N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 2005

Ordinanza   emessa   il   23  novembre  2005  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  6  luglio  2006)  dal  tribunale  di  Genova  nel
procedimento penale a carico di Bignami Giuseppe ed altri

Processo  penale  -  Dibattimento  -  Rinnovazione  per mutamento del
  giudice   persona   fisica   -  Dichiarazioni  gia'  assunte  nella
  precedente  istruzione  dibattimentale  -  Utilizzabilita'  per  la
  decisione  mediante  lettura  quando  l'esame del dichiarante possa
  aver  luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione,
  secondo  l'interpretazione  delle  sezioni  unite  della  Corte  di
  cassazione  -  Violazione  del  principio  di non dispersione delle
  prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale -
  Lesione del principio di ragionevole durata del processo.
- Codice di procedura penale, combinato disposto degli artt. 511, 514
  e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.
(GU n.37 del 13-9-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel  processo  penale  a carico di Bignami Giuseppe + 6 (02620/01
R.G.);
    Rilevato che il p.m. a seguito del mancato consenso dei difensori
degli   imputati  all'utilizzazione  delle  deposizioni  testimontali
assunte  nel  corso  delle udienze dibattimentali precedenti a quella
del  26  ottobre  2005,  nella quale il Collegio giudicante ha mutato
parzialmente  composizione,  ha  sollevato  eccezione di legittimita'
costituzionale,  in  relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., del
combinato  disposto  dei artt. 511, 514 e 525, comma 2, c.p.p., cosi'
come  interpretati  dalle  SS.UU.  della  Corte  di  cassazione nella
sentenza  15  gennaio  -  17  febbraio 1999, e, in particolare, nella
parte  in  cui  non  prevedono  che,  nel  caso si mutamento totale o
parziale  del  giudicante,  le dichiarazioni assunte nella precedente
istruzione  dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver
luogo  e  sia  stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili
per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli
artt. 190 e 190-bis c.p.p.
    Ritenuta  la  questione  non  manifestamente  infondata,  per  le
seguenti ragioni.
    Le  SS.UU.  della  Corte  di  cassazione  hanno,  con la sentenza
ricordata  in epigrafe, affermato il principio che, indispensabile la
rinnovazione  del  dibattimento  per evitare la nullita' assoluta, di
cui  all'art. 525  c.p.p.,  la  testimonianza raccolta dal giudicante
nella  sua  originaria composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei
verbali   agli  atti  del  fascicolo  per  il  dibattimento,  non  e'
utilizzabile  per  la  decisione  mediante  semplice  lettura, quando
l'esame  del  dichiarante  possa  aver  luogo e sia stato (anche solo
genericamente) richiesto da una parte;
    La   suddetta   interpretazione   del  combinato  disposto  degli
artt. 511,  514  e  525  c.p.p.  appare  contrastare  con  i principi
costituzionali  stabiliti  negli  artt. 3, 25, 101, 111, innanzitutto
alla luce delle a gomentazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale di
Sala  Consilina  15 novembre 2004, pubblicata al n. 18 nella Gazzetta
Ufficiale  del  4  maggio  2005,  argomentazioni che, per economia di
esposizione, devono essere qui integralmente richiamate;
    La siffatta interpretazione, comunque, non appare affatto imposta
dalla lettera della norma, poiche' la dizione «a meno che l'esame non
abbia  luogo»,  con  la  quale si conclude il capoverso dell'art. 525
c.p.p.,   non   legittima   affatto  la  sola  indicazione  del  caso
dell'obiettiva   impossibilita'   della  riassunzione  (anzi,  appare
ultronea,  in  presenza  della  specfica previsione dell'art. 512) ma
consente la considerazione dell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo,
(tra  cui  l'esercizio dei poteri! doveri stabiliti dagli artt. 190 e
190-bis c.p.p.) non abbia effettivamente luogo;
    Non  attiene  alle  modalita'  di  introduzione  della  prova nel
processo,  sotto  il  diverso  profilo del diritto al contraddittorio
nella sua formazione dibattimentale;
    Si   risolve,   invero,   nell'esaltazione   dell'oralita'  quale
apodittico canone e fonte di legittimita' della prova, in un contesto
sistematico  in  cui,  per  contro,  non  solo manca alcuna norma che
consenta  una  tale  conclusione,  ma,  addirittura, vi sono plurime,
inequivoche e insuperabili indicazioni del carattere solo tendenziale
del   principio   dell'oralita',   quali  l'incidente  probatorio  e,
soprattutto,   il   giudizio   di  appello,  in  cui  il  giudice  e'
assolutamente libero di modificare le valutazioni di attendibilita' e
adeguatezza  delle  prove  orali  soltanto dopo la mera lettura delle
carte  contenute  nel  fascicolo dibattimentale, laddove si pone come
ipotesi del tutto eccezionale la rinnovazione dell'istruttoria);
    Una  conferma  della lettura sistematica qui esposta si trova nel
nuovo testo dell'art. 190-bis, comma 1, sostituito dall'art. 3, legge
1°  marzo  2001  n. 63,  laddove si prevede che, quando le precedenti
dichiarazioni siano state assunte nel contradditorio con la parte nei
cui confronti le dichiarazioni stesse saranno utilizzate, «l'esame e'
ammesso  solo  se  riguarda  fatti  o  circostanze  diversi da quelli
oggetto  delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna
delle   parti  lo  ritengono  necessario  sulla  basi  di  specifiche
esigenze»; ne' tale ultima innovazione, che non e' la prima, potrebbe
considerarsi  quale  eccezione  a  un  principio  generale  di  segno
opposto: si e', infatti, gia' osservato che l'art. 525, secondo comma
c.p.p. non impone affatto la lettura datagli dalle SS.UU. della Corte
di   cassazione,   mentre   sarebbe   singolare   che   le  eccezioni
«riguardassero   proprio   le   situazioni   di  maggiore  potenziale
delicatezza  sotto  il profilo probatorio (i casi ex art. 51.3-bis le
situazioni di incompatibilita', astensione e ricusazione in relazione
all'art. 1,  d.l.  23 gennaio 1996 n. 553, conv. in legge 23 dicembre
1996,  n. 652;  la composizione monocratica o collegiale del giudice,
ex   art. 170   d.lgs.   19   febbraio   1998,  in  forza  del  quale
«l'inosservanza  delle  disposizioni  sulla composizione collegiale o
monocratica  del  tribunale,  non  determina  ... l'inutilizzabilita'
delle  prove  gia'  acquisite»;  l'incompetenza  del  giudice  che ha
proceduto,  ex  art. 26  nel  quale,  in  ossequio al principio della
conservazione  degli  atti  processuali,  si  stabilisce il principio
secondo cui le prove assunte nanti il giudice incompetente conservano
validita' e efficacia;).
    In  definitiva,  questi  ripetuti  interventi  legislativi  vanno
interpretati  come  indicazione  univoca  e  reiterata dell'oggettiva
volonta'   del   legislatore  in  punto  utilizzabilita'  degli  atti
acquisiti  al  processo,  nel rispetto delle norme e, in particolare,
del contraddittorio, anche nel caso di mutamento della persona fisica
del  giudicante,  in  assenza  di una precedente norma contraria e in
presenza,  quindi,  di un vuoto normativo in tale materia, non tenuta
presente al momento della redazione del codice del 1998;
    Sulla  scorta delle suddette osservazioni, imporre il riesame del
teste,  gia'  sentito  nel  pieno  rispetto  del  contraddittorio, in
presenza di una richiesta generica e senza l'indicazione specifica di
ragioni  da  sottoporre  al vaglio previsto dagli artt. 190 e 190-bis
c.p.p.p., sembra contrastare:
        con  l'art. 3  Cost., laddove tale riesame obbligato verrebbe
escluso  per  le  situazioni  di maggiore rischio per la genuinita' e
terzieta'   dell'acquisizione  delle  prove  e,  invece,  imposto  in
situazioni  «fisiologiche» (quale l'occasionale mutamento del giudice
per  ragioni  del  tutto  estranee alle vicende endoprocessuali), con
evidente disparita' di trattamento in situazioni identiche;
        con  gli  artt. 25  e  101 Cost. parametri costituzionali che
regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale consentendo, come
gia'   insegnato   dai   Giudici  delle  Leggi,  di  enucleare  anche
l'efficienza  del  processo  (intesa  quale necessaria attitudine del
sistema  processuale  a  conseguire,  attraverso meccanismi normativi
idonei  allo  scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilita)
quale   bene   costituzionalmente  tutelato;  nella  specie,  imporre
l'integrale  ripetizione  di  tutte le prove orali gia' assunte nella
massima pienezza del contraddittorio, senza altra ragione che quella,
normativamente  non prevista e non ricavabile dal sistema processuale
penale   quale   principio   generale  indefettibile,  del  garantire
l'oralita'  quale  mezzo  necessario  di  conoscenza  del giudice, si
risolve  in  una  palese  gratuita  inefficienza, tanto piu' che tale
riesame  non  comporta  l'interruzione  o  la sospensione dei termini
prescrizionali;
        con  l'art. 111.2  Cost.,  poiche'  l'incombente determina un
evidente  allungamento  della  durata  del processo, senza che alcuna
ragione  di  tutela  di  beni  e interessi, individuali o collettivi,
tutelati  costituzionalmente  o  anche  solo  da  legge ordinaria, lo
giustifichi:  quindi  un allungamento dei tempi di ragionevole durata
del  procedimento,  per  causa  irragionevole, che ha comportato, per
tale motivo, numerose pronunce di condanna dell'Italia da parte della
Corte di Giustizia europea.
    Osserva, al riguardo, questo Collegio che la Corte costituzionale
ha recentemente statuito, con ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale suppl. 1ª serie spec., n. 7 del
14  febbraio  2001, che «l'esigenza di garantire la maggior celerita'
possibile  dei  processi  deve  tendere a una durata degli stessi che
sia,  appunto,  «ragionevole»,  in  considerazione  anche delle altre
tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti
di  agire  e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; che
il   legislatore   continua   quindi  a  disporre  della  piu'  ampia
discrezionalita'  in  materia, pur essendo vincolato a scelte che non
siano  prive  di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della
durata dei processi».
    Nella  fattispecie, si impone una ripetizione (che determinerebbe
la necessita' di celebrare diverse udienze) di attivita' istruttoria,
a  fronte  dell'assenza  di  qualunque  lesione  del contraddittorio,
dell'assenza  di alcuna sostanziale rilevanza sulla valutazione della
prova  e dell'assenza di una norma ovvero di un principio sistematico
che  imponga l'oralita' quale forma indefettibile di conoscenza della
prova;
    La   questione   qui  sollevata,  oltre  che  non  manifestamente
infondata,  sulla  scorta  delle osservazioni sinora svolte, e' anche
rilevante nel presente processo: l'adesione alla giurisprudenza delle
Sezioni Unite comporterebbe, infatti, l'impossibilita' di tener conto
delle  deposizioni  assunte  nelle udienze precedenti a quella del 26
ottobre    2005   e,   di   conseguenza,   la   totale   rinnovazione
dell'istruttoria  dibattimentale sino a allora compiuta, con relativa
ingiustificata dilatazione dei tempi di celebrazione del processo;
    Ritenuto,   pertanto,  che  deve  dichiararsi  la  rilevanza  nel
presente procedimento e la non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale sopra riportata;
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente
infondata,  in  relazione  agli  artt. 3,  25,  101  e  111 Cost., la
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
articoli  511,  514  e  525.2  c.p.p.  cosi'  come interpretati dalle
Sezioni  Unite  della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio -
17  febbraio 1999 e, in particolare, nella parte in cui non prevedono
che,  nel  caso  di  mutamento  totale  o parziale del giudicante, le
dichiarazioni  assunte  nella  precedente  istruzione dibattimentale,
quando  l'esame  del  dichiarante  possa  avere  luogo  e  sia  stato
richiesto  da  una  delle  parti, siano utilizzabili per la decisione
mediante  semplice  lettura,  dopo  l'applicazione  degli artt. 190 e
190-bis c.p.p.;
    Sospende  il  presente  giudizio  e  ordina  che,  a  cura  della
cancellera,  la  presente  ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e fomunicata ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
        Genova, addi' 23 novembre 2005
                      Il Presidente: De Lucchi
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