N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2006
Ordinanza emessa il 6 febbraio 2006 dal giudice di pace di Castellammare di Stabia nel procedimento civile vertente tra Villani Rosa contro Comune di Castellammare di Stabia Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Sequestro e confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative o per commettere un reato - Applicabilita' anche se il veicolo sia di proprieta' di soggetto diverso dal trasgressore - Sproporzione della sanzione rispetto all'infrazione - Contrasto con il principio della responsabilita' personale per le sanzioni equiparate a quelle penali. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies, introdotti dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.22 del 31-5-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Rilevato che occorre decidere sulla eccezione di incostituzionalita' della norma mossa dall'odierno ricorrente, rilevato che a questo giudicante resta l'onere di verificare la manifestata fondatezza o meno della sollevata questione; Ritenuto e considerato che l'art. 213, comma 2-quinquies e sexies del c.d.s. cosi' come modificato dalla legge n. 468/2005 nella parte in cui prevede il sequestro e la conseguente confisca del bene, anche se non di proprieta' del soggetto che commette l'infrazione, appare in contrasto con i dettati dell'art. 3 della Carta costituzionale e art. 27 della stessa, in quanto tratta un'infrazione identica per allarme sociale ad altre previste dallo stesso codice con la previsione di una sanzione totalmente sproporzionata a chi va ad applicare una norma prevista maggiormente per sanzioni penali; infatti la confisca del bene pone una modifica definitiva del patrimonio del ricorrente; Ritenuto ancora che detta sanzione, se equiparata a quelle previste in materia penale, e' in contrasto con l'art. 27 della Costituzione in quanto lascia l'esecuzione della pena a carico di soggetto non personalmente responsabile;
P. Q. M. Ritiene fondata l'eccezione di incostituzionalita' delle norme sollevata da parte ricorrente e, pertanto, rimette all'on. Corte costituzionale gli atti al fine che la stessa si pronunci sulla sollevata eccezione. Ritiene ancora che la detta decisione e' preliminare ai fini della decisione di questo giudizio. Letto l'art. 295 c.p.c., sospende questo giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale. Manda alla cancelleria affinche' provveda agli adempimenti ed alle comunicazioni di rito nel rispetto della normativa vigente. Cosi' deciso in Castellammare di Stabia, il 6 febbraio 2006. Il giudice di pace: Iannello 06C0452