N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2006

Ordinanza   emessa  il  6  febbraio  2006  dal  giudice  di  pace  di
Castellammare  di Stabia nel procedimento civile vertente tra Villani
Rosa contro Comune di Castellammare di Stabia

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Sequestro e confisca obbligatoria del ciclomotore o
  motoveicolo    adoperato    per    commettere   talune   violazioni
  amministrative  o per commettere un reato - Applicabilita' anche se
  il veicolo sia di proprieta' di soggetto diverso dal trasgressore -
  Sproporzione della sanzione rispetto all'infrazione - Contrasto con
  il  principio  della  responsabilita'  personale  per  le  sanzioni
  equiparate a quelle penali.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  commi 2-quinquies   e   2-sexies,  introdotti  dall'art. 5-bis  del
  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115,  convertito  con  modifiche
  nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27.
(GU n.22 del 31-5-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Rilevato    che    occorre    decidere    sulla    eccezione   di
incostituzionalita'   della   norma  mossa  dall'odierno  ricorrente,
rilevato  che  a  questo  giudicante  resta  l'onere di verificare la
manifestata fondatezza o meno della sollevata questione;
    Ritenuto e considerato che l'art. 213, comma 2-quinquies e sexies
del  c.d.s. cosi' come modificato dalla legge n. 468/2005 nella parte
in cui prevede il sequestro e la conseguente confisca del bene, anche
se  non  di proprieta' del soggetto che commette l'infrazione, appare
in  contrasto  con i dettati dell'art. 3 della Carta costituzionale e
art. 27  della  stessa,  in  quanto tratta un'infrazione identica per
allarme  sociale  ad  altre  previste  dallo  stesso  codice  con  la
previsione  di  una  sanzione  totalmente  sproporzionata a chi va ad
applicare  una  norma  prevista  maggiormente  per  sanzioni  penali;
infatti  la  confisca  del  bene  pone  una  modifica  definitiva del
patrimonio del ricorrente;
    Ritenuto  ancora  che  detta  sanzione,  se  equiparata  a quelle
previste  in  materia  penale,  e'  in  contrasto con l'art. 27 della
Costituzione  in  quanto  lascia  l'esecuzione della pena a carico di
soggetto non personalmente responsabile;
                              P. Q. M.
    Ritiene  fondata  l'eccezione  di incostituzionalita' delle norme
sollevata  da  parte  ricorrente  e,  pertanto, rimette all'on. Corte
costituzionale  gli  atti  al  fine  che  la stessa si pronunci sulla
sollevata eccezione.
    Ritiene  ancora  che  la  detta  decisione e' preliminare ai fini
della decisione di questo giudizio.
    Letto  l'art. 295  c.p.c.,  sospende  questo  giudizio  fino alla
decisione della Corte costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  affinche'  provveda agli adempimenti ed
alle comunicazioni di rito nel rispetto della normativa vigente.
    Cosi' deciso in Castellammare di Stabia, il 6 febbraio 2006.
                    Il giudice di pace: Iannello
06C0452