N. 277 ORDINANZA 3 - 7 luglio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo   penale  -  Procedimento  davanti  al  giudice  di  pace  -
  Applicazione   della   pena  su  richiesta  della  parti  -  Omessa
  previsione - Mancata indicazione nell'ordinanza di remissione delle
  norme censurate e dei parametri costituzionali - Omessa descrizione
  della  fattispecie  -  Difetto di motivazione sulla rilevanza e non
  manifesta     infondatezza     della    questione    -    Manifesta
  inammissibilita'.
- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1, lett. g).
- Costituzione, art. 24.
(GU n.28 del 12-7-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale, promosso con ordinanza
del   12 dicembre   2005  dal  Giudice  di  pace  di  Savigliano  nel
procedimento penale a carico di A. V., iscritta al n. 40 del registro
ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 7 giugno 2006 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che il Giudice di pace di Savigliano, con ordinanza del
12 dicembre  2005,  limitandosi a rilevare che il giudizio a quo «non
possa  essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della
questione di legittimita' costituzionale, ritenuta non manifestamente
infondata», solleva questione di legittimita' costituzionale;
        che   solo   dal  verbale  di  udienza,  in  calce  al  quale
l'ordinanza   e'  stata  redatta,  risulta  che,  nell'ambito  di  un
procedimento  penale a carico di A. V., il difensore dell'imputato ha
eccepito   la  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2,  comma 1,
lettera g),   del   decreto   legislativo   28 agosto   2000,  n. 274
(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14  della  legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte
in   cui   non   prevede   che   l'imputato   possa   essere  ammesso
all'applicazione  della pena su richiesta delle parti anche alla luce
della  nuova  formulazione dell'art. 186 del codice della strada, che
consentirebbe   all'imputato   di   avvalersi  davanti  al  Tribunale
monocratico  dei benefici di cui all'art. 444 del codice di procedura
penale, per violazione dell'art. 24 della Costituzione;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio,  con  atto del 14 marzo 2006, tramite l'Avvocatura generale
dello  Stato,  ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilita' della
questione   per   mancata   indicazione  delle  norme  costituzionali
asseritamente  violate  e  per  assoluta carenza di motivazione sulla
rilevanza,   affermata   «del   tutto   apoditticamente   e   nemmeno
implicitamente», e sulla non manifesta infondatezza;
        che,  peraltro,  con  riguardo  al merito della questione, la
difesa   dello  Stato  sostiene  che  la  norma  oggetto  di  censura
fisserebbe i principi generali del procedimento dinanzi al giudice di
pace,  richiamando  le disposizioni contenute nel codice di procedura
penale   e  nelle  relative  norme  di  attuazione  e  coordinamento,
«restando  espressamente  esclusa l'applicabilita' di tutta una serie
di istituti ritenuti incompatibili con il processo davanti al giudice
di pace»;
        che,  in  particolare, il rispetto dei caratteri fondamentali
del processo dinanzi al giudice di pace, la massima semplificazione e
la  vocazione  conciliativa,  avrebbero  indotto il legislatore a non
prevedere  riti  alternativi  quali  il  patteggiamento  e  l'udienza
preliminare,  anche  al  fine  di assicurare un'adeguata tutela delle
ragioni   della   persona   offesa,  sicche'  la  non  applicabilita'
dell'istituto  di cui all'art. 444 cod. proc. pen. non configurerebbe
alcuna lesione dei principi di uguaglianza e del giusto processo.
    Considerato  che  nell'ordinanza  di  rimessione  non  e' neppure
menzionata  la  norma  sottoposta  al  giudizio di questa Corte e che
pertanto,  in  mancanza  altresi' dell'indicazione delle disposizioni
costituzionali  di  cui  si  lamenta  la violazione, non e' possibile
individuare  quale  sia  la  questione di legittimita' costituzionale
prospettata dal giudice rimettente;
        che  manca,  inoltre, qualunque descrizione della fattispecie
oggetto  del giudizio a quo, nonche' ogni motivazione sulla rilevanza
e  sulla  non  manifesta  infondatezza della questione, affermata dal
rimettente in modo meramente assertivo;
        che,  essendo  una  simile  ordinanza  inidonea a dare valido
ingresso  al  giudizio di legittimita' costituzionale in quanto priva
dei  requisiti  minimi  a tal fine necessari la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   sollevata  dal  Giudice  di  pace  di
Savigliano con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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