N. 16 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 24 gennaio 2007
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 24 gennaio 2007 (del Tribunale di Roma) Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati 8 febbraio 2006, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede nei confronti del deputato Maurizio Gasparri, per diffamazione aggravata nei confronti del magistrato Mariaclementina Forleo, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal G.i.p. del Tribunale di Roma per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari. - Deliberazione della Camera dei deputati 8 febbraio 2006. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.7 del 14-2-2007 )
Visti gli atti del proc. n. 18740/05 g.i.p. nei confronti di: Gasparri Maurizio, nato a Roma il 18 luglio 1956, domiciliato c/o lo studio dell'avv. Renato Manzini, in Roma, via Duilio n. 13 (dom. eletto), assistito e difeso di fiducia dall'avv. Renato Manzini del Foro di Roma; e segnatamente la richiesta di archiviazione depositata dal p.m. in data 7 marzo 2006 e l'opposizione presentata dalla p.o.; sentite le parti all'udienza camerale del 19 giugno 2006, sciogliendo la riserva assunta in quella sede, pronuncia la seguente ordinanza-ricorso. Nel procedimento sopra indicato nell'ambito del quale, nei confronti del Gasparri, e' stata formulata la seguente incolpazione: del reato di cui all'art. 81 cpv. - 595 c.p. e 13, legge 8 febbraio 1947, n. 48 per avere, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rilasciando una serie di dichiarazioni alle agenzie ANSA e ADRKRONOS in data 25 gennaio 2005 e con comunicato stampa del Ministero delle comunicazioni in data 6 febbraio 2005 (il cui contenuto deve intendersi in questa sede integralmente trascritto) offeso la reputazione di Mariaclementina Forleo in relazione al provvedimento da lei emesso in data 24 gennaio 2005 nella sua funzione di Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano e, segnatamente, affermando trattarsi di «una decisione incredibile, sconcertante ed allarmante, fuori da ogni schema razionale, basata su una scelta ideologica... oggi vive gente che si trova al di fuori dal mondo e che non si ricorda che c'e' stato un evento terribile come l'11 settembre... il governo deve valutare con urgenza l'emanazione di norme che impediscano a giudici irresponsabili di lasciare a piede libero degli autentici terroristi... in ogni caso il C.S.M. deve intervenire perche' un magistrato che ha fatto queste cose e' un pericolo per la sicurezza ed e' una persona che non puo' svolgere quella funzione», commettendo il fatto con l'attribuzione di un fatto determinato. In Roma 25 gennaio 2005 e 6 febbraio 2005. In data 8 febbraio 2006 la Camera dei deputati ha approvato la proposta della giunta per le autorizzazioni, relatore Lezza, affermando che le dichiarazioni dell'on. Gasparri oggetto del presente procedimento ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma Cost.; in particolare, nella relazione dell'on. Lezza, premessa una sommaria ricostruzione della vicenda che aveva visto protagonista la dott.ssa Forleo in relazione al procedimento nei confronti di Mohamed Daki ed altri, conclusosi in sede di giudizio abbreviato con la assoluzione di alcuni imputati per il reato di terrorismo pronunciata dalla stessa Forleo, si affermava che «...la maggioranza dei componenti ha ritenuto che tutta la vicenda debba essere ricondotta pienamente nel contesto del dibattito politico-parlamentare. Appare infatti persino superfluo ricordare che a partire dall'11 settembre 2001 il tema del terrorismo internazionale e' prepotentemente venuto alla ribalta politica in tutti i Paesi e nei relativi Parlamenti, compreso naturalmente il nostro. Tanto risulta non soltanto dalle varie iniziative ed attestazioni di solidarieta' con gli Stati Uniti, avutesi nell'immediatezza dei tragici attentati alle Torri gemelle ed al Pentagono, ma anche dai tantissimi passaggi parlamentari relativi alla guerra in Iraq, ai finanziamenti della relativa spedizione italiana di pace, alle vicende del rapimento e della liberazione di Giuliana Sgrena e della connessa morte di Nicola Callipari... con riguardo specifico alla sentenza della dottoressa Forleo, va qui ricordato altresi' che i deputati Paniz di Forza Italia e Ce' della Lega Nord hanno presentato il 26 gennaio 2005 le interrogazioni rispettivamente n. 3-04133 e n. 3-04134, mentre il successivo 10 febbraio 2005 il deputato Fragala' dello stesso gruppo dell'onorevole Gasparri ha presentato l'interrogazione n. 4-12869.... tutti questi momenti parlamentari sono inconfutabilmente dimostrativi della rilevanza politica dell'argomento trattato dall'onorevole Gasparri e del loro nesso con le funzioni di competenza di un membro della Camera, nonche' con l'esercizio relativo del diritto di critica e di cronaca politica. Per questi motivi la giunta a maggioranza propone all'Assemblea - come gia' nei precedenti casi degli onorevoli Selva e Cicchitto - di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento in esame concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni...» (cfr. relazione Lezza). In via preliminare, va rilevato come l'atto di opposizione presentato dalla odierna p.o. debba essere considerato ammissibile: ritiene infatti il giudice di aderire a quella giurisprudenza della Corte costituzionale che consente la presentazione della opposizione avverso la richiesta di archiviazione depositata dal p.m. anche in mancanza della specifica indicazione» ... dell'oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova ...» richiesti dall'art. 410, comma 1 c.p.p., essendo comunque sufficiente che si prospetti una diversa valutazione dei fatti ovvero delle ragioni in diritto rispetto a quelle poste a fondamento della richiesta del p.m.; con la sentenza n. 95 del 1997 la Corte costituzionale, dichiarando non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 410, comma 1 c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, ha infatti precisato come «... in conclusione, dal sistema del codice emerge chiaramente che in sede di opposizione la persona offesa, nei casi in cui si trovi nella impossibilita' di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, puo' comunque fare valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, in accordo del resto con la facolta' riconosciutale in via generale dall'art. 90 c.p.p. di presentare memorie al giudice: ove le argomentazioni della persona offesa siano fondate e convincenti, il giudice non accogliera' la richiesta di archiviazione, ma fissera' a norma dell'art. 409, comma 2 c.p.p. l'udienza in Camera di consiglio, cosi' pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi tre commi dell'art. 410 c.p.p. ...» (cfr. Corte cost. sent. n. 95/1997). Sempre in via preliminare, va rilevato come esulino dall'oggetto del presente ricorso tutte le questioni attinenti la natura eventualmente diffamatoria delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni e nei comunicati in esame, cosi' come la eventuale configurabilita' di discriminanti, quali l'esercizio del diritto di cronaca ovvero di critica; trattasi infatti di questioni prettamente di merito, il cui esame e' subordinato alla risoluzione del conflitto di attribuzione che si intende qui sollevare. Venendo dunque alla questione che direttamente interessa, ritiene il giudice di dissentire dalle osservazioni della giunta e - conseguentemente - dalla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati; per costante giurisprudenza della Corte costituzionale infatti la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma Cost. «... non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attivita' politica, ma solo quelle legate da "nesso funzionale" con le attivita' svolte "nella qualita'" di membro delle Camere« (sent. n. 375 del 1997; n. 289 del 1998, nn. 329 e 417 del 1999, n. 10 del 2000); nelle sentenze citate, la Corte ha inoltre specificato come nessun problema si ponga nel caso in cui le opinioni oggetto di sindacato siano state espresse dal parlamentare nel corso dei lavori della Camera di appartenenza e dei suoi vari organi, ovvero manifestate in atti parlamentari, da intendersi anche come atti individuali, ma comunque costituenti estrinsecazione delle facolta' proprie del parlamentare in quanto membro della assemblea; non puo' infatti dubitarsi, in tali casi, dell'esistenza della prerogativa riconosciuta dall'art. 68 Cost. Maggiori problemi si pongono invece quando le opinioni del parlamentare siano state espresse in ambiti non propri della specifica funzione; anche in tali casi, tuttavia, la corte, per individuare i limiti della applicabilita' della prerogativa in questione, ha fatto riferimento ad un collegamento «funzionale» tra i comportamenti tenuti dai parlamentari e l'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo (cfr. sent. n. 289 del 1998 e giur. ivi richiamata), da intendersi in senso restrittivo, proprio al fine di evitare che la stessa si traduca in un privilegio ingiustificato ed illimitato (cfr. sent. n. 148 del 1983 e n. 375 del 1997). Sempre ad avviso della Corte, ne' la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare, ne' la ricorrenza di un contesto genericamente politico cui la dichiarazione inerisca, bastano a fondare l'estensione alla prima della immunita' che copre le seconde (cfr. sent. n. 10 del 2000; n. 521 del 2002; n. 120 del 2004; n. 347 del 2004), richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e la opinione espressa in sede parlamentare (cfr. giurisp. citata). I requisiti sopra indicati - ad avviso del giudice - non sono riscontrabili nel caso che interessa: in primo luogo va rilevato come le dichiarazioni dell'on. Gasparri oggetto del presente procedimento non possano essere ricondotte ad atti tipici della funzione parlamentare svolta: si tratta infatti - come si e' anticipato - di dichiarazioni rese ad agenzie di stampa (Adnkronos ed Ansa) in un ambito del tutto diverso da quello propriamente parlamentare e di un comunicato stampa del Ministero delle comunicazioni. Tanto premesso, va dunque esaminato il profilo contenutistico delle dichiarazioni in questione, per verificare se, alla luce dei principi sopra specificati dalla giurisprudenza costituzionale, tali dichiarazioni possano essere ritenute «riproduttive» o «divulgative» di atti parlamentari tipici e se nella stessa sia riscontrabile quella identita' di contenuti piu' volte richiesta dalla citata giurisprudenza per il riconoscimento della immunita' costituzionalmente garantita dall'art. 68 Cost. In proposito, va rilevato come gli atti parlamentari cui la difesa dell'on. Gasparri fa riferimento nella memoria depositata - interrogazioni Paniz e Ce' relativamente alle dichiarazioni del 25 gennaio; interrogazione Fragala' relativamente alle dichiarazioni del 6 febbraio, in cio' ribadendo le considerazioni svolte dalla giunta per le autorizzazioni - sono tutti successivi alle opinioni espresse dall'odierno indagato nelle diverse occasioni contestate dal p.m.: proprio la successione temporale degli eventi consente di escludere con assoluta certezza che le opinioni espresse dall'on. Gasparri oggetto del presente procedimento possano essere riproduttive o divulgative di opinioni gia' espresse in sede istituzionale (cfr. sent. n. 289/1998; sent. n. 347/2004). La giurisprudenza sopra ricordata richiede poi - come si e' detto - una «sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e la opinione espressa in sede parlamentare». La mancata produzione da parte dei soggetti interessati degli atti parlamentari indicati non consente di effettuare alcuna valutazione su questo punto; la successione temporale degli avvenimenti consente tuttavia di escludere che le interrogazioni presentate dagli onorevoli Paniz e Ce' potessero avere ad oggetto la vicenda relativa alla mancata concessione di nulla osta all'espulsione per il Daki - cui si fa riferimento nel comunicato stampa del Ministero delle comunicazione del 6 febbraio 2005 -, avvenuta successivamente (3 febbraio 2005). Da ultimo, non puo' non rilevarsi come manchi la necessaria corrispondenza di identita' tra colui che richiede la tutela di cui all'art. 68 Cost. e gli autori delle citate interrogazioni parlamentari, elemento anche questo richiesto dalla giurisprudenza per il riconoscimento delle prerogative costituzionali; in tal senso si e' infatti pronunciata la Corte costituzionale con le sentenza n. 347 del 2004 e n. 164 del 2005, laddove espressamente si afferma che «... le dichiarazioni rese da un senatore o da un deputato fuori della sede parlamentare ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione, in tanto sono coperte dalla garanzia di insindacabilita' di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione, in quanto un "nesso funzionale" le colleghi ad atti gia' posti dal loro autore nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, mentre sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari e quelli compiuti bensi' dall'autore delle dichiarazioni, ma in epoca ad esse posteriore ...» (cfr. Corte cost. sent. n. 347/2004 cit.). Ad avviso del giudice quindi la Camera dei deputati ha illegittimamente esercitato il proprio potere, avendo erroneamente valutato il presupposto del collegamento tra le opinioni espresse dall'onorevole Gasparri oggetto del presente procedimento e l'esercizio della funzione parlamentare; l'unico strumento previsto dall'ordinamento in tale situazione a tutela delle funzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite e' l'elevazione di conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione della Camera dei deputati.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva avanti la Corte costituzionale conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, chiedendo che la Corte: dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'on. Maurizio Gasparri, in quanto non rientrante nella previsione di cui all'art. 68, primo comma Cost.; annulli la relativa deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 2005. Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alta Corte costituzionale, con deposito del presente ricorso. Roma, 21 giugno 2006 Il Giudice per le indagini preliminari: Barbara Callari Avvertenza: L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 445/2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 51 del 27 dicembre 2006. 07C0117