N. 277 ORDINANZA 3 - 7 luglio 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta della parti - Omessa previsione - Mancata indicazione nell'ordinanza di remissione delle norme censurate e dei parametri costituzionali - Omessa descrizione della fattispecie - Difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1, lett. g). - Costituzione, art. 24.(GU n.28 del 12-7-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale, promosso con ordinanza del 12 dicembre 2005 dal Giudice di pace di Savigliano nel procedimento penale a carico di A. V., iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 7 giugno 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo. Ritenuto che il Giudice di pace di Savigliano, con ordinanza del 12 dicembre 2005, limitandosi a rilevare che il giudizio a quo «non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, ritenuta non manifestamente infondata», solleva questione di legittimita' costituzionale; che solo dal verbale di udienza, in calce al quale l'ordinanza e' stata redatta, risulta che, nell'ambito di un procedimento penale a carico di A. V., il difensore dell'imputato ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso all'applicazione della pena su richiesta delle parti anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 186 del codice della strada, che consentirebbe all'imputato di avvalersi davanti al Tribunale monocratico dei benefici di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, per violazione dell'art. 24 della Costituzione; che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, con atto del 14 marzo 2006, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilita' della questione per mancata indicazione delle norme costituzionali asseritamente violate e per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza, affermata «del tutto apoditticamente e nemmeno implicitamente», e sulla non manifesta infondatezza; che, peraltro, con riguardo al merito della questione, la difesa dello Stato sostiene che la norma oggetto di censura fisserebbe i principi generali del procedimento dinanzi al giudice di pace, richiamando le disposizioni contenute nel codice di procedura penale e nelle relative norme di attuazione e coordinamento, «restando espressamente esclusa l'applicabilita' di tutta una serie di istituti ritenuti incompatibili con il processo davanti al giudice di pace»; che, in particolare, il rispetto dei caratteri fondamentali del processo dinanzi al giudice di pace, la massima semplificazione e la vocazione conciliativa, avrebbero indotto il legislatore a non prevedere riti alternativi quali il patteggiamento e l'udienza preliminare, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela delle ragioni della persona offesa, sicche' la non applicabilita' dell'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. non configurerebbe alcuna lesione dei principi di uguaglianza e del giusto processo. Considerato che nell'ordinanza di rimessione non e' neppure menzionata la norma sottoposta al giudizio di questa Corte e che pertanto, in mancanza altresi' dell'indicazione delle disposizioni costituzionali di cui si lamenta la violazione, non e' possibile individuare quale sia la questione di legittimita' costituzionale prospettata dal giudice rimettente; che manca, inoltre, qualunque descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, nonche' ogni motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, affermata dal rimettente in modo meramente assertivo; che, essendo una simile ordinanza inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimita' costituzionale in quanto priva dei requisiti minimi a tal fine necessari la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Savigliano con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006. Il Presidente: Marini Il redattore: De Siervo Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 7 luglio 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0607