente; Udito il p.m., in persona del sostituto procuratore dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto, del ricorso, o rimessione alla Corte costituzionale. Premesso in fatto Con decreto, provvisoriamente esecutivo, reso dal Tribunale di Milano in data 26 settembre 2000 e notificato il 6 novembre successivo, venne ingiunto alla Lidl Italia s.r.l. il pagamento, in favore della societa' Grotto s.r.l., della somma di lire 6.581.663.000, oltre accessori, a titolo di conguaglio tra il corrispettivo, regolarmente corrisposto alla medesima per i trasporti eseguiti per conto della Lidl in forza di contratto del 15 ottobre 1987, ed il maggior prezzo dovuto in base alle tariffe a forcella, secondo le leggi vigenti ed i calcoli vistati dal Comitato albo provinciale dei trasportatori. Di tale decreto l'ingiunta chiese la revoca; contestualmente, con ricorso al presidente dello stesso tribunale, ottenne il duplice dimezzamento dei termini a comparire ai sensi del combinato disposto degli art. 645 e 163-bis secondo comma c.p.c., e nel relativo atto di citazione indico', quale data della prima udienza quella dell'11 dicembre 2000, con invito alla societa' Grotto a costituirsi nel termine dei cinque giorni antecedenti. Notificato l'atto di opposizione in data 24 novembre 2000, l'opponente iscrisse la causa a ruolo il 29 successivo, tardivamente secondo quanto eccepito dalla opposta; a tale eccezione l'opponente replico' che l'ufficiale giudiziario aveva restituito l'originale notificato soltanto il 28 novembre 2000, malgrado le sollecitazioni del proprio procuratore. Con sentenza del 5 luglio 2001 l'adito Tribunale di Milano, respinta l'istanza di remissione in termini, dichiaro' improcedibile l'opposizione osservando che il duplice dimezzamento dei termini a comparire aveva comportato il duplice dimezzamento anche del termine di costituzione, talche' questa, avvenuta il quinto giorno dalla data di notificazione dell'atto di opposizione, era tardiva Tale decisione, impugnata dalla parte rimasta soccombente, e' stata confermata dalla Corte di appello con la pronuncia, ora gravata, della quale la stessa parte chiede ora la cassazione con una pluralita' di motivi che comprendono anche la riproposizione della eccezione di illegittimita' costituzionale, disattesa anch'essa dalla Corte del merito. L'intimata resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Rileva in diritto Nel confermare la decisione appellata, la Corte territoriale ha affermato che la costituzione tardiva dell'opponente a decreto ingiuntivo va equiparata alla mancata costituzione, e che l'accoglimento dell'istanza dello stesso opponente di riduzione dei termini aveva comportato la riduzione anche del termine di costituzione, ed in tal senso ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare le sentenze n. 3752/2001 e 12044/1998 (seguite, successivamente a tale pronuncia, da Cass. n. 17915/2004 e n. 5039 del 2005 nel rilevare che, nella specie, il termine di costituzione dell'opponente era conseguentemente di due giorni e mezzo dalla notifica dell'atto di opposizione, ha ribadito che essa era invece tardivamente avvenuta il quinto giorno. La stessa Corte ha anche disatteso l'eccezione di illegittimita' costituzionale degli art. 165 e 647 c.p.c., subordinatamente sollevata dalla ricorrente, con i rilievi che l'abbreviazione dei termini era frutto di una libera scelta della parte, che le cancellerie hanno sempre ammesso in via provvisoria, l'iscrizione a ruolo della causa anche mediante copia dell'atto di opposizione accompagnata da una dichiarazione dell'ufficiale giudiziario, e che va esclusa l'inefficacia od inesistenza di un'iscrizione a ruolo eseguita prima della notificazione della citazione, ed in tal senso ha richiamato Cass. n. 13315/1999. Ritiene la Corte che sia logicamente preliminare l'esame della riproposta eccezione di illegittimita' costituzionale, posto che la sua soluzione, nel senso auspicato dalla ricorrente, renderebbe accoglibili, in tutto od in parte, i motivi processuali dalla stessa dedotti. Tale eccezione (pag. 46 ss. ricorso) investe gli art. 165 e 647 c.p.c. con riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost. A sostegno di essa la ricorrente rileva che «il giudice di secondo grado si e' pronunciato in senso negativo ... sulla prospettata questione di costituzionalita' del combinato disposto degli art. 165 e 647 del c.p.c. nella parte in cui fanno decorrere il termine della costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'atto di opposizione e non dalla conoscenza in capo al medesimo della ricezione dell'atto da parte dell'opposto. Anche tale eccezione scaturisce dalla circostanza .. che la iscrizione a ruolo dell'opponente e' potuta avvenire soltanto al quinto giorno dalla notifica (e non prima ovvero nel presunto termine di tre giorni indicato dalla Corte) in quanto l'originale dell'atto di citazione non era stato restituito in tempo dall'ufficiale giudiziario, nonostante le continue richieste del procuratore dell'attuale ricorrente. Ed e' evidente che, in simili casi, la conoscenza effettiva del dies a quo viene conseguita dall'attore solo con la informativa sulla relata di notifica, in occasione della restituzione dell'atto notificato da parte dell'ufficiale giudiziario. Il punto appare di particolare rilievo nel contesto del procedimento di ingiunzione perche' qui - a differenza di quanto accade nel giudizio introdotto con le forme ordinarie, in cui la tardiva costituzione e' sanzionata al piu' con la cancellazione della causa dal ruolo - l'inerzia dell'opponente determina l'acquisizione da parte del decreto, di una stabilita' pari a quella della sentenza passata in giudicato. La questione, a ben vedere, non e' affatto nuova, poiche' la Corte costituzionale si e' pronunciata su fatti specie normative analoghe, in cui il legislatore ha fissato il dies a quo per la decorrenza dei termini processuali con riferimento ad un evento esterno alla parte e da questa non conoscibile (cita Corte cost. n. 139/1967, 159/1971, 151 e 152 del 1980) .. Da ultimo va evidenziato il peso che sulla suddetta questione di costituzionalita' sortisce la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, che, con riguardo alla disciplina delle notifiche, pone al riparo la parte processuale da fatti o da situazioni da questa non controllabili ...». Fin qui i termini della questione di costituzionalita' proposta dalla ricorrente. Ritiene la Corte che tale eccezione, con le precisazioni di seguito indicate, sia rilevante e non manifestamente infondata, talche' di essa debba essere investita la Corte costituzionale. La quale, su analoga eccezione, si e' bensi' gia' pronunciata con ordinanza n. 236 del 2000 - dichiarativa della manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli art. 645, secondo comma, 647 e 165 primo comma c.p.c., in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. - e, tuttavia, la questione merita il riesame auspicato dalla ricorrente, anche perche' nel precedente incidente di costituzionalita' la Corte non fu investita del profilo attinente al novellato art. 111 Cost. Essa pervenne a tale decisione osservando che «e' lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto avvalendosi della facolta' di dimidiare il termine di comparizione ... certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio»; aggiunse che la soluzione suggerita dai remittenti di far decorrere il termine di costituzione dell'opponente dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto idoneo «introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta incertezza per l'impossibilita' di controllo da parte del giudice non essendo accertabile in difetto di specifica previsione normativa il momento della conoscenza o conoscibilita' dell'avvenuta notifica». Come rettamente osserva la ricorrente tali argomentazioni non appaiono del tutto coerenti con la successiva sentenza n. 477 del 2002 con la quale la stessa Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli art. 149 c.p.c. e 4 terzo comma legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell'atto anziche' a quella antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - ha osservato che i principi costituzionali impongono che gli effetti della notificazione devono «essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalita' a lui direttamente imposte dalla legge ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario essendo la successiva attivita' di quest'ultimo e dei suoi ausiliari ... sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilita' del notificante medesimo» (principi ribaditi dalla successiva sentenza n. 28 del 2004 della medesima Corte). Il brevissimo termine (due e giorni e mezzo a decorrere dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario secondo il diritto vivente fatto proprio dalla sentenza impugnata) assegnato all'opponente, per l'ipotesi che qui interessa per la propria costituzione in giudizio, la scissione degli effetti della notificazione secondo le pronunce costituzionali teste' richiamate, l'intervallo temporale anche rilevante (specie in tema di notifiche a mezzo posta) che puo' intercorrere tra consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, effettiva notificazione e restituzione del plico, possono comportare che, anche in caso di controllo continuo ed incessante sull'attivita' dell'ufficiale giudiziario, l'opponente - la costituzione in giudizio del quale comporta il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo, che deve contenere anche la indicazione della data di notificazione della citazione (art. 165 c.p.c. e 71 disp. att. - sia in grado di costituirsi solo dopo il brevissimo termine assegnatogli, il che comporta i gravi effetti di cui all'art. 647 c.pc. Sembrerebbe, dunque, piu' logico far decorrere il termine dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (evento controllabile dal giudice a differenza della data di conoscenza o conoscibilita' dell'avvenuta notifica), e postergare ad un momento successivo l'assolvimento dell'obbligo di documentare l'avvenuta notificazione dell'atto al destinatario: come ammetterebbe la prassi delle cancellerie, ispirata ad evidenti ragioni di equita', e richiamata dalla sentenza impugnata. In tal senso depongono, oltre che gli artt. 3 e 24 Cost., anche i principi del giusto processo e della ragionevole durata di esso (art. 111, primo e secondo comma Cost.). Il processo e' giusto anche se preveda - e, del resto, non puo' non prevedere - termini perentori a carico delle parti, e, tuttavia l'osservanza di essi, se brevissimi come nella specie, deve essere effettivamente esigibile, il che non sembra, per le considerazioni svolte, se si segue il diritto vivente. Violano il precetto della ragionevole durata non solo i processi che si protraggono in modo eccessivo, ma anche quelli che, al contrario muoiono sul nascere per effetto di previsioni normative che, sia pure in parte attivate dalla stessa parte opponente, finiscono poi, sul piano oggettivo, per rivelarsi iugulatorie. La determinazione della durata dei termini perentori e' rimessa bensi' alla discrezionalita' del legislatore con il solo limite della ragionevolezza delle scelte operate, e, tuttavia non sembra rispettoso di tale limite un ordinamento che, per ciascun grado di impugnazione, prevede un termine lungo di un anno (elevabile per la sospensione feriale anche fino ad ulteriori 92 giorni), salvo poi a fissare, e proprio all'inizio del giudizio, un termine tanto breve a carico dell'opponente che abbia beneficiato della doppia dimidiazione. Non sembra che il requisito della rilevanza della questione possa ritenersi escluso dalla circostanza che la costituzione dell'opponente, tardiva con riferimento alla data (24 novembre 2000) di notificazione dell'opposizione, lo sarebbe ancor piu' con riguardo a quella di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario: si richiede infatti alla Corte costituzionale una pronuncia per un verso dichiarativa della illegittimita' costituzionale della norma che fissa il dies a quo del termine in questione alla data della notificazione, e per altro verso additiva (nel punto in cui si chiede invece che tale dies venga fatto corrispondere alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario), profilo, questo, che produrra' i suoi effetti solo a decorrere dalla pronuncia della Corte. Deve, infine, rilevarsi che un'eventuale pronuncia di inammissibilita' o di rigetto esporrebbe lo Stato italiano a censure da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. In fattispecie nella quale era stata infatti disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. ma la notificazione non era stata effettuata nei confronti di parti residenti all'estero, questa Corte con sentenza del 4 giugno 2001 dichiaro' inammissibile il ricorso sul rilievo che il termine di cui al citato art. 331 non poteva essere prorogato: decisione nella quale la predetta Corte europea (terza sezione, 19 maggio 2005, Kaufman contro Repubblica italiana) ha ravvisato la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nella parte in cui esso stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente.
P. Q. M. Solleva la questione della legittimita' costituzionale del combinato disposto degli art. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma c.p.c. e dell'art. 71 relative disposizioni di attuazione, per contrasto con gli art. 3, 24 e 111 primo e secondo comma Cost., nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell'atto anziche' da quella della consegna di esso all'ufficiale giudiziario; Sospende il giudizio in corso; manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, compresa la documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 5 dicembre 2005. Il Presidente: Sabatini 06C0448