N. 387 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2006

Ordinanza  emessa  il  2 maggio 2006 dalla Corte di appello di Torino
nel procedimento penale a carico di Bossio Bruno

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
  pubblico  ministero  di  proporre  appello  contro  le  sentenze di
  proscioglimento   -  Preclusione  -  Inammissibilita'  dell'appello
  proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con
  il  principio  di  ragionevolezza  -  Violazione  del  principio di
  parita'  delle  parti  nel  processo  - Lesione del principio della
  obbligatorieta' dell'azione penale.
- Codice  di  procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1
  della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46,
  art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.
(GU n.41 del 11-10-2006 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale,  nel  processo a carico di Bruno Bossio Maurizio nato
il  30  maggio  1964  ivi  res.  Spinetta Marengo via Levata n. 64/A,
Contumace, difeso dall'avv. Vincenzo Agro' di Torino d'ufficio.
    Premesso  che  con  sentenza  n. 52/2003  del Tribunale di Casale
Monferrato  in  data  19  febbraio 2003 l'imputato veniva assolto dai
reati di cui agli artt. 367 e 646, 61 n. 11 c.p.;
    Che  con  tempestivo  appello  il  p.m. chiedeva la riforma della
sentenza con richiesta di condanna dell'imputato.
    Vista  la  eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal
p.g.  alla  odierna  udienza,  in  relazione all'art. 593 c.p.p. come
novellato  dalla  legge  20 febbraio  2006,  n. 46 nella parte in cui
limita  l'appello  del  p.m.  contro  le  sentenze di proscioglimento
all'ipotesi  di  cui all'art. 603 comma 2 c.p.p. nonche' dell'art. 10
comma  2  stessa  legge per contrasto con gli art. 3, 111 e 112 della
Costituzione;

                            O s s e r v a

    Il  testo  dell'art. 593  c.p.p.  novellato  appare in effetti in
contrasto   con   il   principio   di  parita'  delle  parti  sancito
dall'art. 111  Cost.  giacche'  il  p.m.  vede ridotto il suo ruolo a
quello  di mero promotore della azione penale: trattandosi di «organo
di  giustizia», come previsto nella delega per l'emanazione del nuovo
c.p.p.  (cfr  88/2001 Corte cost.), la finalita' di giustizia risulta
frustrata  se  la  presenza obbligatoria del p.m. stabilita a pena di
nullita',  si  riduce a mera perorazione che potrebbe esser disattesa
dal  giudice  senza  esporsi  a  censure,  censure  invece consentite
all'imputato in caso di sentenza a lui sfavorevole.
    Risulta  altresi'  irrazionale e dunque in contrasto con l'art. 3
Cost.,  un  sistema  che  nega  al p.m. di proporre appello contro le
pronunce  assolutorie laddove glielo consente a fronte di sentenze di
condanna se ritenute a pena troppo lieve.
    Il  principio  di  obbligatorieta'  della  azione  penale  di cui
all'art. 112  Cost. fa ritenere altresi' sussistente un altro profilo
di  incostituzionalita',  posto  che  l'appello  contro  le  sentenze
assolutorie  si  pone  come  estrinsecazione  della  attribuzione  di
repressione  dei reati e di tutela della collettivita', potere-dovere
riconosciuto  dall'ordinamento  al  pubblico  ministero,  potere  che
resterebbe frustrato.
    Pacifica  la  rilevanza  della  questione  proposta giacche', ove
accolta,   porterebbe   all'ammissibilita'  dell'appello,  altrimenti
escluso  dal nuovo testo legislativo ai sensi della norma transitoria
(art. 10 legge n. 46/2006 cit.)
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 593  novellato  dalla  legge
20 febbraio  2006,  n. 46  e dell'art. 10 stessa legge in riferimento
agli art. 3, 111 e 112 Cost.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il giudizio e i termini di prescrizione dei reati;
    Ordina  che  a  cura  della Cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente  del Consiglio dei ministri; al Presidente
della Camera dei deputati; al Presidente del Senato della Repubblica.
        Torino, addi' 2 maggio 2006
                        Il Presidente: Poggi
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