N. 569 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 2006
Ordinanza emessa il 20 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006) dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Affinito Raffaele Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti - Disparita' di trattamento - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena. - Codice penale, art. 99, comma quarto, come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.(GU n.50 del 20-12-2006 )
IL TRIBUNALE Sentite le parti, osserva. 1. - Il 13 febbraio 2006 Raffaele Affinito e' penetrato in un cantiere e si e' impossessato di alcuni mattoni, caricandoli su un carretto; sorpreso da Domenico Lucia, socio dell'impresa edile, gli ha dato una spinta per guadagnarsi la fuga. Questi i fatti, come risultano dal verbale d'arresto e dalla confessione dell'imputato, tratto a giudizio direttissimo: rapina impropria, dunque, secondo l'imputazione correttamente formulata dal pubblico ministero. 2. - A conclusione del giudizio abbreviato, si tratta solo di determinare la pena. All'Affinito possono essere concesse le attenuanti generiche per la confessione e l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., in considerazione del modestissimo valore economico delle cose sottratte (i mattoni), attenuanti che, prima della legge n. 251/2005, sarebbero state senz'altro considerate prevalenti sulla recidiva reiterata, contestata in perfetta conformita' col certificato del casellario; oggi, nei termini del novellato art. 99 comma 4 c.p., la comparazione si puo' assestare al massimo sull'equivalenza. Ne risulterebbe una pena detentiva di tre anni di reclusione, da ridurre a due per il rito. 3. - Due anni di reclusione - ma sarebbe meglio ragionare su tre: la diminuente ha carattere meramente processuale ed opera a causa di una scelta difensiva opportuna quanto insindacabile, che in questo processo c'e' stata, ma in tanti altri non si e' vista e non si vedra' - per una spinta e qualche mattone. 4. - E' violato, prima di tutto, l'art. 27 comma 3 Cost., perche' quando viene meno ogni ragionevole proporzione fra sacrificio della liberta' personale da una parte, importanza dei beni offesi e gravita' concreta dell'offesa dall'altra, e' compromessa ogni funzione rieducativa che si possa sperare di attribuire alla pena (cfr. Corte cost. n. 341/1994). 5. - Ma nemmeno puo' dirsi, l'art. 99 comma 4 c.p., immune da censure alla luce dell'art. 3 comma 1 Cost., perche' introduce, fra gli stessi recidivi reiterati, disparita' di trattamento assolutamente ingiustificabili: per quanto remoti e bagatellari, su un fronte, i precedenti, per quanto numerose e ricche di significato, sull'altro, le attenuanti, il giudizio di bilanciaimento e' sempre bloccato sullo stesso esito, l'equivalenza.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99 comma 4 c.p. in relazione agli artt. 27 terzo comma e 3 primo comma Cost.; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Emilia, addi' 20 aprile 2006 Il giudice: Ghini 06C1132