N. 683 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2006

Ordinanza  del 27 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il
12   dicembre  2006)  emessa  dal  giudice  di  pace  di  Giarre  nel
procedimento  civile  promosso  da  Patane'  Salvatore  Sergio contro
Compagnia Guardia di Finanza di Riposto.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  per violazione dell'art. 171 cod. strada (inosservanza dell'obbligo
  di  indossare il casco protettivo) - Incidenza sulla proprieta' del
  bene, pur se appartenente a terzo incolpevole della trasgressione -
  Violazione  del  principio  di  uguaglianza - Deteriore trattamento
  sanzionatorio rispetto a piu' gravi infrazioni.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto   dall'art. 5-bis   del  decreto-legge
  30 giugno 2005,  n. 115,  convertito,  con  modificazioni, in legge
  17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42, primo comma.
(GU n.6 del 7-2-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo  la  riserva  di  cui all'udienza del 20 aprile 2006,
espone.
    E'  titolare del procedimento n. 28/2006 del R.G. pendente presso
il   proprio   ufficio   tra  il  signor  Patane'  Salvatore  Sergio,
proprietario  del  motociclo Vespa Piaggio tg. CT124152 ed il Comando
Compagnia della Guardia di Finanza di Riposto che, in data 11 gennaio
2006  ha  contestato al conducente del superiore mezzo, la violazione
dell'art.   171,  commi  primo,  secondo  e  terzo  del  c.d.s.,  con
l'applicazione della sanzione accessoria della confisca;
    All'udienza   del  20  aprile  2006,  la  difesa  dei  ricorrenti
insisteva  in  domanda  in  merito  alla  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  123 c.d.s., cosi' come modificato dal d.l.
n. 115/2005  convertito in legge n. 168/2005, in relazione agli artt.
3-42  della  Carta  costituzionale,  nella  parte  in  cui prevede la
sanzione accessoria della confisca del motoveicolo;
    Pertanto,  preso  atto di quanto esposto dal ricorrente, rilevata
la  non  manifesta  infondatezza dell'eccezione proposta, considerato
che:
        1) La  confisca  e'  la  negazione del concetto di proprieta'
privata nella sua strutturazione civilistica di diritto assoluto, che
collide  con  la  realta' di diritto garantito nella formulazione del
primo comma dell'art. 42 della Costituzione;
        2) La confisca e' in contrasto con quanto stabilito dall'art.
3 della Carta costituzionale, in merito alla uguaglianza di diritti e
doveri di tutti i cittadini dinanzi alla legge, ove si pone mente che
violazioni  anche  piu'  gravi  di  norme  del  c.d.s.  (guida  senza
copertura  assicurativa  o contromano in autostrada), non sono punite
alla stessa stregua;
        3) La  confisca,  cosi'  come prevista nel c.d.s., si applica
anche  nel  caso  in  cui  a violare la norma non sia il titolare del
diritto  di  proprieta'  sul  mezzo, che puo' risultare assolutamente
incolpevole  rispetto  alla  commessa violazione e, purtuttavia, deve
subirla.
                              P. Q. M.
    Statuisce:
        a) sospendere il procedimento n. 28/2006 del R.G.;
        b) ordina  alla  cancelleria  la  trasmissione della presente
unitamente  al  relativo  fascicolo  alla Corte costituzionale per la
decisione di sua competenza;
        c) ordina  alla  cancelleria  di  notificare la presente alle
parti  costituite nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Presidenti delle due Camere parlamentari.
          Giarre, addi' 27 aprile 2006
                    Il giudice di pace: Gullotta
07C0105