N. 601 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 2006

Ordinanza  emessa  il  12  giugno  2006  dal  tribunale di Torino nel
procedimento  civile  promosso  da Fiori Floriano n.q. titolare della
«Farmacia della Mole» contro I.N.P.S.

Previdenza  ed  assistenza  - Familiari collaboratori di farmacisti -
  Iscrivibilita' alla gestione assicurativa INPS per i commercianti -
  Omessa   previsione  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento  dei
  collaboratori  familiari  del  farmacista rispetto ai collaboratori
  familiari  di  altre imprese commerciali - Incidenza sulla garanzia
  previdenziale.
- Legge   27 novembre   1960,   n. 1397,   art. 1,   come  sostituito
  dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; legge
  22 luglio 1966, n. 613, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo.
(GU n.1 del 3-1-2007 )
                             IL GIUDICE

    Pronunzia la seguente ordinanza.
    Visti  gli  atti  del  processo,  vista  la  memoria  autorizzata
depositata  in  data  13 aprile  2006 e con la quale il ricorrente ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale in relazione agli
artt.  1  e  2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 e dell'art. 1 della
legge   27  novembre  1960,  n. 1397  (come  modificata,  da  ultimo,
dall'art.  1,  comma 203,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662) in
relazione  ai  principi  sanciti  dall'art. 38, comma 2 e dall'art. 3
della  Costituzione,  laddove  non  dispongono circa l'iscrivibilita'
presso   la   Gestione   Commercianti   dell'I.n.p.s.  dei  familiari
coadiutori  del farmacista, o in alternativa, previa integrazione del
contraddittorio  nei  confronti  dell'Enpaf, dell'art. 21 del decreto
legislativo  del  Capo  Provvisorio  dello  Stato  13 settembre 1946,
n. 233,  ratificato  con  legge  17  aprile 1956, n. 561 come attuato
dall'art. 2  del  d.m.  29 ottobre  1977, nella parte in cui, laddove
impone  l'obbligo  di  iscrizione  all'Enapf  del farmacista iscritto
all'albo  professionale,  non  prevede l'iscrivibilita' del familiare
collaboratore   del   farmacista,   per   contrasto  con  i  principi
costituzionali stabiliti al secondo comma dell'art. 38;
    Ritenuto  che  con il ricorso introduttivo del giudizio il signor
Fiori Floriano, titolare della «Farmacia della Mole» a Torino impugna
il  verbale  di  accertamento n. 188-2004 con il quale l'Inps, previo
accertamento   circa  l'iscrizione  del  ricorrente  alla  Camera  di
Commercio  e  la  costituzione,  con  il  coniuge sinora Gay Vera, di
impresa familiare ex art. 230-bis codice civile per la gestione della
farmacia,  disponeva  l'iscrizione del ricorrente - quale titolare di
impresa   commerciale   non  soggetto  personalmente  all'imposizione
contributiva   -   e   del   coadiuvante   familiare  nella  gestione
commercianti,  e  richiedeva il pagamento dell'importo di euro 50.901
11,00  titolo  di contributi nel quinquennio prescrizionale, riferiti
alla  sola  collaboratrice  familiare,  oltre  a  sanzioni accessorie
dovute per i casi di evasione;
        che  il  ricorrente  sostiene l'illegittimita' della pretesa,
poiche'  essa non troverebbe fondamento in alcun sostegno normativo e
rileva che l'istituto previdenziale, in passato, aveva sempre escluso
con  le  proprie  circolari  che  il farmacista, iscritto ad un fondo
pensionistico  di  base e esclusivo, e i suoi collaboratori familiari
potessero  essere  iscritti  alla gestione commercianti (v. circolare
9 dicembre  1981, n. 1785), naturalmente al di fuori delle ipotesi di
costituzione di rapporto di lavoro subordinato;
        che  l'Inps  si  e' costituito concludendo per la sussistenza
del   credito   contributivo,   rilevando   che  il  farmacista  deve
considerarsi a tutti gli effetti un imprenditore commerciale, poiche'
svolge  un'attivita' professionale che puo' essere espletata in forma
di  impresa,  ed  e'  iscritto  alla Camera di Commercio come piccolo
imprenditore;   rileva   l'istituto  che,  eccettuata  la  fascia  di
attivita'  riservata  alla  esclusiva professionalita' del farmacista
(vendita   di   farmaci,   medicinali,   galenici,   presidi   medico
chirurgici),  la  restante parte dell'attivita' di vendita propria di
una moderna farmacia e' indubbiamente di natura commerciale e ad essa
possono  essere  addetti i familiari coadiutori; rileva ancora l'Inps
che,  stante  il  chiaro  disposto  dell'art.  4,  comma  2,  decreto
legislativo  n. 114/1998  (riforma  del  commercio)  che sottrae alla
disciplina stessa solo l'attivita' relativa alla vendita esclusiva di
prodotti  farmaceutici,  specialita' medicinali, dispositivi medici e
presidi  medico  chirurgici, nell'ipotesi in cui in farmacia siano in
vendita  altri diversi prodotti, diversi da quelli farmaceutici quali
cosmetici,  profumi,  alimenti,  giocattoli  eccetera, per questi sia
necessaria   e   indispensabile,   come   per  ogni  altra  attivita'
commerciale, l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio;
        che l'Inps pertanto motiva il proprio operato con riferimento
alle  norme che disciplinano l'iscrizione nella gestione commercianti
di   chi   esercita   attivita'  commerciale  nonche'  dei  familiari
coadiuvanti,  precisa di non richiedere alcun versamento contributivo
per il farmacista titolare, in quanto lo stesso per legge e' iscritto
all'albo  professionale, all'ordine professionale e al fondo speciale
(Enpaf), ma, effettuata una sorta di iscrizione virtuale del titolare
farmacista,  richiede  l'iscrizione  dei  familiari  coadiutori,  non
risultando gli stessi iscrivibili presso l'Enpaf;
        che,  essendo  pacifici  i  fatti, le parti hanno discusso la
controversia,   e   parte   ricorrente   ha  sollevato  eccezione  di
legittimita'    costituzionale,   poi   argomentata   nella   memoria
autorizzata  depositata  in  data  13  aprile 2006, in relazione alle
disposizioni di legge sopra riportate;
        che  la  questione di legittimita' costituzionale prospettata
«in  alternativa»  -  quella  relativa alle disposizioni che regolano
l'iscrizione  all'Enpaf  ed escludono la iscrivibilita' del familiare
collaboratore  del  farmacista  -  non  pare  rilevante  nel presente
giudizio,   che   concerne   la   pretesa   dell'Inps   di  iscrivere
«virtualmente»  e  cioe' senza imposizione contributiva ed erogazione
di  prestazioni  il  titolare  della  farmacia, e «effettivamente» il
familiare coadiuvante presso la gestione commercianti;
        che  per  contro la prima questione prospettata e' rilevante,
in quanto le norme sospettate di illegittimita' sono le uniche idonee
a  definire  il giudizio: ad esse l'Inps fa esclusivo riferimento nel
motivare  la  propria  pretesa e, in effetti, non risulta altra norma
idonea   a   autorizzare  l'iscrizione  in  altra  gestione  o  fondo
previdenziale dei familiari coadiuvanti del farmacista;
        che   la   questione   appare   altresi'  non  manifestamente
infondata,  in  riferimento  ai principi posti dall'art. 38, comma 2,
Cost.,  e  dall'art. 3 Cost.: la mancanza di tutela previdenziale dei
familiari  che  prestano  attivita'  nella  farmacia infatti non pare
rispondere  ai  principi posti dal secondo comma dell'art. 38, e pare
altresi'   con   il  principio  di  uguaglianza,  stante  il  diverso
trattamento sotto il profilo previdenziale assicurato dalle norme qui
in esame ai collaboratori familiari di altre imprese commerciali; sul
punto   il   giudice  ritiene  che  il  disposto  dell'art. 1,  legge
27 novembre  1960,  n. 1397,  come modificata dall'art. 1, comma 203,
legge 23 dicembre 1996, n. 662 che stabilisce l'obbligo di iscrizione
per  esercenti attivita' commerciali e dell'art. 1, legge n. 613/1966
-  sulla  estensione  alla  AGO  per  i  familiari  coadiutori  degli
esercenti  piccole  imprese  commerciali  - non pongano una questione
interpretativa  in senso stretto, ma che sia consentito il ricorso al
giudice  delle  leggi:  il  testo  risultante  dal combinato disposto
infatti  e'  chiaro  nel  prescrivere l'iscrizione degli esercenti di
attivita'  commerciale  e  di piccole imprese commerciali, e dei loro
familiari coadiutori.
    Ora, poiche' nel caso di specie il titolare, cioe' il farmacista,
non  puo'  essere  iscritto  alla  gestione  commercianti, la pretesa
dell'Inps  di  iscrivere  solo  i  familiari collaboratori produce un
salto   logico   -  argomentativo  (ritenuto  non  accettabile  dalla
scrivente)  che  verrebbe  inoltre  ad  attribuire una autonomia alla
figura   del   familiare   collaboratore  ex  art. 230-bis  c.c.  non
consentita  dalla  legge:  infatti,  come condivisibilmente rileva la
parte  ricorrente, «la disciplina dell'aggregazione alla posizione di
imprenditore  commerciale  riguarda  soltanto  i collaboratori di cui
agli artt. 1 e 2 della legge n. 613/1966» e non la diversa figura del
familiare   collaboratore   ex  art. 230-bis  c.c.  In  questo  modo,
tuttavia,  il  familiare  risulterebbe  del  tutto privo di copertura
previdenziale,  circostanza  questa  del  tutto pacifica in causa dal
momento  che  non  puo'  iscriversi  all'Enpaf,  e  non  puo'  essere
aggregato  all'imprenditore commerciale (come ha ritenuto l'Inps sino
al verbale per cui e' causa). Vi e' inoltre una effettiva esigenza di
certezza  del  diritto,  stanti le oscillazioni interpretative create
dall'Istituto   previdenziale,   ed  in  cio'  consiste  il  concreto
interesse,  giuridicamente  apprezzabile,  di  cui  e'  portatore  il
ricorrente nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 1
della  legge  27  novembre 1960, n. 1397 (come modificata, da ultimo,
dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e degli
articoli 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 nella parte in cui,
laddove  individuano  i  soggetti destinatari della tutela apprestata
dalla   gestione   commercianti   istituita  presso  l'I.n.p.s.,  non
prevedono    l'iscrivibilita'   del   familiare   collaboratore   del
farmacista, con riferimento ai principi di cui agli artt. 38, secondo
comma, e 3 Cost., e nei termini evidenziati in motivazione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                          Il giudice: Lanza
06C1218