N. 690 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2006
Ordinanza emessa il 13 luglio 2006 dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna - Bologna sull'appello proposto da Agenzia del Territorio Ufficio di Ferrara contro Centro Energie Ferrara S.p.A. Catasto - Rendita catastale di opifici e immobili costituiti per attivita' industriali - Determinazione - Computabilita' dei beni strumentali all'attivita' produttiva inseriti nell'immobile, anche se fisicamente non incorporati al suolo Previsione retroattiva introdotta in via di interpretazione autentica limitatamente alle centrali elettriche Irragionevolezza - Violazione del diritto di difesa e delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Disparita' di trattamento tra esercenti di centrali elettriche e contribuenti che esercitano altre attivita' imprenditoriali. - Decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modifiche, nella legge 31 maggio 2005, n. 88, art. 1-quinquies. - Costituzione, artt. 3, 24, 53, 102, 104 e 108. Catasto - Rendita catastale di terreni e fabbricati - Rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria - Mancata previsione di un termine perentorio per la notificazione - Assoggettamento a tempo indeterminato del contribuente all'azione accertatrice dell'Amministrazione - Contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento amministrativo, nonche' con il diritto di difesa. - Decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3; legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74. - Costituzione, artt. 3, 24 e 97.(GU n.6 del 7-2-2007 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza, sull'appello n. 3205/2005, spedito il 13 dicembre 2005, avverso la sentenza n. 111/06/2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara proposto dall'ufficio: Agenzia territorio - Ufficio Ferrara. Controparte: Centro Energia Ferrara S.p.A., leg. rapp. te ing. Carmine Biello, Viale Certosa, 247 - 20151 Milano, difeso da: Confalonieri dott. Franco e/o Azzaretto avv. Giulio, via Cordusio, 2 - 20123 Milano. Atti impugnati: Notifica di classamento n. FE0205286-2003 contr. catastali. P r e m e s s o i n f a t t o Il presente giudizio trae origine dalla rettifica effettuata dalla Agenzia del territorio - Ufficio Provinciale di Ferrara della rendita catastale di una unita' immobiliare di proprieta' della societa' Centro Energia Ferrara S.p.A. Nello specifico si evidenzia che in data 7 maggio 1999 la Societa' presentava una denuncia DOCFA con cui proponeva una rendita catastale pari ad euro 2.026.576. In data 20 luglio 1999 la medesima societa', avvedutasi dell'errore, presentava, una nuova denuncia DOCFA con la quel modificava il valore di cui alla denuncia del 7 maggio 1999, indicando una rendita pari a euro 196.395. Preso atto della notevole differenza, l'ufficio tributi del Comune di Ferrara richiedeva alla locale Agenzia del territorio apposita verifica. In data 1° dicembre 2003, l'agenzia del territorio notificava alla societa' la relazione di stima della rendita catastale con cui determinava il valore in euro 2.026.576. La differenza nella determinazione del valore sostanzialmente era da attribuirsi al computo di tre turbine installate all'interno dell'immobile, la cui valutazione ha fatto lievitare il valore della rendita catastale fino alla somma di euro 2.026.576. La rettifica veniva tempestivamente impugnata innanzi alla Commissione di primo grado che con decisione n. 162/04 depositata il 27 settembre 2004 accoglieva il ricorso determinando il valore della rendita in euro 196.395. Nella motivazione della decisione si legge che «le turbine sono imbullonate nelle strutturie murarie e quindi non sono al servizio del complesso immobiliare, ma funzionali alla attivita' produttiva. Da cio' discende che le turbine non possono essere prese in considerazione nella stima del complesso immobiliare come invece si fa per le opere idrauliche. Le turbine ed altro macchinario, quando si trovano nella situazione di poter essere amovibili, non producono reddito fondiario, ma reddito di impresa, tant'e' che i costi di essi sono deducibili secondo le regole del reddito di impresa e soggetti all'ammortamento per un periodo piu' breve rispetto all'ammortamento dei macchinari». Proponeva appello l'agenzia delle entrate di Ferrara chiedendo la riforma della decisione impugnata e fondando tale richiesta sostanzialmente sulla previsione normativa introdotta con l'art. 1-quinquies decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88) secondo cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma secondo della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 4 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituite dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attivita' industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo». La norma citata, pertanto, risolve alla radice la questione circa la valutazione dei beni strumentali inseriti nell'immobile per la determinazione della rendita catastale. Questa commissione ritiene di promuovere giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quinquies decreto legge 31 marzo 2005, n. 44 convertito in legge 31 maggio 2005, n. 88, sotto due diversi profili che di seguito si indicheranno, nonche' dell'art. 1 comma 3 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 e art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sotto un profilo anch'esso di seguito indicato. I) Questione di legittimita' costituzionale sulla efficacia retroattiva dell'art. 1-quinquies decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, conv. e legge 31 maggio 2005, n. 88 per la violazione degli artt. 3, 24, 53, 102, 104 e 108 della Costituzione nella parte in cui «avendo sostanzialmente efficacia retroattiva si pone al di fuori degli ordinari criteri di ragionevolezza, ed in violazione del diritto di difesa e delle attribuzioni del potere giudiziario». Premesso che non vi e' dubbio circa la retroattivita' delle norme interpretative come piu' volte sottolineato dalla Corte costituzionale, si evidenzia come nel caso di specie il legislatore abbia inciso sul concetto di bene immobile valicando ogni criterio di ragionevolezza. In nessun caso, infatti, l'art. 4 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 puo' essere esteso nella sua interpretazione fino a ricomprendere nel concetto di beni immobili, beni (come nel caso delle turbine) che rappresentano solo uno strumento della attivita' produttiva. La norma, pertanto, lungi dall'essere interpretativa, introduce un nuovo concetto di bene immobile estendendo tale categorie anche al beni strumentali necessari per l'esercizio della impresa. Sotto il profilo del diritto di difesa e delle attribuzione del potere giudiziario la norma non lascia spazio alcuno giacche' si pone non come variante del senso letterario della norma, ma come presupposto per l'applicazione concreta dell'art. 4 del citato regio decreto nei soli contenziosi attualmente pendenti instaurati dalle sole societa' che gestiscono centrali elettriche. La questione assume rilevanza nel presente giudizio posto che l'appello dell'Agenzia si basa quasi esclusivamente sulla applicazione di detta norma che, se dichiarata, inciderebbe nel merito della controversia. II) Questione di legittimita' costituzionale sulla violazione del principio di eguaglianza dell'art. 1-quinquies decreto legge 31 marzo 2005, n. 44 conv. e legge 31 maggio 2005, n. 88 per la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui «tratta in maniera disomogenea fattispecie sostanzialmente identiche senza alcun criterio apparente di' ragionevolezza». La norma in esame limita espressamente la sua efficacia interpretativa al soli soggetti che esercitano centrali elettriche. Testualmente, infatti, si prevede che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma secondo della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 4 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituite dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse anche invia transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi messo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attivita' industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo». E' evidente, pertanto, che con la disposizione in esame crea una disparita' di trattamento tra i contribuenti che esercitano l'attivita' do centrali elettriche e i contribuenti che tale attivita' non svolgono. Inoltre, con la nuova definizione a fini fiscali del concetto di bene immobile nel quale far rientrare i beni strumentali delle centrali elettriche, non si comprende per quale motivi il resto dei contribuenti che esercitino attivita' simili mediante uso di beni strumentali funzionalmente connessi con la loro attivita' imprenditoriale restino esclusi dal campo di applicazione della norma. Sulla rilevanza della questione si richiama quanto sopra detto giacche' l'eventuale declarato di costituzionalita' inciderebbe nel merito della controversia. Terza questione di legittimita' costituzionale sulla natura perentoria del termine di rettifica della rendita catastale: l'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 e l'art. 74, della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono in contrasto con gli artt. 3, 24, 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedendo un termine a pena di decadenza espone indefinitamente il contribuente alla azione della Amministrazione finanziaria. L'art. 1 comma 3 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 dispone che «tale rendita rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entra dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine e' fissato in ventiquattro mesi a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al comma 1». A sua volta l'art. 74, comma 1 della legge n. 342/2000 dispone che «A decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente ai soggetti intestatari della partita». In difetto di una espressa previsione normativa vi e' incertezza se il termine indicato dalla norma di cui sopra sia ordinatorio o perentorio. Qualora dovesse essere interpretato nel senso di non assegnare alcun termine perentorio alla amministrazione finanziaria, ne discenderebbe un contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, diritto della difesa, e del buon andamento della pubblica amministrazione. Il contribuente, infatti, si troverebbe indefinitamente esposto all'azione accertatrice dell'Agenzia del territorio. La questione e' assolutamente rilevante nel presente giudizio atteso che la notifica della rettifica del valore della rendita catastale e' intervenuto oltre il termine di dodici mesi per come sopra esposto. La denuncia DOCFA e' intervenuta in data 20 luglio 1999 e la rettifica e' intervenuta in data 1 dicembre 2003.
P. Q. M. La commissione, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quinquies, decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, conv. e legge 31 maggio 2005, n. 88 nella parte in cui avendo sostanzialmente efficacia retroattiva si pone al di fuori degli ordinari criteri di ragionevolezza, ed in violazione del diritto di difesa e delle attribuzioni del potere giudiziario, e nella parte in «tratta in maniera disomogenea fattispecie sostanzialmente identiche senza alcun criterio apparente di ragionevolezza, nonche' dell'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 e l'art. 74, legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui non prevedendo un termine a pena di decadenza espone indefinitamente il contribuente alla azione della Amministrazione finanziaria; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 4 luglio 2006 Il presidente e relatore: Proto 07C0112