N. 389 ORDINANZA 8 - 21 novembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Bilancio  e  contabilita'  pubblica - Norme della Regione Siciliana -
  Procedure  di  rendicontazione  amministrativa e relativi controlli
  riguardanti  le gestioni di spesa delegata anteriori all'entrata in
  vigore  della  legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 - Ricorso del
  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana - Successiva
  promulgazione  della  delibera  legislativa impugnata con omissione
  della  disposizione  oggetto  di censura - Cessazione della materia
  del contendere.
- Delibera  legislativa  della  Regione  Siciliana del 25 marzo 2006,
  n. 1098, art. 20.
- Costituzione, art. 97.
(GU n.47 del 29-11-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano  VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 20  della
delibera  legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il
25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1098-704-809), recante «Misure per
la  stabilizzazione  del  personale  precario  proveniente dal regime
transitorio   dei  lavori  socialmente  utili.  Disposizioni  varie»,
promosso  con  ricorso  del  Commissario  dello  Stato per la Regione
Siciliana,  notificato  il  1 aprile  2006, depositato in cancelleria
l'11 aprile 2006 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2006;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice
relatore Franco Gallo;
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con  ricorso  notificato  il  1° aprile  2006  e depositato presso la
cancelleria   della  Corte  il  successivo  11  aprile,  ha  proposto
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della delibera
legislativa  approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo
2006  (disegno  di  legge  nn. 1098-704-809),  recante «Misure per la
stabilizzazione   del   personale  precario  proveniente  dal  regime
transitorio  dei  lavori  socialmente  utili. Disposizioni varie», in
riferimento all'art. 97 della Costituzione;
        che il ricorrente sostiene che la norma impugnata, stabilendo
che  «le  procedure  di rendicontazione amministrativa e dei relativi
controlli   afferenti   le   gestioni  di  spesa  delegata  anteriori
all'entrata  in  vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si
intendono  espletate, fatte salve quelle derivanti dalle osservazioni
gia'  mosse  in  sede  di  controllo  che devono concludersi entro il
31 dicembre  2006»,  si  porrebbe  in  contrasto con l'art. 97 Cost.,
perche'  prevedrebbe  - in violazione del principio per cui «chiunque
abbia la materiale disponibilita' di fondi pubblici, erogabili per la
spesa    di    sua    competenza»,   deve   dare   la   dimostrazione
dell'utilizzazione  delle  somme  prelevate  e  della  loro effettiva
destinazione  e  finalita'  istituzionale  -  un «sostanziale esonero
dall'obbligo  di esibizione della documentazione giustificativa delle
spese effettuate da parte di tutti i funzionari delegati»;
        che  inoltre,  a  detta  dello  stesso  ricorrente,  la norma
impugnata,   consentendo   l'«uso  di  risorse  pubbliche  per  spese
arbitrariamente disposte per fini diversi» ed «esonerando altresi' il
funzionario  delegato  dall'obbligo  di ripianare il danno prodotto»,
potrebbe essere fonte di un eventuale danno all'erario regionale;
        che  la  delibera  legislativa  approvata il 25 marzo 2006 e'
stata  promulgata  come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006,
n. 16, con omissione della norma impugnata.
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana   ha  proposto  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 20  della  delibera  legislativa  approvata  dall'Assemblea
regionale    siciliana   il   25 marzo   2006   (disegno   di   legge
nn. 1098-704-809),  recante  «  Misure  per  la  stabilizzazione  del
personale  precario  proveniente  dal  regime  transitorio dei lavori
socialmente  utili.  Disposizioni  varie», in riferimento all'art. 97
della Costituzione;
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
Siciliana 14 aprile  2006,  n. 16,  con  omissione della disposizione
oggetto di censura;
        che,    secondo    la   giurisprudenza   di   questa   Corte,
«l'intervenuto  esaurimento  del potere promulgativo, che si esercita
necessariamente  in  modo  unitario  e  contestuale rispetto al testo
deliberato  dall'Assemblea  regionale,  preclude  definitivamente  la
possibilita'  che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di
promulgazione   acquistino  o  esplichino  una  qualsiasi  efficacia,
privando  di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita' costituzionale»
(sentenza n. 351 del 2003; v. altresi', ex multis, ordinanze nn. 358,
330, 231, 204, 171 e 147 del 2006);
        che  si e' determinata, pertanto, la cessazione della materia
del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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