N. 677 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 2006

Ordinanza del 29 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7
dicembre   2006)   emessa  dal  giudice  di  pace  di  Chiavenna  nel
procedimento  civile  promosso  da  Baldan  Marina  contro  comune di
Chiavenna

Circolazione  stradale - Trasferimento di residenza dell'intestatario
  del  veicolo - Obbligo di richiedere l'aggiornamento della carta di
  circolazione alla Motorizzazione Civile - Trattamento sanzionatorio
  per l'inosservanza - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600
  ad  euro 3003 - Arbitraria quintuplicazione dell'originario importo
  da  parte  della  legge  n. 449/1997  -  Violazione dei principi di
  ragionevolezza   e   di   proporzione  della  norma  allo  scopo  -
  Rispondenza  della sanzione alle emergenze finanziarie dello Stato,
  anziche' alle finalita' della disciplina stradale.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile  1992, n. 285), art. 94,
  comma 3,   come  sostituito  dall'art. 17,  comma 18,  della  legge
  27 dicembre  1997, n. 449, e successivamente modificato dall'art. 1
  del decreto ministeriale 22 febbraio 2001.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.6 del 7-2-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 195/C/2005  r.g.  promossa  da  Baldan  Marina, in giudizio di
persona,  ricorrente,  contro  Comune  di  Chiavenna  in  persona del
sindaco pro tempore, resistente.
    Oggetto:  opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge
n. 689/1981.
    1.  - Con ricorso depositato il 20 dicembre 2005 Baldan Marina ha
proposto  opposizione  contro il verbale di accertamento n. 4457/2005
elevato  il  20  dicembre  2005  dal  Servizio  associato  di Polizia
municipale  dei Comuni di Chiavenna, Gordona, Prata Camportaccio, San
Giacomo  Filippo  e  Villa  di Chiavenna per violazione dell'art. 94,
commi 2 e 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada),
per  aver  omesso  di  richiedere al competente Ufficio MCTC entro il
prescritto  termine  di  60  giorni  l'aggiornamento  della  carta di
circolazione  in conseguenza dell'avvenuto trasferimento di residenza
dell'intestatario di un autoveicolo.
    2.  - Riferisce la ricorrente di essere incorsa nell'omissione in
buona fede e di aver gia' avviato le pratiche di regolarizzazione.
    3.  -  Il  comune  si e' costituito il giudizio insistendo per la
fondatezza  del  verbale  opposto  e  chiedendo  che  il  giudice  ne
dichiarasse la legittimita'.
    4.  -  Sussistono giustificati motivi per ritenere che l'art. 94,
terzo  comma del codice della strada, cosi' come sostituito dall'art.
17,  comma  18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivamente
modificato  dall'art.  1  del  d.m.  22 febbraio 2001, sia viziato da
illegittimita'  costituzionale,  sotto il profilo che verra' appresso
specificato, nella parte in cui prevede che chi viola le disposizioni
del  medesimo  articolo sia soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 600 ad euro 3.003,00.
    5.  -  Ai  sensi  dell'art.  23, terzo comma della legge 11 marzo
1973,  n. 87, la questione di legittimita' costituzionale puo' essere
sollevata  anche  d'ufficio  dall'organo giurisdizionale avanti a cui
pende il giudizio.
    6.  -  La  rilevanza della questione di legittimita' nel presente
giudizio  emerge  da quanto esposto nel precedente punto 2 in quanto,
ove    venisse   ritenuta   irrilevante   la   buona   fede   dedotta
dall'opponente,  la medesima si troverebbe assoggettata quantomeno al
pagamento della sanzione minima prevista dalla norma citata senza che
al giudice sia consentita una interpretazione equitativa che consenta
una determinazione della sanzione al di sotto del minimo edittale.
    7. - Ritiene questo giudice che l'art. 94, terzo comma del codice
della  strada,  cosi'  come  sostituito  dall'art. 17, comma 18 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivamente modificato dall'art.
1  del  d.m.  22  febbraio  2001, sia in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione per violazione del principio della ragionevolezza.
    La   convinzione  del  rimettente  discende  dalla  ricostruzione
storica  dei successivi passaggi che hanno condotto alla formulazione
attuale   della   norma   violata  e  dal  suo  raffronto  con  altre
disposizioni codicistiche.
    Il  testo  originario  dell'art.  94 prevedeva, per la violazione
oggetto  del  presente  giudizio,  una  sanzione  pecuniaria pari nel
minimo  a  lire duecentomila; per una grave violazione delle norme di
comportamento  come quella di cui all'art. 148, comma 10 (sorpasso in
curva)  la sanzione ammontava, nel minimo a lire centomila ed analoga
era  la  proporzione  con  gli  importi  stabiliti  per violazioni di
portata  analoga  quali l'eccesso di velocita' e l'omessa precedenza.
Sin  qui,  nulla quaestio, non potendosi sostenere che tale contenuta
disparita' di trattamento esulasse dall'ambito della discrezionalita'
del legislatore.
    L'  art.  17,  comma  18  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449,
elevava la sanzione prevista per le violazioni di cui all'art. 94 del
codice  della  strada a lire un milione, e cioe' ad una misura pari a
cinque  volte  quella  originaria,  cifra portata poi ad euro 600 dal
d.m. 22 febbraio 2001; nulla veniva innovato per quanto concerneva le
gravi violazioni alle norme comportamentali sopra indicate. In ordine
alle  stesse  venivano  apportati successivamente diversi ritocchi ed
arrotondamenti  che portavano le relative sanzioni al livello odierno
in  forza  del  quale, ad esempio, il sorpasso in curva viene colpito
con una sanzione pecuniaria pari ad euro 138,00.
    La  violazione per la quale e' processo ha un carattere meramente
formale,   e   non   e'   suscettibile  di  impedire  l'attivita'  di
accertamento  della  pubblica  amministrazione;  puo' semmai renderla
piu'   difficoltosa   ed   onerosa,   il   che   giustifica   la  sua
sanzionabilita'.  Mentre  essa  era  originariamente  punita  con una
sanzione pecuniaria obiettivamente modesta e comunque proporzionata a
quella  stabilita  per  altre  violazioni,  oggi viene colpita con un
onere  pecuniario che equivale a quella che per numerose categorie di
lavoratori  equivale  alla  retribuzione  di  un  mese,  mentre gravi
violazioni  alle  norme di comportamento, tali da mettere in pericolo
il  bene  primario  dell'integrita'  fisica o addirittura della vita,
comportano  un  onere  che,  anche  a  seguito dei modesti incrementi
progressivamente   stabiliti,  rientra  in  un  ordine  di  grandezza
nettamente   inferiore.   Questo   giudice  non  intende  mettere  in
discussione   il   principio   fondamentale  secondo  cui  spetta  al
legislatore,  nell'ambito  della  sua insindacabile discrezionalita',
stabilire  discipline  differenziate per fattispecie diverse. Intende
pero'  richiamare  la validita' del principio di ragionevolezza quale
canone  ispiratore  del  principio di uguaglianza sancito dall'art. 3
della  legge  fondamentale  dello  Stato;  ritiene  pertanto di poter
legittimamente  invocare  il  controllo  della  Corte  costituzionale
chiamandola  a  verificare  se  la  scelta  del legislatore abbia una
ragione  giustificatrice  coerente con l'intrinseca ratio legis o non
sia, piuttosto, l'espressione di un mero arbitrio.
    L'esigenza  che  la  norma  sia  ragionevole e proporzionata agli
scopi   che  essa  persegue  e'  avvertita  come  fondamentale  dalla
coscienza  giuridica  che  ispira  esperienze costituzionali anche di
segno  profondamente  diverso, sia di quelle informate ai principi di
origine  europea  continentale che di quelle che si rifanno ai canoni
della common law di matrice anglosassone. La stessa esigenza di dover
disciplinare  fattispecie diverse comporta necessariamente il ricorso
al  criterio  di  ragionevolezza  quale chiave per la risoluzione dei
conflitti  tra  i  diversi  interessi  in gioco, interessi che, prima
ancora   di   essere   normativi,  sono  interessi  sociali,  perche'
riguardano  direttamente gruppi e persone, tra cui anche lo Stato. In
quest'ottica   la   ragionevolezza   non   puo'   essere   altro  che
l'accettabilita'  sociale  e  culturale  delle  possibili  e talvolta
ineludibili discriminazioni che il legislatore puo' e deve operare al
fine  di  contemperare  interessi  ed  obiettivi  diversi  quando non
contrastanti.
    Nel caso di specie sembra che cio' non si sia verificato e che il
legislatore, operando una parziale e sbilanciata revisione dei canoni
sanzionatori  in  ordine  ad una specifica violazione, abbia avuto di
mira  unicamente  le  esigenze  finanziarie  dello Stato, esulando da
quelle  che  sono  le  finalita' complessive del codice della strada,
volto a tutelare, nella sua organicita', la pubblica incolumita' e le
esigenze  di  un efficace controllo amministrativo dei soggetti della
circolazione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva   d'ufficio   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  94,  terzo comma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice
della  strada),  cosi'  come  modificato dall'art. 17, comma 18 della
legge  27  dicembre  1997,  n. 449 e dall'art. 1 del d.m. 22 febbraio
2001, per violazione dell'art. 3 della Costituzione per le ragioni di
cui in motivazione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti;
    Ordina  la  notificazione  della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale  insieme  agli  atti  del giudizio ed alla prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
        Chiavenna, addi' 29 marzo 2006
                     Il giudice di pace: Poletti
07C0099