N. 379 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2006
Ordinanza emessa il 27 febbraio 2006 dal giudice di pace di Palermo nel procedimento civile promosso da Spano' Antonio contro Prefetto di Palermo Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato - Disparita' di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 42.(GU n.41 del 11-10-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva espressa alla udienza del 14 febbraio 2006; Premesso che con ricorso depositato il 25 novembre 2005 il sig. Spano' Antonio proponeva opposizione avverso verbale di accertamento n. 42082214 con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 171 c.d.s., comma 1, 2 e 3 commessa il giorno 12 settembre 2005 in Palermo e veniva operato il sequestro amministrativo del motociclo BMW 850 targato CJ45707 con telaio WB10401D4X7B63844. Nel secondo motivo del ricorso Spano' eccepiva la illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s. introdotto dal d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, essendo in contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione in quanto, a fronte di violazione identiche ed analoghe, commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo solo quando la violazione sia commessa utilizzando un ciclomotore o un motociclo. Cio' configura, secondo il ricorrente, una disparita' di trattamento ed una violazione del principio di uguaglianza. Tale eccezione e' stata ribadita all'udienza di comparizione del 14 febbraio 2006 nel procedimento n. 958/05 ufficio giudice di pace tra il sig. Spano' e la prefettura di Palermo.
P. Q. M. Ritenuta la no manifesta infondatezza della questione sospende il procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale affinche' la stessa decida sulla legittimita' costituzionale o meno dell'art. 213 c.d.s. cosi' come modificato dal d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005 con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore e motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, comma 2 e 7, 170 e 171 c.d.s. o per commettere un reato. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Palermo, addi' 27 febbraio 2006 Il giudice di pace: Mannino 06C0833