N. 684 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2006

Ordinanza  del 27 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il
12   dicembre  2006)  emessa  dal  giudice  di  pace  di  Giarre  nel
procedimento  civile  promosso  da  Caserta  Roberto contro Compagnia
Guardia di Finanza di Riposto

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  per violazione dell'art. 171 cod. strada (inosservanza dell'obbligo
  di  indossare il casco protettivo) - Incidenza sulla proprieta' del
  bene, pur se appartenente a terzo incolpevole della trasgressione -
  Violazione  del  principio  di  uguaglianza - Deteriore trattamento
  sanzionatorio rispetto a piu' gravi infrazioni.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto   dall'art. 5-bis  del  decreto  legge
  30 giugno 2005,  n. 115,  convertito,  con  modificazioni, in legge
  17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42, primo comma.
(GU n.6 del 7-2-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo  la  riserva  di  cui all'udienza del 20 aprile 2006,
espone.
    E'  titolare del procedimento n. 36/2006 del R.G. pendente presso
il  proprio  ufficio  tra il signor Caserta Roberto, proprietario del
motociclo  Piaggio  Liberty  tg.  90866 ed il Comando Compagnia della
Guardia  di  Finanza  di  Riposto  che,  in  data 31 dicembre 2005 ha
contestato   al   conducente   del  superiore  mezzo,  la  violazione
dell'art. 171,  comma  primo,  lettera  a)  e secondo del c.d.s., con
l'applicazione della sanzione accessoria della confisca;
    All'udienza  del  20 aprile  2006,  il  ricorrente  insisteva  in
domanda  in  merito  alla  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 123   c.d.s,   cosi'   come  modificato  dal  decreto-legge
n. 115/2005,  convertito  in  legge  n. 168/2005,  in  relazione agli
artt. 3-42  della Carta costituzionale, nella parte in cui prevede la
sanzione  accessoria  della confisca del motoveicolo, non accogliendo
la domanda di dissequestro;
    Pertanto,  preso  atto di quanto esposto dal ricorrente, rilevata
la  non  manifesta  infondatezza dell'eccezione proposta, considerato
che:
        1)  La  confisca  e'  la negazione del concetto di proprieta'
privata nella sua strutturazione civilistica di diritto assoluto, che
collide  con  la  realta' di diritto garantito nella formulazione del
primo comma dell'art. 42 della Costituzione;
        2)   La   confisca  e'  in  contrasto  con  quanto  stabilito
dall'art. 3 della Carta costituzionale, in merito alla uguaglianza di
diritti e doveri di tutti i cittadini dinanzi alla legge, ove si pone
mente  che  violazioni  anche  piu'  gravi di norme del c.d.s. (guida
senza  copertura  assicurativa  o contromano in autostrada), non sono
punite alla stessa stregua;
        3)  La  confisca,  cosi' come prevista nel c.d.s., si applica
anche  nel  caso  in  cui  a violare la norma non sia il titolare del
diritto  di  proprieta'  sul  mezzo, che puo' risultare assolutamente
incolpevole,   pur   non  essendo  estraneo  rispetto  alla  commessa
violazione e, purtuttavia, deve subirla;
                              P. Q. M.
    Statuisce:
        a) sospendere il procedimento n. 36/2006 del R.G.
        b)  ordina  alla  cancelleria  la trasmissione della presente
unitamente  al  relativo  fascicolo  alla Corte costituzionale per la
decisione di sua competenza;
        c)  ordina  alla  cancelleria  di notificare la presente alle
parti  costituite nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Presidenti delle due Camere parlamentari.
          Giarre, addi' 27 aprile 2006
                    Il giudice di pace: Gullotta
07C0106