N. 409 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2006

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico   ministero  di  proporre  appello  contro  le  sentenze  di
proscioglimento  -  Preclusione - Violazione del principio di parita'
delle   parti   nel   processo   -  Contrasto  con  il  principio  di
ragionevolezza   -   Violazione   del  principio  di  obbligatorieta'
dell'azione penale.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.
(GU n.42 del 18-10-2006 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Pronuncia  la  seguente  ordinanza  nei  confronti di di Callerio
Pietro + 3, gia' generalizzati in atti.
    Rilevato  che  il  procuratore generale ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006,
n. 46,   per   violazione   degli   artt. 111   e   112  della  Carta
costituzionale   nonche'  del  principio  di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 della carta stessa;
    Ritenuto  che  il  presente  giudizio  non  possa essere definito
indipendentemente dalla soluzione della questione cosi' sollevata;
    Ritenuto che il procuratore generale ha rilevato:
        che,  sotto il primo profilo, l'inappellabilita' da parte del
p.m.  delle  pronunce  di proscioglimento adottate in primo grado non
pare  conforme  alla  previsione  di  parita'  delle  parti di cui al
richiamato  art.   111,  secondo comma della Costituzione e che a tal
fine  non puo' opporsi che analoga inappellabilita' e' prevista anche
per   l'imputato   posta   l'intuitiva  differenza  delle  rispettive
posizioni rispetto ad una pronuncia di proscioglimento;
        ancora  che appare evidente la violazione dell'art. 112 della
Costituzione  considerato  che nell'esercizio dell'azione penale deve
ritenersi   compresa  la  possibilita'  di  coltivare  la  stessa  in
posizione di parita' fino all'esito definitivo del giudizio;
        ancora  che  la normativa in esame appare in contrasto con la
razionale  necessita'  di riformare una pronuncia giurisdizionale, di
primo  grado  che  -  per  i  motivi  e le contingenze piu' disparate
attinenti  al  giudice  ed  alla  sua  attivita' - possa cadere nella
patologia della giurisdizione, per cui impedire per legge al pubblico
ministero - organo di giustizia - di cercare anche mediante l'appello
di  correggere,pure  quando  si'  tratti  di  rivalutare  le medesime
risultanze  processuali, un evidente errore valutativo del giudice di
merito o di rimuovere una decisione ingiusta non puo' che significare
porre   irragionevolmente   un   ostacolo  a  che  l'esercizio  della
giurisdizione  tenda  effettivamente  a  realizzare  le  esigenze  di
giustizia;
    Ritenuta   la   questione   cosi'   sollevata  no  manifestamente
infondata;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,'
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
Costituzionale sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata e comunicata ai sensi dell'ultimo comma di cui al suddetto
art. 23.
        Firenze, addi' 6 aprile 2006
                       Il Presidente: De Lalla
06C0871