N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 giugno 2006
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 9 giugno 2006 (dalla Regione Emilia-Romagna) Sanita' pubblica - Individuazione, con Decreto del Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 1, commi 302 e 303 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), dei soggetti tra i quali ripartire la somma di 100 milioni di euro per la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione - Limitazione a determinati IRCCS della Lombardia e del Lazio - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione del principio di sussidiarieta' - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancata intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Istanza di sospensione. - Decreto del Ministero della salute 23 febbraio 2006. - Costituzione, artt. 3, 97 e 118, primo comma, in relazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 12-bis.(GU n.26 del 28-6-2006 )
Ricorso della Regione Emilia-Romagna in persona del Presidente in carica Vasco Errani, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Rosaria Russo Valentini presso il cui studio in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 282/284 elegge domicilio; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per l'annullamento, previa sospensione del decreto del Ministero della salute del 23 febbraio 2006 portante individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse e individuazione dei soggetti capofila cui e destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 68 - del 22 marzo 2006. P r e m e s s e La legge statale n. 266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006), all'art. 1, comma 302, allo scopo di incentivare la ricerca sanitaria, ha destinato un'ingente somma aggiuntiva -- 100 milioni di euro -- per la ricerca oncologica, finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Il comma 303 dell'art. 1 ha statuito che «Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalita' di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' l'individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario e realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006». In data 23 marzo 2006 il Ministro della salute ha adottato il decreto che cosi' recita: «Visto l'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ...; Visto l'art. 1, comma 303 della legge 23 dicembre 2005, n 266... Visto l'art. 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.... Avuto riguardo che le tematiche per l'oncologia previste sono quelle della prevenzione, della cura, della riabilitazione, della innovazione tecnologica e i progetti di collaborazione internazionale... Avuto riguardo della rispondenza delle tematiche con il programma di ricerca sanitaria del 4 agosto 2005, ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 30 giugno 2005; Considerato che si e' ritenuto opportuno finanziare soggetti previsti nel decreto legislativo n. 502/1922, art. 12 (e successive modifiche) ed in particolare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e l'Istituto superiore di sanita' alfine di non disperdere le risorse ed utilizzare quelle conoscenze ed esperienze maturate grazie al contributo del finanziamento del Ministero della salute; Avuto riguardo della esperienza degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nella cura dei tumori, tali risorse saranno ripartite secondo le specifiche competenze; gli IRCCS individuati come capofila avranno il compito di coinvolgere gli altri enti territoriali con l'obbiettivo di rendere comuni i risultati alfine di consentire una crescita diffusa della conoscenza ed una veloce ricaduta sulla popolazione;... Segue l'art. 1 che individua n. 9 programmi di ricerca e n. 9 enti capofila tra cui, oltre all'Istituto Superiore di Sanita', l'IRCCS privato San Raffaele Monte Tabor di Milano, l'IRCCS privato Europeo di Oncologia di Milano, l'IRCCS Istituto Nazionale di tumori di Milano, l'IRCCS Istituto Regina Elena di Roma - IFO, l'IRCCS privato S. Raffaele della Pisana di Roma, l'IRCCS privato Fondazione S. Lucia di Roma, l'IRCCS privato Fondazione Maugieri di Milano. Il monitoraggio dei progetti e' affidato a sei esperti nominati dal Ministero della salute (art. 2). La Regione Emilia-Romagna impugna il suddetto decreto per i seguenti M o t i v i 1) Violazione dell'art. 118, primo comma Cost., in relazione all'art. 12-bis, d.lgs. n. 502/1992 testo vigente, e al principio di leale collaborazione, nonche' in relazione agli articoli 97 e 3 Cost. Sia la ricerca scientifica, sia la tutela della salute sono materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost. E' pacifico che vi possano essere programmi di ricerca scientifica finalizzati alla tutela della salute in cui l'istanza di esercizio unitario collochi in capo allo Stato non solo una potesta' legislativa di dettaglio ma anche, nel meccanismo di sussidiarieta' di cui all'art. 118, primo comma Cost., l'ambito piu' adeguato per l'esercizio dell'attivita' amministrativa. Per questa ragione, la Regione Emilia-Romagna non ha contestato la legittimita' costituzionale dei commi 303 e 304 dell'art. 1 della legge n. 266/2005. E' pero' altrettanto pacifico che, quando l'attivita' amministrativa impatti nel cuore di materie di competenza concorrente che strettamente ed inscindibilmente si intrecciano, una concezione «dinamica» della sussidiarieta' richiede un procedimento e strumenti idonei a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni. E piu' i poteri sono intrecciati, piu' devono essere adottate procedure idonee a garantire la leale collaborazione. Strettamente intrecciate tra Stato e Regioni sono le competenze in materia di ricerca finalizzata alla tutela della salute, non solo a livello teorico e di principio, ma anche all'atto organizzativo e pratico. La ricerca, infatti, in tutte le sue fasi, dall'attivita' di diagnosi, a quelle di prelievo, agli screening su larga scala o a campione, alle attivita' di cura sperimentale e di riscontro ha necessita' di «corpi», ha necessita' di pazienti. E' un'attivita' «in corpore vili».. Per questo, da sempre, la ricerca in campo sanitario ha avuto necessita' strumentale «di corpi», e di qui sono nate le cliniche universitarie in cui, mentre si insegnava e si ricercava, strumentalmente si curava anche. Da identica istanza sono nati gli IRCCS, che a differenza delle cliniche universitarie non hanno finalita' istituzionale anche didattica ma solo di ricerca, ma che inscindibilmente hanno necessita' di «curare e di ricoverare», pena l'impossibilita' effettiva di ricercare e che, mentre ricoverano e curano, ricercano. Ora, la concreta organizzazione e gestione dei «pazienti», cioe' dei soggetti che accedono alle prestazioni sanitarie, sicuramente rientra nella competenza amministrativa e gestionale delle Regioni, che la esercitano per alcuni aspetti in via diretta e, per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni, tramite organismi strumentali pubblici propri, quali le aziende sanitarie, o «misti», quali le aziende ospedaliero-universitarie o gli IRCSS pubblici, oppure in via indiretta, con l'esercizio dei poteri-doveri di autorizzazione e vigilanza su tutte le istituzioni sanitarie private (art. 43, legge n. 833/1978), ivi compresi gli IRCCS privati. E tale potere di esercizio di funzione amministrativa da parte delle Regioni e' anche un dovere, irrinunciabile, indifferentemente ed inscindibilmente nell'ipotesi in cui il paziente sia solo «curato» o sia anche contemporaneamente sottoposto ad attivita' di ricerca. Basti pensare alle cautele sanitarie cui ogni attivita' di ricerca e' sottoposta sui piani non solo medico, ma anche igienico, organizzativo e strumentale, questi ultimi tutti rientranti nella competenza regionale di autorizzazione e vigilanza. Per esempio, l'uso di attrezzature sanitarie non consone, o l'utilizzazione di personale non idoneo nel corso di un'attivita' sanitaria e anche di ricerca, richiederebbe l'intervento regionale in sede di vigilanza sulla struttura che tale attivita' effettua. Questa «inscindibilita» di competenze sanitarie ed assistenziali e' la ratio per cui l'art. 6, d.lgs. n. 502/1992 ha superato, con il modello delle aziende miste ospedaliero-universitarie, il precedente modello delle cliniche solo universitarie in cui si faceva anche assistenza, riportandone in capo alle regioni, congiuntamente con le universita', la competenza amministrativa e gestionale. E', altresi', la ratio, per cui gli IRCCS, dopo un'iniziale e subito abbandonata ipotesi di configurazione quali «enti nazionali», sono stati espressamente dichiarati enti «a rilevanza» nazionale (art. 42, primo comma, lett. a) legge n. 3/2003 e art. 1, primo comma, d.lgs. n. 288/2003). D'altronde, l'ecc.ma Corte adita, ragionando in tema di competenza legislativa, ci ha precisato che «nel nuovo quadro costituzionale, caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. anzitutto della materia "tutela della salute", assai piu' ampia rispetto alla precedente materia "assistenza ospedaliera", ed inoltre dalla materia "ricerca scientifica", non puo' dubitarsi che di norma tutti gli enti pubblici operanti in queste materie di competenza delle Regioni siano oggetto della corrispondente potesta' legislativa regionale, ... e che la competenza dello Stato a legiferare nella materia "ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali ... non puo' assumere le caratteristiche di un titolo trasversale in grado di legittimare qualsivoglia intervento legislativo indipendentemente dalle specifiche funzioni che ad un determinato ente pubblico vengano in concreto attribuite ..."». A maggior ragione, riteniamo, quando la trasversalita' riguardi le competenze e le attivita' amministrative e gestionali. Tanto e' vero che, proprio per quanto riguarda i programmi di ricerca, l'art. 42, primo comma, lett. d) legge n. 3/2003 aveva delegato il Governo al «individuare nel ristretto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le universita', al fine di elaborare ed attuare programmi comuni di ricerca...» e l'art. 8, terzo comma, d.lgs. n. 288/2003 ha attuato tale delega con riferimento al programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-bis, terzo comma del d.lgs. n. 502/1992, per cui e' richiesta l'intesa del Ministero della sanita' con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. E', infatti, in questa sede che le Regioni possono, tra l'altro, rappresentare le migliori condizioni per l'ottimizzazione dei programmi nazionali di ricerca, rappresentando quali siano le strutture da esse dipendenti, o controllate e vigilate, che presentino e che possano offrire, per esperienza, sistema epidemiologico della popolazione del territorio, programmi di ricerca gia' in atto e sinergici, particolare professionalita' delle equipe sanitarie e tecniche, particolare dotazione strumentale ecc. E', infatti, in questa sede che le Regioni possono impegnarsi per la migliore riuscita del programma di ricerca, attivandosi con tutte le proprie competenze. In sostanza, la collaborazione tra Stato e Regioni per i programmi di ricerca anche nazionale nel campo della tutela della salute, e' un principio non solo astratto, bensi' positivamente previsto e imposto da tutta la legislazione di settore che di tale tema si e' espressamente interessata. Cosicche' esso era scontato, e dato per presupposto, dalla legge finanziaria 2006 che a tale scopo aveva previsto un finanziamento aggiuntivo ed assai ingente per un «programma straordinario». La «straordinarieta» del programma di nuovo finanziamento, implica di per se' che la ricerca cosi' finanziata non e' ricompresa nel programma ordinario gia' approvato ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 502/1992. Ma straordinarieta' del programma di nuovo finanziamento, non puo' ragionevolmente significare la sua esenzione dalle procedure amministrative di intesa gia' imposte al Ministero della salute in via generale dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 502/1992. Valendo, altrimenti, l'artificio che basterebbe per lo Stato prevedere un finanziamento «ordinario» minimo, ed un finanziamento «straordinario» massimo, per svuotare di effettivita' l'obbligo di intesa con le Regioni. La corretta applicazione, in sede di esercizio delle funzioni amministrative, della legge che ha stanziato il finanziamento «straordinario» di ricerca, avrebbe imposto al Ministero della salute di adottare il decreto di sua competenza previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, o comunque attraverso un procedimento di leale collaborazione, nel corso del quale, fra l'altro, ogni Regione avrebbe avuto la possibilita' di rappresentare le opportunita' offerte dalle strutture di ricerca ed assistenza insistenti sul territorio di propria competenza, e di offrire la propria attiva collaborazione: cio' che, fra l'altro, avrebbe consentito la scelta attraverso un procedimento di selezione motivato, e percio' piu' trasparente, anche in aderenza ai principi di cui all'art. 97 e 3 Cost. Ad esempio, la Regione Emilia-Romagna, anche ammesso e non concesso che si fosse ragionevolmente inteso limitare la selezione delle sedi di ricerca agli IRCCS, non estendendola, ad esempio, alle aziende ospedaliero-universitarie, avrebbe potuto rappresentare l'esperienza e la competenza assolutamente primarie, a livello nazionale ed internazionale, dell'IRCCS - Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna nel campo dell'oncologia muscolo-scheletrica neuromotoria. Il Ministro della salute, in assenza di un qualsiasi confronto con le regioni, con un provvedimento privo di previ ed oggettivi criteri di selezione, e di qualsiasi motivazione specifica, ha concentrato tutte le ingenti somme stanziate dalla legge finanziaria, oltre che sull'ente nazionale ISS, su n. 8 IRCC, pubblici e privati, insistenti sul territorio di sole due Regioni, Lombardia e Lazio. Neppure ha previsto la partecipazione regionale in sede di «Monitoraggio dei progetti» di cui all'art. 2 del decreto. Con cio' violando i moduli di leale collaborazione indicati come indispensabili dalla Corte costituzionale, in particolare nella materie di intreccio di poteri, doveri, tra Stato e Regioni. Domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale ex art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 1. L'esecuzione del provvedimento ministeriale impugnato, pur cosi' palesemente costituzionalmente illegittimo, creerebbe, tuttavia, diritti di credito in capo alle strutture direttamente e inopinatamente individuate dai Ministero quali destinatarie, molte delle quali, oltretutto, private. Cosicche', vista la rilevanza economica ma anche l'assoluta straordinarieta' dell'intervento previsto, una tantum, dalla legge finanziaria, non sarebbe di fatto possibile riscostituire una situazione di integrita' all'esito dell'auspicato giudizio positivo di merito da parte di codesta ecc.ma Corte costituzionale. La Regione Emilia-Romagna, in considerazione del pregiudizio derivante dalla esclusione degli IRCCS, e di ogni altra struttura sanitaria di ricerca, presenti nel proprio territorio dal programma di ricerca oncologica definito dal Ministro della salute con il decreto impugnato, e dalla conseguente esclusione dalla ripartizione delle relative risorse finanziarie, chiede che venga sospesa, nelle more del presente giudizio, l'attuazione del provvedimento. Ed invero, l'assenza di meccanismi di selezione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai quali vengono conferite le risorse, e l'esclusione di Istituti, presenti nel territorio di altre Regioni all'infuori di Lombardia e Lazio, che per l'esperienza maturata e le risorse disponibili pure potrebbero fornire contributi rilevanti nella realizzazione dei programmi gia' elaborati, oltre a concretizzarsi in una invasione di competenze regionali, risulta pregiudizievole per l'interesse generale ad una adeguata e coordinata attivita' di ricerca su tutto il territorio nazionale. Identicamente assurdo precludere la presenza di esperti nominati anche nelle sedi regionali dalle attivita' di monitoraggio
P. Q. M. Si chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionale, voglia annullare annullare il decreto del Ministro della salute -- Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse e individuazione dei soggetti capofila cui e' destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il ministero della salute -- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22 marzo 2006, previa sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 40 della legge 1953, n. 1 fino alla definizione del giudizio, sentendo i difensori delle parti in Camera di consiglio. Bologna-Roma, addi' 20 maggio 2006 Avv. Rosaria Russo Valentini 06C0545