N. 452 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2006
Ordinanza emessa il 20 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 settembre 2006) dal Tribunale Amministrativo regionale della Puglia - Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Campa Marino ed altri contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed altri. Istruzione pubblica - Procedure concorsuali per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte - Graduatorie provinciali - Applicazione delle quote di riserva per le assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti a «categorie svantaggiate», di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, pur in assenza del requisito della disoccupazione - Violazione del principio di uguaglianza per l'indiscriminato favore dei soggetti appartenenti alle «categorie svantaggiate», in danno di soggetti che gia' ricoprivano gli incarichi di presidenza ed aspiranti alla riconferma - Incidenza sul diritto al lavoro - Conferimento di posizioni primaziali nell'ambito dei percorsi professionali a soggetti invalidi e minorati aldila' del «diritto all'educazione e all'avviamento professionale» garantito dalla Costituzione - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 8-bis, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186. - Costituzione, artt. 3, 4, 38 e 97.(GU n.44 del 8-11-2006 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Visto il ricorso n. 1731/2005 proposto da: Campa Marino, Calo' Fernando, Albanese Luigi Antonio rappresentati e difesi dall'avv. Franco Carrozzo con domicilio eletto in Lecce via Salandra, 30, presso l'avv. Franco Carrozzo; Contro Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Lecce via F. Rubichi, 23, presso la sua sede; Dirigente Centro servizi amministrativi Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Lecce via F. Rubichi, 23, presso la sua sede e nei confronti di Cuppone Pantaleo Luigi, Romano Francesco Luigi, Minafra Anna Maria, Mazzoccoli Giovanna, Macri' Sergio, Savola Daniela, Cairo Guidi Francesco e Romanello Antonio (controinteressati), e nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione: della graduatoria provinciale «B» per il conferimento degli incarichi di presidenza per l'a.s. 2005/2006 (settore formativo scuola primaria e secondaria di I grado), formata dal Dirigente del C.S.A. di Lecce ai sensi dell'O.M. n. 40 del 23 marzo 2005, pubblicata il 26 giugno 2005, nella parte in cui viene attribuito e riconosciuto il diritto a riserva dei posti ai concorrenti Cuppone Pantaleo Luigi, Romano Francesco Luigi, Miafra Anna Maria, Mazzoccoli Gioavanna, Macri' Sergio, Savoia Daniela, Cairo Guido Francesco, Romanello Antonio, merce' annotazione accanto al loro nominativo delle sigle «N» (Invalido civile) ed «M» (Orfano o equiparati); di tutti gli altri atti o provvedimenti preordinati, collegati o consequenziali, anche di carattere generale e dispositivo (ivi comprese eventuali note interpretative), comunque ricognitivi del diritto a riserva nella procedura concorsuale di cui all'impugnata graduatoria; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Dirigente centro servizi amministrativi Provincia di Lecce e del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. Uditi nella Camera di consiglio del 2 marzo 2006 il relatore ref. dott.ssa Patrizia Moro nonche' gli avvocati Carrozzo (per i ricorrenti) e Marzo (per l'Avvocatura dello Stato). Considerando che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 8-bis della legge n. 168/2004, in relazione alla legge n. 68/1999, artt. 6, 7, 8 e 16 e al d.P.R 10 ottobre 2000 n. 333. Eccesso di potere per errore nei presupposti. Illegittimita' derivata; illegittimita' costituzionale dell'art. 8-bis della legge n. 168/2004 per violazione degli artt. 2, 3, 4, 38, 51 e 97 della Costituzione; Considerando in fatto ed in diritto quanto segue: 1. - Circa i fatti all'origine della questione, si osserva quanto segue. Gli odierni ricorrenti (inseriti nei primissimi posti della graduatoria provinciale «B» per gli incarichi di dirigenza scolastica per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado per l'a.s. 2005/2006 per la Provincia di Lecce, formata dal dirigente del competente C.S.A.) ricorrono per sentir pronunciare l'annullamento previa sospensione della graduatoria medesima, per la parte in cui viene riconosciuto ed attribuito agli odierni controinteressati il diritto alla riserva dei posti ex lege n. 68 del 1999, in applicazione del disposto di cui alla legge n. 186 del 2004, art. 8-bis (articolo rubricato «Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie»), con conseguente collocazione, asseritamente illegittima, dei controinteressati medesimi in posizione piu' vantaggiosa rispetto a quella dei ricorrenti. I ricorrenti riferiscono di avere avuto contezza, a seguito della pubblicazione dell'impugnata graduatoria provinciale, del riconoscimento in favore degli odierni controinteressati della riserva di posti di cui alla legge n. 68 del 1999, con apposizione della sigla «N» («disabili») ovvero «M» («altre categorie»), con la conseguenza che i medesimi controinteressati conseguiranno (almeno in parte) i ripetuti incarichi di presidenza al posto dei ricorrenti, i quali verranno a propria volta restituiti alle funzioni docenti. Tanto conseguirebbe in via diretta dall'applicazione della disposizione di cui al ripetuto art. 8-bis, la quale cosi' recita: «Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'art. 29 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte». 2. - Circa i termini generali della questione, si osserva quanto segue. Con il primo motivo di gravame, gli odierni ricorrenti deducono l'illegittimita' degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione del citato art. 8-bis. In particolare, la difesa dei ricorrenti afferma in prima battuta che la norma in parola non possa essere correttamente intesa nel senso di ammettere alla riserva percentuale dei posti messi a concorso (legge n. 68 del 1999, art. 3) anche soggetti, quali gli odierni controinteressati, i quali, pur se facenti parte delle categorie protette di cui all'art. 1, legge n. 68, cit., siano tuttavia privi del requisito della disoccupazione richiesto in via indefettibile al fine dell'attivazione degli strumenti di tutela predisposti dagli artt. 7 («Modalita' delle assunzioni obbligatorie») ed 8 («Elenchi e graduatorie») della medesima legge. I ricorrenti affermano al riguardo che i controinteressati risultano tutti privi del ripetuto requisito della disoccupazione, risultando gia' - prima della collocazione nell'impugnata graduatoria - titolari di rapporti di impiego con l'amministrazione della pubblica istruzione in qualita' di docenti di ruolo. Pertanto i ricorrenti sostengono che, avendo l'amministrazione intimata riconosciuto agli odierni controinteressati un vantaggio (la riserva dei posti di cui alla legge n. 68 del 1999) fondato su di un'interpretazione non corretta del disposto di cui al ripetuto art. 8-bis, essa avrebbe realizzato un'illegittimita' attizia idonea a travolgere integralmente gli atti impugnati. Con il secondo motivo di gravame (e solo in via subordinata) i ricorrenti esaminano l'ipotesi (da essi non condivisa) in cui il piu' volte ripetuto art. 8-bis della legge n. 186 del 2004 vada, appunto, inteso nel senso di ammettere alla riserva percentuale dei posti messi a concorso (legge n. 68 del 1999, art. 3) anche soggetti privi del requisito della disoccupazione di cui agli artt. 7, 8 e 16 della legge n. 68 del 1999 (in particolare, soggetti gia' occupati in qualita' di docenti di ruolo). La difesa di parte attrice afferma che, se cosi' intesa, la disposizione in esame non potrebbe sottrarsi alla taccia di incostituzionalita' per violazione degli articoli 2, 4, 38 e 51 della Carta fondamentale. Sostengono in particolare i ricorrenti che la menzionata interpretazione della norma in parola sortirebbe l'irragionevole ed ingiustificato effetto di approntare una speciale protezione in favore di soggetti (es.: i disabili gia' occupati) i quali non versino in nessuna condizione di bisogno meritevole, «in qualsiasi accezione si voglia intendere il termine "bisognevole"» (pag. 9 del ricorso introduttivo). Ne risulterebbe in primo luogo violato l'art. 4 della Costituzione, in quanto l'opzione ermeneutica contestata comprimerebbe inevitabilmente - e gravemente - il diritto al lavoro degli altri concorrenti i quali versino nella medesima condizione lavorativa, ma che vantino un merito concorsuale maggiore per essere forniti di un miglior punteggio assoluto nella graduatoria (ivi). Ne risulterebbe, del pari, violato il principio - a piu' riprese confermato dalla Consulta - secondo cui in tanto e' possibile ritenere che legittimamente il Legislatore possa apportare deroghe al canone costituzionale del miglior merito in tema di selezioni pubbliche (canone ritraibile dall'art. 97, comma 3, della Costituzione e da ritenersi valevole anche nel caso della selezione che ne occupa), in quanto tali deroghe siano realizzate nell'ambito di un bilanciamento non irragionevole fra l'interesse costituzionalmente rilevante alla tutela delle categorie protette (in particolare: i disabili privi di occupazione) e l'interesse - parimenti ritraibile dal dettato costituzionale - alla migliore selezione dei soggetti candidati a ricoprire gli incarichi pubblici (si cita al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 1° aprile 1998). Il Collegio ritiene che il giudizio in questione non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 8-bis del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, da sollevarsi con riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, in quanto la possibilita' per i controinteressati di beneficiare della riserva dei posti ex lege n. 68/1999 comprime gravemente il diritto al lavoro dei ricorrenti i quali, pur avendo un punteggio migliore nella graduatoria suddetta, si trovano a non poter essere beneficiari dell'incarico a dirigente, dovendo recedere in virtu' di una disposizione che riconosce il diritto di riserva non solo ai disoccupati ma anche a soggetti stabilmente e dignitosamente occupati. Difatti, ove il citato art. 8-bis della legge n. 186/2004 dovesse risultare effettivamente incostituzionale, i ricorrenti risulterebbero destinatari dell'incarico suindicato. Peraltro, la sezione ha gia' rimesso, in un caso analogo, la questione della legittimita' costituzionale del citato art. 8-bis della legge n. 186/2004, dinanzi alla Corte costituzionale, con argomentazioni che il Collegio condivide e dalle quali non vi e' motivo per discostarsi (ordinanza n. 4443/2005). Possono pertanto riportarsi le seguenti argomentazioni. Si osserva in primo luogo che il Collegio non ritiene possibile aderire alla tesi (articolata dalla difesa dei ricorrenti) la quale, escludendo che la legge n. 186 del 2004, art. 8-bis abbia apportato una deroga ai principi dettati dalla legge n. 68 del 1999 in tema di riserve concorsuali, esclude in via conseguenziale la lamentata illegittimita' della disposizione derogatoria, fornendo in tal modo una lettura - almeno nelle intenzioni della difesa attrice - costituzionalmente orientata del disposto di cui all'art. 8-bis, cit. Sussistono, invero, numerosi elementi testuali e sistematici idonei a fondare il diverso convincimento secondo cui la norma da ultimo citata abbia, appunto, previsto il riconoscimento di quote di riserva ai fini dell'assegnazione degli incarichi di presidenza in favore di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 1999 a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione (stato, quest'ultimo, richiesto altresi' in ogni altra ipotesi di assunzione di soggetti nel pubblico impiego - scil.: in settori diversi dalla dirigenza scolastica -). Non pare, infatti, possibile negare il carattere derogatorio della disposizione in questione nei confronti delle disposizioni generali dettate in tema di assunzioni di soggetti svantaggiati dalla ripetuta legge n. 68 del 1999 (in particolare: dagli artt. 7, 8 e 16). Una volta esclusa (per i motivi che fra breve si esporranno) la possibilita' di risolvere la questione sottoposta all'esame del Collegio in base alla richiamata interpretazione dell'art. 8-bis, cit., ne conseguira' in via necessaria che la medesima questione non possa che essere affrontata facendo applicazione del medesimo articolo in un'accezione la quale si fondi sul suo carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale di cui alla legge n. 68 del 1999. Si tratta, tuttavia (come si e' gia' detto e come piu' ampiamente si esporra' nel prosieguo) di un'interpretazione della norma la quale ne palesa numerosi profili di dubbia compatibilita' costituzionale: dubbi - questi ultimi - che il Collegio puntualmente ritiene non manifestamente infondati e che impongono la devoluzione della questione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. Al riguardo si ritiene di svolgere alcuni brevi richiami circa la piu' recente evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di quote di riserva nei concorsi pubblici anche al fine di chiedersi se (pur prima dell'entrata in vigore del richiamato art. 8-bis) potesse ritenersi superato il principio secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni pubbliche postulino in via necessaria lo stato di disoccupazione del soggetto interessato. Risulta infatti evidente che, qualora risultasse fondata l'opinione (non condivisa dal Collegio) secondo cui le piu' recenti norme di legge (in specie: la legge n. 68 del 1999) avrebbero comportato il superamento del principio di cui sopra, nessuna censura in termini di disparita' di trattamento potrebbe essere mossa avverso la disposizione di cui alla legge n. 186 del 2004, art. 8-bis la quale, lungi dal recare una deroga di dubbia compatibilita' costituzionale al principio di indefettibilita' dello status di disoccupazione al fine di attingere alle forme di tutela (quote di riserva) ex lege n. 68 del 1999, rappresenterebbe altresi', a ben vedere, una mera conferma del superamento del principio da ultimo citato. Una volta dimostrata la perdurante valenza del principio in parola, il Collegio passera' ad esaminare la tesi interpretativa (del pari, non condivisa) secondo cui l'art. 8-bis, cit. non conterrebbe alcuna deroga al principio medesimo, richiedendo esso stesso il requisito della disoccupazione in capo ai candidati al conferimento degli incarichi di presidenza scolastica. Una volta superata anche la tesi in questione, ne conseguira' che la vicenda di cui e' causa non possa che essere risolta facendo applicazione dell'art. 8-bis, cit., secondo un'accezione interpretativa che (come si e' detto) ne palesa rilevanti dubbi di costituzionalita'. Tali dubbi verranno esaminati nella parte della presente ordinanza dedicata alla non manifesta infondatezza della dedotta q.l.c. 3.1. - Per quanto concerne la questione circa il se possa ritenersi superato il principio secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni pubbliche postulino in via necessaria lo stato di disoccupazione del soggetto interessato, si osserva quanto segue. Il principio in questione e' stato nel corso degli anni sostenuto da una costante giurisprudenza confortata sul punto dal disposto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (in particolare: dall'art. 12 della legge: si veda sul punto - ex plurimis - la pronuncia del Consiglio di Stato in Ad. Plen., 21 ottobre 1989, n. 13). La validita' del principio in questione e' rimasta indiscussa almeno fmo all'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, le cui disposizioni hanno indotto parte della giurisprudenza a ritenerne parzialmente superati gli assunti. In particolare, alcuni dubbi interpretativi sono sorti con riferimento all'apparente antinomia fra il disposto di cui all'art. 7, secondo comma della legge del 1999 (il quale, merce' il rinvio alle disposizioni di cui al successivo art. 8, comma 2, ha statuito che le assunzioni privilegiate effettuate attraverso il meccanismo delle c.d. «quote di riserva» possano avere luogo solo in caso di soggetti disoccupati iscritti in appositi elenchi) e quello di cui all'art. 16, secondo comma della medesima legge (il quale ha statuito che «i disabili che abbiano conseguito le idoneita' nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 [in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, n.d.e.], anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso»). A fronte di tale apparente antinomia, parte della giurisprudenza (in vero, del tutto minoritaria) ha opinato nel senso che la novella legislativa del 1999 abbia, appunto, comportato il superamento del richiamato principio secondo cui il beneficio della riserva dei posti si applicherebbe esclusivamente in favore di coloro i quali, oltre a possedere il requisito dell'appartenenza ad una delle categorie privilegiate, versino anche in stato di disoccupazione (in tal senso: Tribunale amministrativo regionale Campania, Napoli, sez. II, sent. 18 marzo 2002, n. 1425). La giurisprudenza prevalente (giurisprudenza dalle cui conclusioni il Collegio non ritiene di discostarsi), tuttavia, ha opinato nel ben diverso senso secondo cui la richiamata novella legislativa non abbia in alcun modo comportato il superamento del richiamato principio del necessario possesso dello status di disoccupati in capo ai soggetti i quali aspirino alle assunzioni privilegiate di cui alla legge n. 68 del 1999. Si tratta di un approccio gia' condiviso dalla giurisprudenza di questa sezione (sentenza n. 3290/2005 del 1°-10 giugno 2005) con la quale si e' avuto modo di affermare che la respinta tesi dinanzi richiamata contrasterebbe con il disposto dell'art. 7, comma 2 della medesima legge n. 68 del 1999 il quale espressamente intesta il diritto alla riserva dei posti in capo ai disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 e quindi - in definitiva - in capo ai disabili disoccupati. Nella medesima occasione il Collegio ha avuto modo di chiarire che la portata innovativa del citato art. 16 vada colta unicamente - conformemente al dettato letterale della disposizione e della sua composizione con il sistema normativo - «nella possibilita' per l'Amministrazione datrice di assumere i disabili anche oltre il limite dei posti riservati messi a concorso quando costoro ne abbiano diritto per posizione di graduatoria e quindi a prescindere dallo stato di disoccupazione». In definitiva, nella sentenza dinanzi richiamata il Collegio ha avuto modo di chiarire che la corretta interpretazione dell'art. 16 della legge n. 68 del 1999, lungi dal confermare il principio del superamento dello stato di disoccupazione al fine di attingere alla tutela prevista in tema di diritto al lavoro dei disabili, induca piuttosto a ritenere che l'articolo in questione si limiti a facultizzare l'Amministrazione ad assumere i disabili che ne abbiano diritto per merito di graduatoria (e quindi anche a prescindere dallo stato di disoccupazione ed anche in esubero rispetto ai posti ad essi riservati nel concorso) e ad assolvere in tal modo all'onere delle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3, con conseguenziale imputazione degli assunti nella quota obbligatoria che la legge fissa in relazione all'organico dell'Ente. La sentenza in questione ha in tal modo chiarito che l'innovativa disposizione di cui all'art. 16, legge cit. «lascia impregiudicate le altre condizioni legali di accesso da parte dei disabili al regime agevolato, ed in primis lascia intatto il necessario presupposto dello stato di disoccupazione, per la cui abolizione sarebbe stata necessaria una opzione legislativa ben piu' chiara e netta, volta a favorire la posizione dell'inabile in quanto tale e non dell'inabile in cerca di lavoro (cui per contro si rivolge la stessa rubrica della legge n. 68/1999)». Ai limitati fini che qui rilevano, si ritiene solo di osservare che con la giurisprudenza richiamata, questa sezione si e' anche motivatamente discostata dalla tesi di autorevole giurisprudenza amministrativa (in specie: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 marzo 2003, n. 1271) la quale ha ritenuto che l'ipotesi di assunzione privilegiata di invalido non disoccupato (di cui e' menzione all'art. 16 della legge n. 68 del 1999) si riferirebbe al solo caso in cui lo stato di disoccupazione, pur sussistendo al momento della partecipazione al concorso, sia successivamente venuto meno in corso di procedura (i.e.: in un momento compreso fra la partecipazione e l'assunzione). 3.2. - Per quanto concerne, poi, la tesi secondo cui l'art. 8-bis della legge n. 186 del 2004, cit. non conterrebbe alcuna deroga al principio medesimo, richiedendo esso stesso il requisito della disoccupazione in capo ai candidati al conferimento degli incarichi di presidenza scolastica, si osserva quanto segue. Come si e' accennato in precedenza, sussistono alcune ragioni testuali e sistematiche le quali inducono ad escludere la fondatezza della tesi appena citata. In primo luogo, vi osta l'applicazione del generale principio interpretativo secondo cui, in presenza di molteplici opzioni ermeneutiche, l'operatore deve privilegiare la lettura che riconosca alla norma un qualche significato piuttosto che l'opzione che non ne riconosca alcuno. E' infatti evidente che, laddove si aderisse alla tesi secondo cui la lettera dell'art. 8-bis non derogherebbe in alcun modo al necessario requisito del possesso dello status di disoccupato in capo al soggetto che ambisca alla nomina a dirigente scolastico, si giungerebbe alla conclusione per cui la norma in questione sarebbe inutiliter data (rectius: di fatto priva di destinatari finali). Ed infatti, poiche' le procedure concorsuali previste dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 29 non possono che essere correttamente riferite al personale in ruolo ed in servizio (ergo: a soggetti sicuramente privi dello status di disoccupati), non e' dato comprendere a quali soggetti la norma farebbe riferimento laddove, nel menzionare le procedure di cui sopra, richiama altresi' le disposizioni in tema di riserve di cui alla legge n. 68 del 1999, le quali a loro volta (in base a quanto ampiamente esposto in precedenza) non possono che essere correttamente riferite a soggetti disoccupati. Intesa in tale modo, la norma risulterebbe sostanzialmente priva di significato concreto in quanto, in via di estrema sintesi, richiamerebbe un istituto (la nomina privilegiata di soggetti disoccupati) di fatto non applicabile ad alcuno dei soggetti potenzialmente interessati, in quanto nessuno di essi risulterebbe in possesso del necessario pre-requisito dello status di disoccupato. Del pari in via di estrema sintesi va esclusa la percorribilita' dell'opzione ermeneutica avanzata dalla stessa difesa dei ricorrenti al fine di dimostrare che l'art. 8-bis non recherebbe la richiamata (e censurata) valenza derogatoria rispetto al principio del necessario possesso dello status di disoccupato (pag. 6, s. del ricorso). Sostengono al riguardo i ricorrenti che e' ben possibile ipotizzare (ad es.) che ai corsi-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del d.lgs. n. 165 del 2001 partecipino soggetti i quali «non necessariamente devono essere in servizio al momento della domanda concorsuale», e quindi ben potrebbero risultare «disoccupati» al momento della partecipazione alla selezione. La conseguenza sarebbe che la disposizione di cui all'art. 8-bis (e le relative quote di riserva) potrebbero validamente essere riferite almeno a tali soggetti, con salvaguardia in capo al richiamato art. 8-bis di un qualche effetto utile in termini di portata prescrittiva. L'opzione non appare tuttavia condivisibile se solo si osservi che il primo comma del medesimo art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001, nell'individuare i soggetti ammessi alla partecipazione a concorso stabilisce che «al corso concorso e' ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea (...)». Il riferimento al «personale docente ed educativo delle istituzioni statali» appare infatti di per se' idoneo ad escludere la possibilita' che ai corsi concorso in questione possano partecipare soggetti disoccupati. Una volta esclusa, pertanto (in base agli argomenti teste' esposti), la tesi secondo cui l'art. 8-bis non recherebbe alcuna previsione in deroga rispetto alla legge n. 68 del 1999 in punto di necessarieta' del requisito di disoccupazione ai fini delle assunzioni privilegiate, ne consegue che effettivamente la risoluzione della vicenda di causa debba necessariamente passare attraverso l'applicazione dell'art. 8-bis della legge n. 186 del 2004 nella lettura datane dal competente C.S.A. Risulta infatti agli atti che, in applicazione della norma da ultimo citata, il C.S.A. per la Provincia di Lecce abbia stilato la graduatoria degli aspiranti agli incarichi di presidenza di cui e' causa includendovi sia gli odierni ricorrenti (posizionati rispettivamente ai posti numm. 25, 26, 27) sia tutti i controinteressati; questi seppure collocati in ordine di graduatoria deteriore rispetto ai primi, per effetto del riconoscimento del titolo alla riserva dei posti ex art. 8-bis legge n. 186/2004 sono nella condizione di poter ottenere l'incarico direttivo a preferenza dei ricorrenti. E' accaduto infatti che, a seguito dell'ordinanza di questo tribunale n. 4443/2005 che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimita' del citato art. 8-bis e della ordinanza n. 810 del 2005 con la quale, fino alla definizione del giudizio da parte della Corte, e' stata disposta la sospensione degli effetti del riconoscimento del titolo alla riserva dei posti contenuto nella graduatoria in questione, il dirigente del C.S.A. di Lecce ha revocato con due decreti n. 17733 in data 30 agosto 2005 gli incarichi di presidenza conferiti ai proff. Cuppone Pantaleo e Romanello Antonio e conferito gli stessi incarichi ai proff. Campa Marino e Calo' Fernando. Con due decreti n. 11834 in data 31 agosto 2005 la graduatoria certamente compromette in via immediata l'interesse al migliore, possibile posizionamento nella graduatoria stessa sulla base della corretta applicazione delle norme che ne disciplinano la formulazione. Gli accadimenti successivi alla graduatoria comprovano la lesivita' della stessa quanto alla pretesa relativa al bene della vita costituito dall'incarico di presidenza. Da tanto risulta altresi' che, una volta sollevati seri dubbi circa la legittimita' costituzionale della norma in questione, il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della dedotta questione di legittimita' costituzionale. 4. - Circa la non manifesta infondatezza della q.l.c. in parola, si osserva quanto segue. A parere del Collegio, la legittimita' costituzionale dell'art. 8-bis della legge n. 186 del 2004 (secondo l'interpretazione evidenziata al punto precedente) deve necessariamente essere scrutinata alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di compatibilita' con la Carta fondamentale delle norme in tema di assunzioni privilegiate nell'impiego pubblico (in particolare: sentenze numm. 38 del 1960, 279 del 1983 e, piu' di recente, 88 del 1998). La richiamata giurisprudenza ha affermato che in tanto possa affermarsi la legittimita' costituzionale di tali norme in quanto risulti che esse operino un contemperamento non irragionevole ne' privo di giustificazioni fra - da un lato - la tutela delle categorie protette, da accordarsi consentendo alle stesse un piu' agevole reperimento di un'occupazione e - dall'altro - l'interesse (parimenti di rango costituzionale) a che la pubblica amministrazione possa disporre di strumenti di selezione idonei alla provvista degli impiegati maggiormente idonei allo svolgimento delle mansioni fissate. L'ordito costituzionale non sembra pertanto approntare una tutela indifferenziata ed illimitata in favore delle categorie protette: una tutela - cioe' - estesa in modo tale da consentire non solo forme agevolate di ingresso nel mondo del lavoro, ma anche forme ulteriori di protezione idonee a garantire anche gli ulteriori sviluppi di carriera a prescindere dal contemperamento con i diritti e gli interessi di altri soggetti presenti nel mondo del lavoro (ovvero aspiranti ad entrarvi) e con gli interessi della stessa amministrazione pubblica. Non sembra irrilevante al riguardo osservare che il terzo comma dell'articolo 38 della Costituzione si limita a stabilire che «gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale», non menzionando expressis verbis un incondizionato diritto dei medesimi soggetti al percorso professionale ed all'acquisizione di posizioni primaziali nell'ambito dei propri percorsi professionali. Non ignora il Collegio che la stessa legge n. 68 del 1999, estendendo testualmente l'ambito della tutela gia' approntato in favore delle c.d. «categorie svantaggiate» dalla legge n. 482 del 1968, sancisca il passaggio da un sistema basato unicamente sulle assunzioni obbligatorie ad uno - piu' ampio - avente come finalita' «la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro» (art. 1 della legge n. 68 del 1999). Tuttavia il Collegio osserva da un lato che la stessa legge del 1999 non preveda a propria volta istituti volti in via peculiare a favorire lo sviluppo di carriera dei soggetti svantaggiati anche a scapito di altre categorie professionali e dall'altro che, comunque, non appare conforme a Costituzione una previsione normativa la quale, pur muovendo dall'intento di favorire siffatto sviluppo, tanto consegua sacrificando in modo irragionevole e privo di giustificazioni le posizioni di altri soggetti parimenti meritevoli di tutela nell'ambito dell'impiego pubblico, ovvero lo stesso interesse dell'amministrazione pubblica intesa come unicum funzionale. E' pertanto opinione del Collegio che l'articolo 8-bis della legge n. 186 del 2004 (inteso nell'accezione interpretativa evidenziata al precedente punto 3), nei consentire ai docenti rientranti nelle condizioni di svantaggio di cui alla legge n. 68 del 1999 di fruire delle quote di riserva a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione, si ponga in contrasto con molteplici previsioni rinvenibili nell'ambito della Carta costituzionale. Appare in primo luogo violato il canone di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto il riconoscimento di una tutela incondizionata in favore dei soggetti di cui sopra comporta - in ipotesi quali quella all'esame del Collegio - un'indubbia compressione di posizioni giuridiche gia' consolidate in capo ad altri soggetti: posizioni, queste, acquisite in applicazione di regole giuridiche obiettive in tema di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali. Non e' irrilevante ai riguardo sottolineare che, in applicazione della censurata disposizione, gli odierni ricorrenti, lungi dal dover soltanto soccombere nella selettiva attribuzione di nuovi incarichi, risulteranno invece «perdenti posto» con riferimento ad incarichi di direzione gia' ricoperti nei corso degli anni scolastici precedenti. Per i medesimi motivi appare violato il diritto al lavoro dei medesimi soggetti «perdenti posto» (art. 4, della Costituzione), con evidente compressione del canone costituzionale volto a promuovere le condizioni idonee a rendere effettivo l'esercizio del richiamato diritto, dal momento che l'applicazione della censurata disposizione sortisce l'ingiustificato effetto di privare questi ultimi di posizioni lavorative maturate ed acquisite in applicazione di norme certe in tema di esperienze e qualificazioni professionali. Ancora, appare violata la generale previsione di cui all'art. 38, terzo comma della Costituzione in quanto la censurata disposizione, lungi dal limitarsi a favorire il mero avviamento professionale dei soggetti svantaggiati, ne promuove in modo indiscriminato lo sviluppo di carriera, sino a consentire loro l'acquisizione di funzioni primaziali a scapito delle posizioni di diritto acquisite da altri soggetti con riferimento ai medesimi posti. Allo stesso modo appare evidente il superamento degli adeguati livelli di tutela imposti dal pur necessario ossequio agli imprescindibili canoni di solidarieta' i quali debbono necessariamente ispirare la legislazione sociale in specie in materia di pubblico impiego. Appaiono, inoltre, violati i canoni costituzionali di buon andamento ed imparzialita' di cui all'art. 97 della Costituzione in quanto la norma in questione sembra operare una compressione dell'esigenza della pubblica amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire le posizioni di maggiore responsabilita', la quale travalica in modo non giustificabile il quantum di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati ai sensi degli art. 3, 4 e 38 della Costituzione. In base a quanto esposto, la sezione ritiene che il presente ricorso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 8-bis del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, da sollevarsi con riferimento agli articoli 3, 4, 38 e 97 della Costituzione. La questione in parola, di cui il Collegio ritiene la non manifesta infondatezza, deve pertanto essere devoluta alla Corte costituzionale, cui gli atti del presente giudizio vanno conseguentemente trasmessi, previa sospensione del processo; Visto l'art. 1della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Dichiara che il presente ricorso non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, da sollevarsi con riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione; Dichiara la non manifesta infondatezza della citata q.l.c; Dispone che la cancelleria provveda ai seguenti adempimenti: trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri; comunicazione della medesima ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nonche' alle parti costituite. Cosi' deciso in Lecce, nella Camera di consiglio del 2 marzo 2006. Il Presidente: Cavallari L'estensore: Moro 06C0953