N. 593 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2006
Ordinanza emessa il 18 gennaio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 novembre 2006) dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento sui ricorsi riuniti proposti da Sannio Tecnology S.r.l. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Benevento. Imposte e tasse - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Contributi conseguiti automaticamente dalle imprese, nella forma di crediti di imposta, prima dell'8 luglio 2002 - Obbligo per i beneficiari, a pena di decadenza dall'agevolazione, di comunicare i dati informativi sugli investimenti entro il 28 febbraio 2003, utilizzando modello approvato (entro il 31 gennaio 2003) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate - Previsione sopravvenuta incidente su diritto gia' maturato - Contrasto con le norme dello Statuto dei diritti del contribuente che stabiliscono la irretroattivita' delle disposizioni tributarie e il termine minimo per l'esplicazione di nuovi adempimenti - Violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti fra Amministrazione e contribuente, e di imparzialita' e buon andamento della Pubblica Amministrazione - Lesione del diritto di difesa. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62. - Costituzione, artt. 24 e 97; legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, commi 1 e 2.(GU n.1 del 3-1-2007 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 651/04, depositato il 1° luglio 2004, avverso avviso recupero n. RE3CR0500192/2004 assente 2001 credito imposta, contro Agenzia entrate ufficio Benevento proposto dal ricorrente: Sannio Tecnology S.r.l., amm. unico Piantadosi Angelo, via Benevento 141 - 82016 Montesarchio (Benevento), difeso da: Caserta dott.ssa Rosa, via Vallicocelle - 83018 San Martino Valle Caudina (Avellino), avverso avviso recupero n. RE3CR0500192/2004 assente 2003, credito imposta, contro Agenzia entrate ufficio Benevento; proposto dal ricorrente: Sannio Tecnology S.r.l., amm. unico Piantadosi Angelo, via Benevento 141 - 82016 Montesarchio (Benevento), difeso da: Caserta dott.ssa Rosa, via Vallicocelle - 83018 San Martino Valle Caudina (Avellino), sul ricorso n. 1197/04, depositato il 9 dicembre 2004, avverso rec. cred. imp. n. RE3CR0500803/04 rec. credito. imp 2001, contro Agenzia entrate ufficio Benevento, proposto dal ricorrente: Sannio Tecnology S.r.l., amm.re unico Piantadosi Angelo, via Appia n. 01 - 82016 Montesarchio (Benevento), difeso da: Caserta dott. Rosa, studio SO.GE.CO. di Siciliano, via Benevento 76 - 82016 Montesarchio (Benevento). Svolgimento del processo Con due ricorsi datati 28 giugno 2004 e 8 dicembre 2004, la Sannio Tecnology S.r.l. impugnava rispettivamente gli atti di recupero di crediti di imposte dell'Agenzia delle Entrate di Benevento portanti i nn. RE3CR0500192/2004 e RE3CR0500803/04. La societa' ricorrente deduceva, col primo ricorso, che l'ufficio aveva omesso di considerare che, in favore di essa istante, erano maturati due distinti crediti di imposte riguardanti diversi investimenti ed aveva fondato il suo operato unicamente sul secondo credito di imposte. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato. Rilevava, invece, col secondo ricorso, che l'atto impugnato era stato emesso dall'ufficio in sostituzione di un precedente atto di recupero, anch'esso impugnato e per il quale era pendente il relativo giudizio. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di recupero. Osservava, in ogni caso, col secondo ricorso: a) che il termine del 28 febbraio 2003, previsto dalla legge n. 289 del 27 dicembre 2002 per l'invio del modello CVS (approvato dall'ufficio soltanto in data 24 gennaio 2003) violava l'art. 3 dello Statuto del contribuente, in quanto poneva a carico del contribuente medesimo un adempimento da compiersi in un termine inferiore a sessanta giorni; b) che, inoltre, il recupero operato dall'ufficio riguardava un credito maturato prima dell'8 luglio 2001 e, cioe', anteriormente alla entrata in vigore della citata legge n. 289 del 27 dicembre 2002, in palese violazione dell'art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente il quale prevede espressamente che le disposizioni tributarie non possono avere efficacia retroattiva. Deduceva ancora la societa' ricorrente che «sarebbe, inoltre, assurdo, oltre che illegittimo ed incostituzionale, perseguire un comportamento dell'anno 2001» in base ad una normativa emanata successivamente. Invocava, a sostegno del proprio rilievo, l'art. 25 della Costituzione secondo il quale «nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Resisteva l'ufficio con memoria di costituzione. I due procedimenti sopra richiamati venivano riuniti con provvedimento del presidente di sezione del 27 aprile 2005. All'udienza fissata per la discussione i procuratori delle parti si riportavano alle deduzioni gia' svolte. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata la questione riguardante il contrasto, evidenziato dalla societa' ricorrente, fra l'art. 62 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e l'art. 3 dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), nonche' la conseguente questione di legittimita' costituzionale del citato art. 62, in parte adombrata dalla medesima societa' ricorrente, ma che si solleva, comunque d'ufficio, per contrasto con gli artt. 97 e 24 della Costituzione in relazione anche all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). Ritiene la commissione che la prospettata questione di legittimita' costituzionale e' influente, ai fini della decisione e non manifestamente infondata. Al fine di valutare la rilevanza della questione di costituzionalita' innanzi richiamata si rende necessario esaminare in primo luogo, in via incidentale, l'eccezione con la quale la societa' ricorrente ha dedotto l'illegittimita' dell'atto di recupero del credito oggetto del presente giudizio perche' emesso in sostituzione di analogo atto precedentemente adottato, anch'esso impugnato ed oggetto, quindi, di altro giudizio. E' evidente, infatti, che la eventuale fondatezza del ricorso, per detto verso, comportando la dichiarazione di nullita' o, comunque, l'annullamento del provvedimento oggetto del presente procedimento, renderebbe ininfluente, ai fini della decisione, la sollevata questione di legittimita' costituzionale. Orbene ritiene la commissione, che la questione incidentale, ultimamente richiamata, e' destituita di fondamento. Infatti, l'art. 2-quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 656, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656 (da considerare applicabile a seguito dell'abrogazione dell'art. 68 del d.P.R. n. 287 del 1992 operata con l'art. 23 del d.P.R. 26 marzo 2001, n. 107) sancisce espressamente che il potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria a cio' preposti, ben puo' essere esercitato anche «in pendenza di giudizio». Tanto premesso e' da considerare senz'altro rilevante, ai fini della decisione della presente controversia, la sollevata eccezione di legittimita' costituzionale, sia sotto il profilo innanzi esaminato, sia sotto ogni altro profilo essendo evidente che la eventuale illegittimita' costituzionale dell'art. 62 della legge n. 289/2002, finirebbe per travolgere la pretesa tributaria dell'ufficio che in detta norma trova il suo fondamento. La sollevata eccezione di legittimita' costituzionale appare, altresi', non manifestamente infondata per i motivi di seguito riportati. Va premesso, in punto di fatto, che l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 attribuisce alle imprese «che attuano nuovi investimenti», «un contributo nella forma di credito di imposta», condizionando detta attribuzione all'invio al «centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammortamento complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data». L'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ha sancito l'obbligo per «i soggetti che hanno conseguito il diritto a contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002», di inviare entro il 28 febbraio 2003, «a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente» ed utilizzando un modello da predisporsi dal direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati. Appare evidente, da quanto sopra riportato, che il disposto dell'art. 62 della citata legge n. 289 del 2002 realizza una duplice violazione dell'art. 3 dello Statuto del contribuente. Esso, infatti, si configura, per un verso, come retroattivo, andando ad incidere sul diritto al contributo gia' in precedenza maturato in favore dell'imprenditore, contravvenendo, in tal modo al disposto del citato art. 3, primo comma; viola, per altro verso, il secondo comma del medesimo art. 3, ponendo a carico del soggetto un adempimento da realizzarsi in un periodo di tempo inferiore ai sessanta giorni. Orbene le predette violazioni dell'art. 3 dello Statuto del contribuente si configurano, altresi', a parere di questa commissione, come violazioni degli artt. 97 e 24 della Costituzione. L'art. 1 dello Statuto del contribuente sancisce espressamente che le disposizioni in esso contenute sono dettate «in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione». Il che significa che, a giudizio del legislatore, ogni disposizione precettiva dello Statuto del contribuente e' espressione di un principio costituzionale. La regola enunciata ha trovato piena applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione la quale, dopo avere ripetutamente statuito che il dubbio interpretativo sulla portata di una qualsiasi disposizione tributaria deve essere risolto dall'interprete nel senso piu' conforme ai principi dello Statuto, ha aggiunto, significativamente, (Cass. 14 aprile 2004, n. 7080) «che l'interpretazione conforme a statuto si risolve, in definitiva nell'interpretazione conforme alle norme costituzionali richiamate». E', ovviamente, compito dell'interprete individuare i principi costituzionali contenuti in ogni singola norma dello Statuto del contribuente. In siffato, compito, pero' l'interprete non puo' non tener conto delle indicazioni, anche indirette, che provengono dal legislatore medesimo. Con specifico riguardo all'art. 3 dello Statuto del contribuente, e' da ritenere che il legislatore abbia avvertito la necessita' di sancire la irretroattivita' della legge tributaria e la impossibilita' di assegnare al contribuente, per gli adempimenti a suo carico, un termine inferiore a sessanta giorni, sul presupposto che la retroattivita' della predetta legge e l'assegnazione di un termine inferiore ai sessanta giorni, sia contrario al principio di correttezza e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra amministrazione e contribuente. Principio questo che deve essere osservato non solo dall'amministrazione finanziaria in fase applicativa, ma anche dallo stesso legislatore tributario all'atto dell'emanazione delle fonti normative (Cass. 14 aprile 2004, n. 7080). A detto presupposto, ritiene questa commissione di doversi attenere. Orbene non v'e' dubbio che il principio di correttezza e buona fede e' riconducibile all'art. 97 della Costituzione essendo evidente che in assenza di correttezza e di buona fede non possono certo essere assicurati «il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione». Con specifico riferimento all'inosservanza del termine minimo di sessanta giorni da assegnare al contribuente per gli adempimenti a suo carico, viene, altresi', in rilievo la violazione dell'art. 24 della Costituzione. E' da ritenere, infatti, che il legislatore medesimo abbia considerato il termine di sessanta giorni, come quello minimo indispensabile perche' il contribuente possa esplicare gli adempimenti a suo carico a tutela dei suoi diritti e, quindi, del diritto alla difesa. A nulla rileva poi che l'art. 24 della Costituzione non figuri fra quelli richiamati dall'art. 1, primo comma, dello Statuto del contribuente. L'elencazione contenuta in quest'ultima disposizione normativa e' da considerare, infatti, non tassativa, ben potendo il giudice ordinario, nel procedimento di individuazione di ipotesi di contrarieta' fra legge ordinaria e principi costituzionale, scorgere in alcune norme dello Statuto del contribuente la estrinsecazione di principi costituzionali deducibili da altre disposizioni della Carta costituzionale, oltre quelle espressamente richiamate alla citata legge ordinaria n. 212/2000. Premesso quanto innanzi gli atti del procedimento vanno rimessi dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Letto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per contrasto con gli artt. 97 e 24 della Costituzione, in relazione anche all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente); Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Benevento, il 18 gennaio 2006. Il Presidente: Tazza Il relatore: Nicolella 06C1210