N. 679 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2006

Ordinanza  emessa  il 28 giugno 2006 dal giudice di pace di Chiavenna
nel  procedimento  civile  promosso  da Lega Claudio contro Comune di
Chiavenna

Circolazione  stradale - Trasferimento di residenza dell'intestatario
  del  veicolo - Obbligo di richiedere l'aggiornamento della carta di
  circolazione alla Motorizzazione Civile - Trattamento sanzionatorio
  per l'inosservanza - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600
  ad  euro 3003 - Arbitraria quintuplicazione dell'originario importo
  da  parte  della  legge  n. 449/1997  -  Violazione dei principi di
  ragionevolezza   e   di   proporzione  della  norma  allo  scopo  -
  Rispondenza  della sanzione alle emergenze finanziarie dello Stato,
  anziche' alle finalita' della disciplina stradale.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile  1992, n. 285), art. 94,
  comma 3,   come  sostituito  dall'art. 17,  comma 18,  della  legge
  27 dicembre  1997, n. 449, e successivamente modificato dall'art. 1
  del decreto ministeriale 22 febbraio 2001.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.6 del 7-2-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al n. 51/C/2006 r.g. promossa da Lega Claudio, rappresentato e difeso
dall'avv. Marco Del Curto, ricorrente, contro il Comune di Chiavenna,
in persona del sindaco pro tempore, resistente.
    Oggetto:  opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge
n. 689/1981.
    1.  -  Con  ricorso  depositato l'8 marzo 2006 Lega Claudio, come
sopra  rappresentato  e  difeso,  ha  proposto  opposizione contro il
verbale  di  accertamento  n. 7984/2005  elevato  a  suo carico il 30
dicembre 2005 dal Servizio associato di Polizia municipale dei Comuni
di  Chiavenna,  Gordona,  Prata  Camportaccio,  San Giacomo Filippo e
Villa  di  Chiavenna  per  violazione  dell'art.  94, commi 2 e 3 del
d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) per avere omesso
di  richiedere  alla  MCTC  entro  il prescritto termine di 60 giorni
l'aggiornamento   della   carta   di   circolazione   in  conseguenza
dell'avvenuta variazione di domicilio fiscale della societa'.
    2.  -  Eccepisce  la  societa' ricorrente l'inesistenza dell'atto
opposto  per ragioni inerenti la sua notifica, l'errato calcolo della
sanzione  pecuniaria  e l'eccessivo lasso di tempo tra il verificarsi
dell'evento e l'applicazione della sanzione.
    3.  -  Il  Comune  di  Chiavenna  si  e'  costituito  in giudizio
insistendo  per  la fondatezza del verbale opposto e chiedendo che il
giudice ne dichiarasse la legittimita'.
    4.  -  Sussistono giustificati motivi per ritenere che l'art. 94,
terzo  comma del codice della strada, cosi' come sostituito dall'art.
17,  comma  18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivamente
modificato  dall'art.  1  del  d.m.  22 febbraio 2001, sia viziato da
illegittimita'  costituzionale,  sotto il profilo che verra' appresso
specificato, nella parte in cui prevede che chi viola le disposizioni
del  medesimo  articolo sia soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 600 ad euro 3.003,00.
    5.  -  Ai  sensi  dell'art.  23, terzo comma della legge 11 marzo
1953,  n. 87, la questione di legittimita' costituzionale puo' essere
sollevata  anche  d'ufficio  dall'organo giurisdizionale avanti a cui
pende il giudizio.
    6.  -  La  rilevanza della questione di legittimita' nel presente
giudizio  emerge  da quanto esposto nel precedente punto 2 in quanto,
ove venissero ritenuti infondati i motivi di fatto e diritto avanzati
dall'opponente, quest'ultimo si troverebbe assoggettato quantomeno al
pagamento della sanzione minima prevista dalla norma citata senza che
al giudice sia consentita una interpretazione equitativa che consenta
una determinazione della sanzione al di sotto del minimo edittale.
    7. - Ritiene questo giudice che l'art. 94, terzo comma del codice
della  strada,  cosi'  come  sostituito  dall'art. 17, comma 18 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivamente modificato dall'art.
1  del  d.m.  22  febbraio 2001, sia in contrasto con l'art. 93 della
Costituzione per violazione del principio della ragionevolezza.
    La   convinzione  del  rimettente  discende  dalla  ricostruzione
storica  dei  successivi passaggi legislativi che hanno condotto alla
formulazione  attuale  della  norma  violata  e dal suo raffronto con
altre disposizioni codicistiche.
    Il  testo  originario  prevedeva,  per  la violazione oggetto del
presente  giudizio,  una  sanzione  pecuniaria pari nel minimo a lire
duecentomila;  per  una  grave violazione alle norme di comportamento
come  quella  di  cui  all'art. 148,  comma 10 (sorpasso in curva) la
sanzione  ammontava,  nel  minimo, a lire centomila ed analoga era la
proporzione  con  gli  importi  stabiliti  per  violazioni di portata
similare quali l'eccesso di velocita' e l'omessa precedenza. Sin qui,
nulla quaestio, non potendosi sostenere che tale contenuta disparita'
di   trattamento   esulasse   dall'ambito   di  discrezionalita'  del
legislatore.
    L'art. 17, comma 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, elevava
la  sanzione prevista per le violazioni di cui all'art. 94 del codice
della  strada  a lire un milione, e cioe' ad una misura pari a cinque
volte  quella  originaria,  cifra portata poi ad euro 600 dal d.m. 22
febbraio  2001;  nulla veniva innovato per quanto concerneva le gravi
violazioni  alle norme comportamentali sopra indicate. In ordine alle
stesse   venivano   apportati  successivamente  diversi  ritocchi  ed
arrotondamenti che portavano le relative sanzioni all'odierno livello
in  forza  del  quale, ad esempio, il sorpasso in curva viene colpito
con una sanzione pecuniaria pari ad euro 138,00.
    La  violazione per la quale e' processo ha un carattere meramente
formale,   e   non   e'   suscettibile  di  impedire  l'attivita'  di
accertamento  della  pubblica  amministrazione;  puo' semmai renderla
piu'   difficoltosa   ed   onerosa,   il   che   giustifica   la  sua
sanzionabilita'.  Mentre  essa  era  originariamente  punita  con una
sanzione pecuniaria obiettivamente modesta e comunque proporzionata a
quella  stabilita  per  altre  violazioni,  oggi viene colpita con un
onere  pecuniario che equivale a quella che per numerose categorie di
lavoratori  equivale  alla  retribuzione  di  un  mese,  mentre gravi
violazioni  alle  norme di comportamento, tali da mettere in pericolo
il  bene  primario  dell'integrita'  fisica o addirittura della vita,
comportano   un   onere   che,   pur   dopo   i   modesti  incrementi
successivamente   disposti,   rientra   in  un  ordine  di  grandezza
nettamente   inferiore.   Questo   giudice  non  intende  mettere  in
discussione   il   principio   fondamentale  secondo  cui  spetta  al
legislatore,  nell'ambito  della  sua insindacabile discrezionalita',
stabilire  discipline  differenziate per fattispecie diverse. Intende
pero'  richiamare  la validita' del principio di ragionevolezza quale
canone  ispiratore  del  principio di uguaglianza sancito dall'art. 3
della  legge  fondamentale  dello  Stato;  ritiene  pertanto di poter
legittimamente  invocare  il  controllo  della  Corte  costituzionale
chiamandola  a  verificare  se  la  scelta  del legislatore abbia una
ragione  giustificatrice  coerente con l'intrinseca ratio legis o non
sia, piuttosto, l'espressione di un mero arbitrio.
    L'esigenza  che  una  norma  sia ragionevole e proporzionata agli
scopi   che  essa  persegue  e'  avvertita  come  fondamentale  dalla
coscienza  giuridica  che  ispira  esperienze costituzionali anche di
segno  profondamente  diverso, sia di quelle informate ai principi di
origine  europea  continentale che di quelle che si rifanno ai canoni
della common law di matrice anglosassone. La stessa esigenza di dover
disciplinare  fattispecie diverse comporta necessariamente il ricorso
al  criterio  di  ragionevolezza  quale chiave per la risoluzione dei
conflitti  tra  i  diversi  interessi  in gioco e per una graduazione
delle  sanzioni  che rispecchi la gravita' dei comportamenti ritenuti
illeciti. In quest'ottica la ragionevolezza non puo' essere altro che
l'accettabilita'   sociale  e  culturale  delle  possibili  e  spesso
ineludibili  diversita'  di  scelte  che  il  legislatore puo' e deve
operare.
    Nel  caso di specie sembra che tali esigenze, tenute ben presenti
dal  legislatore  del 1992, abbiano ceduto il passo, nella parziale e
sbilanciata   revisione   dei   canoni  sanzionatori  successivamente
operata,  alla  necessita'  di  fronteggiare le emergenze finanziarie
dello  Stato  e  che  il  tessuto normativo attualmente in vigore sia
uscito  da  quelle che sono le finalita' complessive del codice della
strada,  concepito  e  nato  per  tutelare, nella sua organicita', la
sicurezza  della  circolazione  e l'efficace controllo amministrativo
sui soggetti della circolazione stessa.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva   d'ufficio   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  94,  terzo comma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice
della  strada),  cosi'  come  modificato dall'art. 17, comma 18 della
legge  27  dicembre  1997,  n. 449 e dall'art. 1 del d.m. 22 febbraio
2001, per violazione dell'art. 3 della Costituzione per le ragioni di
cui in motivazione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti;
    Ordina  la  notificazione  della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale  insieme  agli  atti  del giudizio ed alla prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
        Chiavenna, addi' 27 giugno 2006
                     Il giudice di pace: Poletti
07C0101