N. 569 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 2006

Ordinanza   emessa   il   20   aprile   2006  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale il 30 ottobre 2006) dal tribunale di Reggio Emilia nel
procedimento penale a carico di Affinito Raffaele

Reati  e  pene  -  Recidiva  -  Determinazione  della pena in caso di
  recidiva  reiterata  -  Divieto  di  prevalenza  delle  circostanze
  attenuanti  -  Disparita'  di  trattamento  - Lesione del principio
  della finalita' rieducativa della pena.
- Codice  penale,  art. 99, comma quarto, come modificato dall'art. 4
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.
(GU n.50 del 20-12-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    Sentite le parti, osserva.
    1.  -  Il  13  febbraio 2006 Raffaele Affinito e' penetrato in un
cantiere  e  si  e' impossessato di alcuni mattoni, caricandoli su un
carretto;  sorpreso  da Domenico Lucia, socio dell'impresa edile, gli
ha dato una spinta per guadagnarsi la fuga.
    Questi  i  fatti,  come  risultano  dal verbale d'arresto e dalla
confessione  dell'imputato,  tratto  a  giudizio direttissimo: rapina
impropria,  dunque, secondo l'imputazione correttamente formulata dal
pubblico ministero.
    2.  -  A  conclusione  del giudizio abbreviato, si tratta solo di
determinare la pena.
    All'Affinito  possono essere concesse le attenuanti generiche per
la confessione e l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., in considerazione
del  modestissimo  valore economico delle cose sottratte (i mattoni),
attenuanti  che,  prima  della  legge  n. 251/2005,  sarebbero  state
senz'altro   considerate   prevalenti   sulla   recidiva   reiterata,
contestata  in  perfetta  conformita' col certificato del casellario;
oggi, nei termini del novellato art. 99 comma 4 c.p., la comparazione
si puo' assestare al massimo sull'equivalenza.
    Ne  risulterebbe una pena detentiva di tre anni di reclusione, da
ridurre a due per il rito.
    3. - Due anni di reclusione - ma sarebbe meglio ragionare su tre:
la  diminuente ha carattere meramente processuale ed opera a causa di
una  scelta  difensiva  opportuna quanto insindacabile, che in questo
processo  c'e'  stata,  ma  in  tanti  altri non si e' vista e non si
vedra' - per una spinta e qualche mattone.
    4. - E' violato, prima di tutto, l'art. 27 comma 3 Cost., perche'
quando  viene  meno ogni ragionevole proporzione fra sacrificio della
liberta'  personale  da  una  parte,  importanza  dei  beni  offesi e
gravita'   concreta   dell'offesa  dall'altra,  e'  compromessa  ogni
funzione  rieducativa  che  si  possa sperare di attribuire alla pena
(cfr. Corte cost. n. 341/1994).
    5.  -  Ma  nemmeno  puo' dirsi, l'art. 99 comma 4 c.p., immune da
censure  alla  luce dell'art. 3 comma 1 Cost., perche' introduce, fra
gli    stessi   recidivi   reiterati,   disparita'   di   trattamento
assolutamente  ingiustificabili:  per quanto remoti e bagatellari, su
un fronte, i precedenti, per quanto numerose e ricche di significato,
sull'altro,  le  attenuanti,  il giudizio di bilanciaimento e' sempre
bloccato sullo stesso esito, l'equivalenza.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  legge  n. 87/1953,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 99  comma 4 c.p. in relazione agli artt. 27 terzo comma e 3
primo comma Cost.;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Reggio Emilia, addi' 20 aprile 2006
                          Il giudice: Ghini
06C1132