N. 387 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2006
Ordinanza emessa il 2 maggio 2006 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di Bossio Bruno Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parita' delle parti nel processo - Lesione del principio della obbligatorieta' dell'azione penale. - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 111 e 112.(GU n.41 del 11-10-2006 )
LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, nel processo a carico di Bruno Bossio Maurizio nato il 30 maggio 1964 ivi res. Spinetta Marengo via Levata n. 64/A, Contumace, difeso dall'avv. Vincenzo Agro' di Torino d'ufficio. Premesso che con sentenza n. 52/2003 del Tribunale di Casale Monferrato in data 19 febbraio 2003 l'imputato veniva assolto dai reati di cui agli artt. 367 e 646, 61 n. 11 c.p.; Che con tempestivo appello il p.m. chiedeva la riforma della sentenza con richiesta di condanna dell'imputato. Vista la eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.g. alla odierna udienza, in relazione all'art. 593 c.p.p. come novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui limita l'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento all'ipotesi di cui all'art. 603 comma 2 c.p.p. nonche' dell'art. 10 comma 2 stessa legge per contrasto con gli art. 3, 111 e 112 della Costituzione; O s s e r v a Il testo dell'art. 593 c.p.p. novellato appare in effetti in contrasto con il principio di parita' delle parti sancito dall'art. 111 Cost. giacche' il p.m. vede ridotto il suo ruolo a quello di mero promotore della azione penale: trattandosi di «organo di giustizia», come previsto nella delega per l'emanazione del nuovo c.p.p. (cfr 88/2001 Corte cost.), la finalita' di giustizia risulta frustrata se la presenza obbligatoria del p.m. stabilita a pena di nullita', si riduce a mera perorazione che potrebbe esser disattesa dal giudice senza esporsi a censure, censure invece consentite all'imputato in caso di sentenza a lui sfavorevole. Risulta altresi' irrazionale e dunque in contrasto con l'art. 3 Cost., un sistema che nega al p.m. di proporre appello contro le pronunce assolutorie laddove glielo consente a fronte di sentenze di condanna se ritenute a pena troppo lieve. Il principio di obbligatorieta' della azione penale di cui all'art. 112 Cost. fa ritenere altresi' sussistente un altro profilo di incostituzionalita', posto che l'appello contro le sentenze assolutorie si pone come estrinsecazione della attribuzione di repressione dei reati e di tutela della collettivita', potere-dovere riconosciuto dall'ordinamento al pubblico ministero, potere che resterebbe frustrato. Pacifica la rilevanza della questione proposta giacche', ove accolta, porterebbe all'ammissibilita' dell'appello, altrimenti escluso dal nuovo testo legislativo ai sensi della norma transitoria (art. 10 legge n. 46/2006 cit.)
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 10 stessa legge in riferimento agli art. 3, 111 e 112 Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio e i termini di prescrizione dei reati; Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri; al Presidente della Camera dei deputati; al Presidente del Senato della Repubblica. Torino, addi' 2 maggio 2006 Il Presidente: Poggi 06C0842