N. 284 SENTENZA 3 - 14 luglio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri - Eccezione di
  inammissibilita' per genericita' della censura - Reiezione.
Ambiente  -  Legge  della  Regione  Calabria  in materia di emergenza
  rifiuti  -  Sospensione,  sino  all'approvazione  del  nuovo  piano
  regionale dei rifiuti, delle ordinanze del Commissario delegato per
  l'emergenza  ambientale  volte alla realizzazione del raddoppio del
  termovalorizzatore  di  Gioia  Tauro,  nonche' alla realizzazione e
  all'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti
  solidi  urbani  di  Reggio  Calabria  -  Ricorso  del Governo della
  Repubblica  -  Intervento legislativo regionale volto a paralizzare
  gli  effetti  di  provvedimenti di necessita' ed urgenza emanati in
  attuazione   di   disposizioni  di  legge  espressive  di  principi
  fondamentali  in  materia  di  «protezione civile» - Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento delle rimanenti censure.
- Legge  Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, artt. 14, comma 5, e
  33, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma e (117, primo e secondo comma,
  lettera s), e 120, secondo comma).
(GU n.29 del 19-7-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 14, comma 5,
e  33,  comma 2,  della  legge della Regione Calabria 17 agosto 2005,
n. 13  (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario  - collegato alla manovra di assestamento di bilancio per
l'anno 2005  ai  sensi  dell'art. 3,  comma 4,  della legge regionale
4 febbraio  2002,  n. 8),  promosso  con  ricorso  del Presidente del
Consiglio  dei ministri, notificato il 17 ottobre 2005, depositato in
cancelleria il successivo giorno 19 ed iscritto al n. 86 del registro
ricorsi 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  20  giugno 2006  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Uditi  l'avvocato  Federico  Sorrentino per la Regione Calabria e
l'avvocato  dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso notificato il 17 ottobre 2005 e depositato il
successivo  giorno 19,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
impugnato  gli  artt. 14,  comma 5,  e 33, comma 2, della legge della
Regione  Calabria  17 agosto  2005,  n. 13  (Provvedimento  generale,
recante  norme  di  tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla
manovra   di  assestamento  di  bilancio  per  l'anno 2005  ai  sensi
dell'art. 3,  comma 4,  della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8),
per   violazione   degli   artt. 117,  primo  comma,  secondo  comma,
lettera s), terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
    Le   disposizioni   impugnate   prevedono,   rispettivamente,  la
sospensione  della realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore
di  Gioia  Tauro  (art. 14,  comma 5),  nonche'  la sospensione della
realizzazione   e   dell'esercizio  dell'impianto  di  smaltimento  e
stoccaggio  dei  rifiuti  solidi  urbani  sito  in  Reggio  Calabria,
frazione  di  Sambatello,  localita' «Cartiera», di cui all'ordinanza
29 luglio  2002,  n. 1963  del  Commissario  delegato per l'emergenza
ambientale  nel territorio della Regione Calabria (art. 33, comma 2),
in attesa dell'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti.
    Il  ricorrente sottolinea che lo stato di emergenza nella Regione
Calabria  e'  stato  dichiarato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge  24 febbraio  1992,  n. 225 (Istituzione del servizio nazionale
della  protezione  civile),  con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 settembre 1997 e protratto, fino al 31 dicembre 2005,
con   d.P.C.M.   23 dicembre  2004.  In  questo  arco  temporale,  il
Commissario   delegato  e'  preposto  ad  effettuare  gli  interventi
necessari  al  superamento  dell'emergenza ambientale nel settore sia
delle acque che dei rifiuti.
    1.1.   -   Svolta   questa   premessa,   il   ricorrente  assume,
innanzitutto,   che   le   disposizioni  impugnate  eccederebbero  la
competenza  legislativa  in  materia  di  protezione civile, ai sensi
dell'art. 117,  terzo comma, della Costituzione, violando «i principi
fondamentali  di  cui  alla legge n. 225 del 1992 (in particolare gli
artt. 2, 5 e 12)».
    In  secondo  luogo,  le  norme censurate violerebbero l'art. 117,
primo  comma, della Costituzione, in riferimento ai vincoli derivanti
dall'ordinamento  comunitario,  nonche'  l'art. 117,  secondo  comma,
lettera s),  della  Costituzione,  in  quanto i piani di gestione dei
rifiuti  sono predisposti dalle Regioni come previsto dalle direttive
91/156/CEE del 18 marzo 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti), 91/689/CEE del 12 dicembre
1991  (Direttiva  del  Consiglio  relativa  ai rifiuti pericolosi), e
94/62/CE del 20 dicembre 1994 (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio  sugli  imballaggi e i rifiuti di imballaggio), attuate dal
decreto   legislativo   5 febbraio   1997,  n. 22  (Attuazione  della
direttiva  91/156/CEE  sui  rifiuti,  della  direttiva 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti  di imballaggio). L'art. 22, comma 8, di quest'ultimo decreto
prevede  espressamente  che,  in  caso  di  inerzia della Regione, il
Ministro  dell'ambiente  adotta  in  via  sostitutiva i provvedimenti
necessari  alla elaborazione del piano. La sospensione adottata dalla
legge  regionale - sottolinea la difesa statale - «di fatto blocca le
iniziative  intraprese  dal  Commissario  delegato e viola i principi
costituzionali da ultimo richiamati».
    Infine,   il   ricorrente   assume   che   le   norme   censurate
contrasterebbero  anche  con  il principio di leale collaborazione di
cui  all'art. 120,  secondo  comma,  della Costituzione, in quanto la
vigente  normativa  in  materia di «protezione civile» (decreto-legge
7 settembre   2001,   n. 343,   recante   «Disposizioni  urgenti  per
assicurare  il  coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attivita'   di  protezione  civile  e  per  migliorare  le  strutture
logistiche   nel   settore  della  difesa  civile»,  convertito,  con
modificazioni,  dall'art. 1  della  legge  9 novembre  2001,  n. 401)
dispone  che le ordinanze di protezione civile debbano essere emanate
d'intesa  tra il Governo e la Regione interessata, proprio allo scopo
di  evitare  che  disposizioni,  pur se eccezionali, possano invadere
«competenze   reciproche».  Con  le  norme  impugnate,  pertanto,  la
Regione,  sospendendo  unilateralmente  gli  effetti di provvedimenti
adottati  previa  intesa,  avrebbe  violato  il  principio  di  leale
collaborazione.
    2.  -  Si e' costituita la Regione Calabria, la quale contesta il
presupposto  da  cui muove il ricorrente e cioe' che la dichiarazione
dello  stato  di  emergenza  e  la  nomina di un Commissario delegato
precluda  alla  Regione  la  possibilita'  di  esercitare  le proprie
potesta'  normative  in  materia  di «protezione civile» «nell'ambito
delle  decisioni adottate dallo stesso Commissario» per il periodo di
vigenza del medesimo stato di emergenza.
    Assume  la  difesa  regionale che la stessa legge n. 225 del 1992
prevede   la   partecipazione   della  Regione  all'organizzazione  e
all'attuazione delle attivita' di protezione civile anche in presenza
della dichiarazione dello stato di emergenza.
    La  giurisprudenza  della  Corte  avrebbe, inoltre, stabilito che
«l'emergenza  non  legittima  il sacrificio illimitato dell'autonomia
regionale»  e  che  «l'esercizio  del potere di ordinanza deve quindi
risultare  circoscritto  per  non  compromettere il nucleo essenziale
delle   attribuzioni   regionali»   (sentenza   n. 127   del   1995).
Occorrerebbe,  dunque,  a  fronte  degli  ampi  poteri  attribuiti al
Commissario  dalla  legge  n. 225  del  1992,  tutelare  la  potesta'
legislativa regionale.
    Del  resto,  si aggiunge, la Regione sarebbe intervenuta non gia'
«per  porre  nel nulla un intervento disposto dal Commissario (quello
per  l'impianto  di Regione Calabria)», ma unicamente per sospenderne
gli  effetti  fino  all'adozione  del piano regionale dei rifiuti, al
fine  di razionalizzare gli interventi stessi dopo oltre otto anni di
gestione  straordinaria  della  crisi  legata  allo  smaltimento  dei
rifiuti (si cita il d.P.C.M. 12 settembre 1997, con il quale e' stato
dichiarato  lo  stato  di  emergenza  nella  Regione  Calabria,  e le
ulteriori  proroghe  attuate  con successivi decreti sino al d.P.C.M.
23 dicembre 2004).
    La  difesa  regionale  evidenzia,  inoltre,  come  la  competenza
all'adozione  del  piano  e'  regionale  (art. 84  della  legge della
Regione  Calabria  12 agosto  2002,  n. 34,  recante  «Riordino delle
funzioni  amministrative  regionali  e  locali»)  e  che  detto piano
disciplina, tra l'altro, «la tipologia ed il complesso degli impianti
di  smaltimento  e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella
Regione»  (art. 22,  comma 3,  lettera b, del d.lgs. n. 22 del 1997),
«per  cui non e' dubbio che l'adozione dello stesso assicura una piu'
adeguata considerazione degli interessi coinvolti».
    2.1.  -  Alla  luce  delle considerazioni che precedono la difesa
regionale assume, innanzitutto, la inammissibilita', per genericita',
della  censura  di  violazione  dei principi fondamentali di cui alla
legge  n. 225  del 1992, in quanto il ricorrente non avrebbe indicato
quali   sarebbero   i   principi  violati,  limitandosi  «a  rinviare
genericamente ad alcuni articoli di legge».
    Nel  merito,  comunque,  la  questione sarebbe, nella prospettiva
della Regione, non fondata, atteso che, come gia' rilevato, la citata
legge  n. 225  del  1992  (artt. 5,  comma 2,  e 12) assicurerebbe la
partecipazione regionale nella gestione dell'emergenza.
    Quanto  alla  seconda censura si osserva come sarebbero del tutto
inconferenti  i richiami alle «direttive rifiuti» cosi' come recepite
dal   d.lgs.   n. 22   del   1997.   In   particolare,   si   afferma
contestualmente,  «e'  incomprensibile  il  riferimento  all'art. 22,
comma 8,  del  suddetto  decreto»  (relativo  al  potere  sostitutivo
statale  per  l'adozione dei provvedimenti necessari all'elaborazione
del  piano  di  gestione  dei  rifiuti),  il quale, secondo la difesa
regionale,  non  riguarderebbe  le  sospensioni  disposte dalle norme
impugnate.
    Infine,  si  assume  che  sarebbe  «inappropriato  il richiamo al
principio  di leale collaborazione dal momento che la norma impugnata
non dispone la revoca dell'ordinanza del Commissario, ne' la priva di
efficacia  sine  die, bensi' si limita a disporne la sospensione fino
all'adozione  del  nuovo  piano  di  gestione  dei  rifiuti,  di  sua
esclusiva competenza».
    3.  - Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Regione Calabria ha
depositato  una memoria con la quale ha sottolineato, in particolare,
che,  pur  non  essendovi  dubbi  che  «particolarmente estesa sia la
competenza  statale»,  nondimeno  residuerebbero  in  materia  «delle
competenze  regionali  (...)  in  vista della scadenza dello stato di
emergenza,  al  fine  di  assicurare  il rientro nell'ordinario delle
attivita'  della  fase emergenziale». La Regione sarebbe intervenuta,
al fine di «razionalizzare gli interventi stessi dopo oltre otto anni
di  gestione  straordinaria  della  crisi legata allo smaltimento dei
rifiuti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree  colpite  da  eventi  calamitosi» (si cita la sentenza n. 82 del
2006  di questa Corte). Le norme impugnate sarebbero, pertanto, state
emanate  in  attuazione della competenza espressamente conferita alla
Regione  dall'art. 108,  lettera a),  n. 4,  del  decreto legislativo
31 marzo   1998,   n. 112   (Conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), secondo cui
spettano  alle  Regioni  le  funzioni  relative all'«attuazione degli
interventi  necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni
di  vita nelle aree colpite da eventi calamitosi». In particolare, le
disposizioni  censurate  sarebbero  «funzionali  ad  una  complessiva
riorganizzazione   dell'emergenza   rifiuti  da  realizzarsi  con  la
prossima  adozione  del piano regionale dei rifiuti». «Negare un tale
potere»  -  conclude  la difesa regionale - «significherebbe non solo
negare  un'espressa  competenza  regionale  (...),  ma  ancor di piu'
precludere  un'ordinata  e  razionale gestione ordinaria dei rifiuti,
condannando   cosi'   il   territorio  interessato  ad  una  gestione
perennemente  straordinaria  ed  eccezionale  legata alla contingenza
dello stato di emergenza».

                       Considerato in diritto

    1.  -  L'impugnativa  proposta  dal  Presidente del Consiglio dei
ministri  investe  gli  artt. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge
della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale,
recante  norme  di  tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla
manovra   di  assestamento  di  bilancio  per  l'anno 2005  ai  sensi
dell'art. 3,  comma 4,  della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8),
per   violazione   degli   artt. 117,  primo  comma,  secondo  comma,
lettera s), terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
    Le  norme  impugnate  prevedono,  rispettivamente, la sospensione
della  realizzazione  del  raddoppio  del termovalorizzatore di Gioia
Tauro  (art. 14, comma 5), nonche' la sospensione della realizzazione
e dell'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio di rifiuti
solidi  urbani  sito  in  Reggio  Calabria,  frazione  di Sambatello,
localita'  «Cartiera»,  di  cui  all'ordinanza  del  29 luglio  2002,
n. 1963  del  Commissario  delegato  per  l'emergenza  ambientale nel
territorio  della  Regione  Calabria  (art. 33, comma 2), in attesa -
stabiliscono  entrambe  le disposizioni censurate - dell'approvazione
del nuovo «piano regionale dei rifiuti».
    Con   il   medesimo  ricorso  introduttivo  sono  state  proposte
questioni  di legittimita' costituzionale di altre norme della stessa
legge  della  Regione  Calabria  n. 13  del  2005,  gia'  oggetto  di
decisione da parte di questa Corte (sentenza n. 233 del 2006).
    2.  -  Prima  di  analizzare  il contenuto delle singole censure,
appare  opportuno premettere, ai fini di un inquadramento sistematico
delle  norme  impugnate,  che  con  la legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione  del  servizio  nazionale  della  protezione civile), il
legislatore  statale  «ha  rinunciato ad un modello centralizzato per
una organizzazione diffusa a carattere policentrico» (sentenze n. 129
del  2006 e n. 327 del 2003). In tale prospettiva, le competenze e le
relative  responsabilita'  sono state ripartite tra i diversi livelli
istituzionali  di  governo  in  relazione  alle seguenti tipologie di
eventi che possono venire in rilievo: eventi da fronteggiare mediante
interventi attuabili dagli enti e dalle amministrazioni competenti in
via  ordinaria  (art. 2,  comma 1,  lettera a);  eventi che impongono
l'intervento  coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in
via  ordinaria  (art. 2,  comma 1,  lettera b);  calamita'  naturali,
catastrofi   o   altri  eventi  che,  per  intensita'  o  estensione,
richiedono mezzi e poteri straordinari (art. 2, comma 1, lettera c).
    In   particolare,   lo  Stato,  sulla  base  di  quanto  previsto
dall'art. 5  della legge n. 225 del 1992, ha una specifica competenza
a  disciplinare  gli  eventi di natura straordinaria di cui al citato
art. 2,  comma 1, lettera c). Tale competenza si sostanzia nel potere
del  Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio
dei   ministri,   ovvero,   per  sua  delega,  del  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile, di deliberare e revocare lo
stato  di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in  stretto  riferimento  alla  qualita' ed alla natura degli eventi.
L'esercizio  di  questi  poteri  -  come  e'  stato specificato dalla
normativa successivamente intervenuta - deve avvenire d'intesa con le
Regioni  interessate, sulla base di quanto disposto dall'art. 107 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in  attuazione  del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonche'
dall'art. 5,  comma 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343
(Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture   preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e  per
migliorare  le  strutture logistiche nel settore della difesa civile)
convertito,  con  modificazioni,  dall'art. 1  della legge 9 novembre
2001, n. 401.
    Per  l'attuazione  dei  predetti  interventi di emergenza possono
essere  adottate  ordinanze  -  anche da parte di Commissari delegati
(art. 5,  comma 4,  della  legge n. 225 del 1992; sentenza n. 418 del
1992)  -  in  deroga  ad  ogni disposizione vigente, nel rispetto dei
principi  generali dell'ordinamento giuridico (art. 5, comma 2, della
stessa legge n. 225 del 1992).
    Appare  opportuno, inoltre, sottolineare che l'art. 107, comma 1,
lettere b)  e  c),  del  d.lgs.  n. 112 del 1998 ha chiarito che tali
funzioni  hanno rilievo nazionale, data la sussistenza di esigenze di
unitarieta',   coordinamento   e   direzione,   escludendo   che   il
riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione
vigente possa avvenire da parte della legge regionale (sentenza n. 82
del 2006).
    2.1.  -  In  attuazione  della normativa sin qui richiamata e, in
particolare,   dell'articolo 5  della  legge  n. 225  del  1992,  con
d.P.C.M.  12 settembre 1997 e' stato dichiarato, «fino al 31 dicembre
1998»,  lo  stato  di  emergenza nella Regione Calabria a causa della
crisi  socio-economico-ambientale  determinatasi  nel  settore  dello
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani. Tale crisi e' dipesa dalla
«inadeguatezza  infrastrutturale  delle discariche preesistenti», che
ha   fatto  insorgere  una  «situazione  straordinaria  che  presenta
peculiarita' tali da poter essere considerata estremamente pericolosa
per  l'ambiente e per la salute della popolazione residente costretta
a  convivere  in un contesto di particolare degrado» (citato d.P.C.M.
12 settembre  1997).  Da  qui  la necessita' di far fronte alle gravi
carenze  strutturali  e  alla  conseguente  situazione  di  emergenza
ambientale attraverso l'impiego di mezzi e poteri straordinari.
    A  questo  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri ne
sono succeduti altri (d.P.C.m. 23 dicembre 1998; d.P.C.m. 29 dicembre
1999;  d.P.C.m.  16  giugno 2000;  d.P.C.m. 14 gennaio 2002; d.P.C.m.
20 dicembre  2002;  d.P.C.m.  23 dicembre  2003; d.P.C.m. 23 dicembre
2004;  d.P.C.m.  13 gennaio  2006;  d.P.C.m. 2 marzo 2006), che hanno
prorogato  lo stato di emergenza nel territorio regionale per periodi
variamente  determinati,  fino alla data del 31 maggio 2006, prevista
dall'ultimo dei decreti sopra indicati.
    2.2.  -  Durante  la  vigenza  della predetta situazione di grave
rischio  ambientale il Presidente della Regione Calabria, in qualita'
di   Commissario   delegato,  ha,  tra  l'altro,  emesso  l'ordinanza
29 luglio  2002,  n. 1963,  con  la  quale,  dopo  avere approvato il
relativo  progetto,  ha  autorizzato  la  realizzazione e l'esercizio
dell'impianto  di  smaltimento  e stoccaggio di rifiuti solidi urbani
sito in Reggio Calabria, localita' «Sambatello».
    Lo  stesso  Commissario  delegato,  con  ordinanza 17 marzo 2004,
n. 2885,  ha  approvato  il progetto e autorizzato la realizzazione e
l'esercizio   degli  interventi  di  potenziamento  dell'impianto  di
termovalorizzazione di Gioia Tauro «localizzato nell'area di sviluppo
industriale  di  Gioia  Tauro, Rosarno e San Ferdinando nel Comune di
Gioia Tauro».
    2.3.  -  In questo contesto si collocano i censurati articoli 14,
comma 5,  e 33, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 13 del
2005.
    Il  legislatore  regionale, in attesa dell'approvazione del nuovo
«piano regionale dei rifiuti», con le norme impugnate, ha sospeso gli
effetti  di  entrambe  le  ordinanze  sopra indicate (ancorche' venga
espressamente  citata  la  sola  ordinanza  29 luglio 2002, n. 1963),
bloccando  «temporaneamente»  la  realizzazione sia del raddoppio del
termovalorizzatore  di Gioia Tauro sia dell'impianto di smaltimento e
stoccaggio dei rifiuti sito in Reggio Calabria.
    3. - Tutto cio' premesso, si puo' passare ad esaminare le singole
censure formulate con il ricorso.
    Lo   Stato   assume,   innanzitutto,   che   le  norme  impugnate
violerebbero  l'art. 117,  terzo comma, della Costituzione, ponendosi
in  contrasto  con  «i principi fondamentali di cui alla legge n. 225
del  1992  (in  particolare  gli  artt. 2,  5  e  12)»  in materia di
«protezione civile».
    3.1.  -  In  via  preliminare,  deve essere rigettata l'eccezione
della  difesa  regionale,  con la quale si deduce la inammissibilita'
della censura per genericita'.
    Deve, al riguardo, infatti, ritenersi che lo Stato, attraverso la
specificazione   delle   norme  della  legge  n. 225  del  1992,  che
contengono  i  principi  fondamentali di cui si deduce la violazione,
abbia  indicato  i  requisiti argomentativi minimi per identificare i
termini della censura.
    3.1.1. - Nel merito, la questione e' fondata.
    Questa  Corte  ha  gia'  avuto modo di rilevare che le previsioni
contemplate  nei  richiamati articoli 5 della legge n. 225 del 1992 e
107  del  d.lgs.  n. 112  del  1998  sono «espressive di un principio
fondamentale  della  materia  della  protezione  civile, sicche' deve
ritenersi  che  esse  delimitino il potere normativo regionale, anche
sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione)» (sentenza n. 82 del 2006; v. anche
sentenza n. 327 del 2003).
    Lo   Stato   e',   dunque,   legittimato  a  regolamentare  -  in
considerazione  della peculiare connotazione che assumono i «principi
fondamentali»  quando  sussistono ragioni di urgenza che giustificano
l'intervento  unitario del legislatore statale - gli eventi di natura
straordinaria  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa
legge  n. 225  del  1992,  anche  mediante  l'adozione  di specifiche
ordinanze   autorizzate   a  derogare,  in  presenza  di  determinati
presupposti, alle stesse norme primarie.
    Lo  Stato rinviene, altresi', un ulteriore titolo a legiferare in
ragione  della  propria  competenza legislativa in materia di «tutela
dell'ambiente»,  nel  cui  ambito si colloca il settore relativo alla
gestione  dei  rifiuti  (sentenze  n. 161  e n. 62 del 2005; n. 312 e
n. 96  del 2003). Questa Corte, ha, inoltre, piu' volte affermato che
la  «tutela  dell'ambiente»  si connette, tra l'altro, «in modo quasi
naturale  con  la  competenza regionale concorrente della "protezione
civile"»  (sentenza n. 32 del 2006; v. anche sentenze n. 214 e n. 135
del 2005; n. 407 del 2002).
    3.2. - Per quanto concerne, in particolare, la dedotta violazione
dei suddetti principi fondamentali, va osservato che con le impugnate
disposizioni  il legislatore regionale, pur essendo ancora in atto la
situazione  di  emergenza,  ha  adottato  una  normativa destinata ad
incidere   sugli   effetti   prodotti  dalle  ordinanze  emanate  dal
Commissario  delegato,  disponendo la sospensione della realizzazione
degli  impianti  ritenuti  dal  Governo necessari per fronteggiare la
situazione di crisi ambientale derivante dalle deficienze strutturali
del sistema di smaltimento dei rifiuti.
    La  Regione  -  derogando,  in  tal modo, a quanto previsto dalle
predette  ordinanze,  della cui legittimita' amministrativa in questa
sede  si  prescinde  -  ha  violato  i  principi  fondamentali  posti
dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992, con cui e' stato autorizzato
in via provvisoria l'esercizio dei predetti poteri di ordinanza.
    Ne'  vale  rilevare,  come  sostiene la difesa regionale, che «la
Regione  e'  intervenuta  non  gia' per porre nel nulla un intervento
disposto  dal Commissario (quello per l'impianto di Reggio Calabria),
ma  semplicemente  per  sospenderne gli effetti fino all'adozione del
piano  regionale  dei rifiuti». Deve, infatti, ribadirsi che, vigente
la  situazione  di  emergenza,  le  Regioni  non  hanno  alcun potere
«straordinario»  o  «derogatorio»  della legislazione in vigore (cfr.
sentenza   n. 82   del   2006),  ne'  tantomeno  sono  legittimate  a
paralizzare gli effetti di provvedimenti specificamente indirizzati a
fronteggiare una situazione di grave crisi ambientale ancora in atto.
    E neppure puo' essere condivisa la tesi della Regione, illustrata
nella   memoria   depositata  il  5  giugno 2006,  secondo  la  quale
l'impugnata  normativa  regionale avrebbe lo scopo di «razionalizzare
gli  interventi  (...) dopo oltre otto anni di gestione straordinaria
della  crisi  legata  allo  smaltimento  dei  rifiuti per favorire il
ritorno  alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi».  In realta', siffatta finalita' di «ritorno alle normali
condizioni  di  vita» ben poteva essere perseguita con l'approvazione
del  piano  regionale di gestione dei rifiuti, e non gia' mediante la
sospensione  autoritativa  di  atti  emanati  nell'esercizio  di  una
competenza   dello   Stato  legata  alla  sussistenza  di  situazioni
straordinarie di emergenza.
    3.3.  -  Quanto  sopra  osservato  non  significa,  tuttavia, che
l'emergenza    possa    giustificare    «un   sacrificio   illimitato
dell'autonomia   regionale»:   la   salvaguardia  delle  attribuzioni
legislative regionali viene garantita attraverso la configurazione di
un  potere  di ordinanza, eccezionalmente autorizzato dal legislatore
statale,  ben  definito nel contenuto, nei tempi e nelle modalita' di
esercizio (sentenze n. 127 del 1995 e n. 418 del 1992).
    La  legge  n. 225  del  1992,  in  relazione ai profili indicati,
risponde a queste esigenze, circoscrivendo il predetto potere in modo
da   non   compromettere  il  nucleo  essenziale  delle  attribuzioni
regionali, attraverso il riconoscimento della sussistenza di un nesso
di  adeguatezza  e proporzione tra le misure adottate e la qualita' e
natura  degli  eventi,  la  previsione  di  adeguate  forme  di leale
collaborazione   e  di  concertazione  nella  fase  di  attuazione  e
organizzazione   delle   attivita'   di  protezione  civile  (art. 5,
comma 4-bis,   del   decreto-legge   n. 343  del  2001),  nonche'  la
fissazione  di precisi limiti, di tempo e di contenuto, all'attivita'
del  Commissario  delegato  (sentenze  n. 327  del  2003 e n. 127 del
1995).
    Nel  caso  in cui le ordinanze emanate non dovessero rispettare i
suddetti  limiti sostanziali e procedimentali, posti a presidio delle
attribuzioni  regionali costituzionalmente garantite, tali ordinanze,
avendo  natura  di  provvedimenti  amministrativi soggetti ai normali
controlli  giurisdizionali  (sentenze n. 4 del 1977, n. 26 del 1961 e
n. 8  del  1956),  possono  essere  contestate  dalla  Regione  nelle
competenti   sedi   giudiziarie   ed  eventualmente,  ricorrendone  i
necessari  presupposti, anche innanzi a questa Corte mediante ricorso
per conflitto di attribuzione.
    In  conclusione,  il  legislatore  regionale non puo' utilizzare,
come  e'  avvenuto  nel  caso  di specie, la potesta' legislativa per
paralizzare  -  nel  periodo di vigenza della situazione di emergenza
ambientale  -  gli effetti di provvedimenti di necessita' ed urgenza,
non  impugnati, emanati in attuazione delle riportate disposizioni di
legge espressive di principi fondamentali.
    4.  -  Alla  luce  delle  considerazioni  che precedono, le norme
impugnate  debbono  essere  dichiarate costituzionalmente illegittime
per  violazione  dell'art. 117,  terzo comma, della Costituzione, con
conseguente assorbimento delle rimanenti censure.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 14, comma 5,
e  33,  comma 2,  della  legge della Regione Calabria 17 agosto 2005,
n. 13  (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario  - collegato alla manovra di assestamento di bilancio per
l'anno 2005  ai  sensi  dell'art. 3,  comma 4,  della legge regionale
4 febbraio 2002, n. 8).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 luglio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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