N. 683 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2006
Ordinanza del 27 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 dicembre 2006) emessa dal giudice di pace di Giarre nel procedimento civile promosso da Patane' Salvatore Sergio contro Compagnia Guardia di Finanza di Riposto. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per violazione dell'art. 171 cod. strada (inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Incidenza sulla proprieta' del bene, pur se appartenente a terzo incolpevole della trasgressione - Violazione del principio di uguaglianza - Deteriore trattamento sanzionatorio rispetto a piu' gravi infrazioni. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 42, primo comma.(GU n.6 del 7-2-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20 aprile 2006, espone. E' titolare del procedimento n. 28/2006 del R.G. pendente presso il proprio ufficio tra il signor Patane' Salvatore Sergio, proprietario del motociclo Vespa Piaggio tg. CT124152 ed il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Riposto che, in data 11 gennaio 2006 ha contestato al conducente del superiore mezzo, la violazione dell'art. 171, commi primo, secondo e terzo del c.d.s., con l'applicazione della sanzione accessoria della confisca; All'udienza del 20 aprile 2006, la difesa dei ricorrenti insisteva in domanda in merito alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 123 c.d.s., cosi' come modificato dal d.l. n. 115/2005 convertito in legge n. 168/2005, in relazione agli artt. 3-42 della Carta costituzionale, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca del motoveicolo; Pertanto, preso atto di quanto esposto dal ricorrente, rilevata la non manifesta infondatezza dell'eccezione proposta, considerato che: 1) La confisca e' la negazione del concetto di proprieta' privata nella sua strutturazione civilistica di diritto assoluto, che collide con la realta' di diritto garantito nella formulazione del primo comma dell'art. 42 della Costituzione; 2) La confisca e' in contrasto con quanto stabilito dall'art. 3 della Carta costituzionale, in merito alla uguaglianza di diritti e doveri di tutti i cittadini dinanzi alla legge, ove si pone mente che violazioni anche piu' gravi di norme del c.d.s. (guida senza copertura assicurativa o contromano in autostrada), non sono punite alla stessa stregua; 3) La confisca, cosi' come prevista nel c.d.s., si applica anche nel caso in cui a violare la norma non sia il titolare del diritto di proprieta' sul mezzo, che puo' risultare assolutamente incolpevole rispetto alla commessa violazione e, purtuttavia, deve subirla.
P. Q. M. Statuisce: a) sospendere il procedimento n. 28/2006 del R.G.; b) ordina alla cancelleria la trasmissione della presente unitamente al relativo fascicolo alla Corte costituzionale per la decisione di sua competenza; c) ordina alla cancelleria di notificare la presente alle parti costituite nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere parlamentari. Giarre, addi' 27 aprile 2006 Il giudice di pace: Gullotta 07C0105