N. 452 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2006

Ordinanza   emessa   il   20   marzo   2006   (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  20  settembre  2006) dal Tribunale Amministrativo
regionale  della  Puglia  - Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da
Campa    Marino    ed   altri   contro   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ed altri.

Istruzione pubblica - Procedure concorsuali per il conferimento degli
  incarichi  di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle
  scuole  di  istruzione  secondaria,  nei  licei  artistici  e negli
  istituti  d'arte  -  Graduatorie  provinciali  - Applicazione delle
  quote  di  riserva  per  le  assunzioni  obbligatorie  di  soggetti
  appartenenti a «categorie svantaggiate», di cui alla legge 12 marzo
  1999,  n. 68,  pur  in assenza del requisito della disoccupazione -
  Violazione del principio di uguaglianza per l'indiscriminato favore
  dei  soggetti  appartenenti alle «categorie svantaggiate», in danno
  di  soggetti  che  gia'  ricoprivano gli incarichi di presidenza ed
  aspiranti  alla  riconferma  -  Incidenza  sul  diritto al lavoro -
  Conferimento  di  posizioni  primaziali  nell'ambito  dei  percorsi
  professionali  a  soggetti invalidi e minorati aldila' del «diritto
  all'educazione  e  all'avviamento  professionale»  garantito  dalla
  Costituzione  -  Incidenza  sui  principi  di  imparzialita' e buon
  andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto  legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 8-bis, convertito nella
  legge 27 luglio 2004, n. 186.
- Costituzione, artt. 3, 4, 38 e 97.
(GU n.44 del 8-11-2006 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Visto  il  ricorso  n. 1731/2005 proposto da: Campa Marino, Calo'
Fernando,  Albanese  Luigi  Antonio  rappresentati e difesi dall'avv.
Franco  Carrozzo  con  domicilio  eletto  in  Lecce via Salandra, 30,
presso l'avv. Franco Carrozzo;
    Contro Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con
domicilio  eletto  in  Lecce  via F. Rubichi, 23, presso la sua sede;
Dirigente   Centro   servizi   amministrativi   Provincia  di  Lecce,
rappresentato  e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con
domicilio  eletto  in  Lecce via F. Rubichi, 23, presso la sua sede e
nei  confronti  di  Cuppone  Pantaleo  Luigi, Romano Francesco Luigi,
Minafra  Anna  Maria,  Mazzoccoli  Giovanna,  Macri'  Sergio,  Savola
Daniela,     Cairo    Guidi    Francesco    e    Romanello    Antonio
(controinteressati),  e  nei  confronti di per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione:
        della  graduatoria  provinciale «B» per il conferimento degli
incarichi  di  presidenza  per  l'a.s.  2005/2006  (settore formativo
scuola  primaria  e secondaria di I grado), formata dal Dirigente del
C.S.A.  di  Lecce  ai  sensi  dell'O.M.  n. 40  del  23  marzo  2005,
pubblicata  il  26 giugno 2005, nella parte in cui viene attribuito e
riconosciuto  il  diritto  a riserva dei posti ai concorrenti Cuppone
Pantaleo Luigi, Romano Francesco Luigi, Miafra Anna Maria, Mazzoccoli
Gioavanna,  Macri'  Sergio,  Savoia  Daniela,  Cairo Guido Francesco,
Romanello  Antonio,  merce'  annotazione  accanto  al loro nominativo
delle sigle «N» (Invalido civile) ed «M» (Orfano o equiparati);
        di   tutti   gli  altri  atti  o  provvedimenti  preordinati,
collegati o consequenziali, anche di carattere generale e dispositivo
(ivi  comprese  eventuali  note interpretative), comunque ricognitivi
del   diritto   a   riserva   nella   procedura  concorsuale  di  cui
all'impugnata graduatoria;
    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
    Visti  gli  atti di costituzione in giudizio del Dirigente centro
servizi   amministrativi   Provincia   di   Lecce   e  del  Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
    Uditi nella Camera di consiglio del 2 marzo 2006 il relatore ref.
dott.ssa   Patrizia   Moro  nonche'  gli  avvocati  Carrozzo  (per  i
ricorrenti) e Marzo (per l'Avvocatura dello Stato).
    Considerando che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
        violazione  e  falsa applicazione dell'art. 8-bis della legge
n. 168/2004, in relazione alla legge n. 68/1999, artt. 6, 7, 8 e 16 e
al  d.P.R  10  ottobre  2000 n. 333. Eccesso di potere per errore nei
presupposti. Illegittimita' derivata;
        illegittimita'  costituzionale  dell'art. 8-bis  della  legge
n. 168/2004  per  violazione  degli  artt. 2, 3, 4, 38, 51 e 97 della
Costituzione;
    Considerando in fatto ed in diritto quanto segue:
    1. - Circa i fatti all'origine della questione, si osserva quanto
segue.
    Gli  odierni  ricorrenti  (inseriti  nei  primissimi  posti della
graduatoria provinciale «B» per gli incarichi di dirigenza scolastica
per  il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo
grado  per  l'a.s.  2005/2006  per la Provincia di Lecce, formata dal
dirigente  del  competente  C.S.A.)  ricorrono per sentir pronunciare
l'annullamento  previa sospensione della graduatoria medesima, per la
parte   in   cui   viene  riconosciuto  ed  attribuito  agli  odierni
controinteressati il diritto alla riserva dei posti ex lege n. 68 del
1999, in applicazione del disposto di cui alla legge n. 186 del 2004,
art. 8-bis  (articolo  rubricato «Disposizioni in materia di quote di
riserva   per   le   assunzioni   obbligatorie»),   con   conseguente
collocazione,   asseritamente   illegittima,   dei  controinteressati
medesimi   in  posizione  piu'  vantaggiosa  rispetto  a  quella  dei
ricorrenti.
    I ricorrenti riferiscono di avere avuto contezza, a seguito della
pubblicazione    dell'impugnata    graduatoria    provinciale,    del
riconoscimento   in  favore  degli  odierni  controinteressati  della
riserva  di  posti  di cui alla legge n. 68 del 1999, con apposizione
della  sigla  «N» («disabili») ovvero «M» («altre categorie»), con la
conseguenza che i medesimi controinteressati conseguiranno (almeno in
parte)  i ripetuti incarichi di presidenza al posto dei ricorrenti, i
quali verranno a propria volta restituiti alle funzioni docenti.
    Tanto   conseguirebbe  in  via  diretta  dall'applicazione  della
disposizione  di  cui  al ripetuto art. 8-bis, la quale cosi' recita:
«Le  riserve  di  posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si
applicano alle procedure concorsuali previste dall'art. 29 del d.lgs.
30  marzo  2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli
incarichi  di  presidenza,  di durata annuale, negli istituti e nelle
scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti
d'arte».
    2.  - Circa i termini generali della questione, si osserva quanto
segue.
    Con  il  primo motivo di gravame, gli odierni ricorrenti deducono
l'illegittimita'   degli   atti  impugnati  per  violazione  e  falsa
applicazione del citato art. 8-bis.
    In particolare, la difesa dei ricorrenti afferma in prima battuta
che  la  norma  in  parola  non possa essere correttamente intesa nel
senso  di  ammettere  alla  riserva  percentuale  dei  posti  messi a
concorso  (legge  n. 68  del  1999, art. 3) anche soggetti, quali gli
odierni  controinteressati,  i  quali,  pur  se  facenti  parte delle
categorie  protette  di  cui  all'art. 1,  legge  n. 68,  cit., siano
tuttavia  privi  del  requisito della disoccupazione richiesto in via
indefettibile  al  fine  dell'attivazione  degli  strumenti di tutela
predisposti dagli artt. 7 («Modalita' delle assunzioni obbligatorie»)
ed 8 («Elenchi e graduatorie») della medesima legge.
    I  ricorrenti  affermano  al  riguardo  che  i  controinteressati
risultano  tutti  privi  del ripetuto requisito della disoccupazione,
risultando gia' - prima della collocazione nell'impugnata graduatoria
-  titolari  di  rapporti  di  impiego  con  l'amministrazione  della
pubblica istruzione in qualita' di docenti di ruolo.
    Pertanto  i  ricorrenti  sostengono che, avendo l'amministrazione
intimata riconosciuto agli odierni controinteressati un vantaggio (la
riserva  dei  posti  di  cui alla legge n. 68 del 1999) fondato su di
un'interpretazione  non  corretta  del  disposto  di  cui al ripetuto
art. 8-bis,  essa avrebbe realizzato un'illegittimita' attizia idonea
a travolgere integralmente gli atti impugnati.
    Con  il  secondo  motivo di gravame (e solo in via subordinata) i
ricorrenti esaminano l'ipotesi (da essi non condivisa) in cui il piu'
volte  ripetuto art. 8-bis della legge n. 186 del 2004 vada, appunto,
inteso  nel  senso  di  ammettere  alla riserva percentuale dei posti
messi  a concorso (legge n. 68 del 1999, art. 3) anche soggetti privi
del  requisito della disoccupazione di cui agli artt. 7, 8 e 16 della
legge  n. 68  del  1999  (in  particolare,  soggetti gia' occupati in
qualita' di docenti di ruolo).
    La  difesa  di  parte  attrice  afferma  che, se cosi' intesa, la
disposizione   in   esame  non  potrebbe  sottrarsi  alla  taccia  di
incostituzionalita' per violazione degli articoli 2, 4, 38 e 51 della
Carta fondamentale.
    Sostengono   in   particolare  i  ricorrenti  che  la  menzionata
interpretazione  della  norma in parola sortirebbe l'irragionevole ed
ingiustificato  effetto  di  approntare  una  speciale  protezione in
favore  di  soggetti  (es.:  i  disabili  gia'  occupati) i quali non
versino  in  nessuna  condizione di bisogno meritevole, «in qualsiasi
accezione  si  voglia intendere il termine "bisognevole"» (pag. 9 del
ricorso introduttivo).
    Ne   risulterebbe   in   primo   luogo   violato  l'art. 4  della
Costituzione,    in    quanto    l'opzione   ermeneutica   contestata
comprimerebbe  inevitabilmente  - e gravemente - il diritto al lavoro
degli  altri  concorrenti  i  quali versino nella medesima condizione
lavorativa,  ma che vantino un merito concorsuale maggiore per essere
forniti di un miglior punteggio assoluto nella graduatoria (ivi).
    Ne  risulterebbe, del pari, violato il principio - a piu' riprese
confermato  dalla  Consulta  -  secondo  cui  in  tanto  e' possibile
ritenere che legittimamente il Legislatore possa apportare deroghe al
canone  costituzionale  del  miglior  merito  in  tema  di  selezioni
pubbliche   (canone   ritraibile   dall'art. 97,   comma   3,   della
Costituzione  e  da ritenersi valevole anche nel caso della selezione
che  ne  occupa), in quanto tali deroghe siano realizzate nell'ambito
di    un    bilanciamento    non    irragionevole   fra   l'interesse
costituzionalmente rilevante alla tutela delle categorie protette (in
particolare:  i  disabili  privi  di  occupazione)  e  l'interesse  -
parimenti  ritraibile  dal  dettato  costituzionale  -  alla migliore
selezione  dei  soggetti candidati a ricoprire gli incarichi pubblici
(si cita al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del
1° aprile 1998).
    Il Collegio ritiene che il giudizio in questione non possa essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale relativa all'art. 8-bis del decreto legge
28  maggio  2004,  n. 136,  convertito  dalla  legge  27 luglio 2004,
n. 186,  da sollevarsi con riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della
Costituzione,  in  quanto  la possibilita' per i controinteressati di
beneficiare  della  riserva  dei  posti  ex  lege n. 68/1999 comprime
gravemente il diritto al lavoro dei ricorrenti i quali, pur avendo un
punteggio migliore nella graduatoria suddetta, si trovano a non poter
essere  beneficiari  dell'incarico  a  dirigente, dovendo recedere in
virtu'  di  una  disposizione che riconosce il diritto di riserva non
solo  ai disoccupati ma anche a soggetti stabilmente e dignitosamente
occupati.  Difatti,  ove il citato art. 8-bis della legge n. 186/2004
dovesse   risultare  effettivamente  incostituzionale,  i  ricorrenti
risulterebbero destinatari dell'incarico suindicato.
    Peraltro,  la  sezione  ha  gia'  rimesso, in un caso analogo, la
questione  della  legittimita'  costituzionale  del citato art. 8-bis
della  legge  n. 186/2004,  dinanzi  alla  Corte  costituzionale, con
argomentazioni  che  il  Collegio  condivide  e dalle quali non vi e'
motivo per discostarsi (ordinanza n. 4443/2005).
    Possono pertanto riportarsi le seguenti argomentazioni.
    Si  osserva  in primo luogo che il Collegio non ritiene possibile
aderire  alla tesi (articolata dalla difesa dei ricorrenti) la quale,
escludendo  che  la legge n. 186 del 2004, art. 8-bis abbia apportato
una  deroga ai principi dettati dalla legge n. 68 del 1999 in tema di
riserve  concorsuali,  esclude  in  via  conseguenziale  la lamentata
illegittimita'  della  disposizione derogatoria, fornendo in tal modo
una  lettura  -  almeno  nelle  intenzioni  della  difesa  attrice  -
costituzionalmente orientata del disposto di cui all'art. 8-bis, cit.
    Sussistono,  invero,  numerosi  elementi  testuali  e sistematici
idonei  a  fondare  il  diverso convincimento secondo cui la norma da
ultimo  citata abbia, appunto, previsto il riconoscimento di quote di
riserva  ai  fini  dell'assegnazione degli incarichi di presidenza in
favore  di  soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla
legge  n. 68  del  1999  a  prescindere  dal  possesso dello stato di
disoccupazione (stato, quest'ultimo, richiesto altresi' in ogni altra
ipotesi  di  assunzione  di soggetti nel pubblico impiego - scil.: in
settori diversi dalla dirigenza scolastica -).
    Non  pare,  infatti,  possibile  negare  il carattere derogatorio
della  disposizione  in  questione  nei  confronti delle disposizioni
generali dettate in tema di assunzioni di soggetti svantaggiati dalla
ripetuta  legge  n. 68  del  1999 (in particolare: dagli artt. 7, 8 e
16).
    Una  volta  esclusa (per i motivi che fra breve si esporranno) la
possibilita'  di  risolvere  la  questione  sottoposta  all'esame del
Collegio  in  base  alla  richiamata interpretazione dell'art. 8-bis,
cit.,  ne conseguira' in via necessaria che la medesima questione non
possa   che  essere  affrontata  facendo  applicazione  del  medesimo
articolo  in  un'accezione  la  quale  si  fondi  sul  suo  carattere
derogatorio rispetto alla disciplina generale di cui alla legge n. 68
del 1999.
    Si tratta, tuttavia (come si e' gia' detto e come piu' ampiamente
si esporra' nel prosieguo) di un'interpretazione della norma la quale
ne  palesa  numerosi profili di dubbia compatibilita' costituzionale:
dubbi  -  questi  ultimi  -  che il Collegio puntualmente ritiene non
manifestamente   infondati  e  che  impongono  la  devoluzione  della
questione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge
n. 87 del 1953.
    Al riguardo si ritiene di svolgere alcuni brevi richiami circa la
piu'  recente  evoluzione  normativa  e  giurisprudenziale in tema di
quote  di riserva nei concorsi pubblici anche al fine di chiedersi se
(pur  prima dell'entrata in vigore del richiamato art. 8-bis) potesse
ritenersi superato il principio secondo cui le quote di riserva nelle
assunzioni   pubbliche  postulino  in  via  necessaria  lo  stato  di
disoccupazione del soggetto interessato.
    Risulta   infatti   evidente   che,  qualora  risultasse  fondata
l'opinione  (non  condivisa dal Collegio) secondo cui le piu' recenti
norme  di  legge  (in  specie:  la  legge  n. 68  del 1999) avrebbero
comportato il superamento del principio di cui sopra, nessuna censura
in termini di disparita' di trattamento potrebbe essere mossa avverso
la  disposizione  di  cui  alla  legge n. 186 del 2004, art. 8-bis la
quale,   lungi   dal  recare  una  deroga  di  dubbia  compatibilita'
costituzionale  al  principio  di  indefettibilita'  dello  status di
disoccupazione  al  fine  di attingere alle forme di tutela (quote di
riserva)  ex  lege  n. 68  del 1999, rappresenterebbe altresi', a ben
vedere,  una  mera  conferma  del superamento del principio da ultimo
citato.
    Una  volta  dimostrata  la  perdurante  valenza  del principio in
parola, il Collegio passera' ad esaminare la tesi interpretativa (del
pari,  non  condivisa) secondo cui l'art. 8-bis, cit. non conterrebbe
alcuna  deroga  al  principio  medesimo,  richiedendo  esso stesso il
requisito  della  disoccupazione in capo ai candidati al conferimento
degli incarichi di presidenza scolastica.
    Una volta superata anche la tesi in questione, ne conseguira' che
la  vicenda  di  cui  e'  causa  non possa che essere risolta facendo
applicazione    dell'art.    8-bis,    cit.,   secondo   un'accezione
interpretativa  che  (come  si e' detto) ne palesa rilevanti dubbi di
costituzionalita'.
    Tali   dubbi   verranno  esaminati  nella  parte  della  presente
ordinanza  dedicata  alla  non  manifesta  infondatezza della dedotta
q.l.c.
    3.1.  -  Per  quanto  concerne  la  questione  circa  il se possa
ritenersi superato il principio secondo cui le quote di riserva nelle
assunzioni   pubbliche  postulino  in  via  necessaria  lo  stato  di
disoccupazione del soggetto interessato, si osserva quanto segue.
    Il principio in questione e' stato nel corso degli anni sostenuto
da  una  costante giurisprudenza confortata sul punto dal disposto di
cui  alla  legge  2 aprile 1968, n. 482 (in particolare: dall'art. 12
della  legge:  si  veda  sul  punto  - ex plurimis - la pronuncia del
Consiglio di Stato in Ad. Plen., 21 ottobre 1989, n. 13).
    La  validita'  del  principio  in questione e' rimasta indiscussa
almeno fmo all'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, le
cui disposizioni hanno indotto parte della giurisprudenza a ritenerne
parzialmente superati gli assunti.
    In  particolare,  alcuni  dubbi  interpretativi  sono  sorti  con
riferimento  all'apparente  antinomia fra il disposto di cui all'art.
7,  secondo  comma  della  legge del 1999 (il quale, merce' il rinvio
alle  disposizioni  di cui al successivo art. 8, comma 2, ha statuito
che  le  assunzioni  privilegiate effettuate attraverso il meccanismo
delle  c.d.  «quote  di  riserva» possano avere luogo solo in caso di
soggetti  disoccupati  iscritti  in appositi elenchi) e quello di cui
all'art. 16, secondo comma della medesima legge (il quale ha statuito
che  «i  disabili  che  abbiano  conseguito le idoneita' nei concorsi
pubblici   possono   essere   assunti,   ai   fini   dell'adempimento
dell'obbligo  di cui all'art. 3 [in tema di assunzioni obbligatorie e
quote  di  riserva,  n.d.e.],  anche  se  non  versino  in  stato  di
disoccupazione  e  oltre  il  limite  dei posti ad essi riservati nel
concorso»).
    A  fronte di tale apparente antinomia, parte della giurisprudenza
(in  vero, del tutto minoritaria) ha opinato nel senso che la novella
legislativa  del  1999  abbia, appunto, comportato il superamento del
richiamato principio secondo cui il beneficio della riserva dei posti
si  applicherebbe esclusivamente in favore di coloro i quali, oltre a
possedere  il  requisito  dell'appartenenza  ad  una  delle categorie
privilegiate, versino anche in stato di disoccupazione (in tal senso:
Tribunale  amministrativo  regionale Campania, Napoli, sez. II, sent.
18 marzo 2002, n. 1425).
    La    giurisprudenza   prevalente   (giurisprudenza   dalle   cui
conclusioni  il  Collegio  non  ritiene di discostarsi), tuttavia, ha
opinato  nel  ben  diverso  senso  secondo  cui la richiamata novella
legislativa  non  abbia  in  alcun modo comportato il superamento del
richiamato   principio   del  necessario  possesso  dello  status  di
disoccupati  in  capo  ai  soggetti  i quali aspirino alle assunzioni
privilegiate di cui alla legge n. 68 del 1999.
    Si  tratta di un approccio gia' condiviso dalla giurisprudenza di
questa  sezione  (sentenza n. 3290/2005 del 1°-10 giugno 2005) con la
quale  si  e'  avuto  modo  di affermare che la respinta tesi dinanzi
richiamata  contrasterebbe con il disposto dell'art. 7, comma 2 della
medesima  legge  n. 68  del  1999  il  quale espressamente intesta il
diritto   alla  riserva  dei  posti  in  capo  ai  disabili  iscritti
nell'elenco  di cui all'art. 8, comma 2 e quindi - in definitiva - in
capo ai disabili disoccupati. Nella medesima occasione il Collegio ha
avuto  modo  di chiarire che la portata innovativa del citato art. 16
vada  colta  unicamente  -  conformemente  al dettato letterale della
disposizione  e  della  sua  composizione  con il sistema normativo -
«nella  possibilita'  per  l'Amministrazione  datrice  di  assumere i
disabili  anche  oltre il limite dei posti riservati messi a concorso
quando  costoro  ne  abbiano  diritto  per posizione di graduatoria e
quindi a prescindere dallo stato di disoccupazione».
    In  definitiva,  nella sentenza dinanzi richiamata il Collegio ha
avuto  modo  di chiarire che la corretta interpretazione dell'art. 16
della  legge  n. 68  del  1999, lungi dal confermare il principio del
superamento  dello  stato di disoccupazione al fine di attingere alla
tutela  prevista  in  tema  di diritto al lavoro dei disabili, induca
piuttosto  a  ritenere  che  l'articolo  in  questione  si  limiti  a
facultizzare  l'Amministrazione ad assumere i disabili che ne abbiano
diritto per merito di graduatoria (e quindi anche a prescindere dallo
stato di disoccupazione ed anche in esubero rispetto ai posti ad essi
riservati  nel  concorso)  e ad assolvere in tal modo all'onere delle
assunzioni   obbligatorie  di  cui  all'art.  3,  con  conseguenziale
imputazione degli assunti nella quota obbligatoria che la legge fissa
in relazione all'organico dell'Ente.
    La sentenza in questione ha in tal modo chiarito che l'innovativa
disposizione di cui all'art. 16, legge cit. «lascia impregiudicate le
altre  condizioni  legali  di accesso da parte dei disabili al regime
agevolato,  ed  in  primis  lascia  intatto il necessario presupposto
dello  stato  di  disoccupazione, per la cui abolizione sarebbe stata
necessaria  una  opzione legislativa ben piu' chiara e netta, volta a
favorire  la posizione dell'inabile in quanto tale e non dell'inabile
in cerca di lavoro (cui per contro si rivolge la stessa rubrica della
legge n. 68/1999)».
    Ai  limitati  fini che qui rilevano, si ritiene solo di osservare
che  con  la  giurisprudenza  richiamata,  questa sezione si e' anche
motivatamente  discostata  dalla  tesi  di  autorevole giurisprudenza
amministrativa  (in  specie:  Consiglio  di  Stato, sez. VI, sent. 10
marzo 2003, n. 1271) la quale ha ritenuto che l'ipotesi di assunzione
privilegiata   di  invalido  non  disoccupato  (di  cui  e'  menzione
all'art. 16  della  legge n. 68 del 1999) si riferirebbe al solo caso
in  cui  lo stato di disoccupazione, pur sussistendo al momento della
partecipazione  al concorso, sia successivamente venuto meno in corso
di  procedura  (i.e.:  in un momento compreso fra la partecipazione e
l'assunzione).
    3.2. - Per quanto concerne, poi, la tesi secondo cui l'art. 8-bis
della  legge  n. 186  del 2004, cit. non conterrebbe alcuna deroga al
principio  medesimo,  richiedendo  esso  stesso  il  requisito  della
disoccupazione  in  capo ai candidati al conferimento degli incarichi
di  presidenza  scolastica,  si  osserva  quanto  segue.  Come  si e'
accennato   in  precedenza,  sussistono  alcune  ragioni  testuali  e
sistematiche  le quali inducono ad escludere la fondatezza della tesi
appena citata.
    In  primo  luogo,  vi  osta l'applicazione del generale principio
interpretativo   secondo  cui,  in  presenza  di  molteplici  opzioni
ermeneutiche,  l'operatore deve privilegiare la lettura che riconosca
alla  norma un qualche significato piuttosto che l'opzione che non ne
riconosca alcuno.
    E'  infatti  evidente  che, laddove si aderisse alla tesi secondo
cui  la  lettera  dell'art. 8-bis  non  derogherebbe in alcun modo al
necessario requisito del possesso dello status di disoccupato in capo
al  soggetto  che  ambisca  alla  nomina  a  dirigente scolastico, si
giungerebbe  alla  conclusione  per cui la norma in questione sarebbe
inutiliter data (rectius: di fatto priva di destinatari finali).
    Ed  infatti, poiche' le procedure concorsuali previste dal d.lgs.
30  marzo  2001, n. 165, art. 29 non possono che essere correttamente
riferite  al  personale  in  ruolo  ed  in servizio (ergo: a soggetti
sicuramente   privi   dello  status  di  disoccupati),  non  e'  dato
comprendere  a  quali  soggetti la norma farebbe riferimento laddove,
nel  menzionare  le  procedure  di  cui  sopra,  richiama altresi' le
disposizioni  in tema di riserve di cui alla legge n. 68 del 1999, le
quali   a  loro  volta  (in  base  a  quanto  ampiamente  esposto  in
precedenza)  non possono che essere correttamente riferite a soggetti
disoccupati.
    Intesa  in tale modo, la norma risulterebbe sostanzialmente priva
di  significato  concreto  in  quanto,  in  via  di  estrema sintesi,
richiamerebbe   un  istituto  (la  nomina  privilegiata  di  soggetti
disoccupati)   di  fatto  non  applicabile  ad  alcuno  dei  soggetti
potenzialmente interessati, in quanto nessuno di essi risulterebbe in
possesso del necessario pre-requisito dello status di disoccupato.
    Del  pari in via di estrema sintesi va esclusa la percorribilita'
dell'opzione  ermeneutica avanzata dalla stessa difesa dei ricorrenti
al  fine  di dimostrare che l'art. 8-bis non recherebbe la richiamata
(e   censurata)   valenza   derogatoria  rispetto  al  principio  del
necessario  possesso  dello  status  di  disoccupato  (pag. 6, s. del
ricorso).
    Sostengono   al  riguardo  i  ricorrenti  che  e'  ben  possibile
ipotizzare  (ad  es.)  che  ai corsi-concorso per il reclutamento dei
dirigenti  scolastici  di  cui  all'articolo 29 del d.lgs. n. 165 del
2001  partecipino soggetti i quali «non necessariamente devono essere
in  servizio  al  momento  della  domanda  concorsuale», e quindi ben
potrebbero  risultare  «disoccupati»  al momento della partecipazione
alla  selezione.  La  conseguenza  sarebbe che la disposizione di cui
all'art.   8-bis   (e   le  relative  quote  di  riserva)  potrebbero
validamente  essere riferite almeno a tali soggetti, con salvaguardia
in  capo  al  richiamato  art.  8-bis  di un qualche effetto utile in
termini di portata prescrittiva.
    L'opzione  non  appare  tuttavia condivisibile se solo si osservi
che  il  primo comma del medesimo art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001,
nell'individuare  i  soggetti  ammessi alla partecipazione a concorso
stabilisce  che «al corso concorso e' ammesso il personale docente ed
educativo  delle  istituzioni  statali  che  abbia  maturato, dopo la
nomina  in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette
anni  con  possesso  di  laurea  (...)». Il riferimento al «personale
docente ed educativo delle istituzioni statali» appare infatti di per
se'  idoneo  ad  escludere  la  possibilita' che ai corsi concorso in
questione possano partecipare soggetti disoccupati.
    Una  volta  esclusa,  pertanto  (in  base  agli  argomenti teste'
esposti),  la  tesi  secondo  cui  l'art. 8-bis non recherebbe alcuna
previsione  in  deroga rispetto alla legge n. 68 del 1999 in punto di
necessarieta'   del   requisito   di  disoccupazione  ai  fini  delle
assunzioni   privilegiate,   ne   consegue   che   effettivamente  la
risoluzione  della  vicenda  di  causa  debba necessariamente passare
attraverso l'applicazione dell'art. 8-bis della legge n. 186 del 2004
nella lettura datane dal competente C.S.A.
    Risulta  infatti  agli  atti  che, in applicazione della norma da
ultimo  citata,  il C.S.A. per la Provincia di Lecce abbia stilato la
graduatoria  degli  aspiranti  agli incarichi di presidenza di cui e'
causa   includendovi   sia   gli   odierni   ricorrenti  (posizionati
rispettivamente   ai   posti   numm.   25,   26,   27)  sia  tutti  i
controinteressati;  questi seppure collocati in ordine di graduatoria
deteriore  rispetto  ai  primi,  per  effetto  del riconoscimento del
titolo  alla  riserva  dei posti ex art. 8-bis legge n. 186/2004 sono
nella  condizione di poter ottenere l'incarico direttivo a preferenza
dei ricorrenti.
    E'  accaduto  infatti  che,  a  seguito  dell'ordinanza di questo
tribunale  n. 4443/2005  che  ha rimesso alla Corte costituzionale la
questione  della legittimita' del citato art. 8-bis e della ordinanza
n. 810  del  2005 con la quale, fino alla definizione del giudizio da
parte della Corte, e' stata disposta la sospensione degli effetti del
riconoscimento  del  titolo  alla  riserva  dei posti contenuto nella
graduatoria  in  questione,  il  dirigente  del  C.S.A.  di  Lecce ha
revocato  con  due  decreti  n. 17733  in  data  30  agosto  2005 gli
incarichi  di  presidenza  conferiti  ai  proff.  Cuppone  Pantaleo e
Romanello  Antonio  e  conferito gli stessi incarichi ai proff. Campa
Marino e Calo' Fernando.
    Con  due  decreti  n. 11834 in data 31 agosto 2005 la graduatoria
certamente  compromette  in  via  immediata  l'interesse al migliore,
possibile  posizionamento  nella  graduatoria stessa sulla base della
corretta   applicazione   delle   norme   che   ne   disciplinano  la
formulazione.
    Gli   accadimenti   successivi  alla  graduatoria  comprovano  la
lesivita'  della  stessa  quanto  alla pretesa relativa al bene della
vita costituito dall'incarico di presidenza.
    Da  tanto  risulta  altresi'  che, una volta sollevati seri dubbi
circa  la  legittimita'  costituzionale  della norma in questione, il
giudizio   non   possa   essere   definito   indipendentemente  dalla
risoluzione della dedotta questione di legittimita' costituzionale.
    4.  - Circa la non manifesta infondatezza della q.l.c. in parola,
si osserva quanto segue.
    A  parere  del Collegio, la legittimita' costituzionale dell'art.
8-bis   della   legge  n. 186  del  2004  (secondo  l'interpretazione
evidenziata   al   punto   precedente)  deve  necessariamente  essere
scrutinata alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi in
tema  di compatibilita' con la Carta fondamentale delle norme in tema
di  assunzioni  privilegiate  nell'impiego  pubblico (in particolare:
sentenze  numm.  38 del 1960, 279 del 1983 e, piu' di recente, 88 del
1998).
    La  richiamata  giurisprudenza  ha  affermato  che in tanto possa
affermarsi  la  legittimita'  costituzionale  di tali norme in quanto
risulti  che  esse  operino  un contemperamento non irragionevole ne'
privo di giustificazioni fra - da un lato - la tutela delle categorie
protette,  da  accordarsi  consentendo  alle  stesse  un piu' agevole
reperimento di un'occupazione e - dall'altro - l'interesse (parimenti
di  rango  costituzionale)  a  che  la pubblica amministrazione possa
disporre  di  strumenti  di  selezione  idonei  alla  provvista degli
impiegati   maggiormente   idonei  allo  svolgimento  delle  mansioni
fissate.
    L'ordito costituzionale non sembra pertanto approntare una tutela
indifferenziata ed illimitata in favore delle categorie protette: una
tutela  -  cioe'  -  estesa in modo tale da consentire non solo forme
agevolate  di ingresso nel mondo del lavoro, ma anche forme ulteriori
di  protezione  idonee  a  garantire  anche gli ulteriori sviluppi di
carriera  a  prescindere  dal  contemperamento  con  i  diritti e gli
interessi  di  altri  soggetti  presenti nel mondo del lavoro (ovvero
aspiranti   ad   entrarvi)   e   con   gli   interessi  della  stessa
amministrazione pubblica.
    Non  sembra  irrilevante al riguardo osservare che il terzo comma
dell'articolo  38  della  Costituzione si limita a stabilire che «gli
inabili  ed  i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale»,  non  menzionando  expressis verbis un incondizionato
diritto   dei   medesimi   soggetti   al  percorso  professionale  ed
all'acquisizione  di  posizioni  primaziali  nell'ambito  dei  propri
percorsi professionali.
    Non  ignora  il  Collegio  che  la  stessa  legge n. 68 del 1999,
estendendo  testualmente  l'ambito  della  tutela  gia' approntato in
favore  delle  c.d.  «categorie  svantaggiate» dalla legge n. 482 del
1968,  sancisca  il  passaggio  da un sistema basato unicamente sulle
assunzioni  obbligatorie  ad uno - piu' ampio - avente come finalita'
«la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone  disabili nel mondo del lavoro» (art. 1 della legge n. 68 del
1999).
    Tuttavia  il  Collegio osserva da un lato che la stessa legge del
1999  non  preveda  a propria volta istituti volti in via peculiare a
favorire  lo  sviluppo  di carriera dei soggetti svantaggiati anche a
scapito  di altre categorie professionali e dall'altro che, comunque,
non appare conforme a Costituzione una previsione normativa la quale,
pur  muovendo  dall'intento  di  favorire  siffatto  sviluppo,  tanto
consegua    sacrificando   in   modo   irragionevole   e   privo   di
giustificazioni  le  posizioni di altri soggetti parimenti meritevoli
di   tutela  nell'ambito  dell'impiego  pubblico,  ovvero  lo  stesso
interesse    dell'amministrazione   pubblica   intesa   come   unicum
funzionale.
    E'  pertanto  opinione  del  Collegio  che l'articolo 8-bis della
legge   n. 186   del   2004   (inteso  nell'accezione  interpretativa
evidenziata  al  precedente  punto  3),  nei  consentire  ai  docenti
rientranti nelle condizioni di svantaggio di cui alla legge n. 68 del
1999  di  fruire  delle  quote  di riserva a prescindere dal possesso
dello  stato  di disoccupazione, si ponga in contrasto con molteplici
previsioni rinvenibili nell'ambito della Carta costituzionale.
    Appare  in  primo  luogo  violato il canone di uguaglianza di cui
all'art.  3  della  Costituzione  in  quanto il riconoscimento di una
tutela  incondizionata in favore dei soggetti di cui sopra comporta -
in   ipotesi  quali  quella  all'esame  del  Collegio  -  un'indubbia
compressione  di  posizioni  giuridiche  gia'  consolidate in capo ad
altri  soggetti:  posizioni,  queste,  acquisite  in  applicazione di
regole giuridiche obiettive in tema di valutazione dei titoli e delle
esperienze professionali.
    Non  e' irrilevante ai riguardo sottolineare che, in applicazione
della censurata disposizione, gli odierni ricorrenti, lungi dal dover
soltanto  soccombere nella selettiva attribuzione di nuovi incarichi,
risulteranno  invece «perdenti posto» con riferimento ad incarichi di
direzione gia' ricoperti nei corso degli anni scolastici precedenti.
    Per  i  medesimi  motivi  appare violato il diritto al lavoro dei
medesimi  soggetti «perdenti posto» (art. 4, della Costituzione), con
evidente compressione del canone costituzionale volto a promuovere le
condizioni  idonee  a  rendere  effettivo  l'esercizio del richiamato
diritto,  dal momento che l'applicazione della censurata disposizione
sortisce   l'ingiustificato  effetto  di  privare  questi  ultimi  di
posizioni  lavorative  maturate ed acquisite in applicazione di norme
certe in tema di esperienze e qualificazioni professionali.
    Ancora, appare violata la generale previsione di cui all'art. 38,
terzo  comma  della Costituzione in quanto la censurata disposizione,
lungi  dal  limitarsi a favorire il mero avviamento professionale dei
soggetti svantaggiati, ne promuove in modo indiscriminato lo sviluppo
di  carriera,  sino  a  consentire  loro  l'acquisizione  di funzioni
primaziali  a  scapito  delle posizioni di diritto acquisite da altri
soggetti  con  riferimento ai medesimi posti. Allo stesso modo appare
evidente  il superamento degli adeguati livelli di tutela imposti dal
pur necessario ossequio agli imprescindibili canoni di solidarieta' i
quali  debbono  necessariamente  ispirare  la legislazione sociale in
specie in materia di pubblico impiego.
    Appaiono,  inoltre,  violati  i  canoni  costituzionali  di  buon
andamento  ed  imparzialita' di cui all'art. 97 della Costituzione in
quanto   la  norma  in  questione  sembra  operare  una  compressione
dell'esigenza  della  pubblica  amministrazione  alla  selezione  dei
soggetti  maggiormente  idonei  a  ricoprire le posizioni di maggiore
responsabilita',  la  quale  travalica  in modo non giustificabile il
quantum  di  tutela  riconoscibile  ai soggetti svantaggiati ai sensi
degli art. 3, 4 e 38 della Costituzione.
    In  base  a  quanto  esposto,  la sezione ritiene che il presente
ricorso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della  questione  di  legittimita'  costituzionale  relativa all'art.
8-bis  del  decreto  legge  28  maggio 2004, n. 136, convertito dalla
legge  27  luglio  2004,  n. 186,  da sollevarsi con riferimento agli
articoli 3, 4, 38 e 97 della Costituzione.
    La  questione  in  parola,  di  cui  il  Collegio  ritiene la non
manifesta  infondatezza,  deve  pertanto  essere  devoluta alla Corte
costituzionale,   cui   gli   atti   del   presente   giudizio  vanno
conseguentemente trasmessi, previa sospensione del processo;
    Visto l'art. 1della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Dichiara  che  il  presente  ricorso  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale  relativa  all'art.  8-bis del decreto-legge 28 maggio
2004,  n. 136,  convertito  dalla  legge  27 luglio  2004, n. 186, da
sollevarsi   con   riferimento  agli  artt.  3,  4,  38  e  97  della
Costituzione;
    Dichiara la non manifesta infondatezza della citata q.l.c;
    Dispone che la cancelleria provveda ai seguenti adempimenti:
        trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        notificazione  della  presente  ordinanza alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
        comunicazione  della  medesima  ordinanza ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento nonche' alle parti costituite.
        Cosi'  deciso in Lecce, nella Camera di consiglio del 2 marzo
2006.
                      Il Presidente: Cavallari
                         L'estensore: Moro
06C0953